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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 Settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2165/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AU TT (C.F.: ) e GI TT (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 del Foro di TO, con i quali elettivamente domicilia in TO, al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata al presente atto che si trasmette in pct (all. n. 1); per comunicazioni e notifiche si indica il n. di fax 0824. 482769 e le PEC e Email_1 Email_2
- Appellante
E
di TO, Controparte_1 in persona del L.R.p.t., con sede in TO, Via Michele Foschini 28
- Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di TO – Sezione Lavoro, la sig.ra impugnava i provvedimenti notificati in data 25 marzo 2021 con i quali Parte_1
l' TO aveva respinto le sue domande di Controparte_2
1 disoccupazione agricola presentate per gli anni 2018 e 2019 motivando i dinieghi con la mancata iscrizione negli elenchi agricoli e con l'assenza del requisito assicurativo.
La ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata quale operaia/bracciante agricola alle dipendenze della nel Controparte_3 periodo 2017-2020, con regolare instaurazione del rapporto, percezione della retribuzione, produzione di buste paga, modelli Unilav e ulteriori evidenze contrattuali e contributive. Contestava pertanto il disconoscimento delle giornate di lavoro operato dall'
lamentando altresì la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso integrale al CP_1 verbale ispettivo del 14.09.2020 redatto dall' ITL di Avellino dal quale erano scaturiti i provvedimenti di cancellazione e i successivi dinieghi. Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di rigetto in questa sede impugnati, con riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2018 e 2019, stante la sussistenza dei requisiti di legge e l'adozione di ogni provvedimento consequenziale, ivi compresa l'iscrizione negli elenchi agricoli e la corresponsione del dovuto nonché la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
L si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo CP_1
l'infondatezza della pretesa ed evidenziando la validità dell'accertamento ispettivo e dei provvedimenti opposti.
Il Tribunale, espletata istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 118/2024 pubbl. il 09.02.2024 rigettava il ricorso ritenendo prevalenti le risultanze del verbale ispettivo e inattendibili le deposizioni testimoniali assunte. Il giudice di prime cure reputava dunque non raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione, anche alla luce del rapporto di coniugio tra la ricorrente e il datore di lavoro e condannava la lavoratrice alla rifusione delle spese processuali che venivano liquidate in complessivi € 1.312,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto appello
, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccepita violazione del diritto di difesa, per avere l'Amministrazione negato l'accesso al verbale ispettivo comprensivo dei nominativi dei dichiaranti, con conseguente impossibilità di approntare un'adeguata tutela;
2) erronea attribuzione di valore probatorio privilegiato al verbale ispettivo non potendo le dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti in sede di ispezione vincolare il giudice, né prevalere sulle prove di segno contrario offerte in giudizio;
3) omessa o apparente valutazione delle prove documentali prodotte (buste paga, Unilav, estratti contributivi , ricevute di invio DMAG ed elenchi lavoratori agricoli alle dipendenze CP_1 della ritenute idonee a dimostrare la sussistenza di un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato;
4) erronea valutazione delle deposizioni testimoniali avendo i testi escussi confermato lo svolgimento da parte dell'appellante di attività agricola subordinata, con mansioni, orari e assoggettamento al potere direttivo del datore;
5) difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati, adottati in forma laconica e priva di specifica giustificazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990; 6) erronea statuizione sulle spese di lite, che in conseguenza dell' accoglimento della sua domanda avrebbero dovuto gravare sull'Ente per il principio della soccombenza.
2 L'appellante ha, pertanto, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta e la condanna dell'Ente appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente notificato l' atto di appello, non si è costituito. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte dell' appellante, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che a fronte del disconoscimento operato dall'Istituto gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato con la ai fini del Controparte_3 riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2018 e 2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227), colui che invoca prestazioni previdenziali connesse allo svolgimento di attività agricola subordinata, ha l'onere di provare, con allegazioni specifiche e riscontri puntuali, l'effettività della prestazione lavorativa, la natura subordinata della stessa e la relativa onerosità, non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione formale (comunicazioni Unilav, buste paga, DMAG), che, specie ove proveniente dal datore coniuge o familiare, deve essere valutata con particolare rigore.
Nel caso in esame, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
La ricorrente si è limitata a prospettare genericamente lo svolgimento di mansioni agricole e di supporto all'attività dell'azienda, senza indicazioni puntuali circa periodi, orari, modalità di eterodeterminazione della prestazione,
Ed invero, nel ricorso di primo grado, la si è limitata a dedurre di aver Pt_1
“lavorato, a far data da luglio 2017 e fino al 2020, alle dipendenze della società
[...]
…. con contratti a tempo determinato, quale operaia/bracciante Controparte_3 agricola” e che “fin dalla costituzione del rapporto all'esponente sono stati assegnati i seguenti compiti e mansioni: attività di imbottigliamento dell'olio; raccolta di verdure ed ortaggi;
produzione e conservazione delle conserve;
gestione del magazzino;
contratti con il fioraio per gli eventi” (cfr. ricorso di primo grado).
E' evidente l'assoluta carenza di allegazioni in relazione ai periodi lavorativi svoltisi nel corso di ciascun anno, alla localizzazione della prestazione, all'orario di lavoro, alla sua predeterminazione da parte del datore di lavoro e all'obbligo di osservanza a carico della lavoratrice, all'utilizzo di attrezzature del datore di lavoro, alle modalità di erogazione della retribuzione, all'assoggettamento della dipendente al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e all' esercizio del potere disciplinare da parte di quest'ultimo.
In ogni caso la prova documentale si profila comunque carente e i documenti prodotti (buste paga, comunicazioni Unilav, estratti contributivi , DMAG, elenchi dei CP_1 lavoratori agricoli), non hanno valore dirimente, in quanto trattasi di atti di formazione 3 unilaterale del datore di lavoro Sig. , amministratore unico della società Persona_1 nonché coniuge convivente della ricorrente, che non sono stati corroborati da ulteriori riscontri oggettivi sull'effettività delle prestazioni lavorative.
Evidenziate le carenze di allegazione e l'insufficienza della documentazione fornita dall'istante, la prova non può ritenersi offerta neppure a mezzo delle dichiarazioni testimoniali di e . Tali deposizioni, non si rivelano Testimone_1 Tes_2 difatti idonee a superare le conclusioni degli accertamenti ispettivi, i quali hanno escluso la prova della presenza effettiva della lavoratrice sui luoghi di lavoro e del suo inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Peraltro, le stesse dichiarazioni rese da terzi in sede di ispezione hanno evidenziato l'assenza della nello svolgimento Pt_1 delle attività aziendali, ad eccezione di quelle rese dal coniuge e da soggetti a loro volta non ritenuti genuinamente occupati.
Nello specifico, le dichiarazioni rese dai testi, e , sono Tes_2 Testimone_1 state ritenute correttamente inattendibili dal primo giudice.
La testimonianza della anch'essa destinataria di disconoscimento delle giornate Tes_2 lavorative, si inserisce in una situazione di evidente interesse personale a sostenere la ricorrente avendo anche ella impugnato lo stesso verbale ispettivo. Tale circostanza compromette la genuinità della deposizione, che appare funzionale a rafforzare la posizione comune. A ciò va aggiunto che la deposizione della predetta teste risulta lacunosa e carente in ordine agli effettivi periodi ed orari in cui, nel corso degli anni 2017 e 2018, la avrebbe lavorato insieme a lei, dovendosi sul punto rilevare che dai Pt_1 dati raccolti in sede ispettiva i periodi dichiarati dalla società come lavorativi per la Tes_2
e la neppure coincidono pienamente. Pt_1
La deposizione del teste , invece, presenta gravi contraddizioni rispetto alle Tes_1 dichiarazioni precedentemente rese agli ispettori. In sede ispettiva egli aveva difatti dichiarato di non conoscere la e di non aver mai lavorato con lei, mentre in Pt_1 sede giudiziale ha affermato di averla avuta come collega nell'attività agricola. La giustificazione addotta – un preteso fraintendimento da parte degli ispettori - non è credibile atteso che della bontà delle dichiarazioni, rese dinnanzi ad un pubblico ufficiale nell'ambito di un verbale sottoscritto tanto da chi le ha formulate quanto dall'ufficiale verbalizzante, non vi è ragione di dubitare. Le contraddizioni emerse minano, dunque, irrimediabilmente l'attendibilità della deposizione. Va, inoltre, rilevata l'assoluta genericità delle suddette dichiarazioni in ordine all'attività della signora Pt_1
Costui, invero, nulla ha dichiarato quanto agli orari di lavoro e, soprattutto, agli obblighi della di presenza quotidiana, osservanza di orari lavorativi predisposti dal Pt_1 datore di lavoro, giustificazione di assenze o ritardi.
Nel caso in esame occorreva altresì superare la presunzione legale di gratuità che opera sia sotto il profilo del lavoro familiare sia sotto il profilo del lavoro nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e
4 della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”; Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2001, n. 3975: “Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 cod. civ., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo;
tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali”).
Ciò posto, si osserva che uno dei criteri maggiormente valorizzati dalla Suprema Corte è la continuità della prestazione di lavoro, elemento che va inteso come particolarmente significativo, sebbene non dirimente (Cassazione civile, sez. lav., n. 11533 del 15/06/2020: “L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito”;. Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2014, n. 19925:
“L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra
5 lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare” - Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva dichiarato sussistere il rapporto di lavoro subordinato attesa la continuativa presenza della nuora, quale commessa, presso il negozio della suocera; Cassazione civile, sez. lav., 24/11/2005, n. 24700: “L'inserimento continuativo e sistematico della ricorrente nell'organizzazione aziendale (in ragione dell'avvenuta percezione di un compenso mensile, del rispetto di un orario di lavoro e della sottomissione alle direttive della madre, in qualità di datrice di lavoro) configura il vincolo della subordinazione, escludendo al contempo l'esistenza di una compartecipazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., essendo quest'ultimo istituto di natura residuale o suppletiva, applicabile solo qualora non sia provata, come nel caso di specie, la configurabilità di un diverso rapporto”).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che, pacifico il rapporto di coniugio tra Parte_1
e il datore di lavoro , dall'istruttoria non sia emerso alcun
[...] Persona_1 elemento atto a dimostrare la subordinazione e, dunque, a superare detta presunzione.
In particolare, non si rinviene alcun elemento probatorio sufficiente ad evidenziare l'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata, non essendo idoneo il mero dato cartolare della formale assunzione e dovendo, piuttosto, essere dimostrato che la sig.ra era stabilmente inserita nell'organizzazione dell'impresa datrice ed Pt_1 altrettanto stabilmente assoggettata alle direttive vincolanti del datore in relazione all'organizzazione della propria attività di lavoro ed alla fissazione delle modalità del relativo svolgimento. Trattasi di circostanze di fatto che trascendono le risultanze documentali e che non hanno trovato riscontro in istruttoria. La stessa inoltre, Pt_1 in sede di ispezione ha dichiarato di percepire compensi corrisposti in contanti dal marito o tramite conto corrente cointestato, modalità che confermano l'assenza di un' effettiva autonomia patrimoniale della retribuzione e depone piuttosto per la natura meramente interna e familiare dei pagamenti. La prova documentale offerta sul punto si profila carente, risultando depositate comunicazioni Unilav e buste paga, dalle quali neppure si evince l'effettiva erogazione in favore della degli importi indicati a titolo di Pt_1 retribuzione per tutto il periodo contestato (cfr. produzione di parte ricorrente).
Ne consegue che la valutazione del primo giudice, secondo cui la documentazione prodotta e le deposizioni assunte non sono idonee a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, risulta conforme ai principi di diritto e immune da vizi logico- giuridici.
Quanto alle censure formulate dall'appellante in ordine alla motivazione dei provvedimenti e alla violazione del diritto di difesa, esse non colgono nel segno. Il CP_1 diniego di accesso al verbale ispettivo non ha inciso in concreto sulla possibilità di difesa, atteso che il contenuto dell'accertamento è stato integralmente acquisito al giudizio e ampiamente valutato dalle parti e dal giudice. Parimenti, i provvedimenti di diniego risultano adeguatamente motivati con riferimento agli esiti dell'ispezione e al difetto dei requisiti contributivi ed assicurativi.
In conclusione, correttamente il Tribunale ha rigettato il ricorso, non avendo la parte appellante assolto all'onere probatorio gravante su di essa.
6 L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In assenza di costituzione dell' non occorre provvedere alla regolazione delle spese CP_1 del grado.
PQM
La Corte così provvede:
-rigetta l' appello;
- nulla per le spese .
- Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 22 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 Settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2165/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AU TT (C.F.: ) e GI TT (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 del Foro di TO, con i quali elettivamente domicilia in TO, al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata al presente atto che si trasmette in pct (all. n. 1); per comunicazioni e notifiche si indica il n. di fax 0824. 482769 e le PEC e Email_1 Email_2
- Appellante
E
di TO, Controparte_1 in persona del L.R.p.t., con sede in TO, Via Michele Foschini 28
- Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di TO – Sezione Lavoro, la sig.ra impugnava i provvedimenti notificati in data 25 marzo 2021 con i quali Parte_1
l' TO aveva respinto le sue domande di Controparte_2
1 disoccupazione agricola presentate per gli anni 2018 e 2019 motivando i dinieghi con la mancata iscrizione negli elenchi agricoli e con l'assenza del requisito assicurativo.
La ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata quale operaia/bracciante agricola alle dipendenze della nel Controparte_3 periodo 2017-2020, con regolare instaurazione del rapporto, percezione della retribuzione, produzione di buste paga, modelli Unilav e ulteriori evidenze contrattuali e contributive. Contestava pertanto il disconoscimento delle giornate di lavoro operato dall'
lamentando altresì la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso integrale al CP_1 verbale ispettivo del 14.09.2020 redatto dall' ITL di Avellino dal quale erano scaturiti i provvedimenti di cancellazione e i successivi dinieghi. Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di rigetto in questa sede impugnati, con riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2018 e 2019, stante la sussistenza dei requisiti di legge e l'adozione di ogni provvedimento consequenziale, ivi compresa l'iscrizione negli elenchi agricoli e la corresponsione del dovuto nonché la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
L si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo CP_1
l'infondatezza della pretesa ed evidenziando la validità dell'accertamento ispettivo e dei provvedimenti opposti.
Il Tribunale, espletata istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza n. 118/2024 pubbl. il 09.02.2024 rigettava il ricorso ritenendo prevalenti le risultanze del verbale ispettivo e inattendibili le deposizioni testimoniali assunte. Il giudice di prime cure reputava dunque non raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione, anche alla luce del rapporto di coniugio tra la ricorrente e il datore di lavoro e condannava la lavoratrice alla rifusione delle spese processuali che venivano liquidate in complessivi € 1.312,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto appello
, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccepita violazione del diritto di difesa, per avere l'Amministrazione negato l'accesso al verbale ispettivo comprensivo dei nominativi dei dichiaranti, con conseguente impossibilità di approntare un'adeguata tutela;
2) erronea attribuzione di valore probatorio privilegiato al verbale ispettivo non potendo le dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti in sede di ispezione vincolare il giudice, né prevalere sulle prove di segno contrario offerte in giudizio;
3) omessa o apparente valutazione delle prove documentali prodotte (buste paga, Unilav, estratti contributivi , ricevute di invio DMAG ed elenchi lavoratori agricoli alle dipendenze CP_1 della ritenute idonee a dimostrare la sussistenza di un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato;
4) erronea valutazione delle deposizioni testimoniali avendo i testi escussi confermato lo svolgimento da parte dell'appellante di attività agricola subordinata, con mansioni, orari e assoggettamento al potere direttivo del datore;
5) difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati, adottati in forma laconica e priva di specifica giustificazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990; 6) erronea statuizione sulle spese di lite, che in conseguenza dell' accoglimento della sua domanda avrebbero dovuto gravare sull'Ente per il principio della soccombenza.
2 L'appellante ha, pertanto, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta e la condanna dell'Ente appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente notificato l' atto di appello, non si è costituito. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte dell' appellante, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che a fronte del disconoscimento operato dall'Istituto gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato con la ai fini del Controparte_3 riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2018 e 2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227), colui che invoca prestazioni previdenziali connesse allo svolgimento di attività agricola subordinata, ha l'onere di provare, con allegazioni specifiche e riscontri puntuali, l'effettività della prestazione lavorativa, la natura subordinata della stessa e la relativa onerosità, non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione formale (comunicazioni Unilav, buste paga, DMAG), che, specie ove proveniente dal datore coniuge o familiare, deve essere valutata con particolare rigore.
Nel caso in esame, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
La ricorrente si è limitata a prospettare genericamente lo svolgimento di mansioni agricole e di supporto all'attività dell'azienda, senza indicazioni puntuali circa periodi, orari, modalità di eterodeterminazione della prestazione,
Ed invero, nel ricorso di primo grado, la si è limitata a dedurre di aver Pt_1
“lavorato, a far data da luglio 2017 e fino al 2020, alle dipendenze della società
[...]
…. con contratti a tempo determinato, quale operaia/bracciante Controparte_3 agricola” e che “fin dalla costituzione del rapporto all'esponente sono stati assegnati i seguenti compiti e mansioni: attività di imbottigliamento dell'olio; raccolta di verdure ed ortaggi;
produzione e conservazione delle conserve;
gestione del magazzino;
contratti con il fioraio per gli eventi” (cfr. ricorso di primo grado).
E' evidente l'assoluta carenza di allegazioni in relazione ai periodi lavorativi svoltisi nel corso di ciascun anno, alla localizzazione della prestazione, all'orario di lavoro, alla sua predeterminazione da parte del datore di lavoro e all'obbligo di osservanza a carico della lavoratrice, all'utilizzo di attrezzature del datore di lavoro, alle modalità di erogazione della retribuzione, all'assoggettamento della dipendente al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e all' esercizio del potere disciplinare da parte di quest'ultimo.
In ogni caso la prova documentale si profila comunque carente e i documenti prodotti (buste paga, comunicazioni Unilav, estratti contributivi , DMAG, elenchi dei CP_1 lavoratori agricoli), non hanno valore dirimente, in quanto trattasi di atti di formazione 3 unilaterale del datore di lavoro Sig. , amministratore unico della società Persona_1 nonché coniuge convivente della ricorrente, che non sono stati corroborati da ulteriori riscontri oggettivi sull'effettività delle prestazioni lavorative.
Evidenziate le carenze di allegazione e l'insufficienza della documentazione fornita dall'istante, la prova non può ritenersi offerta neppure a mezzo delle dichiarazioni testimoniali di e . Tali deposizioni, non si rivelano Testimone_1 Tes_2 difatti idonee a superare le conclusioni degli accertamenti ispettivi, i quali hanno escluso la prova della presenza effettiva della lavoratrice sui luoghi di lavoro e del suo inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Peraltro, le stesse dichiarazioni rese da terzi in sede di ispezione hanno evidenziato l'assenza della nello svolgimento Pt_1 delle attività aziendali, ad eccezione di quelle rese dal coniuge e da soggetti a loro volta non ritenuti genuinamente occupati.
Nello specifico, le dichiarazioni rese dai testi, e , sono Tes_2 Testimone_1 state ritenute correttamente inattendibili dal primo giudice.
La testimonianza della anch'essa destinataria di disconoscimento delle giornate Tes_2 lavorative, si inserisce in una situazione di evidente interesse personale a sostenere la ricorrente avendo anche ella impugnato lo stesso verbale ispettivo. Tale circostanza compromette la genuinità della deposizione, che appare funzionale a rafforzare la posizione comune. A ciò va aggiunto che la deposizione della predetta teste risulta lacunosa e carente in ordine agli effettivi periodi ed orari in cui, nel corso degli anni 2017 e 2018, la avrebbe lavorato insieme a lei, dovendosi sul punto rilevare che dai Pt_1 dati raccolti in sede ispettiva i periodi dichiarati dalla società come lavorativi per la Tes_2
e la neppure coincidono pienamente. Pt_1
La deposizione del teste , invece, presenta gravi contraddizioni rispetto alle Tes_1 dichiarazioni precedentemente rese agli ispettori. In sede ispettiva egli aveva difatti dichiarato di non conoscere la e di non aver mai lavorato con lei, mentre in Pt_1 sede giudiziale ha affermato di averla avuta come collega nell'attività agricola. La giustificazione addotta – un preteso fraintendimento da parte degli ispettori - non è credibile atteso che della bontà delle dichiarazioni, rese dinnanzi ad un pubblico ufficiale nell'ambito di un verbale sottoscritto tanto da chi le ha formulate quanto dall'ufficiale verbalizzante, non vi è ragione di dubitare. Le contraddizioni emerse minano, dunque, irrimediabilmente l'attendibilità della deposizione. Va, inoltre, rilevata l'assoluta genericità delle suddette dichiarazioni in ordine all'attività della signora Pt_1
Costui, invero, nulla ha dichiarato quanto agli orari di lavoro e, soprattutto, agli obblighi della di presenza quotidiana, osservanza di orari lavorativi predisposti dal Pt_1 datore di lavoro, giustificazione di assenze o ritardi.
Nel caso in esame occorreva altresì superare la presunzione legale di gratuità che opera sia sotto il profilo del lavoro familiare sia sotto il profilo del lavoro nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2011, n. 9043: “Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e
4 della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”; Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2001, n. 3975: “Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 cod. civ., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo;
tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali”).
Ciò posto, si osserva che uno dei criteri maggiormente valorizzati dalla Suprema Corte è la continuità della prestazione di lavoro, elemento che va inteso come particolarmente significativo, sebbene non dirimente (Cassazione civile, sez. lav., n. 11533 del 15/06/2020: “L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito”;. Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2014, n. 19925:
“L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra
5 lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare” - Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva dichiarato sussistere il rapporto di lavoro subordinato attesa la continuativa presenza della nuora, quale commessa, presso il negozio della suocera; Cassazione civile, sez. lav., 24/11/2005, n. 24700: “L'inserimento continuativo e sistematico della ricorrente nell'organizzazione aziendale (in ragione dell'avvenuta percezione di un compenso mensile, del rispetto di un orario di lavoro e della sottomissione alle direttive della madre, in qualità di datrice di lavoro) configura il vincolo della subordinazione, escludendo al contempo l'esistenza di una compartecipazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., essendo quest'ultimo istituto di natura residuale o suppletiva, applicabile solo qualora non sia provata, come nel caso di specie, la configurabilità di un diverso rapporto”).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che, pacifico il rapporto di coniugio tra Parte_1
e il datore di lavoro , dall'istruttoria non sia emerso alcun
[...] Persona_1 elemento atto a dimostrare la subordinazione e, dunque, a superare detta presunzione.
In particolare, non si rinviene alcun elemento probatorio sufficiente ad evidenziare l'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata, non essendo idoneo il mero dato cartolare della formale assunzione e dovendo, piuttosto, essere dimostrato che la sig.ra era stabilmente inserita nell'organizzazione dell'impresa datrice ed Pt_1 altrettanto stabilmente assoggettata alle direttive vincolanti del datore in relazione all'organizzazione della propria attività di lavoro ed alla fissazione delle modalità del relativo svolgimento. Trattasi di circostanze di fatto che trascendono le risultanze documentali e che non hanno trovato riscontro in istruttoria. La stessa inoltre, Pt_1 in sede di ispezione ha dichiarato di percepire compensi corrisposti in contanti dal marito o tramite conto corrente cointestato, modalità che confermano l'assenza di un' effettiva autonomia patrimoniale della retribuzione e depone piuttosto per la natura meramente interna e familiare dei pagamenti. La prova documentale offerta sul punto si profila carente, risultando depositate comunicazioni Unilav e buste paga, dalle quali neppure si evince l'effettiva erogazione in favore della degli importi indicati a titolo di Pt_1 retribuzione per tutto il periodo contestato (cfr. produzione di parte ricorrente).
Ne consegue che la valutazione del primo giudice, secondo cui la documentazione prodotta e le deposizioni assunte non sono idonee a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, risulta conforme ai principi di diritto e immune da vizi logico- giuridici.
Quanto alle censure formulate dall'appellante in ordine alla motivazione dei provvedimenti e alla violazione del diritto di difesa, esse non colgono nel segno. Il CP_1 diniego di accesso al verbale ispettivo non ha inciso in concreto sulla possibilità di difesa, atteso che il contenuto dell'accertamento è stato integralmente acquisito al giudizio e ampiamente valutato dalle parti e dal giudice. Parimenti, i provvedimenti di diniego risultano adeguatamente motivati con riferimento agli esiti dell'ispezione e al difetto dei requisiti contributivi ed assicurativi.
In conclusione, correttamente il Tribunale ha rigettato il ricorso, non avendo la parte appellante assolto all'onere probatorio gravante su di essa.
6 L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In assenza di costituzione dell' non occorre provvedere alla regolazione delle spese CP_1 del grado.
PQM
La Corte così provvede:
-rigetta l' appello;
- nulla per le spese .
- Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 22 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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