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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 20 Novembre 2025, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 12630/21.
E' comparso l'avv. Luigi Savoca, per parte opponente, in sostituzione dell'avv. Loriana Gatto
il quale insiste in ricorso rilevando che la data indicata nell'articolato di prova, per un mero disguido interpretativo, è differente da quella oggetto di causa. Tale circostanza non è stata tuttavia rilevata da controparte nei propri scritti difensivi per cui l'ammissione del mezzo di prova deve ritenersi sostanzialmente riferita alla data del verificarsi dell'evento oggetto di causa;
e tale è stata, plausibilmente, dai testi auditi posto che peraltro la loro deposizione è
successiva, di diversi anni, rispetto il verificarsi dell'evento e che comunque attiene ad un periodo poco distante nel tempo.
Il Giudice, all'esito della discussione, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 13,00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12630/21 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
( C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
OR il 24.07.1960 e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società , Controparte_1
con sede in San OR Via Arciprete n.15, elettivamente domiciliato in Catania
Corso delle Province n. 15 ove è sito lo studio dell'avv. Loriana Annamaria Gatto
Rotondo (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
n persona
[...]
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Ugo Bassi CP_2
is. 116 n. 103/a, rappresentato e difeso dal Dirigente dell' Controparte_2
di Ing. ( ); OPPOSTO
[...] CP_2 Persona_1 CodiceFiscale_3
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.09.2021, il sig. – in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della CP_1
- ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0959 del
[...]
25.08.2021 e n. 20/0960 del 25.08.2021, entrambe notificate in data 01.09.2021, con le quali l' ha ingiunto all'opponente, il Controparte_2
pagamento - rispettivamente - della somma di € 3.034,90 “ per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3, del decreto-legge 22.02.2002 n.12 , così come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06, e come modificato dall'art. 4 della L. n.
183/10, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” e della somma di € 185,00 “per aver violato le disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 3 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006 n. 248 per non avere il datore di lavoro munito, nell'ambito dei cantieri edili, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
L'opponente si limitava a contestare, nel merito, la fondatezza delle ordinanze impugnate per insussistenza dei fatti contestati dal momento che il sig.
[...]
era stato regolarmente assunto in data 23.05.2021, con contratto Controparte_3
di lavoro a tempo indeterminato – full time, con la mansione di elettricista;
precisava, altresì, che in occasione del sopralluogo presso il “Relais Villa Miraglia dei Fratelli Mazzurco” i propri dipendenti erano tutti muniti di tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la relativa fotografia.
In considerazione di quanto sopra rappresentato, riteneva che le ordinanze ingiunzione si configurassero illegittime e, come tali, meritevoli di annullamento.
L'opponente pertanto chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “…preliminarmente sospendere l'esecutorietà delle impugnate n. 2 ordinanze – ingiunzioni, e ciò con lo stesso provvedimento che dispone la futura comparizione delle parti: - in subordine e nel merito, disporre la revoca di tali ordinanze – ingiunzioni in quanto infondate, ingiuste ed illegittime per i rassegnati motivi;
- conseguentemente e per l'effetto, dichiarare estinte e non dovute dal ricorrente, in proprio e nella qualità, le relative obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative. …..Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93
c.p.c.“
Il procedimento in questione prima iscritto avanti al Tribunale di Catania – sez.
Lavoro al n. 5578/21 RG, avendo l'opposizione ad oggetto ordinanze ingiunzione emessa da soggetto pubblico non avente natura di ente previdenziale, veniva - con decreto del 30.09.2021 – rimesso al Presidente del Tribunale che ne disponeva la trasmissione alla terza sezione.
Il Tribunale, con decreto del 14.10.2021, fissava quindi la comparizione delle parti per il 10.03.2022, ordinando all'amministrazione di provvedere – entro dieci giorni prima al deposito degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con atto depositato in data 16.02.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
rilevando, in via preliminare, l'incompetenza funzionale della sezione
[...]
Lavoro del Tribunale adito e nel merito che le ordinanze ingiunzione erano state correttamente emesse dal momento che, nel corso degli accertamenti, veniva appurato che il sig. era stato impiegato come lavoratore Parte_2
dipendente senza la preventiva comunicazione e non risultava munito della tessera di riconoscimento con apposita foto. Rilevava infatti l' che Controparte_2
l'instaurazione del rapporto di lavoro non era stato formalizzato – come sosteneva l'opponente – il 23.05.2021 ma, bensì, il 24.05.2021 alle ore 17:29:13 e, quindi, successivamente all'accesso ispettivo effettuato nella stessa giornata.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese dell'opponente.
All'udienza del 10.03.2022 – tenutasi con modalità cartolare – la causa veniva rinviata al 01.09.2022 per la valutazione delle istanze istruttorie.
Alla suddetta udienza, svoltasi con modalità cartolare – il procedimento veniva differito al 16.02.2023 al fine di consentire alle parti il deposito in formato PDF nativo digitale degli atti di causa.
Quindi, il 16.02.2023 il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 06.07.2023 per valutare la chiesta sospensiva dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
All'esito della detta udienza, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per le motivazioni di cui al relativo provvedimento, rinviando per la valutazione delle istanze istruttorie all'udienza del 01.02.2024.
Quindi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 01.02.2024, ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte opponente con il limite di due testi;
rinviava per la relativa escussione all'udienza del 03.10.2024.
All'udienza così fissata, venivano escussi i testi di parte opponente Tes_1
e il Tribunale, quindi rinviava per l'esame della prova
[...] Testimone_2
all'udienza del 15 maggio 2025.
Intervenuto nelle more il mutamento della persona fisica del Decidente (dal G.O.
Dr. Milazzo al concludente), all'udienza del 15.05.2025 il procedimento – ritenuto maturo per la decisione - veniva differito al 20.11.2025 per discussione e decisione.
Di poi, all'udienza odierna, una volta conclusa la discussione orale, il procedimento
è stato posto in decisione.
§§§§§§
Con le ordinanze ingiunzione n. 20/0959 e 20/0960, notificate in data 01.09.2021, emesse a seguito di Verbale di Accertamento e notificazione, si contestava quanto segue : di aver impiegato lavoratori subordinati ( precisamente il sig.
[...]
) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Parte_2
lavoro e di non aver munito il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Venendo al merito della vicenda di cui è causa, l'opposizione si appalesa infondata.
Per come risulta dalla “ricevuta comunicazione obbligatoria online” il lavoratore veniva regolarizzato – non in data 23.05.2017 come Controparte_3
sostenuto dall'odierno opponente – ma soltanto in data 24.05.2017 alle ore 17:29:13
e quindi in un momento successivo al controllo ispettivo che ha dato causa alle ordinanze ingiunzione oggi impugnate.
Appare argomentazione dirimente la circostanza relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro – dedotta dall' risultante dalla comunicazione CP_2
prodotta - che solo a seguito dell'accesso ispettivo l'opponente ha Pt_3
comunicato l'assunzione del lavoratore CP_3
La suddetta comunicazione di assunzione integra gli estremi di una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. che fa piena prova contro colui che l'ha resa dei fatti ammessi, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Accanto a tale circostanza già di per sé decisiva, va aggiunto che, in seno al verbale contenente le dichiarazioni rese dal lavoratore, il sig. ha Controparte_3
spontaneamente dichiarato di non aver ricevuto la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di non aver ricevuto i dispositivi di sicurezza, di non avere affatto indicazioni – di nessun tipo – da parte della Ditta.
Anche la suddetta dichiarazione – insieme agli altri elementi acquisiti – non fa altro che confermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e il . Controparte_3
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi e non sono Testimone_1 Testimone_2
utili a sostenere la tesi difensiva svolta dall'opponente.
Invero, così come indicato nell'articolato di prova, i testi riferiscono di un preteso accesso ispettivo del 26.06.2017 mentre il controllo che ha dato luogo alle ordinanze ingiunzione impugnate si è svolto il 24.05.2027 ovvero più di un mese prima. In considerazione di tale insanabile discrepanza, gli esiti della prova svolta sono del tutto ininfluenti in ordine alla vicenda processuale di che trattasi.
Peraltro, sul punto, le precisazioni addotte solo oggi dal difensore di parte opponente sull'errore di data contenuto negli articolati di prova non consente di ammettere una successiva rettifica o una diversa valutazione degli esiti della prova testimoniale svolta.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone dal momento che nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato ( come nel caso che ci occupa ), non può conseguire la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo
( In tal senso Cass. Civ. Sez. II n. 8413/16 )
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12630/21 R.G.:
Rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione opposte contrassegnate dai n.ri n. 20/0959 del 25.08.2021 e n. 20/0960 del
25.08.2021;
Nulla dispone in ordine alle spese di lite per i motivi di cui sopra.
Catania, 20 Novembre 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011