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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST EA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJ-19000017 0 2019
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6832/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento dell'atto impugnato e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. AGENZIA DELLE ENTRATE, RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-1-2025 e depositato il 29 successivo, Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. di Reggio Calabria (Agenzia), avverso l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificatole il 29-11-2024- della somma di € 3.009,18 per mancato pagamento dell'imposta c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione al veicolo targato Targa_1 modello Mercedes V, 8 posti. Ha sostenuto che si trattava di veicolo speciale, utilizzato per il trasporto del figlio diversamente abile, con eliminazione dei sedili posteriori e collocazione della sedia a rotelle usata per il figlio;
pertanto, non era gravato dall'ecotassa chi acquistava “veicoli ad uso speciale”, tra cui rientrano i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'Agenzia ha rilevato che debba trattarsi di veicolo per uso speciale, appositamente modificato e immatricolato secondo le disposizioni del codice della strada, prova carente nel caso di specie. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero è indubbio che il figlio della ricorrente sia diversamente abile in quanto portatore di grave handicap deambulatorio, come peraltro certificato dalla competente Commissione medica, con verbale del 20-1-2017 e come peraltro non contestato dalla parte resistente. L'Agenzia non ha neanche contestato, sul piano fattuale, che l'autoveicolo sia stato modificato per adattarlo alle esigenze del disabile, ma che la circostanza non risultasse documentata secondo le norme del codice della strada e nella carta di circolazione. Errata è l'interpretazione data dall'Agenzia alle norme in subiecta materia per escludere l'esenzione dal pagamento dell'ecotassa. Va rilevato come nel verbale della Commissione medica venga esplicitamente riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 30, comma VII, L. n. 388 del 2000. Come è noto, l'art. 30, comma VII, L. n. 388 del 2000 ha disposto che Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, “ n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo”. Dall'anno 2000 quindi non sussiste più il requisito dell'adattamento del veicolo. In tal senso anche la giurisprudenza (Cfr., Cass. Civ., Sez. Trib, 5-5-2022 n. 14355355: “In tema di tassa automobilistica, il presupposto dell'agevolazione di cui all'art.30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, prevista in favore dei soggetti portatori di handicap fisico o psichico, è l'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione", anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo, non assumendo, invece, rilevanza la ricorrenza della connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della l. n. 104 del 1992, la cui nozione, non richiamata dall'art.30 citato, viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente.”; Id. Sez., 6-5, 15-10-2021 n. 28324, in tema di esenzione IVA: “L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subìto alcuna modifica per essere destinato all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000. Ne discende che:“Dal quadro normativo così tratteggiato emerge come, a seguito dell'espansione del beneficio riconosciuto dall'articolo 30 della legge 388 del 2000, quest'ultimo spetti anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo;
il che appare rivelatore della scelta legislativa di svincolare il trattamento di esenzione dall'ottica di mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile, o dai suoi familiari, per adeguare il veicolo alle esigenze di locomozione e spostamento della disabilità stessa, per ancorarla invece ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili, nella loro sfera tanto individuale quanto di relazione” (Cass. n. 14355 cit., passim). Ancora, “Ulteriore riprova è costituita proprio dalla L. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7, che ha riconosciuto l'agevolazione a favore dei familiari di portatori di handicap a prescindere dagli adattamenti agli autoveicoli e dalla estensione del beneficio dell'agevolazione fiscale anche ai ciechi, ai sordomuti, ai soggetti portatori di handicap psichico per i quali non è, ovviamente, necessario alcun adattamento dell'autovettura.». In questo senso, del resto, la stessa Amministrazione, con la citata circolare n. 21/E del 2014, ha dato atto che non è più attuale l' interpretazione della norma agevolativa fondata sulla ritenuta ratio originaria dell' incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato al fine di poterlo utilizzare, in quanto successivamente il legislatore, con le modifiche normative dell'anno 2000, ha esteso, a prescindere dall'adattamento del veicolo, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l'adattamento stesso non sempre è necessario. Quindi, assume ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'adattamento del veicolo. Di particolare rilievo, poi, con riferimento al caso qui sub iudice, è la circostanza che la stessa circolare coniughi le considerazioni in ordine alla mutazione della ratio dell'agevolazione, ed alle incertezze applicative che ne possono derivare, con la consapevolezza, in concreto, dell'oggettiva difficoltà di «distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l'adattamento del veicolo». Con la conseguenza, dunque, che i limiti ontologicamente non netti di rilevazione della fattispecie concreta possono moltiplicare la potenzialità discriminatoria - tra persone comunque affette da patologie che incidano in modo grave sulla funzione motoria e di deambulazione- di un' interpretazione della fattispecie astratta che esalti, in funzione selettiva, il requisito dell'adattamento del mezzo” ( passim). Cass. n. 28324 cit., Discende altresì che sussiste pieno il diritto all'esenzione invocata in ricorso, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in esame. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.280,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore AVV. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(EA ST)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST EA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJ-19000017 0 2019
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6832/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: annullamento dell'atto impugnato e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. AGENZIA DELLE ENTRATE, RESISTENTE: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-1-2025 e depositato il 29 successivo, Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. di Reggio Calabria (Agenzia), avverso l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificatole il 29-11-2024- della somma di € 3.009,18 per mancato pagamento dell'imposta c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione al veicolo targato Targa_1 modello Mercedes V, 8 posti. Ha sostenuto che si trattava di veicolo speciale, utilizzato per il trasporto del figlio diversamente abile, con eliminazione dei sedili posteriori e collocazione della sedia a rotelle usata per il figlio;
pertanto, non era gravato dall'ecotassa chi acquistava “veicoli ad uso speciale”, tra cui rientrano i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'Agenzia ha rilevato che debba trattarsi di veicolo per uso speciale, appositamente modificato e immatricolato secondo le disposizioni del codice della strada, prova carente nel caso di specie. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero è indubbio che il figlio della ricorrente sia diversamente abile in quanto portatore di grave handicap deambulatorio, come peraltro certificato dalla competente Commissione medica, con verbale del 20-1-2017 e come peraltro non contestato dalla parte resistente. L'Agenzia non ha neanche contestato, sul piano fattuale, che l'autoveicolo sia stato modificato per adattarlo alle esigenze del disabile, ma che la circostanza non risultasse documentata secondo le norme del codice della strada e nella carta di circolazione. Errata è l'interpretazione data dall'Agenzia alle norme in subiecta materia per escludere l'esenzione dal pagamento dell'ecotassa. Va rilevato come nel verbale della Commissione medica venga esplicitamente riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 30, comma VII, L. n. 388 del 2000. Come è noto, l'art. 30, comma VII, L. n. 388 del 2000 ha disposto che Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, “ n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo”. Dall'anno 2000 quindi non sussiste più il requisito dell'adattamento del veicolo. In tal senso anche la giurisprudenza (Cfr., Cass. Civ., Sez. Trib, 5-5-2022 n. 14355355: “In tema di tassa automobilistica, il presupposto dell'agevolazione di cui all'art.30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, prevista in favore dei soggetti portatori di handicap fisico o psichico, è l'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione", anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo, non assumendo, invece, rilevanza la ricorrenza della connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della l. n. 104 del 1992, la cui nozione, non richiamata dall'art.30 citato, viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente.”; Id. Sez., 6-5, 15-10-2021 n. 28324, in tema di esenzione IVA: “L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subìto alcuna modifica per essere destinato all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000. Ne discende che:“Dal quadro normativo così tratteggiato emerge come, a seguito dell'espansione del beneficio riconosciuto dall'articolo 30 della legge 388 del 2000, quest'ultimo spetti anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo;
il che appare rivelatore della scelta legislativa di svincolare il trattamento di esenzione dall'ottica di mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile, o dai suoi familiari, per adeguare il veicolo alle esigenze di locomozione e spostamento della disabilità stessa, per ancorarla invece ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili, nella loro sfera tanto individuale quanto di relazione” (Cass. n. 14355 cit., passim). Ancora, “Ulteriore riprova è costituita proprio dalla L. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7, che ha riconosciuto l'agevolazione a favore dei familiari di portatori di handicap a prescindere dagli adattamenti agli autoveicoli e dalla estensione del beneficio dell'agevolazione fiscale anche ai ciechi, ai sordomuti, ai soggetti portatori di handicap psichico per i quali non è, ovviamente, necessario alcun adattamento dell'autovettura.». In questo senso, del resto, la stessa Amministrazione, con la citata circolare n. 21/E del 2014, ha dato atto che non è più attuale l' interpretazione della norma agevolativa fondata sulla ritenuta ratio originaria dell' incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato al fine di poterlo utilizzare, in quanto successivamente il legislatore, con le modifiche normative dell'anno 2000, ha esteso, a prescindere dall'adattamento del veicolo, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l'adattamento stesso non sempre è necessario. Quindi, assume ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'adattamento del veicolo. Di particolare rilievo, poi, con riferimento al caso qui sub iudice, è la circostanza che la stessa circolare coniughi le considerazioni in ordine alla mutazione della ratio dell'agevolazione, ed alle incertezze applicative che ne possono derivare, con la consapevolezza, in concreto, dell'oggettiva difficoltà di «distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l'adattamento del veicolo». Con la conseguenza, dunque, che i limiti ontologicamente non netti di rilevazione della fattispecie concreta possono moltiplicare la potenzialità discriminatoria - tra persone comunque affette da patologie che incidano in modo grave sulla funzione motoria e di deambulazione- di un' interpretazione della fattispecie astratta che esalti, in funzione selettiva, il requisito dell'adattamento del mezzo” ( passim). Cass. n. 28324 cit., Discende altresì che sussiste pieno il diritto all'esenzione invocata in ricorso, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in esame. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.280,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore AVV. Difensore_1
. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(EA ST)