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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13421/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13421/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 215/2023)
TRA
n. a ACERRA (NA) il 13/12/1982 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA SALEMME, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire il riconoscimento della pensione
1 d'inabilità od in subordine dell'assegno d'invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità od in subordine dell'assegno d'invalidità e della condizione di handicap con gravità, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 215/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha accertato che la perizianda è affetta da anacusia sinistra.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”Organi di senso: ode la voce senza difficoltà alla normale distanza interlocutoria. La vista appare efficiente per i piccoli spostamenti nell'ambiente di visita, indossa gli occhiali. Conservata la sensibilità termica e dolorifica”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:”L'anacusia sinistra è valutabile con una percentuale pari al 15% con riferimento alla tabella dei deficit uditivi allegata al D.M 5.2.1992 -
Allegato 2 e con riferimento alle note alle tabelle per l'invalidità civile del
DM 9-2-92, in particolare al paragrafo “Apparato uditivo ipoacusie”, dove si precisa che alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%. Pertanto, il complesso morboso presentato dalla ricorrente raggiunge la percentuale complessiva
d'invalidità del 15%, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti. Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'assegno
d'invalidità ed inoltre è da ritenersi non invalido civile in quanto lo status
d'invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. Per il secondo punto, invece, la normativa di riferimento è la legge 104/92, la quale, all'articolo
3, definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
(comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli
3 invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta
l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità.
In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali
(relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; della integrazione sociale;
dell'indipendenza economica.
Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da anacusia sinistra, tale esito non risulta generare alcun tipo di handicap, pertanto la ricorrente è da ritenersi non portatore di handicap.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni
4 illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 né della pensione di invalidità civile né dell'assegno civile di invalidità e né della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 21/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13421/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 215/2023)
TRA
n. a ACERRA (NA) il 13/12/1982 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA SALEMME, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire il riconoscimento della pensione
1 d'inabilità od in subordine dell'assegno d'invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità od in subordine dell'assegno d'invalidità e della condizione di handicap con gravità, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 215/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha accertato che la perizianda è affetta da anacusia sinistra.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”Organi di senso: ode la voce senza difficoltà alla normale distanza interlocutoria. La vista appare efficiente per i piccoli spostamenti nell'ambiente di visita, indossa gli occhiali. Conservata la sensibilità termica e dolorifica”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:”L'anacusia sinistra è valutabile con una percentuale pari al 15% con riferimento alla tabella dei deficit uditivi allegata al D.M 5.2.1992 -
Allegato 2 e con riferimento alle note alle tabelle per l'invalidità civile del
DM 9-2-92, in particolare al paragrafo “Apparato uditivo ipoacusie”, dove si precisa che alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%. Pertanto, il complesso morboso presentato dalla ricorrente raggiunge la percentuale complessiva
d'invalidità del 15%, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti. Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'assegno
d'invalidità ed inoltre è da ritenersi non invalido civile in quanto lo status
d'invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. Per il secondo punto, invece, la normativa di riferimento è la legge 104/92, la quale, all'articolo
3, definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
(comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli
3 invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta
l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità.
In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali
(relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; della integrazione sociale;
dell'indipendenza economica.
Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da anacusia sinistra, tale esito non risulta generare alcun tipo di handicap, pertanto la ricorrente è da ritenersi non portatore di handicap.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni
4 illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 né della pensione di invalidità civile né dell'assegno civile di invalidità e né della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 21/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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