Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2010, n. 28530
CASS
Sentenza 18 giugno 2010

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Sussiste la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d'ufficio - a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - deve essere riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato, fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente.

Commentari2

  • 1Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Notifiche al titoalre non al sostituto processuale nominato dal giudice (Cass. 5620/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2010, n. 28530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28530
Data del deposito : 18 giugno 2010

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