Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 35830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35830 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1396
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 51404/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA ME N. IL 07/02/1980;
avverso la sentenza n. 2219/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 26/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26/1/2012, condannò alla pena dell'ammenda stimata di giustizia HA EN, per avere guidato senza patente.
2.1. Avverso la detta sentenza l'imputato proponeva appello, che, stante il combinato disposto dell'art. 568 c.p.p., u.c. e art. 593 c.p.p., comma 3, veniva d'ufficio trasmesso a questa Corte, con nota del 30/12/2012.
2.2. Con la detta impugnazione lo HA prospettava che, stante la inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., non era rimasta con certezza la guida senza patente.
Inoltre il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'avv. IPPOLITI Sabrina del Foro di Roma, che ha proceduto a redigere l'impugnazione nell'interesse dell'imputato, non consta essere iscritto nell'albo dei professionisti abilitati al patrocinio innanzi la Corte Suprema di Cassazione. Infatti, sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p., non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso in maniera innovativa dall'art. 568 c.p.p., poiché è espressione di principi generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, altrimenti si avrebbe una sostanziale elusione del cit. art. 613, che non può ritenersi inapplicato in detta ipotesi, tanto più che l'istituto della conversione in materia processuale si atteggia quale ulteriore espressione del principio della conservazione degli atti e si ispira ad un "favor impugnationis", che tuttavia non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Cass. Sez. 3^, 8/11/1994).
4. All'epilogo consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, stimata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013