Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
00 7907 0 1 OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamenti M SEZIONE TERZA CIVILE indennità anicu. rative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10717/98 - Presidente Dott. Michele VARRONE 13123/98 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere 1580 Cron. DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno 250 TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alberto Ud. 26/06/00 AMATUCCI ConsigliereDott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio --IL-SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L 6000 CANCEL 2001 CO UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 19. APPENNINI 47, presso lo studio dell'avvocato MENNA FILIPPO, difeso dagli avvocati COLARIETI UA, LIRE 3000 CANCELLERIA PASTORINO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CG575204 ASSITALIA SPA;
- intimato CG575 e sul 2° ricorso n° 13123/98 proposto da: ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato CIERI EDUARDO, che lo difende, giusta2000 1262 delega in atti;
1 controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CO UA;
intimato - avverso la sentenza n. 1542/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 29/1/97; depositata il 08/05/97; RG. 1827/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PR AL conveniva innanzi al tribunale di Roma la s.p.a. TA Le assicurazioni d'Italia per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 74.035.792 oltre interessi e rivalutazione moneta- ria, esponendo che aveva stipulato con la società con- venuta polizza di assicurazione contro il rischio di incendio e furto;
che nella notte tra il 22 ed il 23.4.1976 si era sviluppato un incendio che aveva di- mezci Ronised strutto mezzi ed arredamenti di sua proprietà; che i periti all'uopo nominati avevano quantificato il danno 2 nella somma pretesa;
che il procedimento penale instau- rato a suo carico per i delitti di truffa e di incendio si era concluso con l'assoluzione per insufficienza di prove. La società convenuta, costituitasi in giudizio, ec- cepiva che la domanda era improponibile, essendo inter- venuto giudicato di assoluzione con formula dubitativa. Il tribunale condannava la società al pagamento 366.000.000, oltre interessi della somma di lire dall'evento. La corte di appello di Roma, con sentenza resa il 29.1.1997, rigettava la domanda. Hanno ritenuto i giudici di appello che ai sensi dell'art. 28 c.p.p. previgente il giudicato penale di assoluzione fa stato nel presente giudizio, con la con- seguenza che in applicazione della presunzione di inno- cenza posta dall'art. 27 cost. è passata in giudicato la non colpevolezza del PR e con stretta consecutio la non riferibilità a reato e quindi l'accidentalità dell'incendio. Brmeul Hanno inoltre considerat i giudici di appello che, qualunque sia la valenza da attribuire all'esperita pe- rizia contrattuale, nessun atto interruttivo è interve- nuto nell'anno successivo al "dies" unilateralmente stabilito per il pagamento dell'indennità (trenta gior- 3 ni dalla data dell'atto di liquidazione del danno), sicché si è compiuta la prescrizione di cui all'art. 2952 c.C.. Hanno infine escluso i giudici di appello che im- plichi rinuncia alla prescrizione il fatto di averla eccepita in grado di appello;
in proposito hanno ri- chiamato l'orientamento della giurisprudenza e hanno osservato che l'avere la società rifiutato il pagamento dell'indennizzo costituisce comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare alla prescrizione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il PR, affidato a sei motivi, illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso l'TA e ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. ei Ricorso Principale Bonneus Con il primo motivo si denuncia "violazione artt. 2935, 2943, 2941, 2942, 1346, 1349, 1362, 1363, 1366 c.c., 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; motivazione insufficiente, di omesso esame documenti decisivi;
er- contraddittorietà; ronea interpretazione del contratto assicurativo"; si deduce che qualora, come nella specie, le parti abbiano 4 proceduto alla nomina di periti, l'assicurato non può fare valere il proprio diritto all'indennità fino al -del deposito della perizia;
nella specie si momento aggiunge si tratta di arbitrato rituale e non di pe- rizia contrattuale, come ritenuto dai giudici di appel- 10, ma la conclusione, alla quale sono pervenuti i det- ti giudici, sarebbe errata anche se si trattasse di pe- rizia contrattuale, poiché in tale caso si dovrebbe ri- tenere che, essendosi i periti rimessi alla decisione dei giudici penale quanto alla causa dell'incendio, hanno in sostanza integrato ib contratto con l'apposizione della condizione sospensiva dell'identificazione della causa dell'incendio da parte di tali giudici;
condizione verificatasi con il passag- gio in giudicato della sentenza penale. Con il secondo motivo si deduce "violazione artt. 1349, 1346, 1362, 1363, 1364, 1366, 1900, 2935, 2943 C.C. - art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c. mancanza, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione omesso esame di documenti su questioni decisive"; si sostiene: 1) i giudici di appello hanno ravvisato nella spe- una perizia contrattuale, mentre avrebbero dovuto cie ravvisare un arbitrato rituale, tenuto conto che agli arbitri è stato demandato anche di accertare la causa dell'incendio e, cioè, una questione giuridica inciden- 5 te sulla validità del contratto (a norma dell'art. 1900 C.C. il contratto è nullo in caso di causa identifica- bile nel dolo nella colpa dell'assicurato); 2) gli arbitri si sono rimessi ai giudici penali per l'identificazione della causa dell'incendio, con l'effetto che solo a seguito della pronuncia di tali giudici la determinazione degli arbitri ha assunto ca- rattere di definitività e ha cominciato a decorrere la prescrizione, avendo per l'innanzi la determinazione carattere parziale e non potendo, perciò, essere fatto valere il diritto all'indennizzo. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1349 c.c., 807, 808, 325, 323 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché vi- Romant zi di motivazione. Premessa la nozione di perizia con- trattuale, si deduce: 1) le parti hanno affidato ai pe- riti il preciso incarico di indagare su tempo, luogo e modalità dell'incendio, di verificare se al momento del sinistro vi erano circostanze che mutavano o diminuiva- no il rischio e, in una parola, di risolvere controver- sia giuridica;
2) conseguentemente, si verte in tema di arbitrato rituale e vanno applicate le norme proprie di tale forma di arbitrato (art. 825 c.p.c.); 3) conferma di tanto deriva dal fatto che le parti hanno previsto l'inimpugnabilità del lodo tranne che per dolo о evi- 6 dente violazione dei patti contrattuali, noto essendo che la perizia contrattuale, a differenza del lodo, non è impugnabile;
4) i giudici di appello hanno apoditti- trattarsi di perizia contrattuale camente affermato senza verificare - se, vice- eventualmente di ufficio versa, non si trattasse di arbitrato rituale o irritua- le. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1388 c.c. in relazione all' art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendosi che i giudici di appel- lo hanno interpretato l'art. 31 del contratto di assi- curazione nel senso che la prescrizione decorre dal trentesimo giorno successivo al deposito della perizia contrattuale con violazione delle regole ermeneutiche e Bomant senza adeguata motivazione. Il detto articolo è, vice- versa, da interpretare sul piano letterale e logico nel senso che solo dopo la liquidazione del danno concorda- ta dalle parti e la mancata opposizione nei trenta giorni successivi è possibile pretendere il pagamento dell'indennità assicurativa. Con il quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 2945 c.c., 232, 325, 326, 327 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché vizi di motiva- zione;
si sostiene che le parti hanno previsto 7 1'impugnabilità della decisione degli arbitri, con la conseguenza che la decisione stessa è divenuta defini- tiva al trascorrere dell'anno dal deposito (trovando applicazione, in difetto di notifica, il termine lungo) ed all'atto della proposizione della domanda la pre- scrizione non era ancora maturata. I motivi sono connessi e vanno esaminati congiunta- mente. Occorre preliminarmente rilevare che si ha perizia contrattuale se le parti devolvono al terzo o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventi- diretta espres- vamente si impegnano ad accettare come sione della loro determinazione volitiva. Bru nei Si ha, invece, arbitrato rituale se le parti mirano a conseguire, attraverso il procedimento previsto dal codice di rito, un giudizio decisorio su una controver- sia insorta tra di loro ed arbitrato irrituale se le parti si impegnano a fare proprio il regolamento della controversia adottato dagli arbitri all'uopo nominati conformemente al mandato ricevuto (Cass. 29.4.1983, n. 17.11.1982, n. 6162 Cass. 23.10.1998, n. 2949; Cass. 10554). In tema di assicurazione contro i danni, qualora le 8 parti affidino al terzo l'incarico di esprimere un ap- prezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare l'apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma non gli demandino la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurati- va, si rimane fuori dall'arbitrato rituale о irrituale e si rientra nella perizia contrattuale, che non inter- ferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizio- ne delle indicate questioni (Cass. 28.8.1995, n. 9032; Cass. 16.7.1985, n. 4178). Verificare se le parti abbiano voluto una perizia contrattuale ovvero un arbitrato è questione di inter- Вдигалий pretazione delle clausole contrattuale riservate al B us giudice di merito e censurabile in cassazione per vio- lazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivaziona- le (Cass. 29.4.1983, n. 2949; Cass. 23.10.1998, n. 10554 in motivazione). Peraltro, non è sufficiente che la parte deduca ge- nericamente la violazione, ma è necessario che indichi specificamente i canoni che assume violati e, soprat- tutto, il modo in cui il giudice se ne è discostato, atteso che altrimenti la critica della ricostruzione della volontà contrattuale e la proposta di una diversa 9 interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di 8.11.1997, n. 11004; Cass. legittimità (Cass. 20.8.1997, n. 7738). Ora, lungi dall'indicare quali canoni ermeneutici i giudici di appello hanno violato e le modalità della violazione quando hanno ritenuto che nella specie è ravvisabile una perizia contrattuale, il ricorrente si è limitato a sostenere che, al contrario, è ravvisabile un arbitrato rituale, opponendo una diversa qualifica- zione a quella adottata dai detti giudici, con la con- seguenza che 12 censure riguardanti il punto sono inam- missibili. Viene con questo meno il presupposto della tesi, secondo la quale ai fini delle definitività della de- terminazione dei periti non è sufficiente il semplice Roman deposito, occorrendo il decorso del termine per impu- че gnazione. Resta da esaminare la tesi, secondo la quale i pe- riti hanno integrato il contratto con l'apposizione della condizione sospensiva dell'identificazione della causa dell'incendio. La tesi postula che l'opera dei periti incida sulla formazione del contratto, predisponendo un elemento di cui lo stesso è mancante, mentre nella specie tale ope- 10 secondo la clausola che la prevede, si manifesta in ra, stadio successivo al perfezionamento del rapporto, uno quelle della regolamentazione degli effetti concreti del contratto, e si risolve nell'accertamento delle conseguenze del sinistro. In conclusione, i motivi non possono ricevere acco- glimento. Con il sesto ed ultimo motivo, nel denunciare vio- lazione degli artt. 2937, 2944 C.C. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., nonché vizi di moti- vazione, si sostiene che erroneamente i giudici di ap- pello hanno rigettato l'eccezione di rinuncia tacita alla prescrizione, posto che il comportamento tenuto dalla società assicuratrice, sia durante l'espletamento della perizia che nel giudizio di primo grado, è incom- Bonner patibile con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva. La censura è priva di fondamento. In primo luogo non risulta indicato quale sia il comportamento assunto della società assicuratrice nel corso della perizia che implica rinuncia e tanto rende concretamente impossibile ogni valutazione. Per quanto concerne, poi, il comportamento proces- suale della società e, cioè, l'avere la stessa dedotto 1'improponibilità della domanda va rilevato che i giu- 11 dici di appello si sono uniformati alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un comportamento proces- 60000 suale in cui sia necessariamente insita l'univoca VO- lontà di non sollevare la relativa eccezione ed un sif- 310000 fatto comportamento non è ravvisabile nell'essersi la parte difesa nel merito, senza eccepire preliminarmente la prescrizione (ex plurimis Cass. 22.11.1990, n. 11269). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Ricorso Incidentale Il ricorso incidentale è condizionato e a seguito del rigetto di quello principale rimane assorbito. Per il principio della soccombenza il ricorrente PR va condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il principale;
l'incidentale; condanna il ricorrenteassorbito alle 179.000 €, oltre liquidati in lire onorari, spese 6.000.000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 26.6.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчино дтоме Любоп IL CANCELLIERE C1 Concetta Am endola 12 IL DIRIG (D.ssa UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Registrato in dal an. 3.5482" ... verente £. 310.000 trecentodiecima (lire - p. Il Dirigente Arce Servizi (Dott.ssa M UPPO) ENTE AREA SERVIZI Responsabile Servi cia Grazia DYFILIPPO) (Dr M. RACCIOHINI) DEL