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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8956/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 5.3.25 e vertente
TRA
Avv. Sgromo Bruno, C.F. , difeso da avv. Guido Paoli CodiceFiscale_1
OPPONENTE E
(P.IVA C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Armando Restignoli OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 18840/23 del 12.12.23 Tribunale di Roma
All'udienza del 5.3.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che la creditrice opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 24.351,20, oltre interessi moratori e accessori, quale corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di fornitura di alcuni elementi di arredo. L'opponente ha impugnato il decreto, negando di aver mai accettato il preventivo per la fornitura della merce e di aver ricevuto la consegna della stessa.
La parte opposta si è costituita, contestando le avverse argomentazioni.
Ciò premesso, la opposizione dovrà essere respinta. Nella PEC del 3.11.23 (doc. 18 opposta) inviata dall'avv. Sgromo al legale di controparte, a seguito di diffida ad adempiere, egli espressamente riconosce di aver ricevuto la fornitura della merce di cui alla fattura del 19.7.23 e non contesta il quantum indicato in fattura, sollevando unicamente alcune eccezioni su presunti vizi di alcune
1 delle lampade fornite, nonché di ulteriori forniture precedentemente ottenute dalla società opposta, chiedendo la riduzione del prezzo.
La predetta missiva fa espresso riferimento alla fattura di cui sopra, peraltro già citata nella PEC a cui risponde, che è leggibile in calce, inviata dall'avv. Restignoli, ove si fa anche una elencazione specifica della merce e del prezzo. Tale comunicazione è stata, inoltre, seguita da un'altra di identico tenore del 13.11.23 (doc. 20).
Tali missive non sono state disconosciute dall'avv. Sgromo e, del resto, avrebbero difficilmente potuto esserlo, trattandosi di posta certificata, di cui l'opposta ha dato prova della ricezione, e, quindi, evidenziano la infondatezza di tutte le ulteriori argomentazioni dell'opponente, circa il disconoscimento dei messaggi scambiati con applicativo whatsapp per l'accettazione del preventivo.
Nella presente causa, inoltre, l'opponente non ha eccepito vizi della merce o inadempimenti di controparte e, dunque, quanto indicato nelle predette comunicazioni è rimasto privo di deduzione e prova, mantenendo inalterato il credito della opposta e la sua quantificazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quelle istruttoria, limitata allo scambio di memorie, e decisionale, vista la semplificazione processuale.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida ex DM 55/14 in euro 3.387,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 1.130,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 5.3.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
3
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8956/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 5.3.25 e vertente
TRA
Avv. Sgromo Bruno, C.F. , difeso da avv. Guido Paoli CodiceFiscale_1
OPPONENTE E
(P.IVA C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Armando Restignoli OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 18840/23 del 12.12.23 Tribunale di Roma
All'udienza del 5.3.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che la creditrice opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 24.351,20, oltre interessi moratori e accessori, quale corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di fornitura di alcuni elementi di arredo. L'opponente ha impugnato il decreto, negando di aver mai accettato il preventivo per la fornitura della merce e di aver ricevuto la consegna della stessa.
La parte opposta si è costituita, contestando le avverse argomentazioni.
Ciò premesso, la opposizione dovrà essere respinta. Nella PEC del 3.11.23 (doc. 18 opposta) inviata dall'avv. Sgromo al legale di controparte, a seguito di diffida ad adempiere, egli espressamente riconosce di aver ricevuto la fornitura della merce di cui alla fattura del 19.7.23 e non contesta il quantum indicato in fattura, sollevando unicamente alcune eccezioni su presunti vizi di alcune
1 delle lampade fornite, nonché di ulteriori forniture precedentemente ottenute dalla società opposta, chiedendo la riduzione del prezzo.
La predetta missiva fa espresso riferimento alla fattura di cui sopra, peraltro già citata nella PEC a cui risponde, che è leggibile in calce, inviata dall'avv. Restignoli, ove si fa anche una elencazione specifica della merce e del prezzo. Tale comunicazione è stata, inoltre, seguita da un'altra di identico tenore del 13.11.23 (doc. 20).
Tali missive non sono state disconosciute dall'avv. Sgromo e, del resto, avrebbero difficilmente potuto esserlo, trattandosi di posta certificata, di cui l'opposta ha dato prova della ricezione, e, quindi, evidenziano la infondatezza di tutte le ulteriori argomentazioni dell'opponente, circa il disconoscimento dei messaggi scambiati con applicativo whatsapp per l'accettazione del preventivo.
Nella presente causa, inoltre, l'opponente non ha eccepito vizi della merce o inadempimenti di controparte e, dunque, quanto indicato nelle predette comunicazioni è rimasto privo di deduzione e prova, mantenendo inalterato il credito della opposta e la sua quantificazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quelle istruttoria, limitata allo scambio di memorie, e decisionale, vista la semplificazione processuale.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, formulabile anche in comparsa conclusionale e, comunque, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida ex DM 55/14 in euro 3.387,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 1.130,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 5.3.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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