Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2005, n. 12638
CASS
Sentenza 10 febbraio 2005

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In caso di sostituzione del difensore di fiducia, per una delle ragioni indicate nell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere il suo ruolo; ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2005, n. 12638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12638
    Data del deposito : 10 febbraio 2005

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