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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Dott. UC LA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21765/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CIMPOESU IULIANA presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- la separazione dei coniugi sig.ra e sig. Parte_1 Controparte_1
- che, in base al provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta datato 5.3.2024 (doc. 23), a firma del Giudice dr.ssa Previtera (n. 2014/2022 Reg. V.G.), con cui è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. Controparte_1
i figli minori , nata a [...] il [...],
[...] Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] sono
[...] Persona_3 affidati in via esclusiva alla madre sig.ra ; Parte_1
pagina 1 di 4 - che i figli mantengano la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre sig.ra
, cui viene assegnata la casa coniugale in Torino, via Mogadiscio n. 7; Parte_1
- che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, a carico del sig.
[...]
sia stabilito nell'importo totale di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), o il CP_1 veriore importo che dovesse risultare più congruo nel corso del giudizio, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente in favore della sig.ra , da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di “intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del 15.3.2016;
- che l'assegno unico spetti al 100% alla sig.ra ; Parte_1
- che le detrazioni fiscali non rientranti nell'assegno unico relative ai figli minori spettino nella misura del 100% alla sig.ra ” Parte_1
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 13/02/2012. Dal matrimonio sono nati i figli (Torino, 5.12.2011), Persona_1 Persona_2
(Torino, 21.3.2018) e (Torino, 29.4.2020).
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere. Chiedeva altresì l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori, e la previsione di un contributo per il loro mantenimento a carico del padre. Con memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., la ricorrente allegava il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino che dichiarava la decadenza del padre dalla potestà genitoriale. Infine, chiedeva ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 12.9.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, e respinte le istanze istruttorie rinviava per udienza di discussione orale. Precisate le conclusioni nel corso dell'udienza del 11.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 4 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle condizioni concernenti l'affidamento dei minori Va preliminarmente rilevato come parte resistente sia stata dichiarata decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui tre figli minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 5.3.2024. Dopo approfondita istruttoria, il Tribunale ha rilevato che la condotta del padre “(mancato interessamento alla cura, alla crescita, e all'educazione dei figli, mancato versamento del mantenimento, assenza prolungata di una relazione con i minori, assenza di collaborazione con i servizi e mancata comparizione alle udienze senza giustificato motivo) è chiaramente sintomatica del totale disinteresse dell'uomo nei confronti dei figli. Da parte del sig. si è assistito, infatti, Pt_1 all'assenza di alcun tentativo concreto volto al superamento della situazione contingente, persistendo in una condotta di non collaborazione e non riuscendo a compiere un esame critico delle proprie condotte né ad assumere iniziative concrete volte all'elaborazione di un serio progetto rispondente all'interesse dei figli”. In forza della declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio che l'affidamento del minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra la quale assumerà altresì autonomamente anche le decisioni di maggior Parte_1 interesse per i minori. I tre minori resteranno stabilmente collocati presso la madre ed ivi manterranno la loro residenza anagrafica. Per l'effetto, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse possano riprendere solo con le cautele del luogo neutro e solo laddove sia il padre a richiederle, tenuto conto delle condizioni psico emotive dei minori e della loro volontà.
Sul contributo al mantenimento dei minori. Sul punto, merita di essere confermata la somma già individuata in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pari a euro 450 (150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo. Invero, non si hanno notizie certe rispetto all'attività lavorativa di parte resistente. Tuttavia, egli ha certamente una capacità lavorativa (ha 37 anni) e la somma individuata rappresenta un contributo di entità assolutamente contenuta, compatibile anche con redditi saltuari o incostanti. L'assegno unico, anche in ragione del regime di affidamento disposto, spetterà integralmente alla ricorrente.
Atteso che la ricorrente ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Controparte_1 dà atto che è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e con Persona_4 Persona_1 Persona_3 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 5.3.2024 e per l'effetto dà atto che la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre sig.ra
[...]
che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per i minori ex Parte_1 art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e fermo il collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre;
assegna la casa coniugale sita in Torino, via Mogadiscio n. 7, con tutti gli arredi, a Parte_1
;
[...] dispone che gli incontri tra il sig. ed i figli possano avvenire con le Controparte_1 cautele del luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, in ogni caso tenuto conto delle condizioni psico emotive dei minori e della loro volontà; dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei tre figli minori, un assegno di euro 450 mensili (150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UC LA Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Dott. UC LA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21765/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CIMPOESU IULIANA presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- la separazione dei coniugi sig.ra e sig. Parte_1 Controparte_1
- che, in base al provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta datato 5.3.2024 (doc. 23), a firma del Giudice dr.ssa Previtera (n. 2014/2022 Reg. V.G.), con cui è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. Controparte_1
i figli minori , nata a [...] il [...],
[...] Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] sono
[...] Persona_3 affidati in via esclusiva alla madre sig.ra ; Parte_1
pagina 1 di 4 - che i figli mantengano la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre sig.ra
, cui viene assegnata la casa coniugale in Torino, via Mogadiscio n. 7; Parte_1
- che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, a carico del sig.
[...]
sia stabilito nell'importo totale di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), o il CP_1 veriore importo che dovesse risultare più congruo nel corso del giudizio, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente in favore della sig.ra , da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di “intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del 15.3.2016;
- che l'assegno unico spetti al 100% alla sig.ra ; Parte_1
- che le detrazioni fiscali non rientranti nell'assegno unico relative ai figli minori spettino nella misura del 100% alla sig.ra ” Parte_1
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario il 13/02/2012. Dal matrimonio sono nati i figli (Torino, 5.12.2011), Persona_1 Persona_2
(Torino, 21.3.2018) e (Torino, 29.4.2020).
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 15/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere. Chiedeva altresì l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori, e la previsione di un contributo per il loro mantenimento a carico del padre. Con memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., la ricorrente allegava il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino che dichiarava la decadenza del padre dalla potestà genitoriale. Infine, chiedeva ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 12.9.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, e respinte le istanze istruttorie rinviava per udienza di discussione orale. Precisate le conclusioni nel corso dell'udienza del 11.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 4 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle condizioni concernenti l'affidamento dei minori Va preliminarmente rilevato come parte resistente sia stata dichiarata decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui tre figli minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 5.3.2024. Dopo approfondita istruttoria, il Tribunale ha rilevato che la condotta del padre “(mancato interessamento alla cura, alla crescita, e all'educazione dei figli, mancato versamento del mantenimento, assenza prolungata di una relazione con i minori, assenza di collaborazione con i servizi e mancata comparizione alle udienze senza giustificato motivo) è chiaramente sintomatica del totale disinteresse dell'uomo nei confronti dei figli. Da parte del sig. si è assistito, infatti, Pt_1 all'assenza di alcun tentativo concreto volto al superamento della situazione contingente, persistendo in una condotta di non collaborazione e non riuscendo a compiere un esame critico delle proprie condotte né ad assumere iniziative concrete volte all'elaborazione di un serio progetto rispondente all'interesse dei figli”. In forza della declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio che l'affidamento del minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra la quale assumerà altresì autonomamente anche le decisioni di maggior Parte_1 interesse per i minori. I tre minori resteranno stabilmente collocati presso la madre ed ivi manterranno la loro residenza anagrafica. Per l'effetto, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse possano riprendere solo con le cautele del luogo neutro e solo laddove sia il padre a richiederle, tenuto conto delle condizioni psico emotive dei minori e della loro volontà.
Sul contributo al mantenimento dei minori. Sul punto, merita di essere confermata la somma già individuata in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pari a euro 450 (150 per ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo. Invero, non si hanno notizie certe rispetto all'attività lavorativa di parte resistente. Tuttavia, egli ha certamente una capacità lavorativa (ha 37 anni) e la somma individuata rappresenta un contributo di entità assolutamente contenuta, compatibile anche con redditi saltuari o incostanti. L'assegno unico, anche in ragione del regime di affidamento disposto, spetterà integralmente alla ricorrente.
Atteso che la ricorrente ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Controparte_1 dà atto che è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e con Persona_4 Persona_1 Persona_3 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 5.3.2024 e per l'effetto dà atto che la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre sig.ra
[...]
che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per i minori ex Parte_1 art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e fermo il collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre;
assegna la casa coniugale sita in Torino, via Mogadiscio n. 7, con tutti gli arredi, a Parte_1
;
[...] dispone che gli incontri tra il sig. ed i figli possano avvenire con le Controparte_1 cautele del luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, in ogni caso tenuto conto delle condizioni psico emotive dei minori e della loro volontà; dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei tre figli minori, un assegno di euro 450 mensili (150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UC LA Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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