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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/12/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2025
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott. LU AL PRESIDENTE dott.ssa UE RI GIUDICE rel./est. dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n.436/2025 RG promosso da:
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Ciani;
e
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_2
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Donatella De Castro;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 15.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.9.2025 i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
Pagina 1 La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 7.6.1981 a Camerino.
La coppia ha avuto una figlia, nata nel 1986, ormai maggiorenne ed economicamente autonoma.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione.
Le condizioni pattuite tra i coniugi risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. Il
Tribunale ne prende atto. I trasferimenti immobiliari previsti nelle condizioni concordate verranno effettuati con atti notarili, come indicato nel ricorso.
La causa prosegue per la decisione del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 7.6.1981 a Camerino,
[...] Parte_2 alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo confermate nelle note depositate il 15.12.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238, ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Viene emessa separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Urbino, 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE RI LU AL atto sottoscritto digitalmente
Pagina 2
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott. LU AL PRESIDENTE dott.ssa UE RI GIUDICE rel./est. dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n.436/2025 RG promosso da:
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Ciani;
e
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_2
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Donatella De Castro;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 15.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.9.2025 i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
Pagina 1 La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 7.6.1981 a Camerino.
La coppia ha avuto una figlia, nata nel 1986, ormai maggiorenne ed economicamente autonoma.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione.
Le condizioni pattuite tra i coniugi risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. Il
Tribunale ne prende atto. I trasferimenti immobiliari previsti nelle condizioni concordate verranno effettuati con atti notarili, come indicato nel ricorso.
La causa prosegue per la decisione del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 7.6.1981 a Camerino,
[...] Parte_2 alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo confermate nelle note depositate il 15.12.2025.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238, ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Viene emessa separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Urbino, 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE RI LU AL atto sottoscritto digitalmente
Pagina 2