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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Riccardo Giambruno e Giuseppina Cinzia Pulvirenti, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Monforte, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento della responsabilità del per l'incidente occorsogli in Controparte_1 data 24/08/2020, alle ore 3:30 circa, allorquando, mentre si trovava come trasportato sul proprio autoveicolo Nissan Qashqai tg. EF294PE, condotto da quest'ultima, Parte_2 percorrendo la strada urbana di all'improvviso, a causa della mancanza di idonea CP_1 segnaletica verticale e orizzontale nonché di idonea illuminazione, aveva imboccato la via pagina 1 di 6 facendo rimanere il veicolo incastrato nella scalinata, con necessità di Controparte_2 intervento della forza pubblica e di un carroattrezzi.
Ha lamentato che in conseguenza del sinistro la conducente era stata sanzionata per la violazione dell'art. 141 C.d.S., ma il verbale di accertamento era stato annullato dal giudice di pace di Messina a seguito della relativa opposizione;
che, a causa del sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva subito ingenti danni, stimati in € 11.552,52; che il tentativo di bonario componimento della lite non era andato a buon fine.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. – e in via gradata ex art. 2043 c.c. –, del per il sinistro e la relativa condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 11.552,52, ovvero la maggiore o minore somma accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Con decreto dell'8/09/2022 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
2/03/2023, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto al resistente.
Con comparsa dell'1/03/2023, si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 che la sentenza del giudice di pace di Messina, resa tra e il resistente, non fa Parte_2 stato nel presente giudizio, “non essendo l'odierno ricorrente parte di tale giudizio, sia perché il giudicato che si
è formato nel soprarichiamato procedimento attiene alla sola illegittimità del verbale n.6697 del 24 agosto 2020”; che nel presente giudizio l'attore è chiamato a provare, ex art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della propria pretesa, tra cui la condotta diligente del conducente ex art. 141 C.d.S..
Ha contestato la sussistenza del nesso causale, affermando la presenza di segnaletica e illuminazione pubblica, riconducendo il sinistro alla condotta di guida dalla conducente, che ad una velocità adeguata e con l'utilizzo dei fari avrebbe dovuto avvedersi della presenza della scalinata.
Ha, inoltre, escluso la sussistenza di un'insidia stradale, in quanto la documentazione fotografica allegata dall'attore dimostrava:
1. la presenza di una segnalazione orizzontale con la scritta sull'asfalto “pedestrian only” e la rappresentazione di una scala;
2. che la via Bongiovanni era regolarmente illuminata con lampioni di rilevante intensità;
3. che il tratto che precedeva la scalinata era rettilineo e consentiva di avvedersi della presenza della scala;
4. Che, se la velocità di pagina 2 di 6 marcia fosse stata moderata, il veicolo avrebbe potuto fermarsi dopo il primo gradino, anziché procedere la corsa per circa 40 metri. Ha, quindi, argomentato l'insussistenza di alcuna propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la condotta della conducente era idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, quanto meno, a concorrere alla causazione del sinistro, ex art. 1227, comma 1, c.c..
All'udienza di prima comparizione del 2/03/2023, sostituita dal deposito di note, veniva disposto il mutamento di rito e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con note in sostituzione dell'udienza del 15/06/2023, l'attore ha rinunciato ai termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non espletando richieste istruttorie e ha insistito per la nomina di
CTU sul veicolo danneggiato.
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'attore ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del
pagina 3 di 6 nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie l'attore, per provare l'an debeatur, ha depositato la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Messina n. 607/2021, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa incoato da nei confronti del consulenza Parte_2 Controparte_1 tecnica di parte espletata sul luogo del sinistro;
preventivo dei danni al veicolo e fattura del carroattrezzi. Non ha, invece, richiesto di espletare istruttoria orale ovvero di acquisire ulteriore documentazione per provare il fatto.
Ebbene, va rilevato che la sentenza pronunciata tra e il Parte_2 Controparte_1 non fa stato nel presente giudizio, ma è liberamente apprezzabile dal giudice.
Ebbene, nel caso in esame il quadro probatorio in atti non consente di ritenere la responsabilità di per il sinistro occorso al veicolo di . Controparte_1 Parte_1
Come correttamente rilevato dal le fotografie allegate alla consulenza Controparte_1 depositata dalla patre attrice permettono di rilevare che all'imbocco della via Bongiovanni fossero presenti la segnalazione orizzontale, che indicava l'accessibilità solo pedonale della strada e rappresentazione grafica della scala, e un lampione che illuminava l'accesso al sentiero (in prossimità della segnalazione orizzontale). Inoltre, è rappresentato un lampione pubblico anche a ridosso della scalinata che, pertanto, era ben visibile ad un attento conducente.
Tali elementi erano idonei a consentire al conducente – che, a sua volta, nelle ore notturne era tenuto ad utilizzare i fari del veicolo – di avvedersi della presenza della segnalazione orizzontale e, più avanti, della scalinata.
Ne consegue che il mancato avvistamento della segnalazione orizzontale e della scalinata, pur in presenza di una buona illuminazione – per come è dato desumere dalle fotografie notturne pagina 4 di 6 scattate dal consulente di parte – è da imputare alla condotta di guida di . Parte_2
Peraltro, lo stato dei luoghi, con il repentino restringimento della carreggiata e l'assenza di asfalto stradale, in quanto lo stretto sentiero appare caratterizzato da un lastricato in cemento intervallato da mattoncini rossi, avrebbe dovuto indurre la conducente ad avvedersi che il viottolo intrapreso non offrisse le condizioni di carrabilità, facendola desistere dal percorrerlo o, quantomeno, a procedere ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e tale da consentirle il tempestivo arresto.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati da parte dell'attore, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Ebbene, le circostanze che il sinistro, pur avvenuto di notte (alle ore 3:30 del 24/08/2020), si sia verificato in condizioni di illuminazione buone, in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario, tali da permettere alla conducente di avvedersi della presenza della segnalazione orizzontale e poi della scalinata, consentono di ritenere che se avesse proceduto con la diligenza e l'attenzione necessarie avrebbe potuto evitare il Parte_2 sinistro.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c.
1, c.c..
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Parte_2 efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda dell'attore, ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e dell'assenza di entrambi i requisiti della pagina 5 di 6 non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, pertanto, l'attore va condannato alla rifusione, in favore del di dette spese, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa (applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento, fino a € 26.000,00, sulla scorta dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 3558/2022, vertente tra Parte_1
(attore) e il in persona del sindaco pro tempore (convenuto),
[...] Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna a rifondere al in persona del sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 19.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Riccardo Giambruno e Giuseppina Cinzia Pulvirenti, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Monforte, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento della responsabilità del per l'incidente occorsogli in Controparte_1 data 24/08/2020, alle ore 3:30 circa, allorquando, mentre si trovava come trasportato sul proprio autoveicolo Nissan Qashqai tg. EF294PE, condotto da quest'ultima, Parte_2 percorrendo la strada urbana di all'improvviso, a causa della mancanza di idonea CP_1 segnaletica verticale e orizzontale nonché di idonea illuminazione, aveva imboccato la via pagina 1 di 6 facendo rimanere il veicolo incastrato nella scalinata, con necessità di Controparte_2 intervento della forza pubblica e di un carroattrezzi.
Ha lamentato che in conseguenza del sinistro la conducente era stata sanzionata per la violazione dell'art. 141 C.d.S., ma il verbale di accertamento era stato annullato dal giudice di pace di Messina a seguito della relativa opposizione;
che, a causa del sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva subito ingenti danni, stimati in € 11.552,52; che il tentativo di bonario componimento della lite non era andato a buon fine.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. – e in via gradata ex art. 2043 c.c. –, del per il sinistro e la relativa condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 11.552,52, ovvero la maggiore o minore somma accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Con decreto dell'8/09/2022 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
2/03/2023, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto al resistente.
Con comparsa dell'1/03/2023, si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 che la sentenza del giudice di pace di Messina, resa tra e il resistente, non fa Parte_2 stato nel presente giudizio, “non essendo l'odierno ricorrente parte di tale giudizio, sia perché il giudicato che si
è formato nel soprarichiamato procedimento attiene alla sola illegittimità del verbale n.6697 del 24 agosto 2020”; che nel presente giudizio l'attore è chiamato a provare, ex art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della propria pretesa, tra cui la condotta diligente del conducente ex art. 141 C.d.S..
Ha contestato la sussistenza del nesso causale, affermando la presenza di segnaletica e illuminazione pubblica, riconducendo il sinistro alla condotta di guida dalla conducente, che ad una velocità adeguata e con l'utilizzo dei fari avrebbe dovuto avvedersi della presenza della scalinata.
Ha, inoltre, escluso la sussistenza di un'insidia stradale, in quanto la documentazione fotografica allegata dall'attore dimostrava:
1. la presenza di una segnalazione orizzontale con la scritta sull'asfalto “pedestrian only” e la rappresentazione di una scala;
2. che la via Bongiovanni era regolarmente illuminata con lampioni di rilevante intensità;
3. che il tratto che precedeva la scalinata era rettilineo e consentiva di avvedersi della presenza della scala;
4. Che, se la velocità di pagina 2 di 6 marcia fosse stata moderata, il veicolo avrebbe potuto fermarsi dopo il primo gradino, anziché procedere la corsa per circa 40 metri. Ha, quindi, argomentato l'insussistenza di alcuna propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la condotta della conducente era idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno o, quanto meno, a concorrere alla causazione del sinistro, ex art. 1227, comma 1, c.c..
All'udienza di prima comparizione del 2/03/2023, sostituita dal deposito di note, veniva disposto il mutamento di rito e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con note in sostituzione dell'udienza del 15/06/2023, l'attore ha rinunciato ai termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non espletando richieste istruttorie e ha insistito per la nomina di
CTU sul veicolo danneggiato.
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'attore ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del
pagina 3 di 6 nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie l'attore, per provare l'an debeatur, ha depositato la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Messina n. 607/2021, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa incoato da nei confronti del consulenza Parte_2 Controparte_1 tecnica di parte espletata sul luogo del sinistro;
preventivo dei danni al veicolo e fattura del carroattrezzi. Non ha, invece, richiesto di espletare istruttoria orale ovvero di acquisire ulteriore documentazione per provare il fatto.
Ebbene, va rilevato che la sentenza pronunciata tra e il Parte_2 Controparte_1 non fa stato nel presente giudizio, ma è liberamente apprezzabile dal giudice.
Ebbene, nel caso in esame il quadro probatorio in atti non consente di ritenere la responsabilità di per il sinistro occorso al veicolo di . Controparte_1 Parte_1
Come correttamente rilevato dal le fotografie allegate alla consulenza Controparte_1 depositata dalla patre attrice permettono di rilevare che all'imbocco della via Bongiovanni fossero presenti la segnalazione orizzontale, che indicava l'accessibilità solo pedonale della strada e rappresentazione grafica della scala, e un lampione che illuminava l'accesso al sentiero (in prossimità della segnalazione orizzontale). Inoltre, è rappresentato un lampione pubblico anche a ridosso della scalinata che, pertanto, era ben visibile ad un attento conducente.
Tali elementi erano idonei a consentire al conducente – che, a sua volta, nelle ore notturne era tenuto ad utilizzare i fari del veicolo – di avvedersi della presenza della segnalazione orizzontale e, più avanti, della scalinata.
Ne consegue che il mancato avvistamento della segnalazione orizzontale e della scalinata, pur in presenza di una buona illuminazione – per come è dato desumere dalle fotografie notturne pagina 4 di 6 scattate dal consulente di parte – è da imputare alla condotta di guida di . Parte_2
Peraltro, lo stato dei luoghi, con il repentino restringimento della carreggiata e l'assenza di asfalto stradale, in quanto lo stretto sentiero appare caratterizzato da un lastricato in cemento intervallato da mattoncini rossi, avrebbe dovuto indurre la conducente ad avvedersi che il viottolo intrapreso non offrisse le condizioni di carrabilità, facendola desistere dal percorrerlo o, quantomeno, a procedere ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e tale da consentirle il tempestivo arresto.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati da parte dell'attore, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Ebbene, le circostanze che il sinistro, pur avvenuto di notte (alle ore 3:30 del 24/08/2020), si sia verificato in condizioni di illuminazione buone, in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario, tali da permettere alla conducente di avvedersi della presenza della segnalazione orizzontale e poi della scalinata, consentono di ritenere che se avesse proceduto con la diligenza e l'attenzione necessarie avrebbe potuto evitare il Parte_2 sinistro.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c.
1, c.c..
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Parte_2 efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda dell'attore, ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e dell'assenza di entrambi i requisiti della pagina 5 di 6 non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, pertanto, l'attore va condannato alla rifusione, in favore del di dette spese, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa (applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento, fino a € 26.000,00, sulla scorta dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 3558/2022, vertente tra Parte_1
(attore) e il in persona del sindaco pro tempore (convenuto),
[...] Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna a rifondere al in persona del sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 19.3.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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