Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2006, n. 1560
CASS
Sentenza 21 novembre 2006

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Massime1

In tema di valutazione della chiamata in reità, i necessari riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da elementi di natura logica e da un'altra dichiarazione, sia pure "de relato", purchè sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito.

Commentario1

  • 1Veterinario rimuove microchip da cani rubati: riciclaggio (Cass. 39401/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019

    Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza: rileva peraltro anche il dolo nella forma eventuale, configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA dd. 26 settembre 2019, n.39401 consigliere estensore Anna Maria De Santis Presidente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2006, n. 1560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1560
Data del deposito : 21 novembre 2006

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