Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
'Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZI ONITES Z370 % IN NOME DEL POPOLO IT ANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 13329/99 Consigliere Cron. 17023 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. ID VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,| presso VINCENZOrappresentato e difeso dagli avvocati 2001 1290 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-– 'resistente con mandato - avverso la sentenza n. 12635/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 34671/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 30 maggio 1990 Il Pretore del lavoro di Roma rigettava il ricorso con il quale IL FI chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità con decorrenza ed interessi di legge, precisando anche che, se la domanda fosse stata accolta per epoca successiva alla entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222, le andava riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità. A seguito di gravame dell'assicurata, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2 luglio 1988, rigettava IS IC l'appello e dichiarava irripetibili le spese. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale, dopo avere proceduto ad una attenta anamnesi lavorativa, che nell'esame obiettivo e nella osservava valutazione medico legale il consulente le cui - conclusioni erano state fatte proprie dal primo giudice aveva preso in considerazione le diverse - patologie diagnosticate, così evidenziando come gli esiti di frattura del radio destro, pur ammettendosi una ricorrente sintomatologia algica frequente nei remoti, non aveva però comportato una trauma compromissione della normale funzionalità e del normale uso del polso destro e della mano. Ad 1 - identiche conclusioni di insussistenza di stati invalidanti doveva pervenirsi in relazione alla cefalea ed alla iporeflessia bilaterale, stante i risultati degli accertamenti specialistici cui la FI era stata sottoposta. Per concludere, dovevano considerarsi in tutto condivisibili le considerazioni del consulente, anche perchè lo stesso non si era basato soltanto sull'esame obiettivo ma aveva sottoposto la perizianda ai necessari accertamenti specialistici, che avevano fornito responsi negativi. Avverso tale sentenza IL FI propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico articolato motivo. ID KO L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso IL FI deduce insufficienza e contraddittorietà di motivazione ed erronea valutazione di circostanze obiettive e violazione di legge. In particolare, sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nello scomporre, in adesione a quanto aveva fatto il consulente, il complesso invalidante da cui era stata I quale colpita, che invece andava valutato globalmente, tenendo anche conto dei reciproci riflessi tra le patologie che 10 compongono. Nel caso di specie 2 trattavasi di infermità che, per la loro natura, avevano una palese connessione di causa ad effetto tra loro, quali gli esiti della grave frattura all'arto superiore destro e l'inevitabile progredire della compromissione di tutto l'apparato osteo-articolare. Non si erano, inoltre, considerate le altre patologie insorte durante la fase processuale e gli aggravamenti delle infermità già esistenti, pur in presenza di una visita peritale avvenuta circa dieci anni prima del giudizio di appello, per individuare la ricorrenza pensione delle richieste per lacondizioni rivendicata. UI УШ Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha più volte statuito che il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa ma consiste nelle verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice d'appello; nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunziabile in cassazione, è necessario 3 - e deficienze che siano riscontrabili carenze o affermazioni diagnostiche illogiche о scientificamente errate e non già semplici difformità tra valutazione del consulente circa l'entità e e quella della l'incidenza del dato patologico, parte(cfr. ex plurimis : Cass. 11 gennaio 2000 n. 235; Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842). Va inoltre ribadito che anche in materia di controversie previdenziali ed assistenziali, allorquando si intenda far valere una acritica adesione da parte del giudice di merito alle conclusioni del perito con conseguente insufficiente, carente o contraddittoria motivazione sullo stato di ID IS invalidità dell'assicurato, denunziando in tal modo il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve specificare gli stati patologici trascurati dal consulente, anche in relazione alla loro gravità, al fine della individuazione della decisività della censura mossa, atteso il principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione. Per detto principio, infatti, qualora con il ricorso per cassazione si denunzino la omessa valutazione di risultanze processuali e di elementi o dati che si assumono ingiustamente trascurati, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze e degli le gecifichie elementi non valutati, che il ricorrente/ne indichi il carattere di decisività, atteso che il controllo in tali termini deve essere consentito alla Corte di solo 'Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. 15 giugno 1999 n. 5945;Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Orbene, nel caso di specie, a fronte di una sentenza del Tribunale di Roma, che ha, con motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico, evidenziato le ID IN ragioni in base alle quali lo stato patologico dell'assicurato nelle sua interezza non era tale da portare al riconoscimento della chiesta pensione, il ricorrente si è limitato a formulare censure del tutto generiche, e ad affermare che non erano state considerate infermità e stati patologici intervenuti nel corso del processo, ma non ha indicato in alcun modo quali fossero tali infermità e stati nè come erano in grado di assumere valore di decisività ai fini della soluzione della controversia in oggetto. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione, attesa la natura della controversia(art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
5 la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE mido Veter Vincenzo Tressa Dhall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 MAG. 2001 oggi.. IL CANCELLIEREElle T R N O J O C DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA 10 RT. IMPOSTA ELL'A 533 SI D ESENTE DA . DA N SEN 2O, E 11-8-73 AI TO E G LEG 6