Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
Il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorchè sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all'udienza, resta titolare della difesa ed è, pertanto, l'unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell'imputato. (Nella fattispecie: notificazione dell'estratto contumaciale di una sentenza soggetta ad impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 13745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13745 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1131
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 044957/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL CH, N. IL 04/12/1968;
avverso ORDINANZA del 04/08/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza, con restituzione degli atti al giudice a quo per nuova deliberazione.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata de plano il 4 agosto 2006 e depositata l'8 agosto 2006 la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente proposto dal condannato LL CH avverso l'ordine di esecuzione, emesso dal procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello in relazione alla condanna alla pena della reclusione in anni due mesi tre (e della multa in L. 2.300.000), inflitta dalla Corte territoriale con sentenza del 30 ottobre 2001. La Corte ha rilevato che la eccezione circa "il mutamento reiterato e immotivato durante il giudizio di primo grado del difensore ufficioso", costituendo nullità di ordine generale, doveva essere fatta valere con i mezzi di impugnazione nel corso del giudizio di cognizione, sicché, in difetto, era preclusa dal giudicato e non poteva inficiare il titolo esecutivo.
E, ancora, ha motivato che era perfettamente valida "la notifica dell'estratto contumaciale al sostituto processuale del difensore ufficioso", essendo questi parificato à termini dell'articolo 102 c.p.p. al legale sostituito.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, con atto del 28 settembre 2006, deducendo à sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per violazione all'art. 97 c.p.p., comma 1, art. 102 c.p.p., art. 161 c.p.p., comma 4, art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), art. 548 c.p.p., comma 3, in relazione all'articolo 670 c.p.p..
Il ricorrente deduce che affatto invalidamente l'estratto contumaciale è stato notificato, anziché presso il difensore di ufficio, avvocato Andrea Picicco, nominato dalla Corte di appello il 10 agosto 2001, all'avvocato Andrea Bodi, designato in temporanea sostituzione del primo alla udienza del 31 ottobre 2001, à sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, in quanto titolare dell'ufficio difensivo resta pur sempre il difensore, temporaneamente sostituito. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 22 dicembre 2006, ha rilevato che l'ordinanza impugnata è inficiata da nullità, in quanto è stata deliberata de plano dalla Corte territoriale.
4. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, proprio in termini, ha fissato il seguente principio di diritto:
"Il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all'udienza, resta titolare della difesa ed è, pertanto, l'unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell'imputato. Nella fattispecie: estratto contumaciale di sentenza soggetta a impugnazione" (Sez. 1^, 6 ottobre 2004, n. 49244, massima n. 230297, Rrokaj).
Pertanto priva di effetto è la notificazione dell'estratto contumaciale eseguita ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3, e art.161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, designato alla udienza, à
termini dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, in temporanea sostituzione del difensore di ufficio non comparso.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007