Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela, nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l'atto provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria esclusivamente per la scrittura privata. L'attività con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell'amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15 Tuttavia, tale legge stabilisce che (art. 18) il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio, e che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta ne' l'autenticazione ne' la legalizzazione della sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/1999, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19/4/1999
Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 796
Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 46754/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste AVVERSOla sentenza del 29 settembre 1998 del Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 29 settembre 1998 il Pretore ai Gorizia dichiarava non doversi procedere
contro
RE RU, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 388 bis cod.pen., per difetto di valida querela, sul rilievo che la sottoscrizione dell'atto, apposta per procura speciale dal dirigente la sede provinciale INPS di Gorizia, non era autenticata.
Ricorre direttamente per cassazione il pubblico ministero. Denuncia l'erronea applicazione dell'art. 337, comma 1, cod.proc.pen., sostenendo che la norma non richiede l'autenticazione della firma quando la querela sia proposta da un pubblico ufficiale, perché la provenienza dell'atto da un pubblico ufficio sarebbe di per sè garanzia di autenticità.
P.
2. Il ricorso deve essere accolto per i motivi appresso esposti.
Il requisito della "sottoscrizione autentica", richiesto dall'art. 337, comma 1 parte seconda, cod.proc.pen. per la validità della querela recapitata da un incaricato o spedita per posta, postula - come ha chiarito la giurisprudenza di questa corte di legittimità (v. per tutte Sez. V, 8.2.1993, Bertolaso, rv 195.364) - l'autenticazione, da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, della firma del querelante o del suo procuratore speciale. Tale operazione, disciplinata dall'art. 2703 cod. civ. (nonché dall'art. 20 della legge 1968 n. 15, di cui si dirà infra) consiste "nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale (che deve previamente accertare l'identità del sottoscrittore), che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza", ed è quindi "vera" o "autentica".
Tuttavia occorre osservare che, nel nostro ordinamento, l'autenticazione riguarda esclusivamente le scritture private. L'atto, invece, con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell'Amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla legge 4.1.1968 n. 15. L'art. 18 di questa legge, per quanto qui interessa, stabilisce:
- che il funzionario o pubblico ufficiale, sugli atti pubblici, deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio;
- che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati.
Se ne ricava, dunque, che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio di appartenenza.
Da quanto finora esposto consegue che, per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta, ai fini della validità dell'atto, ne' l'autenticazione ne' la legalizzazione della sottoscrizione;
è necessario, invece, a garanzia dell'autenticità della firma, che siano indicati il nome e cognome nonché la qualifica del pubblico funzionario e che la firma sia accompagnata dal sigillo dell'ufficio.
Tale conclusione è peraltro in armonia con la disciplina dettata dall'art. 122 cod.proc.pen., che, in materia di procura speciale per il compimento di determinati atti processuali, dopo avere prescritto, come regola generale, che la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, precisa che "per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio". Nel caso concreto, la querela, possedendo i requisiti formali sopra specificati, è stata validamente proposta;
pertanto la sentenza impugnata, a causa dell'erronea applicazione della legge processuale, deve essere annullata, con rinvio - ai sensi dell'art.569, comma 4, cod.proc.pen. - al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata è rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999