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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 17 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARBIERI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BATTAZZA MASSIMO ( ) e dell'Avv. PISCAGLIA CodiceFiscale_4
DEBORA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 e 3.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) A titolo di assegno divorzile, il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via Parte_2 Parte_1
anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, da aggiornarsi ogni anno in base all'aumento ISTAT.
2) La proprietà dell'autovettura Opel AG targata EG367FL attualmente intestata al SI. Parte_2
verrà trasferita entro il termine ultimo di mesi 3 (tre) dall'emissione della sentenza da parte del
[...]
Tribunale di Rimini, alla SI.ra a cura della stessa. Tale trasferimento godrà delle Parte_1
esenzioni previste ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, in quanto concordati fra i coniugi a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
3) L'immobile sito in Rimini, Via Lucio Lando n. 30, già adibito a casa coniugale, di proprietà del SI.
, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso. Parte_2
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa a qualsiasi titolo e/o ragione, avendo gli stessi già regolato e definito tra di loro ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico attinente al regime della famiglia secondo le condizioni già espresse nel ricorso per separazione definito con la sentenza n. 1091/2023, condizioni alle quali i coniugi hanno già dato piena attuazione.
5) Con l'emissione della sentenza di divorzio la SI.ra perderà il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del marito.
6) Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 18.08.1990 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 286 Parte II Serie A Anno 1990) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 17 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARBIERI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BATTAZZA MASSIMO ( ) e dell'Avv. PISCAGLIA CodiceFiscale_4
DEBORA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 e 3.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) A titolo di assegno divorzile, il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via Parte_2 Parte_1
anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, da aggiornarsi ogni anno in base all'aumento ISTAT.
2) La proprietà dell'autovettura Opel AG targata EG367FL attualmente intestata al SI. Parte_2
verrà trasferita entro il termine ultimo di mesi 3 (tre) dall'emissione della sentenza da parte del
[...]
Tribunale di Rimini, alla SI.ra a cura della stessa. Tale trasferimento godrà delle Parte_1
esenzioni previste ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, in quanto concordati fra i coniugi a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
3) L'immobile sito in Rimini, Via Lucio Lando n. 30, già adibito a casa coniugale, di proprietà del SI.
, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso. Parte_2
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa a qualsiasi titolo e/o ragione, avendo gli stessi già regolato e definito tra di loro ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico attinente al regime della famiglia secondo le condizioni già espresse nel ricorso per separazione definito con la sentenza n. 1091/2023, condizioni alle quali i coniugi hanno già dato piena attuazione.
5) Con l'emissione della sentenza di divorzio la SI.ra perderà il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del marito.
6) Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
il 18.08.1990 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 286 Parte II Serie A Anno 1990) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3