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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2897/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato CodiceFiscale_1 al ricorso introduttivo, dell'avvocato Elisabetta Gugliara;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
nella qualità di funzionari delegati, ai sensi Controparte_5 CP_6 Controparte_7 dell'art. 10 d.l. n.203 del 30/09/2005, n.203, convertito nella legge n. 248 del 2/12/2005 nominati con ordini di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. N 2019/2100/000041 del
27/11/2019 e n. 46 del 22/09/2023, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale,
-RESISTENTE-
Oggetto: pagamento ratei assegno invalidità civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 25.03.2025, ha esposto: che con decreto di omologa del
26.03.2017 emesso da Tribunale di Catania, Sez. Lavoro nel giudizio iscritto al n. R.G. 4451/2016, veniva riconosciuto “soggetto invalido nella misura del 100%”; che a seguito di visita di revisione del 04.11.2021, con verbale di invalidità n. 6038864000608, la Commissione medica lo CP_1 riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 67%”; che avverso il suddetto verbale proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. all'esito del quale, giusta decreto di omologa del 08.03.2023, veniva riconosciuto “invalido nella misura dell'85% dalla data di revoca,; che nonostante la notifica, in data 29.01.2024, del decreto di omologa, dei numerosi solleciti, nonché la notifica di atti di precetto e del modello AP70 l' CP_1 non provvedeva all'esecuzione degli obblighi derivanti dal decreto di omologa, rendendosi così inadempiente. Ha evidenziato che l'Istituto previdenziale, in presenza di un decreto giudiziario di omologa del requisito sanitario e tenuto ad uniformarsi alle risultanze dello stesso provvedendo all'erogazione del beneficio richiesto ed accertato in sede giudiziaria nel termine di 120 stabilito CP_ dall'art. 445 bis c.p.c., Assume che nella condotta dell' sia ravvisabile la colpa grave e che dalla stessa né è derivato un danno a suo carico, stante che oltre ad essere stato privato dei benefici a lui spettanti giusta decreto di omologa, lo ha anche costretto ad instaurare il presente giudizio. Ritiene, pertanto, che la colpevole condotta omissiva posta in essere dall' sia inquadrabile nella cd. CP_1 responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.. Ha concluso chiedendo: accertata la fondatezza della domanda attorea e la sussistenza del diritto con la stessa fatto valere, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento di tutte le somme spettanti al ricorrente a titolo di ogni beneficio riconosciuto dalla legge giusta accertamento del grado di invalidità permanente nella misura indicata nel decreto di omologa e ciò con decorrenza dal 04.11.2021; -
Condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi CP_1 sulle somme via via rivalutate e ciò a decorrere dalla data del sorgere dell'obbligazione e fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di CP_1 risarcimento del danno nascente dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e ciò nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con la condanna al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del presente giudizio, oltre alle spese generali pari al 12,5 %, C.P.A e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario.
Si è costituita, con memorie depositate il 08.09.2025, l' il quale ha eccepito l'infondatezza del CP_1 ricorso. Ha rilevato che il ricorrente con ricorso per atp iscritto al rgn 589/2022 ha richiesto il riconoscimento esclusivamente del 100% d'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa
(Pensione di inabilità) e che in detta sede è stato riconosciuto invalido nella misura dell'85% (Assegno mensile di assistenza) dalla data di revoca (04.11.2021). Pertanto, non avendo richiesto in ricorso l'assegno mensile di assistenza, lo stesso non può essere erogato. Ha escluso che nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. sussiste continenza tra il riconoscimento dell'invalidità del
85% e l'accertamento dell'invalidità civile nella misura del 100%. Ha contestato la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente ed ha rappresentato che, sebbene a suo tempo mai eccepita,
l'inammissibilità del ricorso per atp iscritto al rgn 589/22 per mancanza di domanda amministrativa. Ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con la condanna della controparte a tutte le spese e agli onorari di lite.
Con ordinanza del 30.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 03.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della spettanza al ricorrente della prestazione assistenziale di cui all'art. 13 l. n.118/1971 con la conseguente condanna dell'Ente a corrisponderla atteso che giusta decreto di omologa del 08.03.2023 è già riconosciuto sussistente, in capo allo stesso, il requisito sanitario dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 85% con decorrenza dalla revoca della prestazione 4.11.2021. L'istituto ha precisato in memoria di costituzione che il diniego di corrispondere la prestazione rivendicata è determinato dalla circostanza che il ricorrente in ricorso ha chiesto in sede di ATP riconoscersi una invalidità totale.
Ciò posto, si ribadisce quanto dall'Ufficio già dedotto in fattispecie analoga (Trib. di Catania, sez. lav. n. 5186/2024) e le cui argomentazioni si riaffermano e si fanno proprie anche ai sensi dell'art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. “Si rende necessario ricostruire il contenuto della domanda per ATP in rapporto all'essenzialità materiale del fatto storico, tenendo conto che non può aversi identità di pretese se esse fanno valere inadempimenti relativi a prestazioni che si originano da titoli e/o fatti storici diversi. Nell'accertamento in concreto della volontà della parte, giova ricordare che il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto e l'ampiezza della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate (Cass. 26.09.2011 n. 19630), sicché, ai fini dell'interpretazione della domanda, l'esame del ricorso deve riguardare la valutazione complessiva dell'atto, in guisa da accertarne la reale portata sia sulla base della sua formulazione letterale, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire e al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (Cass. 16.12.1981 n. 6671)”.
Dall'esame del ricorso per ATP, depositato in atti, si evince che in data 04.11.2021, l'odierno ricorrente veniva sottoposto a visita medica di revisione presso la commissione , che lo CP_1 riconosceva invalido nella misura del 67%. Egli, ritenendo sussistere le condizioni per ottenere il riconoscimento del 100% di invalidità, proponeva ricorso per ATP, iscritto al n. 589/2022, all'esito della quale veniva riconosciuto invalido nella misura dell'85%. Si osserva che il ricorrente non ha escluso il riconoscimento di un grado di invalidità minore al 100%. Occorre, altresì precisare che in merito a detto giudizio e a all'esito dello stesso nessuna contestazione è stata formulata dall'
[...]
, divenendo così definitivo l'accertamento. CP_8
Ciò posto diversamente da quanto ritenuto dall' , pertanto “… la prestazione di cui all'art. 13 CP_1 della l. n.118/1971 limitatamente alla sola domanda volta all'ottenimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n.118/1971 rappresenta un minus e perciò resta assorbita per continenza negli elementi obiettivi di identificazione dell'invalidità civile piena, in quanto, rispetto ad essa, si risolve in un diverso minore grado di compromissione della capacità lavorativa del ricorrente (tra le varie,
Cass.
9.04.2015 n. 11961)” (cfr. sentenza n. 5186/2024 richiamata); a maggior ragione la domanda afferente la corresponsione dell'assegno di invalidità civile in luogo della pensione di invalidità. La controversia in oggetto è infatti finalizzata all'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile, ciò implicando la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per la nascita e l'attuazione di esso con decorrenza dalla data di accertamento dei presupposti di legge.
Dall'esame della documentazione in atti risulta certificata la situazione reddituale. Parte ricorrente, ha prodotto il modello AP 70 – “Dati socio- economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ”, contenente tutte le informazioni necessarie per eseguire il pagamento dei ratei (doc.. 4 e 5 allegati al ricorso), notificato all'istituto in data 29.10.2024. La sussistenza dei suddetti requisiti socio economici non risulta contestata dall' ed Controparte_8 in atti, non sono presenti elementi che, nelle more del presente giudizio, evidenziano variazioni reddituali sopravvenute in capo al ricorrente. Per quanto sopra la domanda del ricorrente va riconosciuta meritevole di tutela e va pertanto accolta.
Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. In proposito va evidenziato che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. 9080/2013, nonchè, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass., S.U., n. 7583/2004). Nella specie del tutto generiche e come tali inidonee ad offrire in concreto alcun elemento sulla base del quale poter procedere ad una liquidazione, ancorchè equitativa, del preteso danno, sono le allegazioni della parte opponente che non ha specificamente indicato quali conseguenze dannose avrebbe subìto, diverse dal doversi rivolgere ad un difensore per proporre opposizione. Neppure sembrano ricorrere i presupposti per giustificare l'esercizio del potere discrezionale di cui all'articolo 96 comma 3 c.p.c.
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Elisabetta Gugliara.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2897/2025 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di a percepire l'assegno di invalidità civile stante Parte_1
l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario funzionale alla suddetta prestazione a decorrere dal
04.11.2021 e la prova della ricorrenza dei requisiti socio economici, e per l'effetto condanna l' CP_1
a corrisponderlo nella misura di legge oltre accessori dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 3 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2897/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato CodiceFiscale_1 al ricorso introduttivo, dell'avvocato Elisabetta Gugliara;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
nella qualità di funzionari delegati, ai sensi Controparte_5 CP_6 Controparte_7 dell'art. 10 d.l. n.203 del 30/09/2005, n.203, convertito nella legge n. 248 del 2/12/2005 nominati con ordini di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. N 2019/2100/000041 del
27/11/2019 e n. 46 del 22/09/2023, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale,
-RESISTENTE-
Oggetto: pagamento ratei assegno invalidità civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 25.03.2025, ha esposto: che con decreto di omologa del
26.03.2017 emesso da Tribunale di Catania, Sez. Lavoro nel giudizio iscritto al n. R.G. 4451/2016, veniva riconosciuto “soggetto invalido nella misura del 100%”; che a seguito di visita di revisione del 04.11.2021, con verbale di invalidità n. 6038864000608, la Commissione medica lo CP_1 riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 67%”; che avverso il suddetto verbale proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. all'esito del quale, giusta decreto di omologa del 08.03.2023, veniva riconosciuto “invalido nella misura dell'85% dalla data di revoca,; che nonostante la notifica, in data 29.01.2024, del decreto di omologa, dei numerosi solleciti, nonché la notifica di atti di precetto e del modello AP70 l' CP_1 non provvedeva all'esecuzione degli obblighi derivanti dal decreto di omologa, rendendosi così inadempiente. Ha evidenziato che l'Istituto previdenziale, in presenza di un decreto giudiziario di omologa del requisito sanitario e tenuto ad uniformarsi alle risultanze dello stesso provvedendo all'erogazione del beneficio richiesto ed accertato in sede giudiziaria nel termine di 120 stabilito CP_ dall'art. 445 bis c.p.c., Assume che nella condotta dell' sia ravvisabile la colpa grave e che dalla stessa né è derivato un danno a suo carico, stante che oltre ad essere stato privato dei benefici a lui spettanti giusta decreto di omologa, lo ha anche costretto ad instaurare il presente giudizio. Ritiene, pertanto, che la colpevole condotta omissiva posta in essere dall' sia inquadrabile nella cd. CP_1 responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.. Ha concluso chiedendo: accertata la fondatezza della domanda attorea e la sussistenza del diritto con la stessa fatto valere, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento di tutte le somme spettanti al ricorrente a titolo di ogni beneficio riconosciuto dalla legge giusta accertamento del grado di invalidità permanente nella misura indicata nel decreto di omologa e ciò con decorrenza dal 04.11.2021; -
Condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi CP_1 sulle somme via via rivalutate e ciò a decorrere dalla data del sorgere dell'obbligazione e fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di CP_1 risarcimento del danno nascente dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e ciò nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con la condanna al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del presente giudizio, oltre alle spese generali pari al 12,5 %, C.P.A e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario.
Si è costituita, con memorie depositate il 08.09.2025, l' il quale ha eccepito l'infondatezza del CP_1 ricorso. Ha rilevato che il ricorrente con ricorso per atp iscritto al rgn 589/2022 ha richiesto il riconoscimento esclusivamente del 100% d'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa
(Pensione di inabilità) e che in detta sede è stato riconosciuto invalido nella misura dell'85% (Assegno mensile di assistenza) dalla data di revoca (04.11.2021). Pertanto, non avendo richiesto in ricorso l'assegno mensile di assistenza, lo stesso non può essere erogato. Ha escluso che nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. sussiste continenza tra il riconoscimento dell'invalidità del
85% e l'accertamento dell'invalidità civile nella misura del 100%. Ha contestato la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente ed ha rappresentato che, sebbene a suo tempo mai eccepita,
l'inammissibilità del ricorso per atp iscritto al rgn 589/22 per mancanza di domanda amministrativa. Ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con la condanna della controparte a tutte le spese e agli onorari di lite.
Con ordinanza del 30.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 03.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della spettanza al ricorrente della prestazione assistenziale di cui all'art. 13 l. n.118/1971 con la conseguente condanna dell'Ente a corrisponderla atteso che giusta decreto di omologa del 08.03.2023 è già riconosciuto sussistente, in capo allo stesso, il requisito sanitario dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 85% con decorrenza dalla revoca della prestazione 4.11.2021. L'istituto ha precisato in memoria di costituzione che il diniego di corrispondere la prestazione rivendicata è determinato dalla circostanza che il ricorrente in ricorso ha chiesto in sede di ATP riconoscersi una invalidità totale.
Ciò posto, si ribadisce quanto dall'Ufficio già dedotto in fattispecie analoga (Trib. di Catania, sez. lav. n. 5186/2024) e le cui argomentazioni si riaffermano e si fanno proprie anche ai sensi dell'art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. “Si rende necessario ricostruire il contenuto della domanda per ATP in rapporto all'essenzialità materiale del fatto storico, tenendo conto che non può aversi identità di pretese se esse fanno valere inadempimenti relativi a prestazioni che si originano da titoli e/o fatti storici diversi. Nell'accertamento in concreto della volontà della parte, giova ricordare che il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto e l'ampiezza della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate (Cass. 26.09.2011 n. 19630), sicché, ai fini dell'interpretazione della domanda, l'esame del ricorso deve riguardare la valutazione complessiva dell'atto, in guisa da accertarne la reale portata sia sulla base della sua formulazione letterale, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire e al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (Cass. 16.12.1981 n. 6671)”.
Dall'esame del ricorso per ATP, depositato in atti, si evince che in data 04.11.2021, l'odierno ricorrente veniva sottoposto a visita medica di revisione presso la commissione , che lo CP_1 riconosceva invalido nella misura del 67%. Egli, ritenendo sussistere le condizioni per ottenere il riconoscimento del 100% di invalidità, proponeva ricorso per ATP, iscritto al n. 589/2022, all'esito della quale veniva riconosciuto invalido nella misura dell'85%. Si osserva che il ricorrente non ha escluso il riconoscimento di un grado di invalidità minore al 100%. Occorre, altresì precisare che in merito a detto giudizio e a all'esito dello stesso nessuna contestazione è stata formulata dall'
[...]
, divenendo così definitivo l'accertamento. CP_8
Ciò posto diversamente da quanto ritenuto dall' , pertanto “… la prestazione di cui all'art. 13 CP_1 della l. n.118/1971 limitatamente alla sola domanda volta all'ottenimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n.118/1971 rappresenta un minus e perciò resta assorbita per continenza negli elementi obiettivi di identificazione dell'invalidità civile piena, in quanto, rispetto ad essa, si risolve in un diverso minore grado di compromissione della capacità lavorativa del ricorrente (tra le varie,
Cass.
9.04.2015 n. 11961)” (cfr. sentenza n. 5186/2024 richiamata); a maggior ragione la domanda afferente la corresponsione dell'assegno di invalidità civile in luogo della pensione di invalidità. La controversia in oggetto è infatti finalizzata all'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile, ciò implicando la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per la nascita e l'attuazione di esso con decorrenza dalla data di accertamento dei presupposti di legge.
Dall'esame della documentazione in atti risulta certificata la situazione reddituale. Parte ricorrente, ha prodotto il modello AP 70 – “Dati socio- economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ”, contenente tutte le informazioni necessarie per eseguire il pagamento dei ratei (doc.. 4 e 5 allegati al ricorso), notificato all'istituto in data 29.10.2024. La sussistenza dei suddetti requisiti socio economici non risulta contestata dall' ed Controparte_8 in atti, non sono presenti elementi che, nelle more del presente giudizio, evidenziano variazioni reddituali sopravvenute in capo al ricorrente. Per quanto sopra la domanda del ricorrente va riconosciuta meritevole di tutela e va pertanto accolta.
Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. In proposito va evidenziato che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. 9080/2013, nonchè, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass., S.U., n. 7583/2004). Nella specie del tutto generiche e come tali inidonee ad offrire in concreto alcun elemento sulla base del quale poter procedere ad una liquidazione, ancorchè equitativa, del preteso danno, sono le allegazioni della parte opponente che non ha specificamente indicato quali conseguenze dannose avrebbe subìto, diverse dal doversi rivolgere ad un difensore per proporre opposizione. Neppure sembrano ricorrere i presupposti per giustificare l'esercizio del potere discrezionale di cui all'articolo 96 comma 3 c.p.c.
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Elisabetta Gugliara.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2897/2025 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di a percepire l'assegno di invalidità civile stante Parte_1
l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario funzionale alla suddetta prestazione a decorrere dal
04.11.2021 e la prova della ricorrenza dei requisiti socio economici, e per l'effetto condanna l' CP_1
a corrisponderlo nella misura di legge oltre accessori dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 3 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi