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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2122 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) in persona del commissario straordinario e Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Galvagno ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, giusta procura ad litem in atti
* OPPONENTE (terza pignorata) * contro
(c.f.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._1
11/02/1970 elettivamente domiciliata in , via Eraclito n. 28, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Lentini che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Donata
Milano, giusta procura ad litem in atti
* OP (creditrice procedente) *
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/09/1989, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'avv. Diego Giarratana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
* OPPOSTO (creditore intervenuto) *
AVV. GIUSEPPE LENTINI (c.f.: rappresentato e difeso in proprio ex C.F._3
art 86 c.p.c. e (c.f.: rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'avv. Giuseppe Lentini ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in , via Eraclito n. 28, giusta procura ad litem in atti Parte_1
* OPPOSTI (procuratori distrattari) *
1 Controparte_3
* OP MA (creditrice intervenuta) *
Controparte_4
* OP MA (debitrice esecutata) *
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione somme pignorate
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate il 04-08 aprile 2024 e successive memorie ex art. 189 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta dalla di con atto di citazione Pt_1 Parte_1
notificato il 02 agosto 2023, rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 617
c.p.c. promosso avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa il 13 marzo 2023, notificata il
15.03.2023, nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi portante n.
214/2022 R.G.E. con cui il Giudice dell'esecuzione ha assegnato “in pagamento a Parte_3
… la somma di € 14.323,49, oltre interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che
[...] liquida in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari … in pagamento a … la somma di € 20.413,22, oltre Parte_2 interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e
CPA e spese generali … in pagamento alla … la somma di € 2.239,41, Controparte_3 oltre interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che liquida in € 1.000,00, oltre
IVA e CPA e spese generali”.
Con provvedimento reso in data 11.07.2023, comunicato il 15.07.2023, all'esito della fase cautelare introdotta con ricorso ex art. 617, comma II, c.p.c., il G.E. così disponeva: “revoca
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 214/2022 formulata dalla;
Parte_4 fissa il termine perentorio di gg 45 per l'inizio del giudizio di merito …”.
Con ordinanza del 26 settembre 2023, il Tribunale di Agrigento, in composizione
Parte collegiale, accoglieva il reclamo proposto dall' avverso l'ordinanza di rigetto della sospensiva emessa dal G.E. in data 11.07.2023, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme oggetto del presente giudizio.
Con l'atto introduttivo della presente fase di merito, l' ha chiesto Parte_1
l'annullamento e/o la modifica dell'ordinanza di assegnazione somme poiché erronea per violazione del limite ex art. 546 c.p.c., essendo “state assegnate somme ultronee rispetto a quelle
2 pignorate dalla creditrice procedente” in assenza di “estensione del pignoramento da parte dei creditori terzi intervenuti”.
La convenuta , creditrice procedente nella procedura esecutiva RGE CP_1
Parte 214/2022, nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione, deducendo che l' aveva trasmesso varie dichiarazioni del terzo (una il 22.03.2022 dal contenuto avulso dal giudizio;
un'altra, su autorizzazione del G.E., il 08.07.2022 dal contenuto criptico e l'ultima, positiva per €
23.529,66, il 10.03.2023 alle ore 11,57, sette giorni dopo la scadenza del termine assegnato dal GE
e dopo che quest'ultimo aveva già trattenuto la causa per la decisione); ha eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice adito (in favore del Giudice del Lavoro), la disintegrità del contraddittorio e ha chiesto al Tribunale di “ritenere comunque dovuta dall'opponente alla creditrice privilegiata (unitamente all'altro creditore privilegiato intervenuto e, in CP_1
caso di residuo, al creditore intervenuto in chirografo ) la somma Controparte_3 accantonata dall' pari a € 23.529,66 quale somma detenuta dal debitor debitoris Parte_1
e di pertinenza del debitore esecutato … oltre ai compensi legali della procedura esecutiva in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata e, ove occorra, con CP_1
eventuale dichiarazione di incapienza per il residuo;
con vittoria di spese e compensi da distrarre ai procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata il 28 settembre 2023 si è costituito in giudizio il creditore interveniente contestando i motivi di opposizione Parte_2
Parte dell' rappresentando che “in altra procedura esecutiva, è riuscito recuperare la somma netta di euro 2.737,20 e che, pertanto, il credito residuo ancora vantato nei confronti del debitore esecutato ammonta ad euro 17.677,24” e chiedendo di: “- in via principale, riconoscere il diritto del sig. a partecipare alla distribuzione delle somme, già assegnate in via privilegiata Parte_2 dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di assegnazione del 13/03/2023 per l'importo di euro
20.413,22 oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrende, decurtate le somme medio tempore recuperate dal sig. per l'importo netto di euro 2.737,20, nonché quelle Parte_2
relative agli spiegati interventi liquidati in euro 2.000,00 oltre iva c.p.a. e spese generali;
- in subordine, … ammettere il sig. alla distribuzione del ricavato, secondo il principio della Parte_2
par condicio creditorum, con espressa istanza di essere soddisfatto in via privilegiata ex art. 2751 bis co. 1 c.p.c. trattandosi di crediti per retribuzioni;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 29 settembre 2023 si sono costituiti in proprio anche gli avv.ti GIUSEPPE LENTINI e DONATA MILANO riproponendo le medesime eccezioni e
3 domande formulate dalla creditrice e in più eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva.
Essendo il presente giudizio di natura documentale, il Tribunale fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Tutte le parti costituite hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni con cui, in particolare:
- l' ha domandato al Tribunale di: “- accertare e dichiarare … la violazione ex Parte_1 art. 546 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione del 13.03.2023 e, per l'effetto, annullare e/o modificare - previo riparto ex art. 510 c.p.c. delle somme effettivamente pignorate - l'ordinanza opposta, con tutti i provvedimenti consequenziali;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
- e gli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano hanno rappresentato che nelle CP_1
more del giudizio il credito vantato dalla è stato integralmente soddisfatto ed CP_1 hanno così precisato le conclusioni: “voglia il Tribunale: 1) ritenere e dichiarare che era comunque dovuta dall' , seppur in quota parte, per distribuzione, alla creditrice Parte_1 privilegiata (unitamente all'altro creditore privilegiato intervenuto e, in caso di CP_1
residuo, al creditore intervenuto in ) il 50% della somma Controparte_5 accantonata pari a € 23.529,66 quale somma detenuta dal debitor debitoris e di pertinenza del debitore esecutato , come riportato nella dichiarazione resa datata Controparte_6
10/05/2023 prodotta da parte opponente avente numero di prot. 40768, oltre agli ancora oggi dovuti compensi legali della procedura esecutiva come liquidati dal G.E. di Agrigento con
l'Ordinanza resa a conclusione del proc. 214/22 RGES e da distribuire in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata in misura pari all'importo ivi indicato CP_1 di € 1.400,00 oltre spese generali, CPA e iva se dovuta come per legge, a cura del Giudice del presente giudizio di merito;
2) con vittoria di spese e compensi”;
- ha rappresentato che “nelle more della definizione del presente Parte_2
giudizio, il residuo credito vantato … veniva interamente soddisfatto” e ha domandato al
Part Tribunale “una pronuncia di rigetto delle pretese avanzate dall'opponente , con conseguente condanna alle spese ed ai compensi già liquidati nella procedura esecutiva n. 214/202 RGEM, con ordinanza del 13.03.2023 (pari ad euro 2.000,00 oltre iva cpa e spese generali), ed agli ulteriori compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 10.06.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_7
[...
[...] (creditrice intervenuta) e (debitrice esecutata) che
[...] Controparte_4
sebbene convenuti nel presente giudizio con rituale notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 02 agosto 2023, non si sono costituiti.
Conseguentemente deve ritenersi infondata l'eccezione dei convenuti e avv.ti CP_1
Lentini e Milano di disintegrità del contraddittorio, essendovi in atti, come visto, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo al debitore esecutato Controparte_4
3. Sempre in via preliminare, deve essere affrontata la questione di difetto di competenza in favore del Giudice del Lavoro sollevata dai convenuti e avv.ti Giuseppe Lentini e CP_1
Donata Milano.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, stante che oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. è solo ed esclusivamente l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del 13.03.2023 emessa dal G.E. in violazione dell'art. 546 c.p.c. e non anche la natura del credito vantato dalla sig.ra CP_1
4. Ancora in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano i quali, per avere richiesto e ottenuto dal G.E. con l'ordinanza impugnata, la distrazione delle spese legali per la difesa della creditrice procedente non possono essere considerati litisconsorti del presente CP_1
giudizio di opposizione che ha ad oggetto l'ordinanza di assegnazione somme de qua.
Ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare” (v., tra le tante:
Cass. Civ. ordinanza 09.03.2021 n. 6481).
Gli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano devono pertanto, essere estromessi dal presente giudizio.
5. Tanto premesso, dal compendio probatorio in atti emerge che l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Come visto, il terzo pignorato, odierno opponente, ha lamentato il vizio dell'ordinanza impugnata per aver assegnato in pagamento al creditore procedente e ai creditori intervenuti somme che nel loro complesso sono di gran lunga superiori rispetto all'importo oggetto di pignoramento.
Orbene, l'art. 546 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (antecedente alla modifica operata dall'art. 25, comma 1, lettera a, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni
5 dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) disponeva che “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Pertanto, il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento è circoscritto a tale importo,
“indipendentemente dal fatto che il terzo sia debitore (o divenga in futuro debitore) di un importo maggiore” (Cassazione civile, sez. III, 11 Giugno 2019, n. 15595).
Pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone, infatti, al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (art. 543 c.p.c.
e art. 546 c.p.c., comma 1); tuttavia il pignoramento di un credito può avvenire non solo per l'intero ammontare di questo, ma anche per una parte soltanto. È dunque rimessa al creditore procedente l'individuazione della somma da sottoporre concretamente a pignoramento, col solo limite rappresentato dal divieto di azionare in modo frazionato ed ingiustificato l'unitario titolo esecutivo (cfr. Cass. 09.04.2013, n. 8576).
In tal caso il vincolo di indisponibilità scaturente dal pignoramento produrrà i suoi effetti nei limiti dell'importo pignorato: oltre tale limite, il debitore esecutato resta libero di disporre del proprio credito;
e correlativamente il terzo pignorato resta libero di adempiere la parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore. Se dunque è consentito il pignoramento parziale di un credito, la parte di questo non pignorata non è soggetta a vincoli e, in sede esecutiva, non se ne potrà ordinare l'assegnazione al creditore.
Orbene, nel caso di specie, creditrice procedente, con atto del 25.02.2022, CP_1 premettendo di “essere creditrice della della somma di € 15.686,44, Controparte_4 come da atto di precetto notificato il 14/02/2022” aveva sottoposto “a pignoramento tutte le Part somme dovute e debende a qualsiasi titolo dalla fino alla concorrenza della Parte_5 somma di € 23.529,66, che ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., corrisponde alla somma precettata aumentata della metà”.
Pertanto, il Giudice dell'Esecuzione non poteva pronunciarsi oltre i limiti della somma effettivamente pignorata non essendosi tra l'altro verificata, nel caso in esame, alcuna estensione del pignoramento ai sensi dell'art. 499, comma IV, c.p.c. da parte dei creditori intervenuti.
E ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546 c.p.c., comma 1, c.p.c. “individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non
6 consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore”
(v. in tal senso;
Cass. Civ. n. 1170 del 17.01.2022, n. 9054/2020 e n. 15595/2019).
In conclusione, indipendentemente dalla tardività della dichiarazione resa dal terzo pignorato , il Giudice dell'Esecuzione non poteva assegnare somme per un Parte_1
ammontare superiore a quelle del vincolo derivante ex art. 546 c.p.c. dal pignoramento regolarmente notificatogli.
Si impone quindi in accoglimento della proposta opposizione, la declaratoria di revoca dell'impugnata ordinanza di assegnazione somme per la parte eccedente le somme oggetto di pignoramento.
Ordunque, deve rilevarsi che nel presente giudizio:
- la creditrice procedente nelle note di precisazione delle conclusioni e nella CP_1
comparsa conclusionale (depositate ex art. 189 c.p.c.) ha rappresentato che nelle more del giudizio il credito da lei vantato è stato integralmente soddisfatto e che sono “ancora oggi dovuti compensi legali della procedura esecutiva come liquidati dal G.E. di Agrigento con l'Ordinanza resa a conclusione del proc. 214/22 RGES e da distribuire in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata in misura pari all'importo ivi indicato di € 1.400,00 CP_1
oltre spese generali, CPA e iva se dovuta come per legge”;
- il creditore intervenuto , nelle note di precisazioni delle conclusioni Parte_2 depositate in data 08.04.2024, ha dichiarato che “nelle more della definizione del presente giudizio, il residuo credito vantato dal sig. veniva interamente soddisfatto” e che “è Parte_2
interesse del creditore intervenuto ottenere una pronuncia di rigetto delle pretese avanzate
Part dall'opponente , con conseguente condanna alle spese ed ai compensi già liquidati nella procedura esecutiva n. 214/202 RGEM, con ordinanza del 13.03.2023 (pari ad euro 2.000,00 oltre iva cpa e spese generali), ed agli ulteriori compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- la “ , creditrice intervenuta, non si è costituita nel presente Controparte_3
procedimento.
In ragione delle sopra riportate richieste conclusive delle parti, l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13.03.2023 nella procedura esecutiva n. 214/2022
R.G.E. deve essere revocata per le somme eccedenti gli importi liquidati a titolo di spese legali della detta procedura e per le somme assegnate al creditore intervenuto Controparte_3
precisamente:
a) € 1.400,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, che dovrà essere
7 corrisposto agli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano, dichiaratisi procuratori distrattari della
CP_1
b) € 2.000,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, che dovrà essere corrisposto all'avv. Diego Giarratana, dichiaratosi procuratore distrattario del Parte_2
;
[...]
c) “€ 2.239,41 oltre interessi maturati e maturandi nonchè le spese relative allo spiegato intervento liquidate in € 1.000,00 oltre iva cpa e spese generali”.
6. Tenuto conto che il presente giudizio è stato comunque determinato da un errore in cui è incorso il Giudice dell'Esecuzione e nessuna responsabilità può essere addebitata ad alcuna delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca
Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva degli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano che, per l'effetto, estromette dal giudizio;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla Pt_1 Parte_1 annulla l'ordinanza di assegnazione del 13 marzo 2023 resa nella procedura esecutiva presso terzi n. 218/2022 R.G.E., nei limiti di cui in parte motiva, disponendo così il pagamento in assegnazione dei seguenti importi:
a) € 1.400,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, agli avv.ti Giuseppe
Lentini e Donata Milano, procuratori distrattari di CP_1
b) € 2.000,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, all'avv. Diego Giarratana, procuratore distrattario di;
Parte_2
c) “€ 2.239,41 oltre interessi maturati e maturandi nonché le spese … liquidate in € 1.000,00 oltre iva cpa e spese generali” in favore di Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Agrigento il 14/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2122 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) in persona del commissario straordinario e Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Galvagno ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, giusta procura ad litem in atti
* OPPONENTE (terza pignorata) * contro
(c.f.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._1
11/02/1970 elettivamente domiciliata in , via Eraclito n. 28, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Lentini che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Donata
Milano, giusta procura ad litem in atti
* OP (creditrice procedente) *
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/09/1989, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'avv. Diego Giarratana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
* OPPOSTO (creditore intervenuto) *
AVV. GIUSEPPE LENTINI (c.f.: rappresentato e difeso in proprio ex C.F._3
art 86 c.p.c. e (c.f.: rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'avv. Giuseppe Lentini ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in , via Eraclito n. 28, giusta procura ad litem in atti Parte_1
* OPPOSTI (procuratori distrattari) *
1 Controparte_3
* OP MA (creditrice intervenuta) *
Controparte_4
* OP MA (debitrice esecutata) *
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione somme pignorate
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate il 04-08 aprile 2024 e successive memorie ex art. 189 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta dalla di con atto di citazione Pt_1 Parte_1
notificato il 02 agosto 2023, rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 617
c.p.c. promosso avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa il 13 marzo 2023, notificata il
15.03.2023, nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi portante n.
214/2022 R.G.E. con cui il Giudice dell'esecuzione ha assegnato “in pagamento a Parte_3
… la somma di € 14.323,49, oltre interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che
[...] liquida in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari … in pagamento a … la somma di € 20.413,22, oltre Parte_2 interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e
CPA e spese generali … in pagamento alla … la somma di € 2.239,41, Controparte_3 oltre interessi … nonché quelle relative alla presente procedura che liquida in € 1.000,00, oltre
IVA e CPA e spese generali”.
Con provvedimento reso in data 11.07.2023, comunicato il 15.07.2023, all'esito della fase cautelare introdotta con ricorso ex art. 617, comma II, c.p.c., il G.E. così disponeva: “revoca
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura esecutiva n. 214/2022 formulata dalla;
Parte_4 fissa il termine perentorio di gg 45 per l'inizio del giudizio di merito …”.
Con ordinanza del 26 settembre 2023, il Tribunale di Agrigento, in composizione
Parte collegiale, accoglieva il reclamo proposto dall' avverso l'ordinanza di rigetto della sospensiva emessa dal G.E. in data 11.07.2023, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme oggetto del presente giudizio.
Con l'atto introduttivo della presente fase di merito, l' ha chiesto Parte_1
l'annullamento e/o la modifica dell'ordinanza di assegnazione somme poiché erronea per violazione del limite ex art. 546 c.p.c., essendo “state assegnate somme ultronee rispetto a quelle
2 pignorate dalla creditrice procedente” in assenza di “estensione del pignoramento da parte dei creditori terzi intervenuti”.
La convenuta , creditrice procedente nella procedura esecutiva RGE CP_1
Parte 214/2022, nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione, deducendo che l' aveva trasmesso varie dichiarazioni del terzo (una il 22.03.2022 dal contenuto avulso dal giudizio;
un'altra, su autorizzazione del G.E., il 08.07.2022 dal contenuto criptico e l'ultima, positiva per €
23.529,66, il 10.03.2023 alle ore 11,57, sette giorni dopo la scadenza del termine assegnato dal GE
e dopo che quest'ultimo aveva già trattenuto la causa per la decisione); ha eccepito il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice adito (in favore del Giudice del Lavoro), la disintegrità del contraddittorio e ha chiesto al Tribunale di “ritenere comunque dovuta dall'opponente alla creditrice privilegiata (unitamente all'altro creditore privilegiato intervenuto e, in CP_1
caso di residuo, al creditore intervenuto in chirografo ) la somma Controparte_3 accantonata dall' pari a € 23.529,66 quale somma detenuta dal debitor debitoris Parte_1
e di pertinenza del debitore esecutato … oltre ai compensi legali della procedura esecutiva in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata e, ove occorra, con CP_1
eventuale dichiarazione di incapienza per il residuo;
con vittoria di spese e compensi da distrarre ai procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata il 28 settembre 2023 si è costituito in giudizio il creditore interveniente contestando i motivi di opposizione Parte_2
Parte dell' rappresentando che “in altra procedura esecutiva, è riuscito recuperare la somma netta di euro 2.737,20 e che, pertanto, il credito residuo ancora vantato nei confronti del debitore esecutato ammonta ad euro 17.677,24” e chiedendo di: “- in via principale, riconoscere il diritto del sig. a partecipare alla distribuzione delle somme, già assegnate in via privilegiata Parte_2 dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di assegnazione del 13/03/2023 per l'importo di euro
20.413,22 oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrende, decurtate le somme medio tempore recuperate dal sig. per l'importo netto di euro 2.737,20, nonché quelle Parte_2
relative agli spiegati interventi liquidati in euro 2.000,00 oltre iva c.p.a. e spese generali;
- in subordine, … ammettere il sig. alla distribuzione del ricavato, secondo il principio della Parte_2
par condicio creditorum, con espressa istanza di essere soddisfatto in via privilegiata ex art. 2751 bis co. 1 c.p.c. trattandosi di crediti per retribuzioni;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 29 settembre 2023 si sono costituiti in proprio anche gli avv.ti GIUSEPPE LENTINI e DONATA MILANO riproponendo le medesime eccezioni e
3 domande formulate dalla creditrice e in più eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva.
Essendo il presente giudizio di natura documentale, il Tribunale fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Tutte le parti costituite hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni con cui, in particolare:
- l' ha domandato al Tribunale di: “- accertare e dichiarare … la violazione ex Parte_1 art. 546 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione del 13.03.2023 e, per l'effetto, annullare e/o modificare - previo riparto ex art. 510 c.p.c. delle somme effettivamente pignorate - l'ordinanza opposta, con tutti i provvedimenti consequenziali;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
- e gli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano hanno rappresentato che nelle CP_1
more del giudizio il credito vantato dalla è stato integralmente soddisfatto ed CP_1 hanno così precisato le conclusioni: “voglia il Tribunale: 1) ritenere e dichiarare che era comunque dovuta dall' , seppur in quota parte, per distribuzione, alla creditrice Parte_1 privilegiata (unitamente all'altro creditore privilegiato intervenuto e, in caso di CP_1
residuo, al creditore intervenuto in ) il 50% della somma Controparte_5 accantonata pari a € 23.529,66 quale somma detenuta dal debitor debitoris e di pertinenza del debitore esecutato , come riportato nella dichiarazione resa datata Controparte_6
10/05/2023 prodotta da parte opponente avente numero di prot. 40768, oltre agli ancora oggi dovuti compensi legali della procedura esecutiva come liquidati dal G.E. di Agrigento con
l'Ordinanza resa a conclusione del proc. 214/22 RGES e da distribuire in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata in misura pari all'importo ivi indicato CP_1 di € 1.400,00 oltre spese generali, CPA e iva se dovuta come per legge, a cura del Giudice del presente giudizio di merito;
2) con vittoria di spese e compensi”;
- ha rappresentato che “nelle more della definizione del presente Parte_2
giudizio, il residuo credito vantato … veniva interamente soddisfatto” e ha domandato al
Part Tribunale “una pronuncia di rigetto delle pretese avanzate dall'opponente , con conseguente condanna alle spese ed ai compensi già liquidati nella procedura esecutiva n. 214/202 RGEM, con ordinanza del 13.03.2023 (pari ad euro 2.000,00 oltre iva cpa e spese generali), ed agli ulteriori compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 10.06.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_7
[...
[...] (creditrice intervenuta) e (debitrice esecutata) che
[...] Controparte_4
sebbene convenuti nel presente giudizio con rituale notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 02 agosto 2023, non si sono costituiti.
Conseguentemente deve ritenersi infondata l'eccezione dei convenuti e avv.ti CP_1
Lentini e Milano di disintegrità del contraddittorio, essendovi in atti, come visto, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo al debitore esecutato Controparte_4
3. Sempre in via preliminare, deve essere affrontata la questione di difetto di competenza in favore del Giudice del Lavoro sollevata dai convenuti e avv.ti Giuseppe Lentini e CP_1
Donata Milano.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, stante che oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. è solo ed esclusivamente l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del 13.03.2023 emessa dal G.E. in violazione dell'art. 546 c.p.c. e non anche la natura del credito vantato dalla sig.ra CP_1
4. Ancora in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano i quali, per avere richiesto e ottenuto dal G.E. con l'ordinanza impugnata, la distrazione delle spese legali per la difesa della creditrice procedente non possono essere considerati litisconsorti del presente CP_1
giudizio di opposizione che ha ad oggetto l'ordinanza di assegnazione somme de qua.
Ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare” (v., tra le tante:
Cass. Civ. ordinanza 09.03.2021 n. 6481).
Gli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano devono pertanto, essere estromessi dal presente giudizio.
5. Tanto premesso, dal compendio probatorio in atti emerge che l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Come visto, il terzo pignorato, odierno opponente, ha lamentato il vizio dell'ordinanza impugnata per aver assegnato in pagamento al creditore procedente e ai creditori intervenuti somme che nel loro complesso sono di gran lunga superiori rispetto all'importo oggetto di pignoramento.
Orbene, l'art. 546 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (antecedente alla modifica operata dall'art. 25, comma 1, lettera a, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni
5 dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) disponeva che “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Pertanto, il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento è circoscritto a tale importo,
“indipendentemente dal fatto che il terzo sia debitore (o divenga in futuro debitore) di un importo maggiore” (Cassazione civile, sez. III, 11 Giugno 2019, n. 15595).
Pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone, infatti, al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (art. 543 c.p.c.
e art. 546 c.p.c., comma 1); tuttavia il pignoramento di un credito può avvenire non solo per l'intero ammontare di questo, ma anche per una parte soltanto. È dunque rimessa al creditore procedente l'individuazione della somma da sottoporre concretamente a pignoramento, col solo limite rappresentato dal divieto di azionare in modo frazionato ed ingiustificato l'unitario titolo esecutivo (cfr. Cass. 09.04.2013, n. 8576).
In tal caso il vincolo di indisponibilità scaturente dal pignoramento produrrà i suoi effetti nei limiti dell'importo pignorato: oltre tale limite, il debitore esecutato resta libero di disporre del proprio credito;
e correlativamente il terzo pignorato resta libero di adempiere la parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore. Se dunque è consentito il pignoramento parziale di un credito, la parte di questo non pignorata non è soggetta a vincoli e, in sede esecutiva, non se ne potrà ordinare l'assegnazione al creditore.
Orbene, nel caso di specie, creditrice procedente, con atto del 25.02.2022, CP_1 premettendo di “essere creditrice della della somma di € 15.686,44, Controparte_4 come da atto di precetto notificato il 14/02/2022” aveva sottoposto “a pignoramento tutte le Part somme dovute e debende a qualsiasi titolo dalla fino alla concorrenza della Parte_5 somma di € 23.529,66, che ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., corrisponde alla somma precettata aumentata della metà”.
Pertanto, il Giudice dell'Esecuzione non poteva pronunciarsi oltre i limiti della somma effettivamente pignorata non essendosi tra l'altro verificata, nel caso in esame, alcuna estensione del pignoramento ai sensi dell'art. 499, comma IV, c.p.c. da parte dei creditori intervenuti.
E ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546 c.p.c., comma 1, c.p.c. “individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non
6 consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore”
(v. in tal senso;
Cass. Civ. n. 1170 del 17.01.2022, n. 9054/2020 e n. 15595/2019).
In conclusione, indipendentemente dalla tardività della dichiarazione resa dal terzo pignorato , il Giudice dell'Esecuzione non poteva assegnare somme per un Parte_1
ammontare superiore a quelle del vincolo derivante ex art. 546 c.p.c. dal pignoramento regolarmente notificatogli.
Si impone quindi in accoglimento della proposta opposizione, la declaratoria di revoca dell'impugnata ordinanza di assegnazione somme per la parte eccedente le somme oggetto di pignoramento.
Ordunque, deve rilevarsi che nel presente giudizio:
- la creditrice procedente nelle note di precisazione delle conclusioni e nella CP_1
comparsa conclusionale (depositate ex art. 189 c.p.c.) ha rappresentato che nelle more del giudizio il credito da lei vantato è stato integralmente soddisfatto e che sono “ancora oggi dovuti compensi legali della procedura esecutiva come liquidati dal G.E. di Agrigento con l'Ordinanza resa a conclusione del proc. 214/22 RGES e da distribuire in prededuzione e in distrazione in favore dei legali della prefata in misura pari all'importo ivi indicato di € 1.400,00 CP_1
oltre spese generali, CPA e iva se dovuta come per legge”;
- il creditore intervenuto , nelle note di precisazioni delle conclusioni Parte_2 depositate in data 08.04.2024, ha dichiarato che “nelle more della definizione del presente giudizio, il residuo credito vantato dal sig. veniva interamente soddisfatto” e che “è Parte_2
interesse del creditore intervenuto ottenere una pronuncia di rigetto delle pretese avanzate
Part dall'opponente , con conseguente condanna alle spese ed ai compensi già liquidati nella procedura esecutiva n. 214/202 RGEM, con ordinanza del 13.03.2023 (pari ad euro 2.000,00 oltre iva cpa e spese generali), ed agli ulteriori compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- la “ , creditrice intervenuta, non si è costituita nel presente Controparte_3
procedimento.
In ragione delle sopra riportate richieste conclusive delle parti, l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13.03.2023 nella procedura esecutiva n. 214/2022
R.G.E. deve essere revocata per le somme eccedenti gli importi liquidati a titolo di spese legali della detta procedura e per le somme assegnate al creditore intervenuto Controparte_3
precisamente:
a) € 1.400,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, che dovrà essere
7 corrisposto agli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano, dichiaratisi procuratori distrattari della
CP_1
b) € 2.000,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, che dovrà essere corrisposto all'avv. Diego Giarratana, dichiaratosi procuratore distrattario del Parte_2
;
[...]
c) “€ 2.239,41 oltre interessi maturati e maturandi nonchè le spese relative allo spiegato intervento liquidate in € 1.000,00 oltre iva cpa e spese generali”.
6. Tenuto conto che il presente giudizio è stato comunque determinato da un errore in cui è incorso il Giudice dell'Esecuzione e nessuna responsabilità può essere addebitata ad alcuna delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca
Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2122/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva degli avv.ti Giuseppe Lentini e Donata Milano che, per l'effetto, estromette dal giudizio;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla Pt_1 Parte_1 annulla l'ordinanza di assegnazione del 13 marzo 2023 resa nella procedura esecutiva presso terzi n. 218/2022 R.G.E., nei limiti di cui in parte motiva, disponendo così il pagamento in assegnazione dei seguenti importi:
a) € 1.400,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, agli avv.ti Giuseppe
Lentini e Donata Milano, procuratori distrattari di CP_1
b) € 2.000,00 oltre spese generali, cpa e iva (se dovuta) come per legge, all'avv. Diego Giarratana, procuratore distrattario di;
Parte_2
c) “€ 2.239,41 oltre interessi maturati e maturandi nonché le spese … liquidate in € 1.000,00 oltre iva cpa e spese generali” in favore di Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Agrigento il 14/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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