Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2870 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alba Pacini e Giulia Albini, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabrio Bagnoli e Silvia Crestini, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Lazzeri, CP_2
come da mandato in atti;
Parte convenuta
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
29-1-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc. nel merito;
in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter n.2 e n.3 cpc”; per parte convenuta “come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta nel merito con distrazione delle spese in favore degli avv.ti 1
in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter n.2 e n.3 cpc”; per parte convenuta “come da comparsa di CP_2
costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memorie ex art.171 ter n.2 e n.3 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, e Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“nel merito in tesi: A) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di
di cui alla fattura n. 50/23 del 24.07.2023, risultando la CP_1
pretesa assolutamente infondata e/o inesistente e comunque illegittima, B) accertare e dichiarare l'invalidità e l'illegittima dei riconoscimenti di debito del 03.02.2022 e del 30.05.2023, in quanto sottoscritti da soggetto non legittimato ad impegnare , e che Pt_1
quindi nessuna somma risulta dovuta da a a Pt_1 CP_1
fronte degli stessi;
C) in ogni caso accertare e dichiarare che le pretese creditorie portate dai suddetti riconoscimenti di debito del
03.02.2022 e del 30.05.2023, risultano infondate e non dovute e che quindi nessuna somma risulta dovuta da a a Pt_1 CP_1
fronte degli stessi. In denegata ipotesi: nel caso non creduto in cui i riconoscimenti di debito del 03.02.2022 e del 30.05.2023, vengano ritenuti opponibili a accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1 [...]
non era autorizzata ad impegnare e per l'effetto CP_2 Pt_1
condannare la stessa a rilevare indenne da ogni e Parte_1
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole essa dovesse subire, per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
2 - di aver ricevuto per PEC, in data 1-9-2023, notifica del decreto ingiuntivo n. 2996/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze aveva condannato la medesima al pagamento di euro 56.254,69 in favore di (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice), in forza Controparte_1
di incarichi di sub-trasporto invero mai resi dalla seconda in favore della prima (cfr. fattura n. 50/23 del 24-7-2023, doc. 5 fascicolo di parte attrice), somma asseritamente riconosciuta da quest'ultima alla luce di scritture di riconoscimento sottoscritte dalla sig.ra CP_2
presunta responsabile della logistica del reparto nazionale della attrice
(cfr. riconoscimento di debito del 3-2-2022 per euro 24.400,00, cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice;
cfr. riconoscimento di debito del 30-5-
2023 per euro 18.800,00, cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- di aver ottenuto la revoca di tale decreto ingiuntivo con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 662/2024 del 28-2-2024, che ha dichiarato improcedibile la domanda azionata da in via monitoria (cfr. CP_1
doc. 8 fascicolo di parte attrice). ha, quindi, agito in giudizio per ottenere l'accertamento Parte_1
dell'inesistenza del presunto credito di cui alla fattura n. 50/2023, a fronte della mancata prova dei dedotti sub-trasporti e del difetto di legittimazione della sig.ra nel sottoscrivere i suddetti CP_2
riconoscimenti di debito e, in ogni caso, alla luce dell'intervenuta prescrizione del credito ex adverso preteso.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rilevando:
- la mancata prescrizione del credito, a fronte dei riconoscimenti di debito effettuati dalla controparte;
- il potere di rappresentanza della sig.ra confermato dalla CP_2
corrispondenza con questa intercorsa (cfr. docc.
1-21 fascicolo di parte
3 attrice), con conseguente opponibilità all'attrice dei riconoscimenti di debito da quest'ultima sottoscritti.
Si è costituita, infine, la sig.ra la quale ha eccepito CP_2
l'applicazione del rito lavoro, l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Prato e l'infondatezza della domanda di garanzia.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria emessa da in data 22-1-2025, con la quale si è ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta da parte attrice, atteso che i relativi capitoli appaiono superflui, o formulati in modo generico, od inerenti a circostanze irrilevanti o documentali;
di non ammettere la prova orale richiesta da parte convenuta , atteso che i relativi capitoli CP_1
appaiono inerenti a circostanze irrilevanti o documentali.
3. Tanto premesso, la domanda di accertamento negativo del credito, avanzata da parte attrice, risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
In merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/04/2024,
n.9706).
Ebbene, nell'ipotesi in esame alla stregua delle risultanze di causa non si può ritenere che la convenuta asserita creditrice in Controparte_1
forza della fattura n. 50/2023, abbia in alcun modo provato l'importo 4 creditorio da questa preteso (euro 56.254,69) nei confronti di
Parte_1
In primo luogo, alcuna valenza di astrazione processuale, suscettiva di invertire l'onere della prova, può essere ascritta ai riconoscimenti di debito del 3-2-2022 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e del 30-5-
2023 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice) prodotti in atti.
A tal proposito, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata;
ne consegue che con riferimento ad un ente collettivo non può aversi una promessa unilaterale (o una ricognizione) proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29614).
Ciò detto, nella fattispecie in esame non si può ritenere che la sig.ra sottoscrivente i richiamati riconoscimenti, avesse, al CP_2
momento della firma degli stessi, poteri di rappresentanza idonei a giustificare la riconducibilità di tali scritture alla Parte_1
Al riguardo, nessuno degli elementi allegati dalla società convenuta si mostra suscettivo di dimostrare la pretesa veste di rappresentante asseritamente assunta dalla sig.ra CP_2
In particolare:
- il ruolo di unica interlocutrice rivestito, per circa tre anni, dalla sig.ra nei rapporti con la (cfr. comparsa di CP_2 Controparte_1
costituzione e risposta pp. 8-9: stata Controparte_1 CP_2
pressochè l'unica interlocutrice di nei rapporti con Pt_1 CP_1
per circa tre anni (..) Non a caso in calce a tutti i mandati (che se
[...]
del caso andremo a produrre) vi è il riferimento a CP_2
5 quale unica persona da contattare”) non attribuisce, in automatico, poteri rappresentativi in capo alla stessa;
- l'indicazione della sig.ra uale persona di riferimento per la CP_2
soluzione di eventuali problematiche insorte (cfr. memoria CP_1
ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., p. 4; cfr. doc. 24 fascicolo
[...] CP_1
“per qualsiasi problema contattare ) non esplica alcunché in
[...] CP_2
ordine ai poteri di rappresentanza eventualmente attribuiti alla convenuta;
- la mansione, attribuita alla sig.ra di responsabile dei CP_2
trasporti nazionali dell'attrice (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. 9; cfr. comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 CP_2
p. 4) assume valenza prettamente organizzativa, senza implicare necessariamente un potere di compimento di atti di straordinaria amministrazione verso l'esterno (quali, appunto, i riconoscimenti di debito in discussione);
- la corrispondenza mail intercorsa tra le convenute, lungi dal rendere evidente come la sig.ra “rappresentasse la voce di CP_2
” (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. Pt_1 Controparte_1
9; cfr. anche comparsa di costituzione e risposta p. 4), si CP_2
limita a confermare l'autonomia funzionale della medesima nell'espletamento delle mansioni a questa ascritte e, nello specifico, nel perfezionamento del conferimento dei singoli incarichi di trasporto
(definizione tariffe, cfr. doc. 20 fascicolo scelta del Controparte_1
trasportatore e condizioni applicabili al rapporto, cfr. docc. 14, 15, 17,
18 fascicolo via libera all'emissione delle fatture, cfr. Controparte_1
docc. 1, 2, 6, 7, 10, 19, 21 fascicolo verifica e Controparte_1
correzione di conteggi e fatture, cfr. docc. 3, 4, 5, 8, 9, 11 e 16 fascicolo proposte di revisione a condizioni insite in Controparte_1
contratti predisposti, cfr. docc. 12 e 13 fascicolo Controparte_1
emissione mandati a recupero, cfr. docc. 26-34 fascicolo CP_3
[..
[...] [...]
, sempre nei limiti del contratto quadro stipulato tra le società (cfr.
[...]
infra), non comprovando in alcuna misura il potere della stessa di compiere atti di straordinaria amministrazione per conto dell'attrice.
A conforto di tale determinazione, volta ad escludere la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza in capo alla convenuta sig.ra si deve, inoltre, osservare come quest'ultima non soltanto CP_2
non abbia neppure proceduto alla stipula del contratto quadro dell'1-9-
2021 regolante la relazione con la medesima (cfr. doc. 15 fascicolo di parte attrice), nonostante i rapporti di esclusività intrattenuti con quest'ultima nell'attività lavorativa già espletata presso l'attrice (cfr. sopra).
In ragione di quanto esposto sino a questo punto, ed in assenza di ulteriori circostanze obiettive idonee supportare la ricostruzione della società convenuta (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/05/2005, n.10375:
“Perciò del principio dell'affidamento non può valersi il soggetto che, fermandosi all'apparenza dell'altrui dichiarazione, non si curi di accertare se essa corrisponde alla realtà dei fatti, quando questa risulta dai mezzi di pubblicità predisposti dalla legge e da lui controllabili. Per le imprese commerciali il divieto è contenuto negli artt.
2193, secondo comma, e 2457, ter, cod. civ., a norma dei quali i terzi non possono opporre di ignorare i fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione nel registro delle imprese e nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, tra i quali vi è l'atto costitutivo, che deve contenere "il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società" (art. 2475, n. 7, cod. civ.), la nomina degli amministratori e i dati identificativi dei medesimi, ovvero la loro cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa
(artt. 2383, quarto, quinto e sesto comma e 2385, ultimo comma, cui
l'art. 2487, secondo comma, cod. civ. espressamente rinvia). Dunque, 7 eseguita tale formalità, l'ignoranza sulle persone che rivestono la qualità di organi investiti di poteri di rappresentanza della società non è invocabile dai terzi”), non si ravvisano, dunque, i presupposti per la configurazione di un'ipotesi di rappresentanza tollerata o colpevole, idonea a imputare gli atti compiuti dal procurator, anche eccedenti rispetto all'ordinaria amministrazione, direttamente nei confronti dell'asserita rappresentata.
Da tanto discende, come premesso, la conseguente impossibilità di attribuire ai riconoscimenti di debito prodotti in atti la valenza di astrazione processuale pretesa dall'asserita creditrice Controparte_1
beneficiaria dei medesimi.
Peraltro, anche laddove si ritenessero direttamente ascrivibili all'attrice i riconoscimenti di debiti in questione (ma, in senso contrario, si veda sopra), andrebbe, in ogni caso, escluso che gli stessi possano essere imputati univocamente alla posizione creditoria di cui alla fattura n.
50/2023.
Quanto al riconoscimento di debito del 3-2-2022 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice), mette conto rilevare la riferibilità dello stesso a prestazioni asseritamente già eseguite al momento della ricognizione,
a differenza di quelle oggetto della surrichiamata fatturazione, espressamente inerenti a “viaggi effettuati per vostro conto in attesa di fatturazione dal 03.02.2022 al 31.05.2023” (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
In relazione al riconoscimento di debito del 30-5-2023 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice), invece, merita rilevare che gli effetti di detta ricognizione si mostrano comunque superati a fronte dell'intervenuta prova, offerta da parte attrice, dell'inesistenza del rapporto sottostante per le mensilità oggetto della scrittura (dal 1-1-2023 fino al 30-5-2023), stante il mancato deposito in atti di alcun mandato di trasporto inerente a tale periodo, nonché di alcun mandato a recupero riferibile a simili 8 mensilità (cfr. i cd. “contratti a recupero” sub doc. 24 fascicolo tutti riferibili all'anno 2022). Controparte_1
Dato atto, quindi, dell'inidoneità dei summenzionati riconoscimenti di debito a determinare quell'astrazione processuale suscettibile di invertire l'onere della prova, gli elementi prodotti giudizialmente dalla convenuta non risultano sufficienti a soddisfare l'onere Controparte_1
sulla stessa gravante ai fini della dimostrazione del credito ammontante ad euro 56.254,69.
Inidonea in tal senso si presenta, invero, la fattura n. 50/2023.
In materia, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale, nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni, a fronte della contestazione della consistenza dell'attività prestata, non può ritenersi sufficiente la produzione giudiziale della fattura, in ragione della natura unilaterale di tale dichiarazione (cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/06/2023, n.17586).
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica contestazione attorea della fattura in questione, la convenuta non ha offerto in giudizio ulteriori elementi adeguati a supportare la pretesa creditoria da questa vantata, considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione in grado di dimostrare l'esecuzione della prestazione indicata in fattura, la consistenza della stessa, l'incarico in tal senso ricevuto dall'attrice, nonché l'eventuale riconducibilità dei relativi importi ai cd. mandati a recupero (per l'insufficienza dei mandati prodotti, cfr. sopra).
L'assenza totale di elementi documentali e contabili a supporto del credito affermato da parte convenuta, nonché dell'attività ad essa relativa, induce, dunque, a concludere per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della asserita creditrice e Controparte_1
per il conseguente accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta da Parte_1
9 4. Dall'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito discende l'assorbimento di ogni altra questione sollevata da parte attrice, comprese evidentemente la domanda subordinata dalla stessa avanzata nei confronti dell'ulteriori convenuta sig.ra CP_2
5. Riguardo alle spese di lite, nel rapporto tra e Parte_1
le stesse, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo Controparte_1
ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, devono essere poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza. Controparte_1
Quanto al rapporto tra e la sig.ra le Parte_1 CP_2
spese di lite, liquidate secondo i criteri appena declinati, devono essere poste a carico dell'attrice, in forza del principio della soccombenza virtuale da applicare a fronte dell'assorbimento della domanda di garanzia da questa proposta in via subordinata.
A tal proposito, a prescindere dalla questione in punto di competenza sollevata dalla convenuta, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di ammissibilità di domande di garanzia proposte in autonomi giudizi, va rilevata la carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di manleva oggetto del presente giudizio (cfr. atto di citazione, p. 11: “Ora, proprio in virtù di tale circostanza, qualora all'esito del presente giudizio dovesse risultare in capo a un Pt_1
obbligo di pagamento in favore di , in conseguenza CP_1
dell'illegittimo e mai autorizzato operato dell' la stessa dovrà CP_2
personalmente rispondere nei confronti di e, quindi, Parte_1
dovrà essere condannata a rilevarla indenne da ogni condanna di pagamento la stessa dovesse subire. L' infatti nella sua CP_2
qualità di dipendente non aveva il potere di impegnare la né Pt_1
10 tantomeno di sottoscrivere un riconoscimento di debito senza una specifica autorizzazione. La stessa ha, dunque, tenuto una condotta illegittima che esulava dalle proprie mansioni e dai poteri ad essa spettanti”).
Deve osservarsi, al riguardo, che l'interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l'obbligo indennitario di manleva a carico del terzo.
Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell'art. 32 c.p.c., l'azione di garanzia o di rivalsa può essere proposta nella causa principale e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l'interesse del garantito ad agire, allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito e così permettendo al garantito di munirsi di un titolo giudiziale di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante nell'immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti.
Il mezzo con il quale il codice di rito consente ciò, derogando alla regola della necessaria attualità dell'interesse ad agire al momento della domanda, è costituito dalla chiamata in garanzia del terzo, da effettuarsi, da parte del convenuto, con la comparsa di risposta, nei termini e nei modi stabiliti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c.
Ne consegue, pertanto, che la chiamata in garanzia è ammissibile e sussiste l'interesse ad agire, nel caso in cui il terzo sia chiamato nell'ambito del giudizio principale nei termini e nei modi di cui al codice di procedura civile;
quando, invece, la chiamata in garanzia è fatta in 11 un autonomo giudizio, il garantito deve essere stato condannato a risarcire il danno, affinché sussista l'interesse ad agire.
Infatti, l'azione di garanzia può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale, dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva, purché al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista, in capo all'attore, l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del garantito.
Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria.
Nel caso di specie, la domanda di garanzia autonomamente proposta dall'attrice nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile per carenza di una condizione dell'azione, ovvero per mancanza del necessario interesse ad agire, mancando al momento della proposizione del giudizio autonomo di manleva il presupposto della pronuncia condannatoria nei confronti della stessa (cfr. in tal senso
Tribunale di Firenze sez. III, 28/06/2023, n. 2002/2023; in senso analogo cfr. Tribunale Palermo sez. III, 19/04/2018, n.1928; Tribunale
Palermo Sez. II, 15/07/2013; Tribunale di Catania, sez. III civ., 28 settembre 2012).
Pertanto, a fronte della soccombenza virtuale della nel Parte_1
rapporto processuale con la sig.ra le spese processuali CP_2
sostenute da quest'ultima devono essere poste a carico della prima.
12
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara l'inesistenza del credito di di cui Controparte_1
alla fattura n. 50/2023 del 24-7-2023;
2. accerta e dichiara l'illegittimità dei riconoscimenti di debito del 3-2-
2022 e del 30-5-2023;
3. dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dall'attrice nei confronti della sig.ra CP_2
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro
786,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta CP_2
delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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