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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1083 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(P. IVA: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore nonché legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede a Teramo, Fraz. Villa Pavone, in viale Europa s.n.c., Pt_1 elettivamente domiciliata a Teramo, al Corso Cerulli n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Di Antonio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alla liti in calce all'atto di citazione.
- parte attrice -
e con sede a Torino, in Piazza San Carlo, n. Controparte_1
156, iscritta nel registro delle imprese al n. 00799960158, in qualità di incorporante per atto di fusione del 4 maggio Controparte_2
2016 a rogito Notaio di Torino, rep. 5.264 – racc. 2.227, Persona_1
elettivamente domiciliata a Teramo, in via G. Milli, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Sebastiano Papa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: nullità di clausole di contratto bancari e domanda di restituzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2017,
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo “ Parte_1 [...]
”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, Parte_2
d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ Controparte_3 CP_2
o “ ”), adducendo taluni profili di illegittimità in relazione al conto CP_1
corrente n. 158/336 - cui è confluito senza soluzione di continuità, giusta operazione di giroconto, il rapporto n. 11914 - acceso presso la filiale di
Teramo di oggi ed Controparte_2 Controparte_1
estinto in data 5 febbraio 2004, in particolare denunciandone, attraverso il richiamo ad una perizia econometrica allegata alla citazione, l'indebita applicazione di (a) interessi ultralegali non pattuiti e di (b) interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., con sistema di chiusura contabile diversificato, annuale per i saldi a credito della correntista e trimestrale per quelli a suo debito, (c) l'illegittimo addebito della Pt_3
di altri addebiti ex adverso praticati riferiti a spese di vario tipo (gestione conto, incasso assegni, disposizioni di bonifico, addebiti rid) per assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale, (d) la illegittima applicazione di valute fittizie, non coincidenti cioè con la data dell'effettiva operazione bancaria (risultando antergate e postergate con l'unico di fine di applicare ulteriori e non dovuti costi), nonché (e) la valicazione del T.S.U. nel IV trimestre dell'anno 2000, concludendo di risultare creditrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto delle somme meglio specificate in citazione in relazione a ciascuno degli addebiti mossi, per un totale complessivo di € 63.441,10, di cui ha chiesto quindi la condanna della CP_2
alla restituzione, oltre che la rifusione delle spese di lite.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la eccependo, in CP_2
via preliminare, la prescrizione del diritto avversario alla restituzione delle somme richieste, stante il decorso di oltre dieci anni dalla chiusura del
2 conto corrente oggetto di causa, non potendo considerarsi atto interruttivo della prescrizione la generica missiva del 28 gennaio 2014 inviata dal correntista e, in via gradata, la prescrizione in relazione alle poste anteriori al decennio antecedente l'atto del 28 gennaio 2014 ove ritenuto ai fini interruttivi della prescrizione;
nel merito, l'istituto di credito ha chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, all'udienza del 19 gennaio 2018, il G.O.P. titolare del procedimento, “ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta possa essere decisa unitamente al merito”, ha ravvisato “l'opportunità di disporre l'invocata C.T.U. contabile” e ha nominato all'uopo la dott.ssa
Per_2
Quindi la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso C.T.U. tecnico contabile, depositata in data 14 ottobre 2019, sulla scorta dei quesiti formulati dal G.O.P. all'udienza del 16 aprile 2019, successivamente integrati con ordinanza del 25 giugno 2021 al fine di ottenere dal nominato C.T.U. una ipotesi alternativa di conteggio che espungesse dal computo le rimesse anteriori al 28 gennaio 2004.
La predetta integrazione peritale è stata depositata dall'Ausiliario in data 15 ottobre 2021.
A seguito della convocazione, richiesta da entrambe le parti, a chiarimenti del C.T.U., quest'ultimo, all'udienza del 15 febbraio 2022, ha ammesso la commissione di un errore materiale di calcolo, precisando peraltro la relativa ininfluenza rispetto alle conclusioni dell'elaborato peritale e la causa è stata rinviata all'udienza del 21 marzo 2023, con invito al C.T.U. a depositare l'integrazione peritale emendata dall'errore di calcolo.
La causa è stata quindi rinviata dal precedente titolare del procedimento all'udienza del 18 marzo 2025, anticipata dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 - all'udienza del 7 gennaio 2025, in occasione della quale il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito, avvenuto in data 26 aprile 2023, della
3 integrazione peritale emendata e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 febbraio 2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma II c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile) e quindi assegnando 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di eventuali memorie di replica, termini decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta in data 10 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preme allo scrivente magistrato evidenziare come lo stesso non concordi con quanto statuito dall'allora G.O.P. titolare del procedimento, che, all'udienza del 19 gennaio 2018, ha “ritenuto che
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta possa essere decisa unitamente al merito”, trattandosi di una valutazione da svolgere prioritariamente rispetto a qualsivoglia delibazione istruttoria, giacché quest'ultima si risolverebbe in una attività priva di utilità laddove dovesse dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo ad ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.
Deve allora evidentemente ritenersi che, così statuendo, il precedente Giudice Istruttore abbia, sia pur implicitamente, conferito valenza interruttiva della prescrizione alla comunicazione del 28 gennaio
2014, valutazione sulla quale, lo si anticipa sin d'ora, non si concorda e sulla quale si tornerà funditus nel prosieguo.
Muovendo quindi dall'eccezione preliminare sollevata dall'istituto di credito, occorre anzitutto rammentare, in punto di diritto, che l'eccezione di prescrizione decennale del credito restitutorio relativo alle rimesse effettuate dal correntista attiene all'individuazione del dies a quo della prescrizione, se cioè esso debba decorrere dalla data di chiusura del conto ovvero da quella delle singole rimesse.
In termini generali, come è noto, il contrasto giurisprudenziale che si era formato sulla materia è stato risolto dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, che ha operato un
4 fondamentale distinguo fra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, distinzione, questa, decisiva ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione degli importi indebitamente versati in favore della banca.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno espressamente affermato che
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens", e spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”, con conseguente esclusione dal diritto alla ripetizione dei crediti relativi ai soli versamenti solutori operati oltre dieci anni prima dalla notifica della citazione.
Nel dettaglio, le rimesse (meramente) ripristinatorie sono quelle eseguite in presenza di fido e nei limiti del fido stesso accordato ed assolvono, quindi, alla funzione di ripristinare la disponibilità ottenuta: in tal caso, il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto di conto corrente;
diversamente, le rimesse solutorie sono quelle eseguite o in assenza tout court di fido (e cioè in caso di conto corrente non assistito da un'apertura di credito) oppure in presenza di conto corrente affidato ed oltre il limite del fido stesso accordato dalla banca (c.d. “sconfinamento”) e, in questo caso, l'exordium praescriptionis dell'azione di ripetizione coincide con il singolo versamento.
5 Chiarita la richiamata distinzione tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori, in tema di regola probatoria applicabile laddove, come nel caso per cui è processo, la banca sollevi eccezione di prescrizione in tal senso, a fronte di un iniziale orientamento ermeneutico che presumeva la natura ripristinatoria delle rimesse, onerando così l'istituto bancario della prova dell'esistenza di una apertura di credito e dei singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo (cfr. Cass. 4518/2014, nonché Cass. 20933/2017,
Cass. n. 17998, n. 18479 e n. 33320 del 2018), la Suprema Corte, con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 15895 del 13 giugno 2019, ha aderito all'opposto orientamento, secondo cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria
l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”; nello stesso senso, da ultimo, anche Cassazione civile sez. I, n. 5610 del 28 febbraio 2020, n. 5610 ha ribadito che, “per le aperture di credito in conto corrente, è sufficiente, da parte della banca, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse;
senza dunque alcun onere di indicare il dies
a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare
l'inesistenza di un contratto di apertura di credito”.
Alteris verbis, la Suprema Corte ha chiarito che, in conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione, l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene soltanto all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza;
per converso, è onere del correntista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare l'esistenza di una apertura di credito e, quindi, la natura ripristinatoria della rimessa;
“grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito
6 idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto”: in definitiva, è parte attrice a dover fornire la dimostrazione della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. ex multis Cass., n. 27704 del 30 ottobre 2018; in senso conforme, anche Cass. civ. n. 2660/2019; anche Corte
d'Appello di Salerno, n. 337 del 18 marzo 2021; anche Tribunale di Napoli
n. 8029/2022 del 13 settembre 2022).
Ciò chiarito, è evidente allora che anzitutto l'eccezione sollevata dalla banca convenuta è stata ritualmente proposta.
Nondimeno, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 31927 del 6 dicembre 2019); la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, infatti, può emergere anche dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente che agisce in ripetizione, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Cass. Civ., n. 18144 del 10 luglio
2018).
Ebbene, alla luce esposte coordinate ermeneutiche, nel caso per cui è processo, mentre ha assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, avendo ritualmente eccepito la prescrizione delle rimesse, allegate come solutorie, annotate su tale conto corrente anteriormente al decennio dalla proposizione dell'azione, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione, sia il dies a quo di decorrenza, la società correntista/attrice, dal canto suo, si è limitata a denunciare il carattere generico dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, senza minimamente assolvere invece all'onere probatorio appena descritto e sulla medesima, invero, come visto, incombente.
Pertanto, non avendo la società correntista fornito la prova dell'esistenza di contratto di affidamento, i versamenti da questo effettuati
7 nel corso del rapporto, sulla base della documentazione esistente in atti, non possono che essere considerati pagamenti aventi natura solutoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione di indebito dal giorno dei singoli versamenti.
Deve infatti rammentarsi che l'onere di allegare “la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 cc), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli
e paralizzare così l'eccezione di prescrizione svolta dalla banca, ovvero sul correntista. In mancanza della prova dell'affidamento, tutte le rimesse si presumono solutorie ed il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del singolo versamento” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27705 del 30 ottobre 2018), in considerazione del fatto che la semplice “presenza di saldi passivi negli estratti conto, nonché di addebiti in conto spese per gestione fido non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto, in quanto recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell'affidamento” (cfr. ex mutlis Tribunale di Ischia n. 56/2021 del 31 marzo
2021; Tribunale di Lagonegro n. 22/2023 del 19 aprile 2023).
In altri termini, in mancanza di prova scritta dell'apertura di credito
(in cui deve essere inequivocabilmente indicata la soglia stessa dell'affidato), è da escludersi l'esistenza di un affidamento e, altrettanto pacificamente, deve essere ritenuto onere del correntista che invoca effetti per sé favorevoli dover provvedere alla produzione in giudizio del contratto stesso, non bastando l'affermazione che vi fosse una apertura di credito: il tema dello sconfinamento, che si protrae nel tempo, senza che di fatto la abbia assunto iniziative di rientro, denota semplicemente la CP_2
mancanza di interesse di quest'ultima a ricevere nell'immediato la prestazione dovuta e di tollerare la persistenza attuale e il protrarsi futuro del debito da sconfino del cliente.
Occorre dunque ribadire che l'esistenza di scoperti di conto, anche ripetuti e cospicui, non è univocamente interpretabile come conseguente ad una apertura di credito a favore della cliente, ben potendo trattarsi di mera tolleranza da parte della banca (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ.
8 n. 10776 del 4 aprile 2022, che ha ribadito come lo sconfinamento non sia prova di un affidamento).
Ebbene, non essendo presenti in atti documenti che indichino con esattezza la misura dell'affidamento, che è condizione necessaria per individuare i versamenti solutori, deve concludersi che tutti i pagamenti effettuati quando il conto era in passivo hanno natura solutoria e dunque, ove compiuti oltre il decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione o di eventuale atto interruttivo della prescrizione, sono prescritti e non più ripetibili.
A tal ultimo proposito, la correntista ha prodotto una comunicazione del 28 gennaio 2004 ricevuta dalla Banca (cfr. documenti nn. 5 e 6 del fascicolo attoreo) asseritamente interruttiva del termine decennale di prescrizione;
al riguardo, la difesa coltivata dall'istituto bancario, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto come la predetta comunicazione non possa, a cagione della sua estrema genericità e della
(mera) riserva di agire in giudizio ivi contenuta, “assurgere a dignità di atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione”.
In effetti, la semplice lettura della missiva in questione non può che condurre a ritenere che la stessa non sia idonea a valere quale atto interruttivo della prescrizione.
Risultano infatti del tutto irrilevanti l'oggetto utilizzato
(“INTERRUZIONE PRESCRIZIONE”) ed il periodo steso in calce (“La presente viene inviata ai fini interruttivi della prescrizione decennale e ad ogni effetto di legge”), che si rivelano espressioni di puro stile ove raffrontate al vero contenuto dell'atto, che, lungi dal contenere l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, si risolve in una semplice e generica contestazione rivolta alla Banca della “rilevazione di anomalie nei contratti bancari in essere (anatocsimo e usura) che la società scrivente si riserva di quantificare e chiedere in restituzione”, in ciò potendosi ravvisare esclusivamente la manifestazione di un ipotetico futuro giudizio, come tale priva del carattere di intimazione o di espressa richiesta formale.
9 Secondo la Corte di Cassazione, “deve, infatti, essere esclusa l'efficacia interruttiva della riserva, contenuta in un atto di citazione (n.d.r.: nel caso di specie, invece, in un atto stragiudiziale), di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità e ipoteticità, non può in alcun modo essere equiparata ad un'intimazione o ad una richiesta di pagamento, posto che, per avere efficacia interruttiva, l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 30 novembre 2006, n. 25500;
Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140)” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 279 del 4 gennaio 2024; cfr. altresì Cass, civ., n. 24260 del 3 novembre 2020).
Nel solco della giurisprudenza di legittimità, si pone del resto anche quella di merito, secondo cui non è idonea ad interrompere la prescrizione la richiesta del cliente di volere ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca, in quanto “non individua neppure astrattamente quali somme sarebbero state illegittimamente incamerate dalla convenuta e a che titolo e, dunque, chieste in restituzione.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Parma, n. 416 dell'11 marzo 2019).
Dunque, la comunicazione in parola datata 28 gennaio 2014, che è stata inviata alla Banca otto giorni prima del decorso del decennio dalla chiusura del conto (avvenuta il 5 febbraio 2004), lungi dall'esplicare l'effetto sostanziale di costituzione in mora del destinatario della comunicazione, contiene una mera “riserva” di agire in ripetizione in virtù della indeterminata e generica “rilevazione di anomalie nei contratti bancari in essere (anatocsimo e usura”, degradando quindi ad una semplice sollecitazione priva dell'essenziale carattere di intimazione, come tale assolutamente inidonea ad interrompere il termine prescrizionale: infatti
“le riserve di diritto o di azione non sono idonee ad interrompere la prescrizione perché esse, in quanto generiche e prive di indicazioni sul credito, non possono essere considerate quali espressioni di una univoca e chiara volontà diretta ad
10 esigere l'adempimento di obbligazione, ma soltanto quale manifestazione di volontà di differimento” (cfr. Cass. civ. n. 3096 del 21 maggio 1985; Cass. civ.
n. 10504 del 24 settembre 1999; cfr. Cass. civ., n. 22751 del 3 dicembre 2004,
Corte App. Potenza, 1 ottobre 2021).
Esclusa, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la valenza interruttiva della prescrizione della comunicazione del 28 gennaio 2014 e considerato che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, come tale, rilevabile d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. ex permultis Cass. civ., n. 12876 del 22 giugno 2015), osserva il Tribunale che l'unico atto interruttivo della prescrizione (anteriore alla notifica della citazione, avvenuta in data 14 marzo 2017) è rappresentato dalla notifica dell'avvio del procedimento di mediazione, avvenuta in data 24 febbraio
2015 “con comunicazione Prot. 2575 inviata a mezzo posta elettronica certificata regolarmente consegnata dal sistema” della “Segreteria della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato” alla Banca (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), e quindi a distanza di 11 anni dalla chiusura del conto, avvenuta in data 5 febbraio 2004, come dichiarato da parte attrice nel libello introduttivo e comunque documentalmente dimostrato dall'allegato n. 3 al fascicolo della stessa.
Dunque, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata sia fondata e debba essere accolta, dovendosi per l'effetto dichiarare prescritto il diritto della società correntista ad agire in ripetizione per essere ampiamente decorso un termine superiore al decennio dalla chiusura del conto corrente oggetto di causa (avvenuto il 5 febbraio 2004) alla notifica dell'avvio del procedimento di mediazione
(avvenuta il 24 febbraio 2015).
Quanto al governo delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della decisione emessa in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, nonché dell'attività difensiva
11 concretamente espletata;
si ritiene, peraltro, equo procedere ad una loro compensazione nella misura di 1/4 (un quarto), in ragione dell'esito finale della C.T.U., che, disposta (sia pur in maniera non condivisibile per tutte le ragioni sopra illustrate) dal precedente titolare, ha rilevato alcuni profili di illegittimità del conto corrente per cui è processo.
Sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. disposta dal precedente titolare del procedimento, liquidate come da separato decreto del 26 novembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1083/2017 fra le part indicate in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, accerta e dichiara prescritto il diritto della società attrice ad agire in ripetizione, e, per l'effetto, rigetta le domande attoree;
2) condanna la società attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che sono liquidate, già operata la compensazione delle stesse nella misura di un quarto, nel restante importo per la complessiva nella somma di € 5.289,00 a titolo di compenso professionale, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto emesso in data 26 novembre 2024) definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Teramo il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1083 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(P. IVA: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore nonché legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede a Teramo, Fraz. Villa Pavone, in viale Europa s.n.c., Pt_1 elettivamente domiciliata a Teramo, al Corso Cerulli n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Di Antonio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alla liti in calce all'atto di citazione.
- parte attrice -
e con sede a Torino, in Piazza San Carlo, n. Controparte_1
156, iscritta nel registro delle imprese al n. 00799960158, in qualità di incorporante per atto di fusione del 4 maggio Controparte_2
2016 a rogito Notaio di Torino, rep. 5.264 – racc. 2.227, Persona_1
elettivamente domiciliata a Teramo, in via G. Milli, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Sebastiano Papa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: nullità di clausole di contratto bancari e domanda di restituzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2017,
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo “ Parte_1 [...]
”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, Parte_2
d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ Controparte_3 CP_2
o “ ”), adducendo taluni profili di illegittimità in relazione al conto CP_1
corrente n. 158/336 - cui è confluito senza soluzione di continuità, giusta operazione di giroconto, il rapporto n. 11914 - acceso presso la filiale di
Teramo di oggi ed Controparte_2 Controparte_1
estinto in data 5 febbraio 2004, in particolare denunciandone, attraverso il richiamo ad una perizia econometrica allegata alla citazione, l'indebita applicazione di (a) interessi ultralegali non pattuiti e di (b) interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., con sistema di chiusura contabile diversificato, annuale per i saldi a credito della correntista e trimestrale per quelli a suo debito, (c) l'illegittimo addebito della Pt_3
di altri addebiti ex adverso praticati riferiti a spese di vario tipo (gestione conto, incasso assegni, disposizioni di bonifico, addebiti rid) per assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale, (d) la illegittima applicazione di valute fittizie, non coincidenti cioè con la data dell'effettiva operazione bancaria (risultando antergate e postergate con l'unico di fine di applicare ulteriori e non dovuti costi), nonché (e) la valicazione del T.S.U. nel IV trimestre dell'anno 2000, concludendo di risultare creditrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto delle somme meglio specificate in citazione in relazione a ciascuno degli addebiti mossi, per un totale complessivo di € 63.441,10, di cui ha chiesto quindi la condanna della CP_2
alla restituzione, oltre che la rifusione delle spese di lite.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la eccependo, in CP_2
via preliminare, la prescrizione del diritto avversario alla restituzione delle somme richieste, stante il decorso di oltre dieci anni dalla chiusura del
2 conto corrente oggetto di causa, non potendo considerarsi atto interruttivo della prescrizione la generica missiva del 28 gennaio 2014 inviata dal correntista e, in via gradata, la prescrizione in relazione alle poste anteriori al decennio antecedente l'atto del 28 gennaio 2014 ove ritenuto ai fini interruttivi della prescrizione;
nel merito, l'istituto di credito ha chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e depositate le relative memorie, all'udienza del 19 gennaio 2018, il G.O.P. titolare del procedimento, “ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta possa essere decisa unitamente al merito”, ha ravvisato “l'opportunità di disporre l'invocata C.T.U. contabile” e ha nominato all'uopo la dott.ssa
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Quindi la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso C.T.U. tecnico contabile, depositata in data 14 ottobre 2019, sulla scorta dei quesiti formulati dal G.O.P. all'udienza del 16 aprile 2019, successivamente integrati con ordinanza del 25 giugno 2021 al fine di ottenere dal nominato C.T.U. una ipotesi alternativa di conteggio che espungesse dal computo le rimesse anteriori al 28 gennaio 2004.
La predetta integrazione peritale è stata depositata dall'Ausiliario in data 15 ottobre 2021.
A seguito della convocazione, richiesta da entrambe le parti, a chiarimenti del C.T.U., quest'ultimo, all'udienza del 15 febbraio 2022, ha ammesso la commissione di un errore materiale di calcolo, precisando peraltro la relativa ininfluenza rispetto alle conclusioni dell'elaborato peritale e la causa è stata rinviata all'udienza del 21 marzo 2023, con invito al C.T.U. a depositare l'integrazione peritale emendata dall'errore di calcolo.
La causa è stata quindi rinviata dal precedente titolare del procedimento all'udienza del 18 marzo 2025, anticipata dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 - all'udienza del 7 gennaio 2025, in occasione della quale il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito, avvenuto in data 26 aprile 2023, della
3 integrazione peritale emendata e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 febbraio 2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma II c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile) e quindi assegnando 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di eventuali memorie di replica, termini decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta in data 10 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preme allo scrivente magistrato evidenziare come lo stesso non concordi con quanto statuito dall'allora G.O.P. titolare del procedimento, che, all'udienza del 19 gennaio 2018, ha “ritenuto che
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta possa essere decisa unitamente al merito”, trattandosi di una valutazione da svolgere prioritariamente rispetto a qualsivoglia delibazione istruttoria, giacché quest'ultima si risolverebbe in una attività priva di utilità laddove dovesse dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo ad ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.
Deve allora evidentemente ritenersi che, così statuendo, il precedente Giudice Istruttore abbia, sia pur implicitamente, conferito valenza interruttiva della prescrizione alla comunicazione del 28 gennaio
2014, valutazione sulla quale, lo si anticipa sin d'ora, non si concorda e sulla quale si tornerà funditus nel prosieguo.
Muovendo quindi dall'eccezione preliminare sollevata dall'istituto di credito, occorre anzitutto rammentare, in punto di diritto, che l'eccezione di prescrizione decennale del credito restitutorio relativo alle rimesse effettuate dal correntista attiene all'individuazione del dies a quo della prescrizione, se cioè esso debba decorrere dalla data di chiusura del conto ovvero da quella delle singole rimesse.
In termini generali, come è noto, il contrasto giurisprudenziale che si era formato sulla materia è stato risolto dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, che ha operato un
4 fondamentale distinguo fra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, distinzione, questa, decisiva ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione degli importi indebitamente versati in favore della banca.
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno espressamente affermato che
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens", e spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”, con conseguente esclusione dal diritto alla ripetizione dei crediti relativi ai soli versamenti solutori operati oltre dieci anni prima dalla notifica della citazione.
Nel dettaglio, le rimesse (meramente) ripristinatorie sono quelle eseguite in presenza di fido e nei limiti del fido stesso accordato ed assolvono, quindi, alla funzione di ripristinare la disponibilità ottenuta: in tal caso, il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto di conto corrente;
diversamente, le rimesse solutorie sono quelle eseguite o in assenza tout court di fido (e cioè in caso di conto corrente non assistito da un'apertura di credito) oppure in presenza di conto corrente affidato ed oltre il limite del fido stesso accordato dalla banca (c.d. “sconfinamento”) e, in questo caso, l'exordium praescriptionis dell'azione di ripetizione coincide con il singolo versamento.
5 Chiarita la richiamata distinzione tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori, in tema di regola probatoria applicabile laddove, come nel caso per cui è processo, la banca sollevi eccezione di prescrizione in tal senso, a fronte di un iniziale orientamento ermeneutico che presumeva la natura ripristinatoria delle rimesse, onerando così l'istituto bancario della prova dell'esistenza di una apertura di credito e dei singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo (cfr. Cass. 4518/2014, nonché Cass. 20933/2017,
Cass. n. 17998, n. 18479 e n. 33320 del 2018), la Suprema Corte, con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 15895 del 13 giugno 2019, ha aderito all'opposto orientamento, secondo cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria
l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”; nello stesso senso, da ultimo, anche Cassazione civile sez. I, n. 5610 del 28 febbraio 2020, n. 5610 ha ribadito che, “per le aperture di credito in conto corrente, è sufficiente, da parte della banca, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse;
senza dunque alcun onere di indicare il dies
a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare
l'inesistenza di un contratto di apertura di credito”.
Alteris verbis, la Suprema Corte ha chiarito che, in conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione, l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene soltanto all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza;
per converso, è onere del correntista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare l'esistenza di una apertura di credito e, quindi, la natura ripristinatoria della rimessa;
“grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito
6 idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto”: in definitiva, è parte attrice a dover fornire la dimostrazione della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. ex multis Cass., n. 27704 del 30 ottobre 2018; in senso conforme, anche Cass. civ. n. 2660/2019; anche Corte
d'Appello di Salerno, n. 337 del 18 marzo 2021; anche Tribunale di Napoli
n. 8029/2022 del 13 settembre 2022).
Ciò chiarito, è evidente allora che anzitutto l'eccezione sollevata dalla banca convenuta è stata ritualmente proposta.
Nondimeno, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 31927 del 6 dicembre 2019); la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, infatti, può emergere anche dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente che agisce in ripetizione, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Cass. Civ., n. 18144 del 10 luglio
2018).
Ebbene, alla luce esposte coordinate ermeneutiche, nel caso per cui è processo, mentre ha assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, avendo ritualmente eccepito la prescrizione delle rimesse, allegate come solutorie, annotate su tale conto corrente anteriormente al decennio dalla proposizione dell'azione, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione, sia il dies a quo di decorrenza, la società correntista/attrice, dal canto suo, si è limitata a denunciare il carattere generico dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, senza minimamente assolvere invece all'onere probatorio appena descritto e sulla medesima, invero, come visto, incombente.
Pertanto, non avendo la società correntista fornito la prova dell'esistenza di contratto di affidamento, i versamenti da questo effettuati
7 nel corso del rapporto, sulla base della documentazione esistente in atti, non possono che essere considerati pagamenti aventi natura solutoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione di indebito dal giorno dei singoli versamenti.
Deve infatti rammentarsi che l'onere di allegare “la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 cc), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli
e paralizzare così l'eccezione di prescrizione svolta dalla banca, ovvero sul correntista. In mancanza della prova dell'affidamento, tutte le rimesse si presumono solutorie ed il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del singolo versamento” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27705 del 30 ottobre 2018), in considerazione del fatto che la semplice “presenza di saldi passivi negli estratti conto, nonché di addebiti in conto spese per gestione fido non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto, in quanto recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell'affidamento” (cfr. ex mutlis Tribunale di Ischia n. 56/2021 del 31 marzo
2021; Tribunale di Lagonegro n. 22/2023 del 19 aprile 2023).
In altri termini, in mancanza di prova scritta dell'apertura di credito
(in cui deve essere inequivocabilmente indicata la soglia stessa dell'affidato), è da escludersi l'esistenza di un affidamento e, altrettanto pacificamente, deve essere ritenuto onere del correntista che invoca effetti per sé favorevoli dover provvedere alla produzione in giudizio del contratto stesso, non bastando l'affermazione che vi fosse una apertura di credito: il tema dello sconfinamento, che si protrae nel tempo, senza che di fatto la abbia assunto iniziative di rientro, denota semplicemente la CP_2
mancanza di interesse di quest'ultima a ricevere nell'immediato la prestazione dovuta e di tollerare la persistenza attuale e il protrarsi futuro del debito da sconfino del cliente.
Occorre dunque ribadire che l'esistenza di scoperti di conto, anche ripetuti e cospicui, non è univocamente interpretabile come conseguente ad una apertura di credito a favore della cliente, ben potendo trattarsi di mera tolleranza da parte della banca (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ.
8 n. 10776 del 4 aprile 2022, che ha ribadito come lo sconfinamento non sia prova di un affidamento).
Ebbene, non essendo presenti in atti documenti che indichino con esattezza la misura dell'affidamento, che è condizione necessaria per individuare i versamenti solutori, deve concludersi che tutti i pagamenti effettuati quando il conto era in passivo hanno natura solutoria e dunque, ove compiuti oltre il decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione o di eventuale atto interruttivo della prescrizione, sono prescritti e non più ripetibili.
A tal ultimo proposito, la correntista ha prodotto una comunicazione del 28 gennaio 2004 ricevuta dalla Banca (cfr. documenti nn. 5 e 6 del fascicolo attoreo) asseritamente interruttiva del termine decennale di prescrizione;
al riguardo, la difesa coltivata dall'istituto bancario, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto come la predetta comunicazione non possa, a cagione della sua estrema genericità e della
(mera) riserva di agire in giudizio ivi contenuta, “assurgere a dignità di atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione”.
In effetti, la semplice lettura della missiva in questione non può che condurre a ritenere che la stessa non sia idonea a valere quale atto interruttivo della prescrizione.
Risultano infatti del tutto irrilevanti l'oggetto utilizzato
(“INTERRUZIONE PRESCRIZIONE”) ed il periodo steso in calce (“La presente viene inviata ai fini interruttivi della prescrizione decennale e ad ogni effetto di legge”), che si rivelano espressioni di puro stile ove raffrontate al vero contenuto dell'atto, che, lungi dal contenere l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, si risolve in una semplice e generica contestazione rivolta alla Banca della “rilevazione di anomalie nei contratti bancari in essere (anatocsimo e usura) che la società scrivente si riserva di quantificare e chiedere in restituzione”, in ciò potendosi ravvisare esclusivamente la manifestazione di un ipotetico futuro giudizio, come tale priva del carattere di intimazione o di espressa richiesta formale.
9 Secondo la Corte di Cassazione, “deve, infatti, essere esclusa l'efficacia interruttiva della riserva, contenuta in un atto di citazione (n.d.r.: nel caso di specie, invece, in un atto stragiudiziale), di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità e ipoteticità, non può in alcun modo essere equiparata ad un'intimazione o ad una richiesta di pagamento, posto che, per avere efficacia interruttiva, l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 30 novembre 2006, n. 25500;
Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140)” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 279 del 4 gennaio 2024; cfr. altresì Cass, civ., n. 24260 del 3 novembre 2020).
Nel solco della giurisprudenza di legittimità, si pone del resto anche quella di merito, secondo cui non è idonea ad interrompere la prescrizione la richiesta del cliente di volere ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca, in quanto “non individua neppure astrattamente quali somme sarebbero state illegittimamente incamerate dalla convenuta e a che titolo e, dunque, chieste in restituzione.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Parma, n. 416 dell'11 marzo 2019).
Dunque, la comunicazione in parola datata 28 gennaio 2014, che è stata inviata alla Banca otto giorni prima del decorso del decennio dalla chiusura del conto (avvenuta il 5 febbraio 2004), lungi dall'esplicare l'effetto sostanziale di costituzione in mora del destinatario della comunicazione, contiene una mera “riserva” di agire in ripetizione in virtù della indeterminata e generica “rilevazione di anomalie nei contratti bancari in essere (anatocsimo e usura”, degradando quindi ad una semplice sollecitazione priva dell'essenziale carattere di intimazione, come tale assolutamente inidonea ad interrompere il termine prescrizionale: infatti
“le riserve di diritto o di azione non sono idonee ad interrompere la prescrizione perché esse, in quanto generiche e prive di indicazioni sul credito, non possono essere considerate quali espressioni di una univoca e chiara volontà diretta ad
10 esigere l'adempimento di obbligazione, ma soltanto quale manifestazione di volontà di differimento” (cfr. Cass. civ. n. 3096 del 21 maggio 1985; Cass. civ.
n. 10504 del 24 settembre 1999; cfr. Cass. civ., n. 22751 del 3 dicembre 2004,
Corte App. Potenza, 1 ottobre 2021).
Esclusa, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la valenza interruttiva della prescrizione della comunicazione del 28 gennaio 2014 e considerato che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, come tale, rilevabile d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. ex permultis Cass. civ., n. 12876 del 22 giugno 2015), osserva il Tribunale che l'unico atto interruttivo della prescrizione (anteriore alla notifica della citazione, avvenuta in data 14 marzo 2017) è rappresentato dalla notifica dell'avvio del procedimento di mediazione, avvenuta in data 24 febbraio
2015 “con comunicazione Prot. 2575 inviata a mezzo posta elettronica certificata regolarmente consegnata dal sistema” della “Segreteria della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato” alla Banca (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), e quindi a distanza di 11 anni dalla chiusura del conto, avvenuta in data 5 febbraio 2004, come dichiarato da parte attrice nel libello introduttivo e comunque documentalmente dimostrato dall'allegato n. 3 al fascicolo della stessa.
Dunque, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata sia fondata e debba essere accolta, dovendosi per l'effetto dichiarare prescritto il diritto della società correntista ad agire in ripetizione per essere ampiamente decorso un termine superiore al decennio dalla chiusura del conto corrente oggetto di causa (avvenuto il 5 febbraio 2004) alla notifica dell'avvio del procedimento di mediazione
(avvenuta il 24 febbraio 2015).
Quanto al governo delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della decisione emessa in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, nonché dell'attività difensiva
11 concretamente espletata;
si ritiene, peraltro, equo procedere ad una loro compensazione nella misura di 1/4 (un quarto), in ragione dell'esito finale della C.T.U., che, disposta (sia pur in maniera non condivisibile per tutte le ragioni sopra illustrate) dal precedente titolare, ha rilevato alcuni profili di illegittimità del conto corrente per cui è processo.
Sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. disposta dal precedente titolare del procedimento, liquidate come da separato decreto del 26 novembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1083/2017 fra le part indicate in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, accerta e dichiara prescritto il diritto della società attrice ad agire in ripetizione, e, per l'effetto, rigetta le domande attoree;
2) condanna la società attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che sono liquidate, già operata la compensazione delle stesse nella misura di un quarto, nel restante importo per la complessiva nella somma di € 5.289,00 a titolo di compenso professionale, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. (liquidate come da separato decreto emesso in data 26 novembre 2024) definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Teramo il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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