Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 5620
CASS
Sentenza 24 novembre 2014

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Massime1

Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, cosicché a quest'ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Notifiche al titoalre non al sostituto processuale nominato dal giudice (Cass. 5620/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 5620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5620
Data del deposito : 24 novembre 2014

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