Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
Qualora, a causa della mancata legittimazione del difensore (nella specie per non essere questi iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.), il ricorso da lui proposto venga dichiarato inammissibile, la condanna alle spese ed alla prescritta sanzione pecuniaria deve comunque essere pronunciata, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 592 cod. proc. pen., nei confronti non del difensore ma della parte privata, a meno che non risulti che quest'ultima non abbia in alcun modo aderito all'iniziativa del difensore.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità amministrativa degli enti: sì alla nomina di due difensoriAccesso limitatoIlaria Borrelli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2004, n. 47928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47928 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/10/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1357
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 021813/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN, N. IL 02/11/1978;
avverso sentenza 30.5.2002 DEL TRIBUNALE DI TERNI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. VINCENZO GERACI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 17.6.2002 EA LI a mezzo del suo difensore ha proposto appello avverso la sentenza in data 30.5.2002 del Tribunale di Terni con la quale veniva condannato alla pena di euro 2000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, co. 2, cod. str.. La Corte d'appello di Perugia, rilevato che la sentenza non era appellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., con ordinanza 5.11.2002, qualificato l'appello come ricorso per Cassazione, rimetteva gli atti a questa Corte.
Osserva questo giudice che il difensore che ha redatto l'impugnazione non è iscritto nell'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori di tal che ben poteva formulare un appello, ma nel momento in cui questo deve qualificarsi come ricorso per Cassazione, viene in rilievo il difetto della qualità professionale, ed il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, condanna che deve far carico al LI. Vero è che, ritenendosi da una parte della giurisprudenza di dover fondare la decisione in ordine alle spese sul principio di causalità "l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che dovendosi ritenere instaurato il rapporto processuale esclusivamente tra il predetto difensore e la controparte, è lo stesso legale che deve rispondere delle spese processuali da quest'ultima sostenute" (Sez. 2^ civ. 20 aprile 1995, n. 4462, in C.E.D. Casa., n. 491939; Sez. 2^ civ., 23 febbraio 1994, n. 1780, ivi, n. 485420), mentre secondo altro filone giurisprudenziale, che privilegia il concetto di soccombenza, quest'ultima non è in alcun modo riferibile al difensore (Sez. 2^ civ., 25 ottobre 1969, n. 3510, in C.E.D. Cass., n. 343661). Nell'ambito del processo penale, e segnatamente nella materia delle impugnazioni, opera l'art. 592 del relativo codice di rito, secondo il quale in caso di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna alle spese fa carico alla "parte privata" che l'ha proposta, e tale non può dirsi il difensore, di tal che l'errore del difensore fa carico alla parte (salva ogni questione interna ove si possa ravvisare una responsabilità professionale), a meno che questa non abbia in nessun modo aderito all'iniziativa del suo;
difensore, nel qual caso la sua condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria farebbe ingiustamente gravare sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà (Cassazione penale, sez. 6^ 6 giugno 1995. n. 9121. Lavino;
Cass. 4^, 30.6.2004, Marino), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004