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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 02/10/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4815/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente Parte_3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Riconoscimento dello stato di apolidia
Preliminarmente
Con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Altri tre tribunali (Bologna, Roma, Milano) avevano sollevato analoghe questioni di costituzionalità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 24/06/2025 (dep. 31/07/2025), ha dichiarato inammissibili e in un caso non fondate tutte le questioni proposte. Medio tempore, tuttavia, con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede: Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza pagina 1 di 6 italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate appaiono quindi superate, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con le ordinanze rammentate quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere. Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta. A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede: Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito.
Con ricorso depositato il 11/04/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di una avo cittadino italiano emigrato all'estero.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 2 di 6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto qualora sussista prova, derivante dal notorio, di situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato, fatto proprio dall'Amministrazione, come nel caso in cui i ricorrenti deducano la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento alla discendenza originaria ovvero ad un passaggio generazionale intermedio da una donna italiana nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente pagina 3 di 6 maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, confermando che, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Sussiste quindi in ogni caso l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto, ovvero in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da avo italiano, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio o figlia o ai figli, che, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_1
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza dei ricorrenti da cittadino/a italiano/a.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese può dirsi che sul piano della soccombenza lo Stato italiano abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE pagina 5 di 6 La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cittadini italiani.
[...]
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese.
DA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 02/10/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4815/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente Parte_3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Riconoscimento dello stato di apolidia
Preliminarmente
Con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Altri tre tribunali (Bologna, Roma, Milano) avevano sollevato analoghe questioni di costituzionalità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 24/06/2025 (dep. 31/07/2025), ha dichiarato inammissibili e in un caso non fondate tutte le questioni proposte. Medio tempore, tuttavia, con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede: Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza pagina 1 di 6 italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate appaiono quindi superate, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con le ordinanze rammentate quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere. Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta. A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede: Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito.
Con ricorso depositato il 11/04/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di una avo cittadino italiano emigrato all'estero.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 2 di 6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto qualora sussista prova, derivante dal notorio, di situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato, fatto proprio dall'Amministrazione, come nel caso in cui i ricorrenti deducano la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento alla discendenza originaria ovvero ad un passaggio generazionale intermedio da una donna italiana nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente pagina 3 di 6 maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, confermando che, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Sussiste quindi in ogni caso l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto, ovvero in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da avo italiano, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio o figlia o ai figli, che, a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_1
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza dei ricorrenti da cittadino/a italiano/a.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese può dirsi che sul piano della soccombenza lo Stato italiano abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE pagina 5 di 6 La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cittadini italiani.
[...]
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese.
DA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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