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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente rel.
Patrizia NIGRI
- Giudice
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430 del R.G. 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NI Laghezza Parte 1 -
ATTORE
E
Controparte_1 - contumace
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 -· rappresentata e difesa dall'avv. NI Laghezza
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTI
All'udienza dell'1-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso del 30-1-2025 Parte 1 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto con Controparte_1 in data 20-8-
1987, esponendo che dall'unione erano nati i figli NI ed CP 2 entrambi maggiorenni, e che in precedenza era intervenuta separazione trasformata in consensuale,
pronunciata con sentenza di questo Tribunale del 17-1-2020 con previsione di assegno di mantenimento di € 400 in favore della moglie e di € 400 in favore della figlia CP 2
ed assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto convivente con i figli. Ha
esposto il ricorrente che dopo breve tempo dalla separazione la coppia era ritornata a convivere nella casa coniugale di via Lago di Monticchio 10 per mere ragioni economiche e senza ricostituzione dell'affectio coniugalis e che nel dicembre 2024 la CP 1 si era
allontanata dalla casa coniugale a lei assegnata per avere instaurato una relazione di convivenza con altro uomo in Napoli, il quale, secondo quanto riferito telefonicamente al figlio NI, provvedeva al suo mantenimento. Il ricorrente ha chiesto pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie, e la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia P_ ormai trentenne ed in possesso di titolo professionale da estetista e che comunque avrebbe continuato a vivere presso di lui. E' rimasta contumace Controparte_1
'Con memoria dell'11-2-2025 ha spiegato intervento volontario Controparte_2
confermando che la madre si era allontanata sin dal 18-12-2024 dalla casa coniugale assegnatale in separazione;
dichiarava di non opporsi alla domanda di revoca dell'assegno da versare alla CP 1 per il proprio mantenimento, convivendo ella con il padre che vi avrebbe direttamente provveduto. E' rimasta contumace la convenuta.
La causa non abbisognevole di istruzione è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni dalle parti rassegnate all'udienza dell'1-10-2025. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 20-8-1987, sono legalmente separati in forza di sentenza di separazione di questo Tribunale pubblicata in data 17-1-2020. Non
essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa dell'affectio coniugale,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della convenuta deve essere revocato e nulla può essere liquidato per assegno di divorzio,
giacchè la CP_1 non costituendosi non ne ha fatto richiesta.
[...]Deve essere revocato anche l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
P_ , giacchè quest'ultima (peraltro ormai trentunenne) nell'intervenire in giudizio ha dichiarato di non opporsi a tale statuizione.
Va anche revocata l'assegnazione alla CP 1 della casa coniugale di via Lago di
Monticchio 10 sia perché la convenuta non costituendosi non ha reiterato la relativa domanda, sia in ragione della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
CP 2 ,la quale nel costituirsi ha confermato che la ha lasciato detta casaCP 1
nel mese di dicembre 2024 senza farvi ritorno.
Non vi sono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al Parte 1 in quanto il figlio convivente NI è autonomo economicamente, mentre non vi è prova che la figlia convivente con il padre CP 2 sia incolpevolmente priva di reddito;
come è noto l'assegnazione si giustifica in ragione della convivenza del genitore assegnatario con prole minore o incolpevolmente non autonoma, estremo quest'ultimo non dimostrato rispetto all'interveniente, peraltro ormai trentunenne ed in possesso di titolo di studio e professionale per la professione di estetista.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 20-
8-1987 da Parte 1 nato a [...] il [...], e Controparte 1 '
[...] nata a [...] il [...] (atto n.118 p.2 dell'anno 1987);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegno mensile che Parte 1 doveva versare alla convenuta per concorso nel mantenimento della figlia P_
4) revoca l'assegno di mantenimento che Parte 1 doveva versare a
Controparte 1 per il mantenimento di quest'ultima;
Controparte_15) revoca l'assegnazione della casa familiare a
6)nulla per assegno di divorzio;
7)compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Taranto, 2-10-2025 Il Presidente est. (dott. Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente rel.
Patrizia NIGRI
- Giudice
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430 del R.G. 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NI Laghezza Parte 1 -
ATTORE
E
Controparte_1 - contumace
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 -· rappresentata e difesa dall'avv. NI Laghezza
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTI
All'udienza dell'1-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso del 30-1-2025 Parte 1 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto con Controparte_1 in data 20-8-
1987, esponendo che dall'unione erano nati i figli NI ed CP 2 entrambi maggiorenni, e che in precedenza era intervenuta separazione trasformata in consensuale,
pronunciata con sentenza di questo Tribunale del 17-1-2020 con previsione di assegno di mantenimento di € 400 in favore della moglie e di € 400 in favore della figlia CP 2
ed assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto convivente con i figli. Ha
esposto il ricorrente che dopo breve tempo dalla separazione la coppia era ritornata a convivere nella casa coniugale di via Lago di Monticchio 10 per mere ragioni economiche e senza ricostituzione dell'affectio coniugalis e che nel dicembre 2024 la CP 1 si era
allontanata dalla casa coniugale a lei assegnata per avere instaurato una relazione di convivenza con altro uomo in Napoli, il quale, secondo quanto riferito telefonicamente al figlio NI, provvedeva al suo mantenimento. Il ricorrente ha chiesto pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie, e la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia P_ ormai trentenne ed in possesso di titolo professionale da estetista e che comunque avrebbe continuato a vivere presso di lui. E' rimasta contumace Controparte_1
'Con memoria dell'11-2-2025 ha spiegato intervento volontario Controparte_2
confermando che la madre si era allontanata sin dal 18-12-2024 dalla casa coniugale assegnatale in separazione;
dichiarava di non opporsi alla domanda di revoca dell'assegno da versare alla CP 1 per il proprio mantenimento, convivendo ella con il padre che vi avrebbe direttamente provveduto. E' rimasta contumace la convenuta.
La causa non abbisognevole di istruzione è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni dalle parti rassegnate all'udienza dell'1-10-2025. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 20-8-1987, sono legalmente separati in forza di sentenza di separazione di questo Tribunale pubblicata in data 17-1-2020. Non
essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa dell'affectio coniugale,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della convenuta deve essere revocato e nulla può essere liquidato per assegno di divorzio,
giacchè la CP_1 non costituendosi non ne ha fatto richiesta.
[...]Deve essere revocato anche l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
P_ , giacchè quest'ultima (peraltro ormai trentunenne) nell'intervenire in giudizio ha dichiarato di non opporsi a tale statuizione.
Va anche revocata l'assegnazione alla CP 1 della casa coniugale di via Lago di
Monticchio 10 sia perché la convenuta non costituendosi non ha reiterato la relativa domanda, sia in ragione della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
CP 2 ,la quale nel costituirsi ha confermato che la ha lasciato detta casaCP 1
nel mese di dicembre 2024 senza farvi ritorno.
Non vi sono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al Parte 1 in quanto il figlio convivente NI è autonomo economicamente, mentre non vi è prova che la figlia convivente con il padre CP 2 sia incolpevolmente priva di reddito;
come è noto l'assegnazione si giustifica in ragione della convivenza del genitore assegnatario con prole minore o incolpevolmente non autonoma, estremo quest'ultimo non dimostrato rispetto all'interveniente, peraltro ormai trentunenne ed in possesso di titolo di studio e professionale per la professione di estetista.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 20-
8-1987 da Parte 1 nato a [...] il [...], e Controparte 1 '
[...] nata a [...] il [...] (atto n.118 p.2 dell'anno 1987);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegno mensile che Parte 1 doveva versare alla convenuta per concorso nel mantenimento della figlia P_
4) revoca l'assegno di mantenimento che Parte 1 doveva versare a
Controparte 1 per il mantenimento di quest'ultima;
Controparte_15) revoca l'assegnazione della casa familiare a
6)nulla per assegno di divorzio;
7)compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Taranto, 2-10-2025 Il Presidente est. (dott. Marcello Maggi)