Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONE E IMMIGRAZIONE
Composta dai sigg. Magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere dott. Marco Ulzega Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello N.R.G. 2637/2022 trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 22-05- 2025 così come disposto con decreto del 30-04-2025 e vertente:
TRA
, nato in [...] il [...], domiciliato in Roma alla via Alfredo Ottaviani n. 107, Parte_1 presso lo studio degli Avv. Paolo Palma, c.f. ed Elisa Cacciato Insilla, c.f. C.F._1
, che lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente all'atto di C.F._2 appello – Appellante.
E in persona del p.t. –– di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Roma, in persona del Questore p.t. - Appellati, contumaci.
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto.
Fatto
ha proposto appello con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. in data 06-05-2022, citando Parte_1 davanti a questa Corte di merito il in persona del – la Commissione Controparte_1 CP_4
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.
L'appellante ha chiesto di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e umanitaria.
Il ricorso è stato notificato in data 17-11-2022 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alle Amministrazioni convenute, ovvero tardivamente rispetto al termine prefissato e le suddette non si sono costituite in giudizio.
Con decreto del 31-10-2022 è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza di comparazione del 22- 12-2022.
Con atto in data 16-01-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La Corte con decreto emesso in data 30-04-2025 ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza del 22- 05-2025, concedendo termini per il deposito di note scritte ex artt. 127 ter e 128 c.p.c.
L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni in data 20-05- 2025.
Diritto
L'appello è inammissibile. L'appellante ha chiesto, con il ricorso introduttivo di primo grado del 13-12- 2021, il riconoscimento in suo favore della Protezione Internazionale.
Ha statuito l'art. 3 del D.L. 17-2-2017 n. 13 conv. Nella L. 13-4-2017 n. 46, alle lett. d) e d-bis), come modificato dall'art. 1 del D.L. 4-10-2018 n. 113 conv. nella L. 1-12-2018 n. 132 (entrato in vigore il 5-10- 2018), che le controversie in tema di permesso di soggiorno per protezione speciale (già protezione umanitaria) sono attribuite alla competenza funzionale di apposite sezioni specializzate istituite (art. 1 predetto decreto legge conv. nella l. n. 46/2017) presso i tribunali di capoluogo di Corte di Appello (denominate sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).
L'art. 3, comma 4-bis, del medesimo d.l. 17-2-2017 n. 13 conv. l. 13-4-2017 n. 46, come modificato dall'art. 1 del d.l. 4-10-2018 n. 113 conv. nella l. 1-12-2018 n. 132, prevede che le controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. 28-1-2008 n. 25 (domande di protezione internazionale e protezione sussidiaria ma anche relative alla protezione speciale) sono decise dalla predetta sezione specializzata in composizione collegiale.
L'art. 35 bis del d.lgs. 28-1-2008 n. 25, inserito dall'art. 6 del D.L. 17-2-2017 n. 13 conv. in L. 13-4-2017 n. 46, e come modificato dall'art. 1 D.L. 4-10-2018 n. 113 conv. nella L. 1-12-2018 n. 132, ha statuito che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dal precedente art. 35
Pag. 2 di 3 (protezione internazionale e protezione sussidiaria) anche per mancato riconoscimento della protezione speciale (già protezione umanitaria), sono regolate dagli artt. 737 c.p.c. ed ai sensi del comma 13 del detto art. 35 bis, il Tribunale, in composizione collegiale, e con decisione assunta nel merito in camera di consiglio (anche ex art. 3, comma 4 bis d.l. 17-2-2017 n. 13 conv. l. 13-4-2017 n. 46), pronuncia decreto che non è impugnabile presso codesta Corte ma ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
L'art. 19 ter del d.lgs. 1-9-2011 n. 150 (intitolato controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), inserito dall'art. 1 del d.l. 4-10-2018 n. 113 conv. nella l. 1-12-2018 n. 132 (sopra citato) ha statuito che le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e d) bis, del d.l 17-2-2017 n. 13 conv. nella l. 13-4-2017 n. 46 (controversie in tema di protezione speciale laddove, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. (comma primo); che è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione (comma secondo); che questo giudica in composizione collegiale (comma terzo); e che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile ma è ricorribile per cassazione nel termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione della ordinanza (comma sesto).
Di conseguenza, la causa instaurata in primo grado da davanti al Tribunale di Roma Parte_1 con atto depositato in primo grado, in data 14-12-2021, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria (protezione speciale) era devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale e l'ordinanza decisoria conclusiva, depositata in data 06-04- 2022, non poteva essere appellata, bensì impugnata con ricorso per cassazione.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendo costituita la parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del in persona Controparte_1 del p.t. e della , così provvede: CP_2 Controparte_5
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese del grado di appello Così deciso in Roma, il 22.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Ulzega Anna Maria Pagliari
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