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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 47732/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 47732 /2024 promossa da:
n. il 22/08/1988 in TUNISIA, CUI C.F. , CUI Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIANESE DAVIDE ed elettivamente domiciliato in VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO 116 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc chiede, previo Parte_1 annullamento del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per coesione familiare emesso dalla Questura di Roma il 29/10/2024 e notificato il 04/11/2024, il rilascio del medesimo permesso di soggiorno e la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni e alle spese legali
L'Amministrazione, nonostante la ritualità della notifica, è contumace.
In fatto risulta che il 31 agosto 2010, è entrato in Italia. Il 3 novembre dello Parte_1 stesso anno ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio, successivamente rinnovato fino al rilascio di un permesso per motivi di coesione con una cittadina italiana, valido fino al 13 marzo 2022. Il 17 febbraio 2022, ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare.
In data 16 ottobre 2024 è stato notificato a un ordine di esecuzione in cui Parte_1 si fa riferimento a una sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli del 6 giugno 2023, divenuta definitiva il 30 settembre 2024, che ha condannato il ricorrente a 4 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e sospensione della responsabilità genitoriale per 8 anni e 6 mesi.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata, quindi, respinta con decreto del 29 ottobre 2024. La Questura di Roma ha motivato a decisione con il reato commesso e la condanna penale, ritenendo che la sua condotta fosse incompatibile con la tutela dell'unità familiare e dell'ordine pubblico. In particolare, la condanna per maltrattamenti in famiglia è stata considerata un indicatore di pericolosità sociale. Nel decreto si evidenzia che il richiedente era stato in arresto il 18/03/2022, ovvero qualche giorno dopo la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il decreto ha evidenziato che era colpevole di gravi reati che minano la Parte_1 sicurezza pubblica, e la Questura ha espresso un giudizio di pericolosità sociale basato sulla condanna e sulla durata della pena detentiva, ritenendo che ciò costituisse una minaccia per l'ordine pubblico. Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno sarebbe stato subordinato alla verifica della pericolosità sociale del richiedente.
Con l'odierno ricorso ha contestato la decisione della Questura, Parte_1 sostenendo che la valutazione della sua pericolosità sociale fosse errata e insufficientemente motivata. Ha messo in evidenza il suo impegno lavorativo e il fatto di prendersi cura dei figli, sottolineando che la sospensione della responsabilità genitoriale non implica la revoca dei diritti di soggiorno. Nel ricorso si evidenzia il percorso di reinserimento sociale e lavorativo intrapreso dal ricorrente, dimostrando un cambiamento di condotta. Inoltre, si contesta l'assenza di una valutazione della situazione attuale di e l'erronea interpretazione della pericolosità sociale Parte_1 da parte della Questura, che ha considerato i precedenti penali come indicatori automatici di pericolosità, senza tenere conto del suo percorso di reinserimento.
Il ricorrente ha anche sottolineato che la Questura non ha valutato adeguatamente i suoi legami familiari e sociali in Italia, inclusi i suoi figli e familiari regolarmente soggiornanti. Il ricorso include una richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, per evitare l'espulsione di , attualmente detenuto presso il Parte_1 carcere di Velletri. Infine, è stata evidenziata la sua situazione di salute, che lo rende non autosufficiente e dipendente dall'aiuto dei familiari.
In diritto, un cittadino di un Paese terzo può ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare quando ha legami con un cittadino dell'Unione Europea trova il suo fondamento principale nella Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che gli Stati membri, come l'Italia, sono tenuti a recepire nel proprio ordinamento giuridico. In Italia, questa direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs.
30/2007. La normativa si concentra sul concetto di "familiare" del cittadino dell'Unione.
L'articolo 2 della Direttiva 2004/38/CE e l'articolo 2 del D.lgs. 30/2007 definiscono chi rientra in questa categoria. Tra i familiari "tipici" rientrano il coniuge, il partner che ha contratto un'unione registrata e i figli (in particolare se minorenni o a carico). Quando il legame è di questo tipo, è più diretto invocare il diritto alla coesione familiare. Tuttavia, la normativa si estende anche ad altri membri della famiglia. L'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2004/38/CE prevede una disposizione importante: gli Stati membri
"agevolano l'ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non rientrante nella definizione di familiare di cui all'articolo 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente". Questa previsione è fondamentale perché permette di considerare "familiari", in determinate circostanze, anche persone che altrimenti non rientrerebbero nella definizione standard. Il D.lgs. 30/2007 ha recepito questa possibilità, aprendo la strada al riconoscimento del diritto al ricongiungimento anche a
Pag. 2 di 4 fratelli, sorelle, genitori o altri membri della famiglia, qualora si dimostri una situazione di dipendenza economica o la necessità di assistenza per gravi motivi di salute.
Anche quando esiste un legame familiare, il rilascio del permesso di soggiorno non è automatico.
Oltre al rapporto familiare la Direttiva 2004/38/CE contiene disposizioni che prevedono ulteriori requisiti e condizioni, anche se non sempre espressamente collegati agli articoli 2 e 3. Nello specifico, la Direttiva prevede che il cittadino dell'Unione possa dover dimostrare di avere mezzi di sussistenza sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e di disporre di un'assicurazione sanitaria completa. Questi requisiti mirano a garantire che l'esercizio del diritto alla libera circolazione non comporti oneri eccessivi per gli Stati membri.
Per quanto riguarda l'effettività del legame familiare, la Direttiva 2004/38/CE non contiene un articolo specifico che lo preveda in modo esplicito. Tuttavia, la valutazione dell'effettività è una prassi che si è sviluppata per prevenire abusi del diritto alla coesione familiare. Si basa sui principi generali di buona fede e sul divieto di abuso del diritto, che sono principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea. Le autorità nazionali possono quindi verificare la genuinità del legame familiare attraverso vari mezzi, come la verifica della convivenza, la durata e la stabilità della relazione, e altri elementi pertinenti.
La normativa prevede anche dei motivi ostativi, ovvero delle ragioni per cui il permesso può essere negato. La Direttiva 2004/38/CE pone dei limiti al diritto di libera circolazione e soggiorno per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Questi limiti sono stati trasposti nel D.lgs. 30/2007. In particolare, l'articolo 20 del D.lgs. 30/2007 stabilisce che il diritto di soggiorno può essere limitato per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza.
La valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare a richiede un'analisi approfondita di vari aspetti, guidata dalla Parte_1
Direttiva 2004/38/CE e dal D.lgs. 30/2007. Il presupposto fondamentale è l'esistenza di un legame familiare, ma la normativa prevede anche ulteriori condizioni e requisiti.
Un punto critico riguarda la capacità di di provvedere al proprio Parte_1 sostentamento. La Direttiva 2004/38/CE, pur non menzionandolo esplicitamente in alcuni articoli, mira a evitare che i cittadini dell'Unione e i loro familiari diventino un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. In questo contesto, è essenziale dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati e una copertura assicurativa sanitaria. Nel caso di , si riscontrano serie Parte_1 problematiche: i documenti evidenziano una situazione lavorativa precaria, con limitati periodi di occupazione e assenza di redditi stabili. Questa precarietà economica solleva dubbi sulla sua capacità di mantenersi autonomamente, con il rischio di gravare sul sistema di welfare.
Un altro aspetto da considerare è l'effettività del legame familiare. Sebbene Pt_1
abbia legami familiari in Italia, emergono circostanze che mettono in discussione
[...] la genuinità e la solidità di tali legami. Le pregresse condanne penali per maltrattamenti in famiglia sono un segnale allarmante, indicando una difficoltà relazionale e una
Pag. 3 di 4 condotta incompatibile con i principi di rispetto e coesione familiare. La Questura di
Roma ha espresso un giudizio di pericolosità sociale nei suoi confronti, basandosi sui reati commessi. Inoltre, non vi è adeguata documentazione che attesti una regolare e continuativa frequentazione con i figli minori, elemento che concorre a indebolire il quadro complessivo dei legami familiari.
Infine, l'integrazione sociale di appare fortemente compromessa. La Parte_1
Questura di Roma ha evidenziato un "mancato inserimento nel contesto sociale italiano", supportato dai precedenti penali, dalla mancanza di una stabile attività lavorativa e dalla cancellazione della residenza per irreperibilità. Questi elementi indicano una marginalità sociale e una difficoltà di radicamento nel territorio, suscitando preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico.
In conclusione, la valutazione complessiva della situazione di , Parte_1 considerando la precarietà economica, le criticità nei legami familiari (aggravate dalla mancanza di documentazione sulla frequentazione con i figli) e il mancato inserimento sociale, porta a ritenere che non sussistano i requisiti aggiuntivi per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare.
Il ricorso va respinto, Nulla sulle spese poiché l'amministrazione è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
47732/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese
Roma 19-03-25
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 47732/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 47732 /2024 promossa da:
n. il 22/08/1988 in TUNISIA, CUI C.F. , CUI Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIANESE DAVIDE ed elettivamente domiciliato in VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO 116 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc chiede, previo Parte_1 annullamento del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per coesione familiare emesso dalla Questura di Roma il 29/10/2024 e notificato il 04/11/2024, il rilascio del medesimo permesso di soggiorno e la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni e alle spese legali
L'Amministrazione, nonostante la ritualità della notifica, è contumace.
In fatto risulta che il 31 agosto 2010, è entrato in Italia. Il 3 novembre dello Parte_1 stesso anno ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio, successivamente rinnovato fino al rilascio di un permesso per motivi di coesione con una cittadina italiana, valido fino al 13 marzo 2022. Il 17 febbraio 2022, ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare.
In data 16 ottobre 2024 è stato notificato a un ordine di esecuzione in cui Parte_1 si fa riferimento a una sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli del 6 giugno 2023, divenuta definitiva il 30 settembre 2024, che ha condannato il ricorrente a 4 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e sospensione della responsabilità genitoriale per 8 anni e 6 mesi.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata, quindi, respinta con decreto del 29 ottobre 2024. La Questura di Roma ha motivato a decisione con il reato commesso e la condanna penale, ritenendo che la sua condotta fosse incompatibile con la tutela dell'unità familiare e dell'ordine pubblico. In particolare, la condanna per maltrattamenti in famiglia è stata considerata un indicatore di pericolosità sociale. Nel decreto si evidenzia che il richiedente era stato in arresto il 18/03/2022, ovvero qualche giorno dopo la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il decreto ha evidenziato che era colpevole di gravi reati che minano la Parte_1 sicurezza pubblica, e la Questura ha espresso un giudizio di pericolosità sociale basato sulla condanna e sulla durata della pena detentiva, ritenendo che ciò costituisse una minaccia per l'ordine pubblico. Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno sarebbe stato subordinato alla verifica della pericolosità sociale del richiedente.
Con l'odierno ricorso ha contestato la decisione della Questura, Parte_1 sostenendo che la valutazione della sua pericolosità sociale fosse errata e insufficientemente motivata. Ha messo in evidenza il suo impegno lavorativo e il fatto di prendersi cura dei figli, sottolineando che la sospensione della responsabilità genitoriale non implica la revoca dei diritti di soggiorno. Nel ricorso si evidenzia il percorso di reinserimento sociale e lavorativo intrapreso dal ricorrente, dimostrando un cambiamento di condotta. Inoltre, si contesta l'assenza di una valutazione della situazione attuale di e l'erronea interpretazione della pericolosità sociale Parte_1 da parte della Questura, che ha considerato i precedenti penali come indicatori automatici di pericolosità, senza tenere conto del suo percorso di reinserimento.
Il ricorrente ha anche sottolineato che la Questura non ha valutato adeguatamente i suoi legami familiari e sociali in Italia, inclusi i suoi figli e familiari regolarmente soggiornanti. Il ricorso include una richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, per evitare l'espulsione di , attualmente detenuto presso il Parte_1 carcere di Velletri. Infine, è stata evidenziata la sua situazione di salute, che lo rende non autosufficiente e dipendente dall'aiuto dei familiari.
In diritto, un cittadino di un Paese terzo può ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare quando ha legami con un cittadino dell'Unione Europea trova il suo fondamento principale nella Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che gli Stati membri, come l'Italia, sono tenuti a recepire nel proprio ordinamento giuridico. In Italia, questa direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs.
30/2007. La normativa si concentra sul concetto di "familiare" del cittadino dell'Unione.
L'articolo 2 della Direttiva 2004/38/CE e l'articolo 2 del D.lgs. 30/2007 definiscono chi rientra in questa categoria. Tra i familiari "tipici" rientrano il coniuge, il partner che ha contratto un'unione registrata e i figli (in particolare se minorenni o a carico). Quando il legame è di questo tipo, è più diretto invocare il diritto alla coesione familiare. Tuttavia, la normativa si estende anche ad altri membri della famiglia. L'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2004/38/CE prevede una disposizione importante: gli Stati membri
"agevolano l'ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non rientrante nella definizione di familiare di cui all'articolo 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente". Questa previsione è fondamentale perché permette di considerare "familiari", in determinate circostanze, anche persone che altrimenti non rientrerebbero nella definizione standard. Il D.lgs. 30/2007 ha recepito questa possibilità, aprendo la strada al riconoscimento del diritto al ricongiungimento anche a
Pag. 2 di 4 fratelli, sorelle, genitori o altri membri della famiglia, qualora si dimostri una situazione di dipendenza economica o la necessità di assistenza per gravi motivi di salute.
Anche quando esiste un legame familiare, il rilascio del permesso di soggiorno non è automatico.
Oltre al rapporto familiare la Direttiva 2004/38/CE contiene disposizioni che prevedono ulteriori requisiti e condizioni, anche se non sempre espressamente collegati agli articoli 2 e 3. Nello specifico, la Direttiva prevede che il cittadino dell'Unione possa dover dimostrare di avere mezzi di sussistenza sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e di disporre di un'assicurazione sanitaria completa. Questi requisiti mirano a garantire che l'esercizio del diritto alla libera circolazione non comporti oneri eccessivi per gli Stati membri.
Per quanto riguarda l'effettività del legame familiare, la Direttiva 2004/38/CE non contiene un articolo specifico che lo preveda in modo esplicito. Tuttavia, la valutazione dell'effettività è una prassi che si è sviluppata per prevenire abusi del diritto alla coesione familiare. Si basa sui principi generali di buona fede e sul divieto di abuso del diritto, che sono principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea. Le autorità nazionali possono quindi verificare la genuinità del legame familiare attraverso vari mezzi, come la verifica della convivenza, la durata e la stabilità della relazione, e altri elementi pertinenti.
La normativa prevede anche dei motivi ostativi, ovvero delle ragioni per cui il permesso può essere negato. La Direttiva 2004/38/CE pone dei limiti al diritto di libera circolazione e soggiorno per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Questi limiti sono stati trasposti nel D.lgs. 30/2007. In particolare, l'articolo 20 del D.lgs. 30/2007 stabilisce che il diritto di soggiorno può essere limitato per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza.
La valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare a richiede un'analisi approfondita di vari aspetti, guidata dalla Parte_1
Direttiva 2004/38/CE e dal D.lgs. 30/2007. Il presupposto fondamentale è l'esistenza di un legame familiare, ma la normativa prevede anche ulteriori condizioni e requisiti.
Un punto critico riguarda la capacità di di provvedere al proprio Parte_1 sostentamento. La Direttiva 2004/38/CE, pur non menzionandolo esplicitamente in alcuni articoli, mira a evitare che i cittadini dell'Unione e i loro familiari diventino un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. In questo contesto, è essenziale dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati e una copertura assicurativa sanitaria. Nel caso di , si riscontrano serie Parte_1 problematiche: i documenti evidenziano una situazione lavorativa precaria, con limitati periodi di occupazione e assenza di redditi stabili. Questa precarietà economica solleva dubbi sulla sua capacità di mantenersi autonomamente, con il rischio di gravare sul sistema di welfare.
Un altro aspetto da considerare è l'effettività del legame familiare. Sebbene Pt_1
abbia legami familiari in Italia, emergono circostanze che mettono in discussione
[...] la genuinità e la solidità di tali legami. Le pregresse condanne penali per maltrattamenti in famiglia sono un segnale allarmante, indicando una difficoltà relazionale e una
Pag. 3 di 4 condotta incompatibile con i principi di rispetto e coesione familiare. La Questura di
Roma ha espresso un giudizio di pericolosità sociale nei suoi confronti, basandosi sui reati commessi. Inoltre, non vi è adeguata documentazione che attesti una regolare e continuativa frequentazione con i figli minori, elemento che concorre a indebolire il quadro complessivo dei legami familiari.
Infine, l'integrazione sociale di appare fortemente compromessa. La Parte_1
Questura di Roma ha evidenziato un "mancato inserimento nel contesto sociale italiano", supportato dai precedenti penali, dalla mancanza di una stabile attività lavorativa e dalla cancellazione della residenza per irreperibilità. Questi elementi indicano una marginalità sociale e una difficoltà di radicamento nel territorio, suscitando preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico.
In conclusione, la valutazione complessiva della situazione di , Parte_1 considerando la precarietà economica, le criticità nei legami familiari (aggravate dalla mancanza di documentazione sulla frequentazione con i figli) e il mancato inserimento sociale, porta a ritenere che non sussistano i requisiti aggiuntivi per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare.
Il ricorso va respinto, Nulla sulle spese poiché l'amministrazione è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG.
47732/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese
Roma 19-03-25
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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