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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 321/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 321/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 367/2015 pubblicata il 12/5/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1883/2011 R.G., avente ad oggetto: prelazione e riscatto del confinante,
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Maruzzi Leonardo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Vitale, sito in Campobasso, alla via IV Novembre, 14,
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. Nicandro D'Apollonio ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio,
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello la ha impugnato la sentenza n. 367/2015 emessa Pt_1 Parte_2 dal Tribunale di Campobasso nel giudizio promosso da , conclusosi con esito CP_1 favorevole a quest'ultima; all'udienza del 12/4/2017, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del processo a seguito della comunicazione e della relativa istanza formulata dall'avv. Nicandro D'Apollonio, difensore dell'appellata, con cui ha rappresentato l'avvenuto decesso della propria assistita in data 14/3/2017.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
3. Le spese vengono regolamentate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Pag. 1 a 2 Bio. avverso la sentenza n. 367/2015 resa dal Tribunale di Campobasso in data Parte_2 12/5/2015 all'esito della lite iscritta al R.G. 1883/2011, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
- spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 321/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 367/2015 pubblicata il 12/5/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1883/2011 R.G., avente ad oggetto: prelazione e riscatto del confinante,
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Maruzzi Leonardo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Vitale, sito in Campobasso, alla via IV Novembre, 14,
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. Nicandro D'Apollonio ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio,
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello la ha impugnato la sentenza n. 367/2015 emessa Pt_1 Parte_2 dal Tribunale di Campobasso nel giudizio promosso da , conclusosi con esito CP_1 favorevole a quest'ultima; all'udienza del 12/4/2017, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del processo a seguito della comunicazione e della relativa istanza formulata dall'avv. Nicandro D'Apollonio, difensore dell'appellata, con cui ha rappresentato l'avvenuto decesso della propria assistita in data 14/3/2017.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
3. Le spese vengono regolamentate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Pag. 1 a 2 Bio. avverso la sentenza n. 367/2015 resa dal Tribunale di Campobasso in data Parte_2 12/5/2015 all'esito della lite iscritta al R.G. 1883/2011, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
- spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2