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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 6479/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LUCE ANTONINO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Antonino Luce
PARTE CONVENUTA
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MARCOTULLIO PIETRO
− Domicilio: LODERINGO /2 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CP_2 Pietro Marcotullio
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Napoli e per l'effetto dichiarare la nullità e revocare lo stesso D.I. N. 1279/2025; Nel merito, qualora l'adito Tribunale si dichiari competente per territorio: 2) accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso richiesto e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1279/2025 emesso da codesto Tribunale in data 31/03/2025 nel procedimento civile R.G. n. 4356/2025; 3) in subordine, accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità parziale del credito ex
1 adverso richiesto;
4) attivarsi nel prosieguo la procedura di Mediazione obbligatoria prevista per legge (Sezioni Unite n. 19596/2020,)”
Parte Convenuta:
“Rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e comunque infondata. In via principale Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1279/2025 emesso dal Tribunale di Bologna in data 10.4.2025 nel procedimento monitorio R.G. n. 4356/2025
o comunque condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare in favore di la somma di € 37.144,18, ovvero la Controparte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come indicati e alle spese e compensi come liquidati in decreto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al decreto n. 1279/2025 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 37.144,18 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Bologna e l'inesattezza degli importi richiesti.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Parte_1
Bologna e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa allega: CP_1 CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica all'opponente in forza di rapporto contrattuale instaurato il 9 maggio 2023;
2) l'inadempimento dell'opponente che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, incontroverso il rapporto, parte opposta ha documentato sia i criteri di determinazione delle tariffe (così che l'obbligazione pecuniaria deve considerarsi determinabile), sia le condizioni generali che recano la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
3.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
2 La contestazione di parte opponente è infatti solo nel quantum e non sono documentate le circostanze da cui inferire che vi sia stato un errore di misurazione del contatore, che addosserebbe l'onere probatorio su parte opposta.
I bonifici documentati dall'opponente si riferiscono a fatture diverse e anteriori rispetto a quelle allegate da parte opposta a sostegno del ricorso per ingiunzione.
La circostanza dell'eventuale sovrapposizione con il diverso giudizio radicato a Napoli è rimasta priva di riscontro istruttorio.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
PA SA
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 6479/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. LUCE ANTONINO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Antonino Luce
PARTE CONVENUTA
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MARCOTULLIO PIETRO
− Domicilio: LODERINGO /2 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CP_2 Pietro Marcotullio
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Napoli e per l'effetto dichiarare la nullità e revocare lo stesso D.I. N. 1279/2025; Nel merito, qualora l'adito Tribunale si dichiari competente per territorio: 2) accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso richiesto e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1279/2025 emesso da codesto Tribunale in data 31/03/2025 nel procedimento civile R.G. n. 4356/2025; 3) in subordine, accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità parziale del credito ex
1 adverso richiesto;
4) attivarsi nel prosieguo la procedura di Mediazione obbligatoria prevista per legge (Sezioni Unite n. 19596/2020,)”
Parte Convenuta:
“Rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e comunque infondata. In via principale Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1279/2025 emesso dal Tribunale di Bologna in data 10.4.2025 nel procedimento monitorio R.G. n. 4356/2025
o comunque condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare in favore di la somma di € 37.144,18, ovvero la Controparte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come indicati e alle spese e compensi come liquidati in decreto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al decreto n. 1279/2025 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 37.144,18 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Bologna e l'inesattezza degli importi richiesti.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Parte_1
Bologna e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa allega: CP_1 CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica all'opponente in forza di rapporto contrattuale instaurato il 9 maggio 2023;
2) l'inadempimento dell'opponente che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, incontroverso il rapporto, parte opposta ha documentato sia i criteri di determinazione delle tariffe (così che l'obbligazione pecuniaria deve considerarsi determinabile), sia le condizioni generali che recano la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
3.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
2 La contestazione di parte opponente è infatti solo nel quantum e non sono documentate le circostanze da cui inferire che vi sia stato un errore di misurazione del contatore, che addosserebbe l'onere probatorio su parte opposta.
I bonifici documentati dall'opponente si riferiscono a fatture diverse e anteriori rispetto a quelle allegate da parte opposta a sostegno del ricorso per ingiunzione.
La circostanza dell'eventuale sovrapposizione con il diverso giudizio radicato a Napoli è rimasta priva di riscontro istruttorio.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
PA SA
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