Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
Sussiste la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d'ufficio - a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - deve essere riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato, fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente.
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- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Notifiche al titoalre non al sostituto processuale nominato dal giudice (Cass. 5620/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2010, n. 28530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28530 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/06/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1592
Dott. FUMU Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 34484/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SE, N. IL 20/08/1973;
2) LI CI, N. IL 01/10/1973;
3) LI NN, N. IL 06/02/1970;
4) AI NN, N. IL 17/08/1954;
avverso la sentenza n. 4321/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il P.G. in persona del sost. Proc. Gen. Dott. Salzano Francesco, il quale ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per LI, dichiararsi inammissibili i ricorsi degli altri imputati. OSSERVA
RU PP, RU NA, ZO NA, LI NO furono condannati dal Tribunale di Napoli alla pena di giustizia perché riconosciuti colpevoli del delitto ex artt. 110 e 473 c.p., per avere contraffatto merci di numerose e famose "case" di abbigliamento.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 20.1.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti di RU PP e NA e di ZO, ha dichiarato inammissibile l'appello del LI, in quanto proposto da difensore non legittimato, rilevando che l'avv. Fusco Sebastiano, difensore di fiducia degli altri, non era stato nominato dal Tribunale sostituto del difensore di ufficio (ex art. 97 c.p.p., comma 4), ma sostituto degli avvocati di fiducia non comparsi.
Ricorre per Cassazione il predetto avvocato (ora difensore di fiducia di tutti gli imputati) e, per i due RU e per ZO, deduce violazione di legge e carenza di motivazione, atteso che il giudice di appello si è uniformato alle conclusioni di quello di primo grado, cadendo nei medesimi errori logici. La Corte di merito, dunque, non ha preso in considerazione le censure proposte con i motivi di appello, che il difensore intende riproporre integralmente in sede di legittimità.
Con riferimento alla posizione del LI, deduce violazione di legge processuale, atteso che dal combinato disposto dell'art. 102 c.p.p., e art. 571 c.p.p., comma 3 si deve evincere che il potere di impugnazione compete anche al difensore sostituto. Ciò anche in armonia con le recenti innovazioni legislative che, ad es., a proposito della impugnazione nell'interesse del contumace, hanno attribuito al difensore un potere autonomo.
Tanto premesso, rileva questo Collegio che i ricorsi di RU PP, RU NA e ZO NA sono inammissibili per assoluta genericità. Essi si limitano a sostenere che la Corte di appello non ha preso in considerazione le censure dedotte. La pretesa poi di riproporre in sede di legittimità i motivi già sottoposti al giudice del secondo grado di merito - che non vengono nemmeno elencati - è ovviamente irricevibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: compito di questa Corte è quello di verificare la correttezza del provvedimento impugnato, non certo quello di procedere a un riesame delle censure proposte all'organo giudicante, il cui provvedimento si impugna. I predetti ricorrenti vanno quindi condannati ciascuno al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.
Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
Fondato è viceversa il ricorso proposto nell'interesse del LI. Invero al difensore nominato per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4 - va riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102, per cui lo stesso eserciterà i diritti e assumerà i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato, fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente. Ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni sarà legittimato il difensore sostituto, pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato. L'assunto è comprovato dal fatto che a tale ultimo professionista non è necessario che sia effettuata notificazione dell'avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo per tutta la durata dell'impedimento di questo, impedimento che deve intendersi presunto per la ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nei momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell'impedimento (ASN 199103296- RV188425).
Che d'altra parte tale potere competa al sostituto del difensore di ufficio non è dubbio (es. ASN 1998O4O12-RV 211228); non si vede perché, allora, diverso trattamento dovrebbe avere il sostituto del difensore di fiducia. Nei confronti del LI, pertanto, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di RU PP, RU NA e ZO NA e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende;
annulla la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente LI NO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010