Articolo 4 della Legge 9 novembre 1957, n. 1125
Articolo 3
Versione
19 dicembre 1957
Art. 4.
All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Entrata in vigore il 19 dicembre 1957