Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2003, n. 16949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16949 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ustamallità SEZIONE TERZA CIVILE 1-694 10 Civile Composta dagli Ill.mi igg.) G.N. 12299/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. CE SABATINI Cron.34705 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 4422 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud. 07/07/03 - Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, difeso dall'avvocato MICHELE ROPERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
WINTERTHUR ASS.NI che ha incorporato LA in Milano, inINTERCONTINENTALE ASSIC SPA, con sede persona del Dott. Stefano Caldi, elettivamente 55,domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI presso lo 2003 studio dell'avvocato FRANCES che la difende, CO CEFALY, 1566 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ES OR AS;
intimato avverso la sentenza n. 527/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 29/07/99 e depositata il 28/09/99 (R.G. 461/96); - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Michele ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 23/12/1989 il minore AR TR, investito da un'autovettura condotta dal proprietario VE OR AL ed assicurata dalla Intercontinenta- le Assicurazioni s.p.a., subì lesioni personali. Con citazione del 5/10/1990 AR CE, quale esercente la potestà genitoriale sul minore infortuna- to, convenne dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme il VE e la Intercontinentale Assicurazioni per sentir- li condannare in solido al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese mediche. Contumace il VE, la intercontinentale Assicura- 2 zioni resistette alla domanda. Con sentenza del 4/4/1996 il Tribunale accolse la domanda in misura quantitativamente inferiore all'importo reclamato dall'attore. Denegò, inoltre, il rimborso delle spese di cura. Su appello del AR TR (ormai maggio- renne) la Corte di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale, ha elevato l'importo del risarcimento del danno patrimoniale ed ha attribuito all'appellante il rimborso parziale delle spese di cura. Ricorre il AR TR con due motivi. Resiste la IN Assicurazioni s.p.a. (succeduta per incorporazione alla Intercontinentale Assicurazioni s.p.a) con controricor- so. L'intimato VE non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2056 e 1223 Cod.Civ. Lamenta che la Corte di merito gli abbia attribuito il rimborso delle spese per cure mediche in misura inferiore a quella delle spese effettivamente sostenute e documentate. La do- glianza non ha fondamento. MA CE, padre del minore infortunato introdusse il giudizio di primo grado nella esclusiva qualità di legale rappresentante del figlio e non anche in proprio e, di conseguenza, non avrebbe potuto pretendere il rimborso di spese che (come si legge nella sentenza di appello)egli aveva so- 3 stenuto "per il minore" e cioè in proprio. Non a torto, quindi, il Tribunale denegò al Mar- chione CE, con questa motivazione, il rimborso di dette spese. Il rimborso avrebbe, ancor meno, potuto essere preteso dall'unico appellante AR TR, ormai maggiorenne, che, non avendo erogato personalmen- te le spese di cura (sostenute, invece, da suo padre), non avrebbe potuto far valere nel processo in nome pro- prio un diritto altrui, ostandovi il disposto dell'art. 81 Cod. Proc. Civ. Non può, quindi, condividersi la mo- peraltro non del tutto perspicua con cuitivazione - la Corte territoriale ha attribuito al AR TR il rimborso, sia pure parziale, delle spese in argomen- to. Nondimeno questo capo della sentenza d'appello non è suscettibile di contestazione sotto i profili fin qui considerati, non essendo stato censurato dalla resi- stente IN con ricorso incidentale. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 1194 Cod. Civ. e 24 legge 24/12/1969, n. 990. Sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe de- tratto la provvisionale di L. 50.000.000, precedente- mente concessa, dall'importo del risarcimento determi- nato secondo i valori monetari correnti al momento del sinistro, anzichè dall'importo del risarcimento deter- minato secondo i valori monetari correnti al momento 4 della pronunzia del provvedimento concessivo della provvisionale. Lamenta che la Corte di merito abbia confermato tale statuizione del Tribunale. La doglianza è priva di fondamento, giacchè, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha stabilito l'importo del risarcimento proprio con riferimento al momento della concessione della provvisionale e lo ha incrementato con l'importo degli interessi fino a quel momento maturati e dall'importo complessivo così deter- minato ha detratto quello della provvisionale. Non me- rita, quindi, censura la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto ineccepibile il calcolo compiuto dal Tribunale. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonchè alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Roma, 7/7/2003 - Fidenccion II sigliere el. Il Presidente كهو DEPOSITATO INCANCELLERIA 2003 IL CANCELLIERE C1 5 IL CANCELLENZ C1 innocenzo P ist Oggi NZ BA