Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 23174 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BRANNO ROBERTA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. IMPROTA DIEGO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2024 chiedeva la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in NAPOLI l'11/07/2016 Controparte_1
(atto n. 24, P. II, S. A, sez. C, anno 2016), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
All'udienza dell'8/04/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c., comparivano personalmente le parti, le quali si riportavano alle condizioni concordate in ordine alla previsione di un assegno divorzile una tantum, oltre che alla corresponsione degli importi relativi all'assegno di mantenimento non corrisposti per le mensilità gennaio/ febbraio.
A quel punto, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che non sortiva effetto e, non rilevata la necessità di adottare provvedimenti provvisori, riteneva la causa matura per la decisione.
Il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ed i difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate. Il Giudice riservava la causa in decisione previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
le parti, a sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali tra loro e a tacitazione di ogni rapporto di dare-avere sussiste tra le parti, anche a titolo di assegno divorzile una tantum, hanno convenuto che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di € 1.600,00, di cui più specificamente € 400,00 per l'assegno di mantenimento non corrisposto per
i mesi di gennaio e febbraio 2025 ed € 1200,00 a titolo di assegno divorzile una tantum ritenuta dalle parte stesse e di procuratori costituiti, equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art. 10 L. 74/87, nonché ai sensi dell'art. 6 L.
162/2014 così come modificato dall'art.9 D. Lgs. n. 149/2022;
la predetta somma di € 1.600,00verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 7 giorni dal deposito del presente accordo, a mezzo pct, agli atti della presente procedura divorzile R.g.
23174/2024;
la Sig.ra ha già dichiarato, ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come Controparte_1
modificato dall'art. 10 L. 74/87, nonché ai sensi dell'art. 6 L. 162/2014 così come modificato dall'art.
9 D. Lgs. n. 149/2022, di essere a conoscenza del fatto che con la corresponsione della predetta una
2 tantum non potrà più proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico nei confronti del
Sig. ; Parte_1
nella denegata ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause non imputabili al Sig. ed ascrivibili alla Sig.ra o per altre Parte_1 Controparte_1
motivazioni, la Sig.ra sarà tenuta a restituite immediatamente al Sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di € 1.200,00;
[...]
le parti ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Le parti hanno concordato la previsione di una tantum divorzile con la caratteristica di unicità della prestazione ed al Tribunale è sempre rimessa la valutazione circa l'equità dell'accordo (atto dispositivo inquadrabile nell'area della datio in solutum ovvero della novazione oggettiva avendo le parti concordato l'assolvimento dell'obbligo assistenziale mediante una prestazione diversa da quella consistente nella somministrazione periodica dell'assegno e che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, ma è liberamente concordata dalle parti).
La valutazione di equità, rimessa alla Ag, involge questioni e diritti fondamentali della persona stante le conseguenze legali sulle quali le parti non hanno, successivamente all'accordo, alcun ulteriore unilaterale potere dispositivo e modificativo .
Ciò posto il Collegio nel caso di specie rileva l'equità della previsione considerata l'età della la attuale convivenza con il suo nuovo compagno, la breve convivenza coniugale con CP_1
l' e la sua capacità reddituale. Pt_1
Poiché le condizioni pertanto non sono contrarie a norme imperative e appare equa la previsione di una tantum divorzile, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e a NAPOLI l'11/07/2016 (atto n. 24, P. II,
[...] Controparte_1
S. A, sez. C, anno 2016);
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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