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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3792/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: reclamo avverso sanzione disciplinare notaio, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del
15-1-2025 e vertente
FRA
Notaio (cf. ), Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura agli atti, dal Prof. avv.
Severino Nappi (c.f. ) e dall'avv. Francesco C.F._2
Percuoco (c.f. ) C.F._3
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e l.r.p.t., rap.to e
[...] difeso dall'Avv. Fimmano' Francesco (cf. e C.F._4 dall'avv. Leandro Traversa (CF. , elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA PONTE DI TAPPIA C/O AVV TRAVERSA 47 CP_1
RECLAMATO
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO, PRESSO LA PROCURA GENERALE
PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI - sede
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, con nota prot. n. 227 del 4 giugno 2018, chiedeva al notaio di Per_1 far pervenire al Consiglio: copia del registro IVA vendite dell'anno
2017; copia del registro IVA acquisti dell'anno 2017; copia dell'estratto repertoriale dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; copia delle fatture di acquisto ricevute nel quadrimestre settembre-dicembre 2017, con esclusione di quelle relative all'acquisto dei beni strumentali;
copie delle fatture di vendita relative agli conservati a raccolta ricevuti o autenticati nel quadrimestre settembre-dicembre 2017, con allegata a ciascuna fattura - per gli atti immobiliari e ad esclusione dei mutui – la copia della ricevuta dell'invio telematico del relativo adempimento unico.
Il notaio depositava la documentazione richiesta.
Con nota prot. n. 59 del 6 febbraio 2019, il C.N.D. richiedeva l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio per la Per_1 violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge n. 89 del
1913 e dell'articolo 147, comma 1, lettera b) della legge n. 89 del
1913 in relazione all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice
Deontologico, per l'irregolare documentazione delle prestazioni effettuate, sulla scorta della circostanza in base alla quale nelle fatture indicate nell'atto di addebito erano state riscontrate anticipazioni, esenti dai posizione iva, non coerenti con le prestazioni indicate, in quanto erano state esposte somme molto superiori a quelle relative alle spese effettivamente sostenute (cd.
“scolonnamento”, “in cui somme che dovrebbero essere esposte nella voce compensi, soggette ad imposizione iva, sono state, invece, indicate nella voce anticipazioni che sono esenti da imposizione iva”).
Veniva celebrato il procedimento disciplinare dinnanzi alla
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA per la
Circoscrizione Campania e Basilicata, la quale, con decisione del 17 aprile 2019, depositata il successivo 25 giugno 2019, infliggeva al notaio la sanzione della sospensione per due mesi per la Per_1 violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge del 16 febbraio 1913 n. 89, per aver compromesso la sua dignità e la sua reputazione e soprattutto compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile, avendo effettuato in maniera reiterata e non occasionale una irregolare fatturazione, producendo evasione fiscale sia dell'iva che delle imposte sui redditi e delle altre imposte connesse nonché, a seguito dell'applicazione dell'attenuante di cui al primo comma dell'articolo 144 legge notarile, la sanzione pecuniaria di Euro 15.493,00 per la violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera b) della legge del 16 febbraio 1913 n. 89, in relazione all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice Deontologico Notarile (“illecita concorrenza”), “poiché, eseguendo una irregolare documentazione delle prestazioni professionali da lui fornite, ha determinato una riduzione del suo carico fiscale con conseguente esecuzione di illecita concorrenza nei confronti di altri notai”.
Avverso la suddetta decisione il notaio proponeva reclamo Per_1 ex art. 158 legge n. 89 l'1913 e art. 26 d. lgs. 150/2011, chiedendo:
“In via principale dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate e l'archiviazione del procedimento;
in via gradata riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 144 della legge notarile;
sempre in via gradata applicare l'istituto del cumulo giuridico di cui all'articolo 8 della legge numero 689 1981 e per l'effetto ridurre la sanzione”.
Si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di e , che chiedeva: “rigettare l'avverso CP_1 Controparte_1 CP_1 reclamo e in subordine, nell'ipotesi in cui fossero ritenute applicabili le attenuanti di cui all'articolo 144 legge notarile, si chiede volersi applicare all'incolpato numero 273 sanzioni pecuniarie per quante sono state le oggettive e numericamente contestate numero 273 infrazioni rilevate”.
Non formulava conclusioni il P.M., pur essendo stato messo in grado di renderle, a seguito della notifica del reclamo in esame. Instaurato il contraddittorio, in data 12-12-2022 il co-difensore del reclamante avv. Carla Comella depositava dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo, notificata al medesimo reclamante.
In data 23-1-2024 si costituivano per la parte reclamante il Professor avvocato Severino Nappi e l'avv. Francesco Percuoco
“congiuntamente ed disgiuntamente all'avvocato Carla Comella”.
Indi, all'udienza di discussione del 15-1-2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il Collegio introitava la causa in decisione.
Col primo motivo, il reclamante Notaio censura la decisione reclamata per: “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni. Illogicità”.
In particolare, con un primo profilo il reclamante deduce che “il
Consiglio Distrettuale è giunto alla contestazione degli addebiti disciplinari, avendo riscontrato nelle fatture esibite dal notaio l'errata indicazione delle somme percepite come anticipazioni, ovvero il c.d.
“scolonnamento”. Tale unico accadimento è stato sanzionato sia sotto il profilo della violazione della lettera a) che della lettera b) dell'articolo 147 comma 1 della legge notarile. In particolare, La
CO.RE.DI. ha ritenuto il comportamento del notaio di particolare gravità sia perché “ripetitivo, quasi sistematico e quindi non occasionale sia perché lo scolonnamento concerne un elevato numero di fatture emesse in un solo quadrimestre ed inoltre perché posto in essere in maniera consapevole”.
Il reclamante deduce al riguardo che si è trattato di un mero errore contabile e che la ripetizione del comportamento conferma, invece,
l'assenza di volontà del notaio e la sua convinzione della correttezza della sua gestione contabile, trattandosi di fattispecie di facile rilevabilità.
Tale profilo di censura è infondato.
Infatti, la parte reclamante ha formulato deduzioni generiche e non univoche sotto il profilo indiziario, tali, quindi, da non poter integrare la prova contraria rispetto alla PRESUNZIONE DI CONSAPEVOLEZZA in capo allo stesso del comportamento sanzionato, condivisibilmente ricavata e desunta dalla dal carattere ripetitivo e non CP_2 occasionale dello stesso relativamente ad un elevato numero di fatture (n. 275) emesse in un solo quadrimestre e comunque con indubbio indebito vantaggio fiscale per il notaio.
Con un secondo profilo, il reclamante deduce che la CP_2 avrebbe omesso ogni accertamento della idoneità della condotta de qua a ledere la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile e quindi senza il preventivo riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie, anche in considerazione del fatto che la irregolarità in oggetto è già punita dall'articolo 14 del codice deontologico.
Tale profilo è infondato.
Si rileva al riguardo che, ai fini della sussistenza della violazione ricondotta all'art. 147, lett. a), della legge n. 89/1913, è sufficiente l'IDONEITÀ del comportamento del notaio a determinare la compromissione dello specifico interesse tutelato.
Infatti, in materia di responsabilità disciplinare dei notai, il citato art. 147, lett. a), della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità
e reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella bastevole a compromettere l'interesse oggetto di tutela, precisandosi che il contenuto della relativa condotta, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico e recepiti nel c.d. "codice deontologico di categoria", dovendosi, peraltro, escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza (cfr. Cass. n.
17202/2002; Cass. n. 21203/2011 e, da ultimo, Cass. n.
10872/2018). Invero, l'art. 147, lett. a) integra un “illecito di pericolo”, che, come tale, “non implica “la percezione della riprovevolezza ambientale dell'operato ascritto al notaio, poiché ciò che rileva” – cfr. Cass. n.
17266 del 2015 – “è il concreto accertamento di specifici comportamenti idonei a ledere i valori tutelati dalla norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un'eco negativa nella comunità”, per cui la notorietà o il clamore nella comunità non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, del quale non occorre, quindi, la prova” (Cass. n. 10872 del 2018).
Con un terzo profilo, il reclamante deduce la sussistenza di un'alternativa tra le violazioni previste dall'articolo 147 alla lettera a)
e lettera b), in quanto esse tutelerebbero gli stessi beni, per cui la lettera b) sarebbe applicabile ove si riscontri la violazione non occasionale dei principi di deontologia notarile, mentre si applicherebbe la lettera a) nel caso di violazione occasionale del codice di deontologico.
Pertanto, a dire del reclamante, nel caso di specie la medesima azione sarebbe stata punita due volte mediante l'applicazione di due norme che si troverebbero in rapporto di specialità.
Anche tale profilo di censura è infondato.
In punto di diritto si rileva che l'art. 147: “È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal consiglio nazionale del notariato”.
Orbene, deve ritenersi che le fattispecie sanzionatorie previste dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'articolo 147 sono poste a tutela di beni-interessi distinti fra loro.
In particolare, la fattispecie di cui alla lett. a) della norma costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità (Cass. n.
17266/2015).
Tale fattispecie è integrata ogni qual volta il notaio ponga in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile.
Si tratta di una clausola generale che non descrive un catalogo di ipotesi tipiche di condotte lesive ma affida agli organi di disciplina la valutazione concreta del suo contenuto (spettando al giudice poi solo
– ma pur sempre – di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola generale).
La ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito, anche in tema di disciplinare dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare.
Nella norma di cui alla lett. a) l'interesse che si ritiene meritevole di tutela è la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere tale interesse tutelato, condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico (Cass. 27-9-2022, n. 28133).
Invece, il bene-interesse tutelato dalla lettera b) dell'art. 147 l.n., applicabile nel caso di violazione "NON OCCASIONALE" e quindi reiterata DELLE NORME DEONTOLOGICHE (cioè dei "Principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994), è costituito dalla tutela rafforzata di singole norme del Codice Deontologico e costituisce
AUTONOMA figura di illecito disciplinare rispetto a quella prevista dalla lett. a), in quanto il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale.
Dunque, nel caso di specie la condotta ripetitiva esaminata e sanzionata dalla decisione reclamata, da un lato integra la violazione della norma di cui alla lettera a), in quanto essa è idonea a compromettere il bene-interesse della dignità e reputazione del notaio nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, in considerazione del fatto che la violazione di norme fiscali, integrata dalla suddetta ripetitiva e concentrata nel tempo irregolare fatturazione, costituisce, secondo il comune sentire, un comportamento anomalo rispetto a quello che è legittimo e normale attendersi da un PUBBLICO UFFICIALE quale il notaio, che ha il compito di riscuotere le imposte indirette” (Cass. n. 4720/2012).
Dall'altro lato, la suddetta condotta di natura ripetitiva e reiterata integra, in quanto tale e cioè a causa della gravità collegata a tale ripetitività tipizzata, anche e contemporaneamente la violazione della lett. b) dell'art. 147 l.n., sotto il profilo della violazione “non occasionale” della specifica norma deontologica formalmente prevista dall'articolo 14 del codice deontologico dei notai e cioè quella posta a tutela del bene-interesse costituito dalla lecita concorrenza fra notai, ben distinto da quello di cui sopra, tutelato dalla lett. a).
Col secondo motivo, il reclamante rileva che la CO.RE.DI. ha affermato che nel caso di specie, tramite l'irregolare documentazione da parte del notaio incolpato, questi, riducendo il proprio carico fiscale, ha realizzato una illecita concorrenza nei confronti degli altri colleghi che si sono comportati correttamente;
questi ultimi, infatti,
“avendo esposto in fattura le reali anticipazioni e i reali compensi sono risultati nei confronti dei propri clienti più esosi rispetto a chi ha gonfiato le anticipazioni diminuendo gli onorari”.
Secondo il medesimo reclamante, l'articolo 14 del codice deontologico, se punisce la concorrenza illecita tra notai, presuppone, però, che essa si sia realizzata, per cui occorreva nel caso di specie la puntuale verifica del vantaggio per il notaio incolpato a discapito dei colleghi.
Tale motivo è infondato.
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 14 codice deontologico notarile (Della illecita concorrenza): “Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti: a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano: - la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti”.
Dunque, è proprio disposto di cui all'articolo 14 del codice deontologico notarile a codificare tra i casi di condotta deontologicamente scorretta come illecita concorrenza quella di emissione irregolare di fatture e/o mancata e documentata specificazione di anticipazioni onorari diritti e compensi. Pertanto, deve ritenersi che non occorra alcuna verifica in ordine all'effettivo verificarsi dell'illecita concorrenza in concreto.
Col terzo motivo, il reclamante censura la decisione impugnata nella parte in cui la non ha applicato alla violazione di cui CP_2 all'articolo 147 lettera a) la circostanza attenuante generica e quella speciale (“quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria”) previste dall'articolo 144 l. n., motivando la non applicazione soltanto con riferimento alla seconda in base alla sostanziale incapacità di eventuali rimedi correttivi a sanare interessi di natura non patrimoniale già lesi.
Il reclamante deduce con riguardo alla circostanza attenuante generica che la non ha tenuto conto dell'assenza di CP_2 precedenti disciplinari e del proprio ravvedimento operoso, per essersi adoperato immediatamente a rettificare le fatture, a informare i clienti, a porre in essere il ravvedimento operoso con il fisco.
Inoltre, in merito alla detta circostanza attenuante speciale il reclamante deduce in via generale che la attenuante della riparazione del danno è da ritenersi applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, con riguardo alla circostanza attenuante generica deve ritenersi che la medesima non sia applicabile nel caso di specie in considerazione del rilevante numero di fatture (n. 273) in cui risulta che il notaio reclamante ha effettuato il cosiddetto “scolonnamento” nell'arco di un solo quadrimestre.
In merito alla suddetta circostanza attenuante speciale, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 144 legge notarile: “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.
Inoltre, si rileva (cfr. Cass. n. 2818/2023 del 31-01-2023; n.
2818/2023 del 31-01-2023; Cass. n. 3203 del 2014) che l'attenuante de qua, rappresentata dall'essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, è “TENDENZIALMENTE ”
(quindi, salvi casi particolari) applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale e segnatamente agli illeciti di tipo permanente, soltanto rispetto ai quali si può configurare una condotta di "eliminazione" e non già di riparazione. Da ciò deriva, e per distinguere l'attenuante in esame da quella correlata all'integrale riparazione del danno, che l'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito si riferisce ai pregiudizi di natura non patrimoniale, e ciò sulla scorta della prevalente dottrina penalistica e della giurisprudenza penale di questa Corte sull'omologa attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, secondo cui l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato si riferiscono al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene giuridico tutelato e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio (cfr. Cass. n.
5996 del 1989).
Ne consegue che l'eliminazione contemplata dalla norma si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla lesione del bene protetto dall'ordinamento.
Negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione, sicché essa non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata ma richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata (cfr. Corte di cassazione, n. 2818/2023 del 31-01-2023).
Nel caso di specie, la CO.RE.DI. ha affermato che la grave violazione delle norme fiscali ha leso in modo irrimediabile la credibilità, la dignità e la reputazione del notaio e ha compromesso il decoro del prestigio dell'intera classe notarile, perché la successiva regolarizzazione delle fatture, “mentre sana la violazione delle norme tributarie, non è certamente in grado di porre rimedio a interessi non patrimoniali ma di natura morale” quali quelli di cui sopra.
Questo Collegio ritiene, in sostanza, di condividere quanto sopra osservato nel decreto reclamato.
Infatti, si osserva che, in considerazione della potenzialità espansiva fra la collettività di una determinata comunità (c.d. strepitus, stante anche il rilevante numero di fatture irregolari emesse dal notaio reclamante nei confronti di molteplici soggetti), del particolare disvalore morale-professionale derivante dalla compromissione del bene-interesse tutelato dalla lettera a), cioè la dignità e la reputazione del notaio e il decoro del prestigio dell'intera classe notarile, deve ritenersi che il ravvedimento operoso in sede fiscale e la rettifica delle fatture de quibus non siano tali da, pur se eventualmente rientrante nelle intenzioni del resipiscente, poter eliminare in modo effettivo e integrale le conseguenze dannose morali che si sono prodotte a causa della medesima compromissione.
Inoltre, si rileva, in ogni caso, che non risulta che il notaio reclamante si sia adoperato per la rettifica di n. 18 fatture (delle 273 oggetto di esame da parte del consiglio notarile), non risulta essersi adoperato per la restituzione ai clienti delle maggiori somme indebitamente percepite a titolo di spese, in quanto a seguito delle note di rettifica delle fatture risultano importi incassati di entità inferiore a quelli ivi indicati prima della rettifica e né risulta essersi adoperato per la restituzione ai clienti delle somme per i maggiori esborsi cui sono stati esposti in dipendenza delle rettifiche delle fatture e quindi di ricalcoli dell'iva e della ritenuta di acconto.
Pertanto, tale motivo non può essere accolto e quindi deve per conseguenza ritenersi assorbita la domanda nuova proposta in via subordinata dalla parte reclamata.
Col quarto motivo, il reclamante censura la decisione impugnata per non aver la applicato il cumulo giuridico di cui all'articolo 8 CP_2 della legge numero 689 1981, ai fini di una più equa quantificazione della sanzione.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 135 legge notarile:
“Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione…Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse).
Dunque, l'art. 135 prevede l'applicabilità del cumulo giuridico in una particolare ipotesi di concorso materiale di una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e integranti la commissione di più illeciti disciplinari omogenei e cioè nella ipotesi di commissione di più illeciti disciplinari omogeni in occasione della formazione di uno stesso atto.
Orbene, si rileva che, se è vero che tema di sanzioni amministrative l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato all'uopo dalla parte reclamante, prevede che la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei casi di concorso formale, tuttavia il dato testuale dell'art. 12 della legge 689 ci dice che le disposizioni precedenti, quindi compresa quella di cui al detto art. 8, non si applicano alle violazioni disciplinari, che, pertanto, trovano la loro unica fonte regolatrice nella rispettiva disciplina di settore.
Nel caso in esame ci troviamo di fronte, in realtà, ad un'unica condotta, costituita dalla ripetitività nel tempo del medesimo comportamento, che di per sé e per ciò solo integra la contemporanea violazione sia della fattispecie sanzionatoria disciplinare prevista dalla lettera a) sia di quella prevista dalla lettera b) dell'art. 147 l.n., nel senso che è proprio la ripetizione nel tempo del medesimo comportamento, consistente nella irregolare fatturazione per fatture riportati anticipazioni non coerenti con le prestazioni indicate che connota la unica condotta disciplinarmente rilevante ai sensi di entrambe le suddette norme sanzionatorie.
Pertanto, il dato di fatto costituito dalla ripetizione nel tempo di un tale comportamento non integra una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti ai sensi delle suindicate norme sanzionatorie bensì una sola condotta disciplinarmente rilevante, la quale soltanto può, in quanto tale, assumere rilevanza sotto il profilo della integrazione contestuale di entrambe le suddette violazioni.
Dunque, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un concorso formale di illeciti disciplinari la cui commissione è integrata da una sola condotta (di natura ripetitiva e seriale), costituita da una ripetitività del medesimo comportamento.
Tuttavia, deve rilevarsi il tenore particolarmente restrittivo dell'ambito applicativo della suddetta norma di cui all'art. 135, che limita l'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico (attraverso il quale è irrogata una sola sanzione in caso di più violazioni commesse) soltanto al caso di concorso materiale, in cui il notaio contravvenga più volte alla medesima disposizione con una pluralità di condotte (omogenee) disciplinarmente rilevanti e in occasione della formazione di uno stesso atto.
Pertanto, a stretto rigore applicativo, trattandosi evidentemente di una norma di natura eccezionale, deve ritenersi, a prescindere dalla valutazione del maggiore o minore disvalore deontologico che potrebbe avere un concorso materiale di una pluralità di condotte, pur commesse in violazione di una medesima norma sanzionatoria
(prevista dall'art. 135) rispetto a quella di un concorso formale, in cui viene in rilievo un'unica condotta commessa in violazione di due diverse norme sanzionatorie, il cumulo giuridico non può applicarsi nel caso di specie, in cui il notaio ha commesso una unica condotta
(disciplinarmente rilevante per la ripetitività nel tempo del medesimo comportamento) integrante la violazione delle dette due diverse norme sanzionatorie, con la conseguente applicabilità di due sanzioni disciplinari, cioè sia quella di cui alla fattispecie di cui alla lett. a) sia quella di cui alla lett. b), come già applicate con la decisione reclamata, pur se la configurabilità della detta unica condotta di tipo seriale presupponga necessariamente, per la sua natura giuridica composita, la formazione di diversi atti, per cui potrebbe per ipotesi ritenersi assorbita la rilevanza del presupposto applicativo relativo alla formazione di uno stesso atto, dal che potrebbe anche eventualmente configurarsi, de jure condendo, un automatismo legislativo dissonante rispetto principi di "ragionevolezza" e
"proporzionalità" della sanzione.
Pertanto, il reclamo l'esame deve essere rigettato in quanto infondato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto dal Notaio ; Persona_1
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali del
15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 3792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3792/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: reclamo avverso sanzione disciplinare notaio, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del
15-1-2025 e vertente
FRA
Notaio (cf. ), Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura agli atti, dal Prof. avv.
Severino Nappi (c.f. ) e dall'avv. Francesco C.F._2
Percuoco (c.f. ) C.F._3
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e l.r.p.t., rap.to e
[...] difeso dall'Avv. Fimmano' Francesco (cf. e C.F._4 dall'avv. Leandro Traversa (CF. , elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA PONTE DI TAPPIA C/O AVV TRAVERSA 47 CP_1
RECLAMATO
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO, PRESSO LA PROCURA GENERALE
PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI - sede
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, con nota prot. n. 227 del 4 giugno 2018, chiedeva al notaio di Per_1 far pervenire al Consiglio: copia del registro IVA vendite dell'anno
2017; copia del registro IVA acquisti dell'anno 2017; copia dell'estratto repertoriale dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; copia delle fatture di acquisto ricevute nel quadrimestre settembre-dicembre 2017, con esclusione di quelle relative all'acquisto dei beni strumentali;
copie delle fatture di vendita relative agli conservati a raccolta ricevuti o autenticati nel quadrimestre settembre-dicembre 2017, con allegata a ciascuna fattura - per gli atti immobiliari e ad esclusione dei mutui – la copia della ricevuta dell'invio telematico del relativo adempimento unico.
Il notaio depositava la documentazione richiesta.
Con nota prot. n. 59 del 6 febbraio 2019, il C.N.D. richiedeva l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio per la Per_1 violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge n. 89 del
1913 e dell'articolo 147, comma 1, lettera b) della legge n. 89 del
1913 in relazione all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice
Deontologico, per l'irregolare documentazione delle prestazioni effettuate, sulla scorta della circostanza in base alla quale nelle fatture indicate nell'atto di addebito erano state riscontrate anticipazioni, esenti dai posizione iva, non coerenti con le prestazioni indicate, in quanto erano state esposte somme molto superiori a quelle relative alle spese effettivamente sostenute (cd.
“scolonnamento”, “in cui somme che dovrebbero essere esposte nella voce compensi, soggette ad imposizione iva, sono state, invece, indicate nella voce anticipazioni che sono esenti da imposizione iva”).
Veniva celebrato il procedimento disciplinare dinnanzi alla
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA per la
Circoscrizione Campania e Basilicata, la quale, con decisione del 17 aprile 2019, depositata il successivo 25 giugno 2019, infliggeva al notaio la sanzione della sospensione per due mesi per la Per_1 violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge del 16 febbraio 1913 n. 89, per aver compromesso la sua dignità e la sua reputazione e soprattutto compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile, avendo effettuato in maniera reiterata e non occasionale una irregolare fatturazione, producendo evasione fiscale sia dell'iva che delle imposte sui redditi e delle altre imposte connesse nonché, a seguito dell'applicazione dell'attenuante di cui al primo comma dell'articolo 144 legge notarile, la sanzione pecuniaria di Euro 15.493,00 per la violazione dell'articolo 147, comma 1, lettera b) della legge del 16 febbraio 1913 n. 89, in relazione all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice Deontologico Notarile (“illecita concorrenza”), “poiché, eseguendo una irregolare documentazione delle prestazioni professionali da lui fornite, ha determinato una riduzione del suo carico fiscale con conseguente esecuzione di illecita concorrenza nei confronti di altri notai”.
Avverso la suddetta decisione il notaio proponeva reclamo Per_1 ex art. 158 legge n. 89 l'1913 e art. 26 d. lgs. 150/2011, chiedendo:
“In via principale dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate e l'archiviazione del procedimento;
in via gradata riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 144 della legge notarile;
sempre in via gradata applicare l'istituto del cumulo giuridico di cui all'articolo 8 della legge numero 689 1981 e per l'effetto ridurre la sanzione”.
Si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di e , che chiedeva: “rigettare l'avverso CP_1 Controparte_1 CP_1 reclamo e in subordine, nell'ipotesi in cui fossero ritenute applicabili le attenuanti di cui all'articolo 144 legge notarile, si chiede volersi applicare all'incolpato numero 273 sanzioni pecuniarie per quante sono state le oggettive e numericamente contestate numero 273 infrazioni rilevate”.
Non formulava conclusioni il P.M., pur essendo stato messo in grado di renderle, a seguito della notifica del reclamo in esame. Instaurato il contraddittorio, in data 12-12-2022 il co-difensore del reclamante avv. Carla Comella depositava dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo, notificata al medesimo reclamante.
In data 23-1-2024 si costituivano per la parte reclamante il Professor avvocato Severino Nappi e l'avv. Francesco Percuoco
“congiuntamente ed disgiuntamente all'avvocato Carla Comella”.
Indi, all'udienza di discussione del 15-1-2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il Collegio introitava la causa in decisione.
Col primo motivo, il reclamante Notaio censura la decisione reclamata per: “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni. Illogicità”.
In particolare, con un primo profilo il reclamante deduce che “il
Consiglio Distrettuale è giunto alla contestazione degli addebiti disciplinari, avendo riscontrato nelle fatture esibite dal notaio l'errata indicazione delle somme percepite come anticipazioni, ovvero il c.d.
“scolonnamento”. Tale unico accadimento è stato sanzionato sia sotto il profilo della violazione della lettera a) che della lettera b) dell'articolo 147 comma 1 della legge notarile. In particolare, La
CO.RE.DI. ha ritenuto il comportamento del notaio di particolare gravità sia perché “ripetitivo, quasi sistematico e quindi non occasionale sia perché lo scolonnamento concerne un elevato numero di fatture emesse in un solo quadrimestre ed inoltre perché posto in essere in maniera consapevole”.
Il reclamante deduce al riguardo che si è trattato di un mero errore contabile e che la ripetizione del comportamento conferma, invece,
l'assenza di volontà del notaio e la sua convinzione della correttezza della sua gestione contabile, trattandosi di fattispecie di facile rilevabilità.
Tale profilo di censura è infondato.
Infatti, la parte reclamante ha formulato deduzioni generiche e non univoche sotto il profilo indiziario, tali, quindi, da non poter integrare la prova contraria rispetto alla PRESUNZIONE DI CONSAPEVOLEZZA in capo allo stesso del comportamento sanzionato, condivisibilmente ricavata e desunta dalla dal carattere ripetitivo e non CP_2 occasionale dello stesso relativamente ad un elevato numero di fatture (n. 275) emesse in un solo quadrimestre e comunque con indubbio indebito vantaggio fiscale per il notaio.
Con un secondo profilo, il reclamante deduce che la CP_2 avrebbe omesso ogni accertamento della idoneità della condotta de qua a ledere la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile e quindi senza il preventivo riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie, anche in considerazione del fatto che la irregolarità in oggetto è già punita dall'articolo 14 del codice deontologico.
Tale profilo è infondato.
Si rileva al riguardo che, ai fini della sussistenza della violazione ricondotta all'art. 147, lett. a), della legge n. 89/1913, è sufficiente l'IDONEITÀ del comportamento del notaio a determinare la compromissione dello specifico interesse tutelato.
Infatti, in materia di responsabilità disciplinare dei notai, il citato art. 147, lett. a), della legge notarile individua con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità
e reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella bastevole a compromettere l'interesse oggetto di tutela, precisandosi che il contenuto della relativa condotta, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico e recepiti nel c.d. "codice deontologico di categoria", dovendosi, peraltro, escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza (cfr. Cass. n.
17202/2002; Cass. n. 21203/2011 e, da ultimo, Cass. n.
10872/2018). Invero, l'art. 147, lett. a) integra un “illecito di pericolo”, che, come tale, “non implica “la percezione della riprovevolezza ambientale dell'operato ascritto al notaio, poiché ciò che rileva” – cfr. Cass. n.
17266 del 2015 – “è il concreto accertamento di specifici comportamenti idonei a ledere i valori tutelati dalla norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un'eco negativa nella comunità”, per cui la notorietà o il clamore nella comunità non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito disciplinare, del quale non occorre, quindi, la prova” (Cass. n. 10872 del 2018).
Con un terzo profilo, il reclamante deduce la sussistenza di un'alternativa tra le violazioni previste dall'articolo 147 alla lettera a)
e lettera b), in quanto esse tutelerebbero gli stessi beni, per cui la lettera b) sarebbe applicabile ove si riscontri la violazione non occasionale dei principi di deontologia notarile, mentre si applicherebbe la lettera a) nel caso di violazione occasionale del codice di deontologico.
Pertanto, a dire del reclamante, nel caso di specie la medesima azione sarebbe stata punita due volte mediante l'applicazione di due norme che si troverebbero in rapporto di specialità.
Anche tale profilo di censura è infondato.
In punto di diritto si rileva che l'art. 147: “È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal consiglio nazionale del notariato”.
Orbene, deve ritenersi che le fattispecie sanzionatorie previste dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'articolo 147 sono poste a tutela di beni-interessi distinti fra loro.
In particolare, la fattispecie di cui alla lett. a) della norma costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità (Cass. n.
17266/2015).
Tale fattispecie è integrata ogni qual volta il notaio ponga in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile.
Si tratta di una clausola generale che non descrive un catalogo di ipotesi tipiche di condotte lesive ma affida agli organi di disciplina la valutazione concreta del suo contenuto (spettando al giudice poi solo
– ma pur sempre – di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola generale).
La ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito, anche in tema di disciplinare dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare.
Nella norma di cui alla lett. a) l'interesse che si ritiene meritevole di tutela è la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile e determina la condotta punibile in quella idonea a compromettere tale interesse tutelato, condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico (Cass. 27-9-2022, n. 28133).
Invece, il bene-interesse tutelato dalla lettera b) dell'art. 147 l.n., applicabile nel caso di violazione "NON OCCASIONALE" e quindi reiterata DELLE NORME DEONTOLOGICHE (cioè dei "Principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994), è costituito dalla tutela rafforzata di singole norme del Codice Deontologico e costituisce
AUTONOMA figura di illecito disciplinare rispetto a quella prevista dalla lett. a), in quanto il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale.
Dunque, nel caso di specie la condotta ripetitiva esaminata e sanzionata dalla decisione reclamata, da un lato integra la violazione della norma di cui alla lettera a), in quanto essa è idonea a compromettere il bene-interesse della dignità e reputazione del notaio nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, in considerazione del fatto che la violazione di norme fiscali, integrata dalla suddetta ripetitiva e concentrata nel tempo irregolare fatturazione, costituisce, secondo il comune sentire, un comportamento anomalo rispetto a quello che è legittimo e normale attendersi da un PUBBLICO UFFICIALE quale il notaio, che ha il compito di riscuotere le imposte indirette” (Cass. n. 4720/2012).
Dall'altro lato, la suddetta condotta di natura ripetitiva e reiterata integra, in quanto tale e cioè a causa della gravità collegata a tale ripetitività tipizzata, anche e contemporaneamente la violazione della lett. b) dell'art. 147 l.n., sotto il profilo della violazione “non occasionale” della specifica norma deontologica formalmente prevista dall'articolo 14 del codice deontologico dei notai e cioè quella posta a tutela del bene-interesse costituito dalla lecita concorrenza fra notai, ben distinto da quello di cui sopra, tutelato dalla lett. a).
Col secondo motivo, il reclamante rileva che la CO.RE.DI. ha affermato che nel caso di specie, tramite l'irregolare documentazione da parte del notaio incolpato, questi, riducendo il proprio carico fiscale, ha realizzato una illecita concorrenza nei confronti degli altri colleghi che si sono comportati correttamente;
questi ultimi, infatti,
“avendo esposto in fattura le reali anticipazioni e i reali compensi sono risultati nei confronti dei propri clienti più esosi rispetto a chi ha gonfiato le anticipazioni diminuendo gli onorari”.
Secondo il medesimo reclamante, l'articolo 14 del codice deontologico, se punisce la concorrenza illecita tra notai, presuppone, però, che essa si sia realizzata, per cui occorreva nel caso di specie la puntuale verifica del vantaggio per il notaio incolpato a discapito dei colleghi.
Tale motivo è infondato.
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 14 codice deontologico notarile (Della illecita concorrenza): “Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti: a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano: - la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti”.
Dunque, è proprio disposto di cui all'articolo 14 del codice deontologico notarile a codificare tra i casi di condotta deontologicamente scorretta come illecita concorrenza quella di emissione irregolare di fatture e/o mancata e documentata specificazione di anticipazioni onorari diritti e compensi. Pertanto, deve ritenersi che non occorra alcuna verifica in ordine all'effettivo verificarsi dell'illecita concorrenza in concreto.
Col terzo motivo, il reclamante censura la decisione impugnata nella parte in cui la non ha applicato alla violazione di cui CP_2 all'articolo 147 lettera a) la circostanza attenuante generica e quella speciale (“quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria”) previste dall'articolo 144 l. n., motivando la non applicazione soltanto con riferimento alla seconda in base alla sostanziale incapacità di eventuali rimedi correttivi a sanare interessi di natura non patrimoniale già lesi.
Il reclamante deduce con riguardo alla circostanza attenuante generica che la non ha tenuto conto dell'assenza di CP_2 precedenti disciplinari e del proprio ravvedimento operoso, per essersi adoperato immediatamente a rettificare le fatture, a informare i clienti, a porre in essere il ravvedimento operoso con il fisco.
Inoltre, in merito alla detta circostanza attenuante speciale il reclamante deduce in via generale che la attenuante della riparazione del danno è da ritenersi applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, con riguardo alla circostanza attenuante generica deve ritenersi che la medesima non sia applicabile nel caso di specie in considerazione del rilevante numero di fatture (n. 273) in cui risulta che il notaio reclamante ha effettuato il cosiddetto “scolonnamento” nell'arco di un solo quadrimestre.
In merito alla suddetta circostanza attenuante speciale, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 144 legge notarile: “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.
Inoltre, si rileva (cfr. Cass. n. 2818/2023 del 31-01-2023; n.
2818/2023 del 31-01-2023; Cass. n. 3203 del 2014) che l'attenuante de qua, rappresentata dall'essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, è “TENDENZIALMENTE ”
(quindi, salvi casi particolari) applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale e segnatamente agli illeciti di tipo permanente, soltanto rispetto ai quali si può configurare una condotta di "eliminazione" e non già di riparazione. Da ciò deriva, e per distinguere l'attenuante in esame da quella correlata all'integrale riparazione del danno, che l'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito si riferisce ai pregiudizi di natura non patrimoniale, e ciò sulla scorta della prevalente dottrina penalistica e della giurisprudenza penale di questa Corte sull'omologa attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, secondo cui l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato si riferiscono al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene giuridico tutelato e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio (cfr. Cass. n.
5996 del 1989).
Ne consegue che l'eliminazione contemplata dalla norma si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla lesione del bene protetto dall'ordinamento.
Negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione, sicché essa non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata ma richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata (cfr. Corte di cassazione, n. 2818/2023 del 31-01-2023).
Nel caso di specie, la CO.RE.DI. ha affermato che la grave violazione delle norme fiscali ha leso in modo irrimediabile la credibilità, la dignità e la reputazione del notaio e ha compromesso il decoro del prestigio dell'intera classe notarile, perché la successiva regolarizzazione delle fatture, “mentre sana la violazione delle norme tributarie, non è certamente in grado di porre rimedio a interessi non patrimoniali ma di natura morale” quali quelli di cui sopra.
Questo Collegio ritiene, in sostanza, di condividere quanto sopra osservato nel decreto reclamato.
Infatti, si osserva che, in considerazione della potenzialità espansiva fra la collettività di una determinata comunità (c.d. strepitus, stante anche il rilevante numero di fatture irregolari emesse dal notaio reclamante nei confronti di molteplici soggetti), del particolare disvalore morale-professionale derivante dalla compromissione del bene-interesse tutelato dalla lettera a), cioè la dignità e la reputazione del notaio e il decoro del prestigio dell'intera classe notarile, deve ritenersi che il ravvedimento operoso in sede fiscale e la rettifica delle fatture de quibus non siano tali da, pur se eventualmente rientrante nelle intenzioni del resipiscente, poter eliminare in modo effettivo e integrale le conseguenze dannose morali che si sono prodotte a causa della medesima compromissione.
Inoltre, si rileva, in ogni caso, che non risulta che il notaio reclamante si sia adoperato per la rettifica di n. 18 fatture (delle 273 oggetto di esame da parte del consiglio notarile), non risulta essersi adoperato per la restituzione ai clienti delle maggiori somme indebitamente percepite a titolo di spese, in quanto a seguito delle note di rettifica delle fatture risultano importi incassati di entità inferiore a quelli ivi indicati prima della rettifica e né risulta essersi adoperato per la restituzione ai clienti delle somme per i maggiori esborsi cui sono stati esposti in dipendenza delle rettifiche delle fatture e quindi di ricalcoli dell'iva e della ritenuta di acconto.
Pertanto, tale motivo non può essere accolto e quindi deve per conseguenza ritenersi assorbita la domanda nuova proposta in via subordinata dalla parte reclamata.
Col quarto motivo, il reclamante censura la decisione impugnata per non aver la applicato il cumulo giuridico di cui all'articolo 8 CP_2 della legge numero 689 1981, ai fini di una più equa quantificazione della sanzione.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 135 legge notarile:
“Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione…Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse).
Dunque, l'art. 135 prevede l'applicabilità del cumulo giuridico in una particolare ipotesi di concorso materiale di una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e integranti la commissione di più illeciti disciplinari omogenei e cioè nella ipotesi di commissione di più illeciti disciplinari omogeni in occasione della formazione di uno stesso atto.
Orbene, si rileva che, se è vero che tema di sanzioni amministrative l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato all'uopo dalla parte reclamante, prevede che la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei casi di concorso formale, tuttavia il dato testuale dell'art. 12 della legge 689 ci dice che le disposizioni precedenti, quindi compresa quella di cui al detto art. 8, non si applicano alle violazioni disciplinari, che, pertanto, trovano la loro unica fonte regolatrice nella rispettiva disciplina di settore.
Nel caso in esame ci troviamo di fronte, in realtà, ad un'unica condotta, costituita dalla ripetitività nel tempo del medesimo comportamento, che di per sé e per ciò solo integra la contemporanea violazione sia della fattispecie sanzionatoria disciplinare prevista dalla lettera a) sia di quella prevista dalla lettera b) dell'art. 147 l.n., nel senso che è proprio la ripetizione nel tempo del medesimo comportamento, consistente nella irregolare fatturazione per fatture riportati anticipazioni non coerenti con le prestazioni indicate che connota la unica condotta disciplinarmente rilevante ai sensi di entrambe le suddette norme sanzionatorie.
Pertanto, il dato di fatto costituito dalla ripetizione nel tempo di un tale comportamento non integra una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti ai sensi delle suindicate norme sanzionatorie bensì una sola condotta disciplinarmente rilevante, la quale soltanto può, in quanto tale, assumere rilevanza sotto il profilo della integrazione contestuale di entrambe le suddette violazioni.
Dunque, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un concorso formale di illeciti disciplinari la cui commissione è integrata da una sola condotta (di natura ripetitiva e seriale), costituita da una ripetitività del medesimo comportamento.
Tuttavia, deve rilevarsi il tenore particolarmente restrittivo dell'ambito applicativo della suddetta norma di cui all'art. 135, che limita l'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico (attraverso il quale è irrogata una sola sanzione in caso di più violazioni commesse) soltanto al caso di concorso materiale, in cui il notaio contravvenga più volte alla medesima disposizione con una pluralità di condotte (omogenee) disciplinarmente rilevanti e in occasione della formazione di uno stesso atto.
Pertanto, a stretto rigore applicativo, trattandosi evidentemente di una norma di natura eccezionale, deve ritenersi, a prescindere dalla valutazione del maggiore o minore disvalore deontologico che potrebbe avere un concorso materiale di una pluralità di condotte, pur commesse in violazione di una medesima norma sanzionatoria
(prevista dall'art. 135) rispetto a quella di un concorso formale, in cui viene in rilievo un'unica condotta commessa in violazione di due diverse norme sanzionatorie, il cumulo giuridico non può applicarsi nel caso di specie, in cui il notaio ha commesso una unica condotta
(disciplinarmente rilevante per la ripetitività nel tempo del medesimo comportamento) integrante la violazione delle dette due diverse norme sanzionatorie, con la conseguente applicabilità di due sanzioni disciplinari, cioè sia quella di cui alla fattispecie di cui alla lett. a) sia quella di cui alla lett. b), come già applicate con la decisione reclamata, pur se la configurabilità della detta unica condotta di tipo seriale presupponga necessariamente, per la sua natura giuridica composita, la formazione di diversi atti, per cui potrebbe per ipotesi ritenersi assorbita la rilevanza del presupposto applicativo relativo alla formazione di uno stesso atto, dal che potrebbe anche eventualmente configurarsi, de jure condendo, un automatismo legislativo dissonante rispetto principi di "ragionevolezza" e
"proporzionalità" della sanzione.
Pertanto, il reclamo l'esame deve essere rigettato in quanto infondato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto dal Notaio ; Persona_1
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali del
15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo