Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
L'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa la nomina come sostituto di altro difensore, che, pur abilitato al patrocinio in cassazione, non potrebbe esercitare detta facoltà in quanto non legittimamente investito di tale potere e non titolare di soggettività difensiva autonoma. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, precisando che, a tutela del diritto di difesa, il difensore non abilitato avrebbe dovuto avvisare l'autorità giudiziaria procedente affinché provvedesse alla sostituzione con la altro difensore abilitato nominato di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2015, n. 44690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44690 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
4469 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 1129/2015- Massimo Vecchio Presidente - Sent. n. sez. PU+ 10/12/2015 Adet Toni Novik Angela Tardio R.G.N. 167/2015 Relatore - Enrico Giuseppe Sandrini Filippo Casa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EG OS, nata a [...] il [...] ли, avverso la sentenza del 15/05/2014 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
udito per le parti civili l'avv. Francesco Scaloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Carlo Famiglini, sostituto processuale dell'avv. Rino Bartera, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 15 maggio 2014, ha confermato la sentenza del 29 maggio 2013 del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato OS EG responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 575 e 576 n.
5.1 cod. pen. (capo a), e del delitto di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 4, terzo periodo, cod. pen. (capo b), e l'aveva condannata, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., dichiarata prevalente sulla contestata aggravante, e ritenuta la continuazione tra le condotte, alla pena di anni cinque di reclusione, ordinandone il ricovero in una casa di cura e di custodia per la durata di anni tre, oltre al risarcimento del danno cagionato alle persone offese, costituite parti civili, liquidato in euro diecimila quanto a|L.M. e in euro venticinquemila quanto a R.P.
2. All'imputata era stato in particolare contestato di essersi diretta, il 20 marzo 2012 in Fabriano, con la sua autovettura Fiat Palio
contro
R.P. e L.M. che passeggiavano ai bordi di una strada caratterizzata dalla presenza di un precipizio privo di protezione, costringendole a spostarsi repentinamente per evitare l'impatto, e di avere molestato, con ripetute condotte dall'ottobre 2011 al 20 marzo 2012, R.P. mediante continui appostamenti e pedinamenti, seguendola, fissandola con lo sguardo, mettendosi vicina all'interno della Chiesa durante le funzioni religiose, e determinando nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata nei termini di cui alle imputazioni sulla base delle fotografie e dello schizzo planimetrico dei luoghi, prodotti dal Pubblico ministero, delle dichiarazioni testimoniali assunte e ли, delle risultanze della perizia psichiatrica, espletata dal prof. Borsetti, assunta nelle forme dell'incidente probatorio.
3. La Corte di appello, che richiamava la ricostruzione della vicenda e l'analisi dei dati emersi dalla istruttoria dibattimentale, operate nella sentenza di primo grado, giudicate dettagliate e puntuali e condivise, e ripercorreva le doglianze opposte con l'atto di appello, ritenute già oggetto di adeguata disamina e corretta risoluzione, rilevava a ragione della decisione, quanto al reato di cui al capo a), che: - era completo ed esauriente il quadro probatorio senza la necessità di procedere alle integrazioni probatorie richieste dalla difesa, e consistenti nella effettuazione di perizia cinematica sull'autovettura dell'imputata e sullo stato dei luoghi e nella richiesta di chiarimenti al consulente tecnico sulla sussistenza della pericolosità sociale della stessa imputata e sulla sua capacità di stare in giudizio;
erano infondate le doglianze attinenti alla dedotta inattendibilità delle persone offese, che avevano ricostruito, in modo neutro, senza animosità né forzature o esagerazioni la condotta tenuta dall'imputata, lo stato dei luoghi e le 2 azioni di emergenza poste in essere per evitare di essere investite dalla stessa, in particolare riferendo che l'imputata, incrociandole alle ore 15,30 del 20 marzo 2012, in località San Silvestro di Fabriano, mentre procedeva, alla guida della sua autovettura, lentamente in discesa, aveva invertito il senso di marcia, percorso la strada in salita a forte velocità, invaso la corsia di sinistra della strada, che esse percorrevano camminando, e attraversato diagonalmente la strada puntando contro di loro;
dopo avere udito il rombo del motore che andava "a tutto gas", si erano istintivamente spostate con un balzo per evitare l'impatto, rischiando di cadere nel sottostante dirupo, mentre l'imputata aveva raggiunto il ciglio erboso della strada;
esse, che l'avevano riconosciuta, si erano, quindi, riparate dietro un vicino guard-rail, chiamando il servizio 113 con il cellulare, e allontanandosi con una autovettura sopraggiunta, al cui conducente avevano chiesto soccorso;
-erano infondate anche le deduzioni riguardanti lo stato dei luoghi e la presenza del dirupo, avuto riguardo alle predette dichiarazioni;
allo schizzo planimetrico, redatto sulla scorta dei rilievi effettuati dalla Polizia giudiziaria operante e ritraente le traiettorie della condotta di guida tenuta dall'imputata e il punto, "a precipizio sul dirupo", in cui erano le persone offese quando l'imputata aveva diretto contro di loro l'autovettura; alle emergenze del verbale di arresto in flagranza (utilizzabile in quanto atto irripetibile) quanto all'oggettiva riscontrata presenza di visibili tracce lasciate dal pneumatico "sull'erba esterna alla sede stradale e ai limiti massimi del ciglio del burrone", e alle immagini fotografiche presenti in atti;
- erano prive di fondamento le censure relative alla lamentata esclusione di Mer una condotta di guida colposa dell'imputata, deponendo gli elementi emersi (quali l'andatura lenta della guida nel percorso di discesa, la immediata inversione del senso di marcia all'avvistamento delle persone offese, la improvvisa e forte accelerazione dell'andatura di marcia, la brusca sterzata verso il ciglio della strada dove transitavano le persone offese e l'immediato rientro nella corsia di pertinenza) per la sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di tentato omicidio come contestato.
4. Secondo la Corte di merito, le condotte descritte nella sentenza impugnata, che richiamava, integravano anche gli elementi del delitto di stalking, ascritto al capo b).
4.1. Le dichiarazioni della persona offesa R.P. che avevano T.L. trovato un univoco e positivo riscontro nelle dichiarazioni dei testi, U.R. e R.M. , erano dimostrative delle condotte dell'imputata, caratterizzate da assillante insistenza e ossessiva ripetitività, consistite in frequentissime improvvise apparizioni nei luoghi frequentati dalla persona offesa, in sguardi fissi e prolungati e in incursioni nella di lei attività di catechesi, tali da porre la stessa, per il loro contenuto intimidatorio, in grave e duraturo stato di timore per la propria incolumità e a costringerla a cambiare le abitudini di vita proprie e della famiglia, e tali da essere, per l'effetto, riconducibili, sul piano oggettivo, alla previsione normativa di cui all'art. 612-bis cod. pen., alla luce dei ripercorsi principi di diritto. Sul piano soggettivo il dolo generico, ritenuto sufficiente dalla richiamata giurisprudenza, era ravvisabile nella volontaria e consapevole condotta persecutoria reiteratamente posta essere, in termini ingravescenti, in dall'imputata nei confronti della P. con la consapevolezza della sua idoneità a incutere timore e a suscitare preoccupazione di un danno ingiusto in quest'ultima, la cui autodeterminazione aveva effettivamente limitato.
4.2. La carenza del dolo non poteva essere sostenuta neppure alla luce delle condizioni di salute dell'imputata, poste a base della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e verificate dal perito, che aveva accertato che la stessa era affetta da "disturbo delirante tipo misto" con "ideazione delirante lucida con contenuti paranoidei, erotomanici e di gelosia", e aveva rilevato la sussistenza di un nesso causale tra le condotte contestate all'imputata e tale patologia, che inficiava la lettura della realtà e la capacità critica e di giudizio, oltre alla capacità volitiva quando l'azione inerisse al nucleo ideo-affettivo delirante. N 4.3. Anche sul punto della ritenuta pericolosità sociale era corretto il giudizio espresso dal perito all'esito dell'esame dell'imputata, mentre non assumevano rilievo, ai fini dell'esistenza della pericolosità della stessa e della sua capacità di stare in giudizio, l'omessa denuncia di particolari atteggiamenti pericolosi da parte delle figlie, né la sua partecipazione, senza l'insorgenza di problemi, a tutte le udienze del processo di primo grado.
5. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per mezzo dell'avv. Carlo Famiglini, sostituto processuale dell'avv. Rino Bartera, difensore d'ufficio in primo e secondo grado, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo con il quale denuncia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dei criteri di valutazione della prova e mancata assunzione di una prova decisiva.
5.1. Secondo la ricorrente, che richiama criticamente le ragioni della disposta conferma dell'affermazione della sua responsabilità penale per il tentato omicidio, sussistono valide circostanze oggettive, non valutate, relative anche alle caratteristiche del luogo ove è avvenuto il fatto, che confermano l'attendibilità delle sue dichiarazioni, alla cui stregua l'evento si è verificato per colpa di guida, dovuta a una distrazione associata alla particolarità della strada, stretta nei pressi di una curva pronunciata, e le cui caratteristiche sarebbero state chiarite dalla perizia, chiesta e non disposta. Anche sul punto della volontà omicidiaria, ritenuta senza alcun serio riscontro oggettivo, non si è considerato che il racconto di essa ricorrente, sofferente di disturbi che la portavano ad assentarsi o distrarsi, è stato riscontrato dalle stesse persone offese, che hanno confermato che essa ha sterzato evitandole e riprendendo il controllo del mezzo. Né si è considerato che il forte rombo di motore, riferito dalle persone offese, che si trovavano di spalle, e posto a base della valutazione della direzione del veicolo a forte velocità contro le stesse, era logicamente giustificato dalle condizioni della strada in salita e dalla necessaria marcia ridotta della sua autovettura, e non necessariamente dalla velocità sostenuta, che, ove sussistente, non le avrebbe consentito di impedire l'uscita del mezzo dalla strada.
5.2. Né la presenza del dirupo, ritenuta sulla base del racconto delle persone offese, è riscontrata dalle fotografie prodotte, emergendo, invece, dalle stesse un leggero pendio ben distante dal ciglio della strada e con ampio spazio a margine della carreggiata, che sarebbero chiaramente emersi dal materiale fotografico a colori e dalla perizia cinematica, la cui acquisizione o assunzione sono state ritenute non necessarie.
5.3. Peraltro, mentre non è spiegata la ragione della commissione del fatto anche in danno della M. la valutazione di detto fatto è stata influenzata, ad avviso della ricorrente, dagli episodi contestati al capo b), per avere la м persona offesa P. creduto di essere vittima di azione omicidiaria da parte sua in relazione a precedenti incontri occasionali nel corso dei quali essa l'avrebbe fissata. Vi è stata, invece, una sopravalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poiché i sette episodi anomali, non accompagnati da minaccia verbale, emersi dalle prove testimoniali, non sono stati apprezzati in relazione al suo notorio stato mentale e psicologico, acclarato in sede peritale e riferito dal teste Rotili. Né la persona offesa ha cercato alcun confronto o chiarimento e invitato essa ricorrente, che non ha negato di nutrire antipatia verso di lei, a cessare l'atteggiamento tenuto, che, alla luce delle valutazioni tecniche, può essere dipeso dalla scemata capacità volitiva e ricollegarsi, secondo le emergenze probatorie, ai sentimenti amorosi che essa nutriva nei riguardi del parroco. 5 5.4. La sentenza di appello è, inoltre, immotivata nella parte in cui ha negato la possibilità dell'accertamento di cui all'art. 70 cod. proc. pen. per la esaustività del quadro probatorio, a fronte della espressa rappresentazione del difensore della impossibilità di relazionarsi con la sua assistita che aveva rifiutato ogni tipo di assistenza forense e medica, e dell'omesso accertamento della capacità processuale della stessa. Neppure è corretta, ad avviso della ricorrente, la valutazione della sua pericolosità sociale fondata su mere deduzioni del perito, riportate in sentenza senza alcun criterio di logicità, mentre essa non è mai stata denunciata da altri ed è incensurata, in famiglia nessuno ha rilevato suoi atteggiamenti pericolosi, e ha partecipato a tutte le udienze su autorizzazione della Corte giudicante senza destare preoccupazioni e problemi. CONSIDERATO IN DIRITTO upussi de e f aflo scutimi i tab le 1 nel at de sella e S semi della legge er cass-, ne *-tlangcsi d !eduz merton puno di fatto), è assor t e a za delia e ttimabura ug uale no alla proposizione della impugnazione sottoscritto e presentare corse Ми E invero, sì come segnalato dal Presidente in limine nella odierna udienza alle parti, che hanno svolto le loro deduzioni anche sul punto e assunto le pertinenti conclusioni, l'avvocato Famiglini ha speso e documentato la sua qualità di sostituto processuale, giusta delega conferitagli il 4 dicembre 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 cod. proc. pen., dall'avv. Rino Bartera, difensore di ufficio dell'imputata in primo e secondo grado e non abilitato all'esercizio del patrocinio di legittimità.
2.1. Si rileva in diritto che, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., rubricato "difensore di ufficio", all'imputato, che non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, è assicurata l'assistenza di un difensore di ufficio (primo comma), individuato secondo i descritti criteri e modalità (secondo comma). Secondo la previsione del successivo quarto comma, se è richiesta la presenza del difensore e non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa il difensore di fiducia dell'imputato o quello nominato di ufficio per la assistenza, il giudice designa come SUO sostituto altro difensore sua immediatamente reperibile "per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102", e che deve essere individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco, indicato al secondo comma, nel corso del giudizio. A tale elenco devono attingere anche il pubblico ministero e la polizia giudiziaria nelle medesime circostanze, salva, nei casi motivati di urgenza, la designazione di altro difensore immediatamente reperibile. In ogni caso, il difensore di ufficio, nominato ai sensi del primo comma ovvero designato ai sensi del quarto comma, "ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo" (quinto comma) ovvero cessare dalle sue funzioni per la nomina del difensore di fiducia da parte dell'interessato (sesto comma). Detto difensore, alla pari del difensore di fiducia, può, in ogni caso, nominare, secondo la previsione normativa dell'art. 102 cod. proc. pen., un sostituto, che, come enunciato dal secondo comma del medesimo articolo, "esercita i diritti e assume i doveri del difensore" sostituito.
2.2. Sono, pertanto, traibili dal testo normativo due figure di sostituto del difensore di ufficio, e segnatamente il sostituto designato dal giudice (o dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria) per irreperibilità, omessa comparizione o abbandono della difesa da parte di quello già nominato (art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.), e il sostituto nominato dallo stesso difensore di ufficio, soggetti alla medesima disciplina e caratterizzati dall'essere legali dell'imputato in rappresentanza dell'originario difensore designato di ufficio.
2.3. Le Sezioni Unite, rimarcando la radicale innovazione introdotta dal nuovo codice di procedura penale rispetto alla precedente disciplina e sottolineando l'esigenza che lo ha ispirato, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico- giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, attuando la sostanziale equiparazione alla difesa di fiducia di quella di ufficio, pure caratterizzata per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria, hanno da tempo affermato, che "qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico 7 destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti a impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato" (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398). In linea con tale arresto, ripreso nelle successive pronunce (tra le altre, Sez. 2, n. 3832 del 06/06/1997, Gambarotta, Rv. 208081; Sez. 1, n. 2534 del 11/05/1999, Canale, Rv. 214303; Sez. 4, n. 3983 del 06/07/2000, Ben Ateur, Rv. 217260; Sez. 2, n. 43623 del 17/10/2003, Caruso, Rv. 227688; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Reali, Rv. 262666), si è anche sottolineato che titolare del diritto d'impugnazione attribuito in via autonoma al difensore ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., è l'originario difensore cui spetta anche la notifica dell'estratto di sentenza contumaciale (tra le altre Sez. 4, n. 3876 del 28/01/1996, Proká, Rv. 204280; Sez.
1. n. 49244 del 06/10/2004, Rrokaj, Rv. 230297; Sez. 1, n. 13745 del 13/03/2007, Mille, Rv. 236440), e si è aggiunto che fino a quando detto difensore, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente al sostituto spetta di esercitare, in applicazione dell'art. 102, comma secondo, i diritti e di assumerne i doveri (tra le altre, Sez. 5, n. 3264 del 20/10/1993, Colecchia, Rv. 196034; Sez, 5, n. 5620 del 24/11/2014, citata) e di proporre impugnazione (Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, Russolillo, Rv. 247907).
2.4. Poste tali premesse si rileva ulteriormente che la nomina del sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., esercitando lo stesso i diritti e assumendo i doveri del difensore di fiducia o del difensore di ufficio, compreso quello di proporre eventuale impugnazione, non può comportare il valido conferimento al رس medesimo di poteri di intervento e di iniziativa nel processo, dei quali sia privo il difensore sostituito. A tale rilievo, concorrente con la considerazione preliminare che l'esercizio della facoltà di delega deve avvenire nel rispetto della disciplina normativa dei singoli istituti processuali, in mancanza di disciplina derogatoria, consegue che anche il diritto d'impugnazione deve essere esercitato dal sostituto secondo i principi propri di ciascun mezzo di gravame.
2.5. In tale contesto viene in specifica considerazione la disposizione normativa di cui all'art. 613 cod. proc. pen., alla cui stregua l'atto di ricorso, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione (primo comma). 0 8 0 Detto difensore, si come previsto dal secondo comma, "è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", mentre, in mancanza di nomina, il difensore si identifica con "quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1”. La causa d'inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vízio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, l'omessa abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa l'investitura di altro difensore del potere di patrocinio di legittimità, che non ha, e al difensore -non legittimamente investito di tale potere e non titolare, in quanto sostituto, di soggettività difensiva autonoma- di esercitarlo.
2.6. Né osta al rilievo della inammissibilità del ricorso la considerazione, opposta nel corso della discussione odierna dal difensore sostituto, che il Mu riconoscimento della possibilità per il difensore nominato di ufficio di delegare un difensore cassazionista è funzionale alla tutela del diritto di difesa. Alla luce, infatti, della previsione normativa dell'art. 97, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 30, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., che lo richiama, il difensore di ufficio non abilitato avrebbe dovuto avvisare l'autorità giudiziaria procedente affinché si provvedesse alla sua sostituzione con altro difensore di ufficio abilitato.
3. Alla inammissibilità del ricorso per le indicate ragioni segue -ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.- la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa della "parte privata" che ha proposto l'impugnazione nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) e comunque la rapportabilità della stessa impugnazione alla sua iniziativa o alla sua volontà (Sez. 4, n. 47928 del 19/10/2004, Petrollini, Rv. 230197). La ricorrente deve essere condannata anche alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, che si liquidano nella somma complessiva per entrambe di euro quattromiladuecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione a favore delle costituite parti civili delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente per entrambe in euro quattromiladuecento, oltre accessori come per legge. Così deciso il 10/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio animo Vecchio Дагадки чоловію DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 10