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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 616 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) e dell'Avv. PATRIGNANI CodiceFiscale_2 MARGHERITA (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._4 il patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) e dell'Avv. PATRIGNANI CodiceFiscale_5
MARGHERITA (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 - ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccetto per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, il quale dovrà comunicare la circostanza il prima possibile all'altro genitore. Le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
2. è collocata anagraficamente nella residenza della madre a Cattolica (RN) in Via S. Allende n. Per_1
110.
3. Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con i propri impegni e orari di lavoro e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico:
considerato che
il mercoledì e il venerdì pomeriggio è impegnata Per_1 nell'attività sportiva di tessuti aerei e in ragione degli impegni lavorativi del signor la figlia Parte_2 trascorrerà, di regola, con il padre le seguenti giornate a settimane alterne:
- settimana A: il martedì e il giovedì dal rientro da scuola fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- settimana B: il martedì dal rientro da scuola fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, nonché dal sabato mattina (orario da concordarsi compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i genitori alterneranno, di anno in anno, a cominciare dalla madre, il giorno di Natale e di S. Stefano con un genitore ed il giorno di San
pagina 2 di 4 Silvestro e di Capodanno con l'altro genitore, potendo trascorrere con la minore 7 giorni, anche non consecutivi, di vacanze invernali;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, potendo trascorrere con la minore 3 giorni consecutivi nel periodo di assenza dalla scuola;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: la minore trascorrerà 10 giorni, anche non consecutivi, di vacanze estive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i genitori alterneranno, di volta in volta, a cominciare dalla madre, i giorni di sospensione da scuola.
Ciascun genitore dovrà rendere noto all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze insieme alla figlia e dovrà consentirgli di comunicare con la stessa.
Ogni impedimento che dovesse richiedere una modifica al regolare espletamento del diritto di visita dovrà essere comunicato da entrambi reciprocamente con preavviso di almeno un giorno.
4. Durante la settimana, qualora il padre sia impossibilitato a prelevare da scuola, lo stesso potrà Per_1 delegare i nonni paterni.
5. Il signor contribuirà al mantenimento di , sino al raggiungimento della sua Parte_2 Per_1 autosufficienza economica, con le seguenti modalità:
a) mediante versamento alla Signora quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. [...] acceso presso Unicredit Agenzia di
Cattolica;
b) assumendo a proprio carico, o rimborsando alla Signora per il caso di anticipazione, il 50% delle Pt_1 spese straordinarie come descritte e secondo le modalità declinate nel relativo protocollo di intesa sulle spese straordinarie stipulato tra il Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pesaro il
12.11.2018, che gli istanti dichiarano di conoscere ed accettare.
pagina 3 di 4 6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. La Signora quale genitore collocataria sarà legittimata a richiedere il 100% degli assegni Pt_1 familiari, oggi denominato assegno unico ed eventuali diverse forme di contributo.
8. Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della minore.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia , nata dall'unione a Rimini (RN) il 27.07.2014, si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) e dell'Avv. PATRIGNANI CodiceFiscale_2 MARGHERITA (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._4 il patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) e dell'Avv. PATRIGNANI CodiceFiscale_5
MARGHERITA (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 - ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccetto per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, il quale dovrà comunicare la circostanza il prima possibile all'altro genitore. Le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
2. è collocata anagraficamente nella residenza della madre a Cattolica (RN) in Via S. Allende n. Per_1
110.
3. Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con i propri impegni e orari di lavoro e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico:
considerato che
il mercoledì e il venerdì pomeriggio è impegnata Per_1 nell'attività sportiva di tessuti aerei e in ragione degli impegni lavorativi del signor la figlia Parte_2 trascorrerà, di regola, con il padre le seguenti giornate a settimane alterne:
- settimana A: il martedì e il giovedì dal rientro da scuola fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- settimana B: il martedì dal rientro da scuola fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, nonché dal sabato mattina (orario da concordarsi compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i genitori alterneranno, di anno in anno, a cominciare dalla madre, il giorno di Natale e di S. Stefano con un genitore ed il giorno di San
pagina 2 di 4 Silvestro e di Capodanno con l'altro genitore, potendo trascorrere con la minore 7 giorni, anche non consecutivi, di vacanze invernali;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, potendo trascorrere con la minore 3 giorni consecutivi nel periodo di assenza dalla scuola;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: la minore trascorrerà 10 giorni, anche non consecutivi, di vacanze estive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i genitori alterneranno, di volta in volta, a cominciare dalla madre, i giorni di sospensione da scuola.
Ciascun genitore dovrà rendere noto all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze insieme alla figlia e dovrà consentirgli di comunicare con la stessa.
Ogni impedimento che dovesse richiedere una modifica al regolare espletamento del diritto di visita dovrà essere comunicato da entrambi reciprocamente con preavviso di almeno un giorno.
4. Durante la settimana, qualora il padre sia impossibilitato a prelevare da scuola, lo stesso potrà Per_1 delegare i nonni paterni.
5. Il signor contribuirà al mantenimento di , sino al raggiungimento della sua Parte_2 Per_1 autosufficienza economica, con le seguenti modalità:
a) mediante versamento alla Signora quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. [...] acceso presso Unicredit Agenzia di
Cattolica;
b) assumendo a proprio carico, o rimborsando alla Signora per il caso di anticipazione, il 50% delle Pt_1 spese straordinarie come descritte e secondo le modalità declinate nel relativo protocollo di intesa sulle spese straordinarie stipulato tra il Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pesaro il
12.11.2018, che gli istanti dichiarano di conoscere ed accettare.
pagina 3 di 4 6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. La Signora quale genitore collocataria sarà legittimata a richiedere il 100% degli assegni Pt_1 familiari, oggi denominato assegno unico ed eventuali diverse forme di contributo.
8. Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della minore.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia , nata dall'unione a Rimini (RN) il 27.07.2014, si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4