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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCHI ELISA e CARLA P.IVA_1
FIASCHI , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BORSACCHI STEFANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, nel merito, in via principale riformare la sentenza n. 1144/2022 nelle parti impugnate per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate in primo grado da;
CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della responsabilità dell'odierna appellante, rideterminare e diminuire, in accoglimento dei motivi proposti nel presente atto e alla luce di quanto risulterà accertato in corso di causa, l'ammontare della condanna al risarcimento dei danni disposta in primo grado;
con vittoria di spese, anche di CTU, di entrambi i gradi del giudizio, ovvero con compensazione integrale delle stesse.
In via istruttoria, si chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico legale per i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio o, in subordine, la convocazione a chiarimenti dei CCTTU.”
Per parte appellata: “in tesi, Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta, ecce-zione e conclusione disattesa, accertata e rilevata l'inammissibilità e/o in ogni caso l'infondatezza dei proposti motivi di appello, confermare la sentenza del Tribunale di
Pisa- Giudice Pastacaldi – n.1144 del 23.09.2022, con ogni con-seguente pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio;
in ipotesi Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, confermare la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Pastacaldi – n.1144 del
23.09.2022, quanto al riconoscimento, alla sussistenza ed alla liquidazione del danno parentale in misura pari ad euro 245.284,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto illecito al saldo e, dato atto e tenuto conto del già avvenuto versamento da parte appellata della somma di euro 200.000,00 in data 1.3. 2023, condanni sempre l'appellata
[...]
al pagamento della residua somma di euro 45.284,00, oltre Controparte_2 rivalutazione ed interessi e con il favore delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, oltre spese e competenze dei CTU e dei Ct di parte;
in ipotesi subordinata nel richiamo alle conclusioni e domande tutte proposte in primo grado, e da intendersi qui espressamente richiamate, riproposte e fatte salve, Voglia la Corte di
Appello, accertato che per tutto quanto dedotto, illustrato e provato nel corso del giudizio, una diversa condotta dei sanitari e, in particolare, l'esecuzione di un obbligato e tempestivo intervento chirurgico avrebbero garantito una chance di sopravvivenza alla signora , Controparte_3
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, e qui appellata, nella CP_1
qualità ricordata e precisata in atti, danni da liquidarsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria anche in questo caso di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1144/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata in data 23.9.2022 , in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa, l' CP_1 Parte_1
( di seguito solo di cui chiedeva la condanna al
[...] CP_4
risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, per il decesso della madre, dovuto a malpractice medica, a causa del ritardo nella diagnosi Controparte_3
e nella somministrazione delle cure necessarie, quantificato in € 300.000,00.
A fondamento della domanda l'attrice allegava che:
- il 05/04/2016 la madre, colta da fortissimi dolori e da Controparte_3
vomito “caffeano”, veniva trasportata in ambulanza presso il P.S. dell' CP_4
con accesso alla struttura alle ore 12:16 e assegnazione al triage del codice giallo (“soggetto in condizioni di emergenza, affetto da forma morbosa grave”), prevista per pazienti con minaccia incombente di cedimento delle funzioni vitali;
-nonostante i sintomi e l'età avanzata (81 anni) l'anamnesi veniva raccolta solo alle ore 14:46, alle ore 15 veniva eseguita ecografia addominale completa, che evidenziava la presenza di “raccolta fluida peri-epatica parzialmente saccata” mentre i parametri vitali della paziente rientravano ancora nella norma;
-soltanto alle ore 18:12 veniva eseguita una TC addome completo, con esito ricevuto alle 19:06 e la richiesta consulenza chirurgica disposta alle ore 19:26, dalle quali emergeva “peritonite acuta in shock settico…. pneumoperitoneo da verosimile perforazione del sigma”; a quel punto, come risulta dalla cartella clinica, la paziente non era più contattabile. L'attrice deduceva altresì che gli operatori sanitari, ritenendo di dovere acquisire il consenso informato all'intervento chirurgico, considerato che la paziente non poteva esprimerlo perché incosciente, rimettevano ad ella in qualità di figlia, la decisione in merito alle cure da prestare, comunicandole al contempo che la situazione clinica della madre era gravissima con altissimo rischio di morte connesso all'intervento chirurgico, che la donna con elevata probabilità non avrebbe superato, pertanto l' unica alternativa ad una morte pressochè certa era la sedazione;
per tali ragioni l'attrice rifiutava l'intervento chirurgico, cosicchè
[...]
ecedeva alle ore 04:20 del 06/04/2016. CP_3
Sulla scorta di siffatte allegazioni corroborate da una consulenza di parte, CP_5
imputava ai sanitari dell''A.O.U.P. la responsabilità per il decesso della madre, derivante da ritardo sia diagnostico che nella somministrazione delle cure necessarie, in quanto, come comprovato dalla cartella clinica, la diagnosi di perforazione intestinale era intervenuta a distanza di sette ore dall'accesso in
Pronto Soccorso della paziente, quando ormai le sue condizioni si erano drasticamente aggravate. I sanitari inoltre avevano erroneamente richiesto il suo consenso all'intervento chirurgico, a cui invece avrebbero potuto e dovuto procedere a prescindere, poiché necessario per salvare la vita della paziente e da eseguirsi in condizioni di urgenza. Infine, l'attrice lamentava l'erroneità delle informazioni che le erano state fornite dai sanitari, poiché le era stato rappresentato un quadro clinico disperato, non utilmente operabile, non corrispondente alla realtà concreta, sul punto in particolare richiamava la consulenza di parte allegata all'atto di citazione, assumendo che al trattamento chirurgico tradizionale di resezione intestinale fosse associato un tasso medio di mortalità compreso tra il 15% ed il
35%, pertanto laddove la perforazione fosse stata tempestivamente riconosciuta e trattata, secondo il principio del “più probabile che non”, la madre non sarebbe morta. chiedeva pertanto il risarcimento del danno iure proprio, per perdita del CP_5
rapporto parentale, intervenuta a soli cinque mesi di distanza dal decesso del padre,
e del danno non patrimoniale iure hereditatis, patito dalla madre, comprensivo del danno terminale, o comunque in via subordinata del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Ritualmente costituitasi, l' contestava la sussistenza di una propria CP_4
responsabilità nella gestione della paziente, in particolare del ritardo diagnostico imputatole, posto che il ricovero era intervenuto entro le otto ore dall'accesso al P.
S., come previsto per i pazienti in codice giallo e non avrebbe potuto essere disposto fino al completamento dell'iter diagnostico, svoltosi in tempi adeguati;
deduceva poi che non vi fosse alcuna indicazione all'intervento chirurgico, per il quale non si imponeva una scelta salva vita, ma una valutazione del rapporto rischi/benefici alla luce del quadro clinico grave e disperato della paziente, molto anziana e fragile, con peritonite stercoracea in shock settico, pertanto concludeva per la reiezione delle avverse domande.
Il Tribunale, all'esito di istruzione documentale e di ctu medico legale, aderendo alle conclusioni dell'elaborato peritale, riteneva provata la responsabilità dei sanitari dell' le cui condotte imperite e negligenti venivano individuate come CP_4
segue: “In primo luogo, il Collegio ha accertato che vi è stato un grave ritardo diagnostico: infatti il percorso assistenziale è stato avviato solo dopo 2 ore e 30 minuti dall'accesso al Pronto Soccorso (ore 12:15), nonostante l'assegnazione del codice giallo e l'eco-addominale è stata effettuata solo alle ore 15:00. I sanitari hanno omesso di ricondurre il vomito e il ristagno “caffeano” a una possibile occlusione intestinale, pur in presenza di indizi significativi, come l'ampolla rettale vuota all'esplorazione, la chiusura dell'alvo da tre gg, e gli altri sintomi elencati nella relazione tecnica.
Anche la elevata frequenza cardiaca registrata fra le 12:17 e le 16:58 è stata trascurata;
infatti
l'attività cardio-respiratoria è stata registrata come “normofrequente”, nella cartella di P.S.. Dal referto dell'eco – addome risulta la presenza di una “raccolta fluida peri-epatica parzialmente saccata”. Secondo il Collegio peritale, alla luce dell'esito dell'eco – addome e dell'esame obiettivo, la paziente avrebbe dovuto subito essere sottoposta a TC addominale e poi indirizzata alla consulenza chirurgica. I ccttuu hanno, infatti, affermato che in caso di riscontro positivo dell'accertamento diagnostico mediante eco addome, “deve seguire con altrettanta rapidità, la TC addominale per accertare la causa del dolore e indirizzare il chirurgo sull'intervento urgente da eseguire.” Infatti “l'addome acuto”, secondo il Collegio peritale, “in ambito chirurgico, ha una sola valenza: quella di essere un'urgenza chirurgica con un limite temporale di circa quattro ore”. La tc, necessaria per completare l'iter diagnostico, è stata invece disposta solo alle 18:12, dopo oltre tre ore dall'ecografia e quasi sette dall'accesso in P.S. Il consulto chirurgico è stato richiesto, poi, dopo un'altra ora, a distanza di sette ore dall'inizio del percorso assistenziale. Secondo il Collegio, avrebbe inoltre dovuto essere disposta una consulenza chirurgica fin dal primo riscontro obiettivo compatibile con un “addome acuto” (alle ore 14:58), all'sito dell'esame obiettivo, durante il quale sono stati riscontrati dolori addominali fortissimi, e dell'ecografia addominale.
Viene inoltre censurata la somministrazione anticipata di analgesici (morfina) per calmare i dolori addominali della paziente, quando non era stata ancora formulata una diagnosi. Secondo il
Collegio coprire il dolore può infatti comportare un ritardo diagnostico, che incide inevitabilmente sulla prognosi e anche, in modo fuorviante, sullo stato di coscienza e sulla capacità di partecipazione della paziente. Ad sono stati somministrati 2 cc di morfina, Controparte_3
prima alle ore 15:28, subito dopo l'ecografia addominale e poi alle 16:23.
La consulenza chirurgica è stata poi censurata dai ccttuu, sotto vari profili: condizionata dal ritardo e anche dalla somministrazione di morfina alla paziente;
non coerente, in quanto lo shock settico refertato non era, in realtà, supportato da riscontri clinici (la pressione non era indicativa di shock settico, la confusione mentale e la riduzione della vigilanza potevano non essere indicative per la diagnosi di sepsi, posto che la paziente era sottoposta a terapia morfinica;
non è stata comunque valutata la ipovolemia), non sono stati acquisiti riscontri anestesiologici, emogasanalitici e di laboratorio, né risulta alcun riferimento ai punteggi di valutazione dell'insufficienza d'organo sequenziale (SOFA e qSOFA), che avrebbero potuto essere indicativi per indagini cliniche e di laboratorio ulteriori a conferma della sepsi. I ccttuu hanno, inoltre verificato che fino ad almeno le
16:58 i parametri vitali registrati si mantenevano stabili (la saturazione di ossigeno si era lievemente ridotta, rispetto al controllo precedente, ma i valori pressori erano nella norma), non essendovi quindi indicazione di collasso delle funzioni vitali da shock settico sottostante. Ha illustrato il Collegio, che nella sindrome sistemica (shock settico), si ha una diminuzione critica della perfusione, con conseguente insufficienza cardiaca e ipotensione. In tali condizioni, la pressione sistolica scende al di sotto dei 90 mmHg (o dei 60 mmHg per la pressione arteriosa media), oppure si deve ridurre di almeno 40 mmHg al di sotto dei valori base e persiste nonostante la somministrazione di liquidi. Tali condizioni non erano presenti, nella Dall'esame CP_3
del caso, secondo i consulenti del giudice, la paziente non era affetta da shock settico, ma dashock ipovolemico, per il quale, in effetti, non è stata fatta alcuna diagnosi differenziale. Inoltre, quanto all'approccio chirurgico, il Collegio adduce ai sanitari di non avere rispettato la classificazione di
che oggi consente, per la diverticolite complicata da perforazione, una gestione organica Per_1
delle complicanze, con indicazioni precise sulle procedure e sui risultati corrispondenti (cfr. tab. 3 allegata alla relazione tecnica). Il Collegio peritale ha affermato che in base a tale classificazione, ove il paziente presenti una perforazione con peritonite stercoracea, anche se anziano, deve procedersi all'intervento chirurgico immediato (Hinchey stadio IV), se si vuole salvare la vita del paziente.”
Il primo giudice poi, richiamando le conclusioni della relazione tecnica secondo cui la presentava verosimilmente, all'accesso in P.S., un “addome acuto da CP_3
probabile diverticolite acute in paziente affetta da diverticolite cronica, che si è aggravato con il passare delle ore;
nel lasso di tempo impiegato per arrivare alla diagnosi, l'addome acuto si è evoluto in un quadro di peritonite acuta stercoracea, per risolvere la quale era necessario e non sostituibile l'intervento chirurgico nel più breve tempo possibile. Fu deciso di non procedere per cui
l'evoluzione inevitabile è stato l'exitus della paziente”, affermava che una diagnosi tempestiva (nel giro di 2 – 3 ore) avrebbe probabilmente evitato l'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della paziente e segnatamente la perforazione intestinale e, pur considerando che la donna era affetta da varie comorbilità, concludeva che l'aspettativa di vita della stessa, come valutata dai ccttu, in caso di assistenza tempestiva, sarebbe stata dell'85% ; precisava altresì come nel caso in esame non venisse in rilievo il danno da perdita di chance, che attiene al risarcimento della perdita del bene della vita consistente nella mera speranza di sopravvivere, atteso l'accertamento secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che con una tempestiva e adeguata assistenza, la paziente sarebbe sopravvissuta e che, quindi, la condotta colposa dell' ne avesse cagionato in modo diretto la CP_4
morte.
Con riferimento poi al consenso richiesto alla figlia della paziente per procedere all'intervento chirurgico ormai d'urgenza, dopo averle prospettato un esito infausto quasi certo per la madre, il Tribunale, sempre avvalendosi delle valutazioni contenute nella relazione peritale, stigmatizzava siffatta condotta dei medici, perché
“ invece di intervenire prontamente con un intervento d'urgenza, per cercare di salvare la vita della paziente, la cui situazione si era aggravata proprio a causa del colpevole ritardo dei medici, essi hanno acquisito il dissenso all'intervento chirurgico da parte di un soggetto non legittimato - fornendole, peraltro, informazioni imprecise e fuorvianti (la ctu ha infatti smentito la tesi sostenuta anche in atti dall' secondo la quale, la paziente sarebbe quasi certamente deceduta CP_4
durante o in esito all'intervento chirurgico) – quasi a dismettere ogni responsabilità per il caso di decesso.”
Il primo giudice riconosceva quindi a il diritto al risarcimento del danno da CP_5
perdita del rapporto parentale che liquidava, facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Roma dell'anno 2016, considerata l'età della vittima e l'età della figlia sopravvissuta, l'assenza di altri familiari conviventi, in € 245.284,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
attribuiva alla medesima anche il diritto iure hereditatis al ristoro del danno biologico patito in vita dalla madre, partendo dal presupposto che la perforazione del sigma non era presente al momento dell'ecografia all'addome effettuata alle ore 15,00, pertanto la sua insorgenza era ascrivibile sul piano causale al ritardo diagnostico e di prestazione delle cure adeguate imputabile ai sanitari dell' ; poiché la CP_4
complicanza avrebbe richiesto un intervento chirurgico di revisione intestinale con ileo laterale, omesso dai medici, il quale invece, se correttamente eseguito, avrebbe comportato una lesione incidente sulla integrità psico – fisica della paziente nella misura del 35%, liquidava siffatto danno biologico da invalidità permanente in €
149.323,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, sulla base delle tabelle milanesi vigenti al momento del fatto ( anno 2016). Escludeva invece la sussistenza del cd” danno catastrofale” risarcibile iure hereditatis in favore di così motivando : CP_5
“Sotto questo profilo, l'attrice non ha allegato che la madre si sia resa conto dell'avvicinarsi della morte e va anche considerato che alle ore 19:26 la paziente non era più cosciente. Dunque, con riferimento alla situazione specifica non è provato che nelle 7 ore trascorse dall'accettazione a quando non è più stata “contattabile” la abbia consapevolezza circa la situazione in CP_3
cui si trovava e circa la morte incombente” “
L' ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa per i CP_4
seguenti motivi:
1)con il primo motivo lamenta che il Tribunale, nel ritenere accertata una condotta colposa dei sanitari, si sia appiattito sulle valutazioni lacunose e contraddittorie dei
CCTTU, i quali non avrebbero risposto alle osservazioni critiche dei propri
CCTTP, in particolare assume l'appellante che i tempi di attesa in P.S. della signora di circa 8 ore siano stati in linea con le performance previste CP_3
dal MES per la gestione dei pazienti in Pronto Soccorso, considerato che al momento dell'accesso della donna il quadro clinico, in assenza degli accertamenti strumentali necessari , non era idoneo per definire la presenza di un addome acuto di interesse chirurgico ovvero che vi fosse una situazione d'urgenza, e alcun ritardo vi è stato nell'iter diagnostico seguito dai medici;
2) con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, fondandosi sulle risultanze della ctu, ha ritenuto provato il nesso di causa tra l'operato dei sanitari ed il decesso della paziente, omettendo, secondo la prospettazione dell' di valorizzare la comorbilità della paziente in CP_4
relazione anche all'indicazione all'intervento chirurgico;
l'appellante lamenta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dai periti d'ufficio, non vi fosse alcuna evidenza per ritenere che la perforazione intestinale insorta nella paziente nel corso della sua permanenza presso il P.S. fosse dovuta ad una diverticolite, pertanto non essendo stata accertata la causa della complicanza, astrattamente derivabile da molteplici altri fattori, tra cui una ischemia intestinale, tutte le considerazioni sviluppate nell'elaborato peritale circa la prognosi di sopravvivenza della qualora fosse stata tempestivamente sottoposta ad intervento CP_3
chirurgico, sarebbero fallaci, perché costruite su una diagnosi di peritonite da diverticolite indimostrata, oltre a non tenere conto delle specifiche condizioni di salute generali della paziente, preesistenti e già ampiamente compromesse, che avrebbero dovuto indurre il Giudice, sulla scorta delle osservazioni critiche dei
CCTTP della azienda convenuta, a considerare una previsione di mortalità pari al
60-65% e semmai a valutare il danno in termini di mera chance di sopravvivenza;
3) con il terzo motivo impugna la statuizione del Tribunale relativa alla non necessità di acquisizione del consenso per procedere ad un intervento chirurgico d'urgenza, lamentando che il primo giudice non abbia compreso le proprie difese tecniche , come veicolate nel giudizio tramite i propri consulenti di parte, tese ad evidenziare la non adeguatezza dell'indicazione al trattamento operatorio in paziente fragile, affetta da grave patologia (peritonite stercoracea), con degli indici di rischio chirurgico aumentati di oltre il doppio rispetto ad un paziente di partenza non compromesso;
4) con il quarto motivo l'appellante denuncia l'erroneità della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore di perché fondata sulle CP_5
Tabelle del Tribunale di Roma, invece che su quelle milanesi del giugno 2022, avallate anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 37009/2022, e senza fare riferimento alle circostanze del caso concreto, su cui fondare una adeguata quantificazione equitativa di siffatto pregiudizio. Riguardo poi al danno biologico patito dalla e riconosciuto iure hereditatis alla figlia, l' fa CP_3 CP_4
valere un vizio di ultra petizione, in quanto tale voce di pregiudizio non sarebbe mai stata specificamente domandata dall'attrice oltre all'erroneità della decisione, per aver liquidato un danno biologico soltanto ipotetico ma di fatto non verificatosi, non essendo stato eseguito l'intervento chirurgico, all'esito del quale la avrebbe riportato una IP del 35%. Infine lamenta che la liquidazione CP_3
del danno non patrimoniale sia iure proprio che iure hereditatis sia avvenuta facendo riferimento rispettivamente alle tabelle del Tribunale di Roma ed a quelle milanesi vigenti alla data del decesso della e non al momento della CP_3
liquidazione ( cfr Cass. 19229/2022), con erronea applicazione di “rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto illecito al saldo “ in violazione del noto e consolidato principio affermato dal giudice di legittimità con la pronuncia a. SS.
UU. Del 17/2/1995 n. 1712.
L' a chiesto in via istruttoria la rinnovazione della CTU e in via cautelare CP_4
ha formulato istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, accolta in parte , limitatamente ad ogni somma superiore a quella complessiva di € 200.000 con decreto inaudita altera parte del 23.2.2023, confermato con ordinanza del
26.4.2023.
Ritualmente costituitasi, l'appellata preliminarmente ha dato atto di aver ricevuto dall' il pagamento della somma di euro 200.000 in data 1.3.2023 ( Parte_2 doc. 16 contabile di bonifico), nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, istando per il rigetto;
nel corso del giudizio con ordinanza del
13.10.2023 il Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “ accettazione da parte dell'appellata a titolo di risarcimento del danno da perdita del CP_5
rapporto parentale della somma onnicomprensiva di euro 200.000 oltre pagamento da parte dell' appellante delle spese di ctu e ctp e delle spese di lite del pregresso grado di giudizio Pt_3
liquidate in euro 14.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
-nulla dovuto invece da parte della appellante in favore di Pt_3
a titolo di risarcimento danno iure hereditatis;
-spese del presente grado di giudizio CP_5
interamente compensate fra le parti” la quale non è stata accettata dall'appellante; la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
20.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'appello
In limine va disattesa la doglianza contenuta nel primo motivo di gravame con cui si lamenta che la sentenza impugnata difetti di motivazione sulle osservazioni critiche dei ctp dell' alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel pregresso grado CP_4
di giudizio, poiché gli ausiliari hanno ampiamente risposto alle predette osservazioni, in modo esaustivo e completo, come si avrà modo di meglio argomentare nella esame delle questioni di merito sollevate dall'appellante, pertanto il primo giudice non era tenuto ad alcuna specifica ed argomentata confutazione, in linea con il principio consolidato della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. ( cfr da ultimo
Cass. .n.12195 del 6 maggio 2024 )
2.1 La condotta dei sanitari ed il nesso causale
I primi tre motivi di appello meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante critica le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio condivise dal giudice di prime cure, sia in relazione alla affermata sussistenza di condotte colpose imputabili ai propri sanitari, consistite in grave ritardo diagnostico da cui è derivato altrettanto colpevole ritardo nella prestazione delle cure adeguate alla signora che con riferimento all'accertato nesso di causalità fra siffatte CP_3
omissioni e il decesso della paziente.
Prima di scrutinare nello specifico le doglianze, appare opportuna una breve ricostruzione della vicenda clinica della signora come emerge dalla CP_3
documentazione sanitaria in atti, valutata anche dal collegio peritale nominato dal
Tribunale, su cui non vi è contestazione fra le parti:
-la paziente, 81enne all'epoca dei fatti, affetta da cardiopatia ischemica (pregresso infarto miocardico acuto), ipertensione arteriosa, diverticolosi cronica e morbo di
Alzheimer, in data 5.4.2016 alle ore 12,16 veniva accettata con assegnazione di codice giallo presso il P.S. dell'Ospedale di Pisa, per un episodio di vomito
“caffeano” con alveo chiuso da 3 giorni;
-l'anamnesi veniva effettuata dopo due ore e mezza alle 14.46 e all'esame obiettivo l'addome risultava “trattabile, dolente e dolorabile su tutti i quadranti” , venivano quindi eseguite analisi del sangue;
-alle ore 15 veniva effettuata RX addome da supina ed ecografia addome completa la quale riscontrava la presenza di raccolta fluida saccata periepatica;
-alle 15,28 ed alle 16.22 alla paziente era somministrata della morfina;
-soltanto alle ore 18,12 veniva richiesta una TC addominale il cui responso intervenuto alle 19,08 attestava una peritonite stercoracea, ovvero una perforazione intestinale;
-infine alle 19,26 veniva richiesta consulenza chirurgica;
il chirurgo informava la signora (figlia della ivi presente sin dall'accesso in P.S.). della CP_5 CP_3
“situazione clinica gravissima e dell'altissimo rischio operatorio derivante dall'intervento chirurgico.
La figlia conscia del rischio a cui la paziente andrà incontro, rifiuta l'intervento chirurgico” (cfr cartella clinica doc. 2 convenuta-appellante); seguiva somministrazione di morfina, trasferimento nel reparto di Medicina d'urgenza, ove alle ore 4.20 del 6.4.2016 la paziente decedeva.
L'appellante con il primo motivo di gravame, nel negare la configurabilità nel caso in esame di un ritardo diagnostico imputabile ai medici del P.S., sostiene in sostanza che i tempi complessivi di quasi otto ore in cui si è pervenuti alla constatazione della perforazione intestinale e quindi della situazione di urgenza in cui versava la paziente, rientrerebbero nel range ordinario, partendo dal presupposto che, contrariamente a quanto sostenuto dai CTTU, richiedere una consulenza chirurgica al momento dell'esame obiettivo di addome acuto e degli esiti dell'ecografia addominale, sarebbe stato inutile, perché soltanto dopo il completamento di tutti gli esami strumentali, in particolare della TC addominale, sarebbe stato possibile decidere sulla necessità o meno di un intervento chirurgico, quindi attestare l'urgenza clinica con assegnazione di codice rosso.
Tali doglianze non colgono nel segno perché non si confrontano con le considerazioni scientifiche contenute nella relazione peritale nella quali, sulla base di riferimenti bibliografici puntuali, si evidenzia come innanzitutto l'anamnesi effettuata soltanto a distanza di due ore e mezza dall'accesso al P.S. della signora abbia costituito un ritardo ingiustificabile, in considerazione della CP_3
sintomatologia riferita dalla paziente, in particolare di un alveo chiuso da 3 giorni con comparsa di un episodio di vomito “caffeano” ovvero di colore marrone e di cattivo odore, indicativo di una occlusione intestinale, in quanto senza ematemesi
(tracce di sangue) e melena, quindi nella sostanza di probabile natura fecaloide.
I CCTTU hanno poi evidenziato come all'esito dell'esame obiettivo effettuato alle ore 14.46 con riscontro di addome acuto, avrebbe dovuto essere richiesta una immediata consulenza chirurgica;
l'appellante sostiene invece che prima del completamento degli esami diagnostici-strumentali il consulto sarebbe stato ultroneo, ma anche tale affermazione non è condivisibile in quanto è evidente che il chirurgo, diversamente dal medico di Pronto Soccorso, avrebbe verosimilmente richiesto subito la TC all'addome, intervenuta soltanto a distanza di oltre 3 ore dall'ecografia e di sei ore dall'accesso della paziente in P.S., considerato che l'addome acuto costituisce una urgenza chirurgica (cfr consulenza tecnica d'ufficio), e ciò è tanto più vero nel caso di specie, in considerazione della sintomatologia della paziente, la quale all'anamnesi risultava affetta anche da diverticolosi cronica, fatto documentato e mai contestato dall'appellante. In sintesi l'insorgenza di vomito” caffeano”, in paziente con addome acuto e dolorante al punto da somministrarle morfina, alveo chiuso da tre giorni e diverticolosi cronica avrebbe imposto un trattamento di urgenza della signora CP_3
Le tempistiche del P.S. invocate dall' per dimostrare che la presa in carico CP_4
della paziente e l'espletamento dell'iter diagnostico-assistenziale siano stati contenuti nel range statistico, costituiscono un parametro generico e irrilevante, perché non rapportato alla situazione concreta in esame, ovvero di una paziente in condizioni di urgenza, per la quale la tempistica adeguata di diagnosi e intervento avrebbe dovuto essere compiuta in un arco temporale massimo di circa 4 ore (cfr risposta alle osservazioni dei CCTTP pag. 55 relazione peritale).
Tutta la difesa dell'appellante, tesa a scardinare l'accertamento contenuto in sentenza di un ritardo diagnostico imputabile ai propri sanitari di P.S., si fonda sulla negazione- non corroborata da alcuna valida argomentazione scientifica- della gravità delle condizioni di salute della signora sia al momento del suo CP_3 accesso in P.S. che a seguito dell' anamnesi raccolta dopo circa due ore e mezza. E' vero invece, perché emerge chiaramente dal diario clinico della paziente e dalla stessa evoluzione della malattia nel corso della sua degenza in P.S., che i medici avrebbero dovuto accorgersi dell' urgenza della situazione, in considerazione dei sintomi e della specifica comorbilità della paziente rappresentata da diverticolosi cronica, che avrebbe loro consentito di ipotizzare una possibile occlusione intestinale e chiedere immediatamente la consulenza chirurgica, con esecuzione di
TC addominale quantomeno alle 15 e non invece dopo oltre 3 ore dall'ecografia addominale. Del resto che il caso sia stato colposamente sottovalutato è comprovato dall'evoluzione in peritonite stercoracea della patologia, nel corso della permanenza in P.S. della paziente, la quale è pacifico che al momento dell'accesso in ospedale non avesse in corso una perforazione intestinale.
Deve dunque condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto accertate plurime condotte colpose dei sanitari dell' che hanno determinato un grave ritardo CP_4
diagnostico e l'omessa esecuzione del necessario trattamento chirurgico, a fronte della mancata prova da parte dell'azienda sanitaria convenuta, che l'inadempimento
(o l'inesatto adempimento) sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile alla medesima (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050;
Cass.27/02/2023, n. 5808).
Riguardo al secondo motivo, con cui l'A.O.U.P. contesta le conclusioni dei
CCTTU circa la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte colpose dei propri sanitari e il decesso della signora occorre precisare che le CP_3
argomentazioni dell'appellante si appuntano sull'ultima fase dell'intera vicenda clinica, ovvero sul momento in cui, pervenuto alle ore 19,08 il referto della TC di peritonite stercoracea, effettuata consulenza chirurgica alle ore 19,26, l'intervento, valutato il rapporto rischi/benefici, non è stato effettuato. Da qui tutte le confutazioni circa l'esistenza o meno di uno sciock settico al momento dell'ormai tardivo consulto chirurgico, e le censure alla consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha riscontrato la mancanza di dati clinici dimostrativi dell'insorgenza di shock settico, ma semmai di sciock ipovelamico, che l' sostiene essere CP_4
sovrapponibile al primo e privo di significative differenze. Il ragionamento sviluppato dall'appellante presuppone, infatti, che fino al momento del consulto chirurgico, non vi siano stati errori nella gestione della paziente da parte dei sanitari, da cui consegue la valutazione dell'utilità e delle chance di sopravvivenza della signora se fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico, di fatto non CP_3
praticatole.
Occorre invece, a parere della Corte, considerare in via principale il nesso eziologico esistente fra le accertate condotte inadeguate, imperite e negligenti dei sanitari dell' e la morte della paziente, verificando, secondo il criterio CP_4
causale civilistico del “ più probabile che non” se la donna sarebbe sopravvissuta, qualora fosse stata adeguatamente trattata con l'urgenza del caso, e quindi nell'arco temporale di 4 ore (dall'accesso in P.S. alle ore 12.16) fosse stata sottoposta ad intervento per occlusione intestinale, in assenza di perforazione intestinale, non riscontrata in sede di ecografia alle ore 15.00 e accertata dopo la TC all'addome eseguita alle ore 18,12, quando ormai il tempo adeguato di trattamento dell'urgenza chirurgica era ormai stato ampiamente sforato. Questo perché il drastico aggravamento del quadro clinico riscontrato fra le ore 19,00-19,26 costituisce già conseguenza imputabile ai medici dell' dal momento che l'insorgenza CP_4
della complicanza rappresentata dalla perforazione intestinale, è causalmente riconducibile all'acclarato ritardo diagnostico e trattamentale dei medesimi.
Il Collegio peritale, poi, è pervenuto alla conclusione che la signora CP_3
avesse in corso una diverticolite evolutasi in peritonite stercoracea;
l' CP_4
tramite i propri CCTTP, ha contestato la correttezza di tale diagnosi assumendo che non vi siano elementi clinici a supporto della medesima, potendo la peritonite essere stata causata anche da ischemia intestinale, ipotesi formulata del tutto in astratto, senza alcun riferimento ad elementi concreti e fattuali. Nella sostanza le critiche svolte dall'appellante (i cui medici non sono stati in grado di pervenire ad una diagnosi corretta della malattia in corso al momento dell'accesso della paziente in P.S), mirano ad invalidare la diagnosi di diverticolite avanzata dal collegio peritale, poiché essa costituirebbe la base di partenza su cui si svilupperebbe il ragionamento scientifico in ordine alla tipologia di intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere tempestivamente eseguito ed alle probabilità statistiche di sopravvivenza della paziente, nonostante le sue comorbilità, valutate in misura pari all'85%.
Invero i periti d'ufficio nel rispondere alle osservazioni dei consulenti dell' CP_4
hanno evidenziato che indipendentemente dal riconoscimento della malattia responsabile, in presenza di un addome acuto, l'intervento chirurgico andava effettuato nell'arco temporale di 4 ore e la circostanza che la paziente fosse affetta da Alzhaimer e avesse avuto negli anni precedenti una ischemia, non era affatto ostativa al trattamento nè costituiva situazione di partenza suscettibile di incidere negativamente sull'esito dell'operazione, pertanto la mortalità era pari ad una percentuale del 15% se l'intervento fosse stato eseguito tempestivamente;
ovviamente la situazione era destinata ad aggravarsi, pertanto alle ore 19.26, quando fu chiesta per la prima volta la consulenza chirurgica, ovvero dopo 7 ore dall'accesso in P.S. della signora la mortalità si attestava sul 60-65% , CP_3
in ragione della evoluzione in perforazione intestinale ( cfr pag. 58 ctu in risposta alle osservazioni dei CCTTP dell' CP_4
Diventa dunque irrilevante stabilire se la peritonite derivasse da una diverticolite - diagnosi operata dai CCTTU che appare comunque del tutto plausibile essendo la paziente affetta da diverticolosi cronica- dal momento che la mortalità/morbilità era condizionata dal conseguente quadro peritonitico indipendentemente dalla patologia iniziale, che imponeva un trattamento chirurgico urgente e tempestivo, in assenza del quale l'evoluzione della malattia verso l'exitus era certa, ma che qualora eseguito nell'arco temporale di massimo 4 ore dall'accesso in P.S. della paziente, ne avrebbe consentito la sopravvivenza.
Si osserva inoltre come i fattori alternativi alla diverticolite sono stati solo astrattamente ipotizzati dall'appellante quale possibile diversa eziologia della peritonite stercoracea (cfr pag. 17 atto di appello : insufficienza vascolare distrettuale del sigma o di un quadro di occlusione intestinale o di altre molteplici cause di addome acuto....) mentre la diagnosi formulata dai CCTTU trova riscontro nell'anamnesi della signora di diverticolosi cronica, attestata nella cartella clinica proprio CP_3
dai sanitari dell' oltre che nella sintomatologia descritta nella medesima CP_4
documentazione, e nell'evoluzione della malattia, riscontrata dai riferimenti scientifici richiamati nell'elaborato peritale.
Se questo è il quadro fattuale oggettivo da considerare, sul piano giuridico si richiama l'ormai nota regola di funzione applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile, che è quella della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, la quale si specifica , qualora si pongano diverse ipotesi alternative, nel c.d. “criterio della prevalenza relativa” che impone al giudice di valutare se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti. Come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5922/2024, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, “ il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” ( cfr Cass., Sez. 3, n. 25884/2022).In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili
(nel caso in esame documentali), nonché delle risultanze dell'indagine tecnica espletata, traendo dalla complessiva valutazione di esse il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
Il Tribunale dunque ha fatto corretta applicazione di siffatti enunciati giuridici nel ritenere esistente il nesso di causalità fra il ritardo diagnostico e terapeutico imputabile ai sanitari dell' e la morte della signora CP_4 CP_3
avvalendosi delle condivisibili valutazioni contenute nella relazione peritale, supportate dalla documentazione in atti e da coerenti considerazioni scientifiche, in alcun modo scalfite dalle argomentazioni dei consulenti di parte dell'azienda sanitaria convenuta, che poggiano su alternative ipotesi circa la diversa patonogenesi del processo morboso di peritonite stercoracea insorto nella paziente, le quali da una parte sono del tutto indimostrate, anche solo a livello indiziario, e dall'altro del tutto ininfluenti, in quanto, qualunque fosse la malattia ab origine poi degenerata in perforazione intestinale, la paziente nell'arco di massimo quattro ore, presentando addome acuto accompagnato da episodio di vomito “caffeano” con sintomatologia indicativa di occlusione intestinale in soggetto affetto da diverticolosi cronica, avrebbe dovuto essere sottoposta a trattamento chirurgico urgente che avrebbe garantito alla signora la sopravvivenza all'85%, CP_3
dunque evitato la morte secondo il criterio causale civilistico del “piu probabile che non”.
Le considerazioni esposte consentono di ritenere assorbito in quanto del tutto irrilevante il terzo motivo di appello.
2.3. Sul danno liquidato dal Tribunale
Il quarto motivo si articola in più doglianze che investono le due tipologie di danno non patrimoniale riconosciute dal giudice di prime cure in favore di CP_1
sia iure proprio per la perdita del genitore, che iure hereditatis a titolo di danno
[...]
biologico da invalidità permanente patito in vita dalla madre. Riguardo a quest'ultima voce di pregiudizio, correttamente l' lamenta che CP_4
il giudice di prime cure abbia liquidato iure hereditatis un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 35% mai verificatosi, perché corrispondente alla percentuale di postumi che sarebbero residuati in capo alla signora se questa non fosse morta, ovvero se intervenuta la CP_3
perforazione intestinale nelle ore trascorse in P.S., fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico adeguato e correttamente eseguito, e ciò emerge in maniera lampante dalla stessa ctu ove si legge : “la perforazione del sigma richiedeva un intervento chirurgico di revisione intestinale con ileo laterale, lesione che va ad incidere sull'integrità psicofisica in misura del 35%”.( pag. 43).
Del resto una volta ritenuto che l'evento lesivo causalmente derivante dall'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria sia la morte del paziente, alcun danno biologico permanente è concepibile, presupponendo quest'ultimo ontologicamente la cessazione della malattia con la sopravvivenza del soggetto e la stabilizzazione di postumi invalidanti ( cfr Cass. 16272/2023).
Deve dunque essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in favore di in qualità di erede della madre, un danno CP_5
biologico da invalidità permanente del 35% liquidato in € 149.323,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma che invece non spetta all'attrice odierna appellata, trattandosi di pregiudizio inesistente.
Passando ad esaminare le critiche dell'appellante afferenti soltanto il quantum del danno da perdita del rapporto parentale determinato dal primo giudice in €
245.284,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, infondata è la doglianza circa la ritenuta erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, invece di quelle del Tribunale di Milano del giugno 2022, atteso che il metodo tabellare a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, inizialmente è stato adottato solo dal Tribunale di Roma, tanto vero che le tabelle milanesi sono statae ritenute non conformi ai criteri indicati dal giudice di legittimità (cfr ex multis 10579/2021,) a cui il tribunale meneghino si poi è adeguato con quelle del 2022, avallate dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 37009/2022 la quale di certo non ha bocciato quelle romane, restando dunque indifferente la scelta da parte del giudice dell'una o dell'altra ai fini della liquidazione equitativa del pregiudizio de quo.
Fondata è invece la censura con cui si lamenta l'erroneità della liquidazione secondo le tabelle (del Tribunale di Roma) vigenti al momento del decesso invece che al momento della decisione, ( cfr da ultimo Cass. 19229/2022), pertanto si rende necessario procedere ad una rideterminazione quantitativa del danno in esame, sulla base della tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2024.
Considerata dunque l'età della signora al momento del decesso (81 CP_3
anni), e della signora con essa convivente, ( 58 anni), l'assenza di altri CP_5
familiari conviventi, essendo figlia unica ed avendo perso il padre cinque mesi prima dalla morte della madre ( doc. 7- 8 fascicolo attrice di prime grado) si perviene alla seguente liquidazione:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Trattandosi di credito di valore, dev'essere incrementato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 6.4.2016) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pagamento della somma di euro 200.000 da parte dell'A..O.U. P. ( 1.3. 2023), pervenendosi all'importo di € 287.793,82 da cui va detratto quanto corrisposto dall'appellante, residuando un credito risarcitorio di € 87.793,82 che maggiorato di interessi compensativi calcolati sulla somma rivalutata secondo indici Istat Foi anno per anno dal 1.3.2023 alla data della presente sentenza ( cfr Cass. 1637/2020)
è pari ad € 95.956, 83 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
L' è quindi tenuta a corrispondere siffatta differenza risarcitoria a CP_4 CP_1
[...]
3. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice-appellata CP_1
parzialmente soccombente, in ragione del rigetto della domanda di
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, stimasi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per ¼, i restanti ¾ vanno posti a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come CP_4
modificato dal D.M. 127/2024, in base al valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 260.001 ed € 520.000) , considerato un impegno difensivo medio, con esclusione nel presente giudizio della fase istruttoria, perché non espletata.
Le spese di ctu, come disposto nella sentenza impugnata, vanno poste definitivamente a carico della in ragione della confermata validità CP_4
dell'accertamento circa la responsabilità della struttura sanitaria appellante per il decesso di Persona_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1144/2022 del Tribunale di Pisa , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto dichiara nulla dovuto a a CP_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
condanna l' al pagamento in favore di ad integrazione CP_4 CP_1
dell'importo già corrisposto di euro 200.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dell'ulteriore somma di € 95.956,
83 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per ¼ e condanna l' alla refusione in favore di dei restanti ¾ CP_4 CP_1
liquida per compensi professionali in € 16.842,75 per il primo grado e in € 10.679, 25 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCHI ELISA e CARLA P.IVA_1
FIASCHI , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
BORSACCHI STEFANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, nel merito, in via principale riformare la sentenza n. 1144/2022 nelle parti impugnate per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate in primo grado da;
CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della responsabilità dell'odierna appellante, rideterminare e diminuire, in accoglimento dei motivi proposti nel presente atto e alla luce di quanto risulterà accertato in corso di causa, l'ammontare della condanna al risarcimento dei danni disposta in primo grado;
con vittoria di spese, anche di CTU, di entrambi i gradi del giudizio, ovvero con compensazione integrale delle stesse.
In via istruttoria, si chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico legale per i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio o, in subordine, la convocazione a chiarimenti dei CCTTU.”
Per parte appellata: “in tesi, Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta, ecce-zione e conclusione disattesa, accertata e rilevata l'inammissibilità e/o in ogni caso l'infondatezza dei proposti motivi di appello, confermare la sentenza del Tribunale di
Pisa- Giudice Pastacaldi – n.1144 del 23.09.2022, con ogni con-seguente pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio;
in ipotesi Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, confermare la sentenza del Tribunale di Pisa – Giudice Pastacaldi – n.1144 del
23.09.2022, quanto al riconoscimento, alla sussistenza ed alla liquidazione del danno parentale in misura pari ad euro 245.284,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto illecito al saldo e, dato atto e tenuto conto del già avvenuto versamento da parte appellata della somma di euro 200.000,00 in data 1.3. 2023, condanni sempre l'appellata
[...]
al pagamento della residua somma di euro 45.284,00, oltre Controparte_2 rivalutazione ed interessi e con il favore delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, oltre spese e competenze dei CTU e dei Ct di parte;
in ipotesi subordinata nel richiamo alle conclusioni e domande tutte proposte in primo grado, e da intendersi qui espressamente richiamate, riproposte e fatte salve, Voglia la Corte di
Appello, accertato che per tutto quanto dedotto, illustrato e provato nel corso del giudizio, una diversa condotta dei sanitari e, in particolare, l'esecuzione di un obbligato e tempestivo intervento chirurgico avrebbero garantito una chance di sopravvivenza alla signora , Controparte_3
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, e qui appellata, nella CP_1
qualità ricordata e precisata in atti, danni da liquidarsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria anche in questo caso di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1144/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata in data 23.9.2022 , in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa, l' CP_1 Parte_1
( di seguito solo di cui chiedeva la condanna al
[...] CP_4
risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, per il decesso della madre, dovuto a malpractice medica, a causa del ritardo nella diagnosi Controparte_3
e nella somministrazione delle cure necessarie, quantificato in € 300.000,00.
A fondamento della domanda l'attrice allegava che:
- il 05/04/2016 la madre, colta da fortissimi dolori e da Controparte_3
vomito “caffeano”, veniva trasportata in ambulanza presso il P.S. dell' CP_4
con accesso alla struttura alle ore 12:16 e assegnazione al triage del codice giallo (“soggetto in condizioni di emergenza, affetto da forma morbosa grave”), prevista per pazienti con minaccia incombente di cedimento delle funzioni vitali;
-nonostante i sintomi e l'età avanzata (81 anni) l'anamnesi veniva raccolta solo alle ore 14:46, alle ore 15 veniva eseguita ecografia addominale completa, che evidenziava la presenza di “raccolta fluida peri-epatica parzialmente saccata” mentre i parametri vitali della paziente rientravano ancora nella norma;
-soltanto alle ore 18:12 veniva eseguita una TC addome completo, con esito ricevuto alle 19:06 e la richiesta consulenza chirurgica disposta alle ore 19:26, dalle quali emergeva “peritonite acuta in shock settico…. pneumoperitoneo da verosimile perforazione del sigma”; a quel punto, come risulta dalla cartella clinica, la paziente non era più contattabile. L'attrice deduceva altresì che gli operatori sanitari, ritenendo di dovere acquisire il consenso informato all'intervento chirurgico, considerato che la paziente non poteva esprimerlo perché incosciente, rimettevano ad ella in qualità di figlia, la decisione in merito alle cure da prestare, comunicandole al contempo che la situazione clinica della madre era gravissima con altissimo rischio di morte connesso all'intervento chirurgico, che la donna con elevata probabilità non avrebbe superato, pertanto l' unica alternativa ad una morte pressochè certa era la sedazione;
per tali ragioni l'attrice rifiutava l'intervento chirurgico, cosicchè
[...]
ecedeva alle ore 04:20 del 06/04/2016. CP_3
Sulla scorta di siffatte allegazioni corroborate da una consulenza di parte, CP_5
imputava ai sanitari dell''A.O.U.P. la responsabilità per il decesso della madre, derivante da ritardo sia diagnostico che nella somministrazione delle cure necessarie, in quanto, come comprovato dalla cartella clinica, la diagnosi di perforazione intestinale era intervenuta a distanza di sette ore dall'accesso in
Pronto Soccorso della paziente, quando ormai le sue condizioni si erano drasticamente aggravate. I sanitari inoltre avevano erroneamente richiesto il suo consenso all'intervento chirurgico, a cui invece avrebbero potuto e dovuto procedere a prescindere, poiché necessario per salvare la vita della paziente e da eseguirsi in condizioni di urgenza. Infine, l'attrice lamentava l'erroneità delle informazioni che le erano state fornite dai sanitari, poiché le era stato rappresentato un quadro clinico disperato, non utilmente operabile, non corrispondente alla realtà concreta, sul punto in particolare richiamava la consulenza di parte allegata all'atto di citazione, assumendo che al trattamento chirurgico tradizionale di resezione intestinale fosse associato un tasso medio di mortalità compreso tra il 15% ed il
35%, pertanto laddove la perforazione fosse stata tempestivamente riconosciuta e trattata, secondo il principio del “più probabile che non”, la madre non sarebbe morta. chiedeva pertanto il risarcimento del danno iure proprio, per perdita del CP_5
rapporto parentale, intervenuta a soli cinque mesi di distanza dal decesso del padre,
e del danno non patrimoniale iure hereditatis, patito dalla madre, comprensivo del danno terminale, o comunque in via subordinata del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Ritualmente costituitasi, l' contestava la sussistenza di una propria CP_4
responsabilità nella gestione della paziente, in particolare del ritardo diagnostico imputatole, posto che il ricovero era intervenuto entro le otto ore dall'accesso al P.
S., come previsto per i pazienti in codice giallo e non avrebbe potuto essere disposto fino al completamento dell'iter diagnostico, svoltosi in tempi adeguati;
deduceva poi che non vi fosse alcuna indicazione all'intervento chirurgico, per il quale non si imponeva una scelta salva vita, ma una valutazione del rapporto rischi/benefici alla luce del quadro clinico grave e disperato della paziente, molto anziana e fragile, con peritonite stercoracea in shock settico, pertanto concludeva per la reiezione delle avverse domande.
Il Tribunale, all'esito di istruzione documentale e di ctu medico legale, aderendo alle conclusioni dell'elaborato peritale, riteneva provata la responsabilità dei sanitari dell' le cui condotte imperite e negligenti venivano individuate come CP_4
segue: “In primo luogo, il Collegio ha accertato che vi è stato un grave ritardo diagnostico: infatti il percorso assistenziale è stato avviato solo dopo 2 ore e 30 minuti dall'accesso al Pronto Soccorso (ore 12:15), nonostante l'assegnazione del codice giallo e l'eco-addominale è stata effettuata solo alle ore 15:00. I sanitari hanno omesso di ricondurre il vomito e il ristagno “caffeano” a una possibile occlusione intestinale, pur in presenza di indizi significativi, come l'ampolla rettale vuota all'esplorazione, la chiusura dell'alvo da tre gg, e gli altri sintomi elencati nella relazione tecnica.
Anche la elevata frequenza cardiaca registrata fra le 12:17 e le 16:58 è stata trascurata;
infatti
l'attività cardio-respiratoria è stata registrata come “normofrequente”, nella cartella di P.S.. Dal referto dell'eco – addome risulta la presenza di una “raccolta fluida peri-epatica parzialmente saccata”. Secondo il Collegio peritale, alla luce dell'esito dell'eco – addome e dell'esame obiettivo, la paziente avrebbe dovuto subito essere sottoposta a TC addominale e poi indirizzata alla consulenza chirurgica. I ccttuu hanno, infatti, affermato che in caso di riscontro positivo dell'accertamento diagnostico mediante eco addome, “deve seguire con altrettanta rapidità, la TC addominale per accertare la causa del dolore e indirizzare il chirurgo sull'intervento urgente da eseguire.” Infatti “l'addome acuto”, secondo il Collegio peritale, “in ambito chirurgico, ha una sola valenza: quella di essere un'urgenza chirurgica con un limite temporale di circa quattro ore”. La tc, necessaria per completare l'iter diagnostico, è stata invece disposta solo alle 18:12, dopo oltre tre ore dall'ecografia e quasi sette dall'accesso in P.S. Il consulto chirurgico è stato richiesto, poi, dopo un'altra ora, a distanza di sette ore dall'inizio del percorso assistenziale. Secondo il Collegio, avrebbe inoltre dovuto essere disposta una consulenza chirurgica fin dal primo riscontro obiettivo compatibile con un “addome acuto” (alle ore 14:58), all'sito dell'esame obiettivo, durante il quale sono stati riscontrati dolori addominali fortissimi, e dell'ecografia addominale.
Viene inoltre censurata la somministrazione anticipata di analgesici (morfina) per calmare i dolori addominali della paziente, quando non era stata ancora formulata una diagnosi. Secondo il
Collegio coprire il dolore può infatti comportare un ritardo diagnostico, che incide inevitabilmente sulla prognosi e anche, in modo fuorviante, sullo stato di coscienza e sulla capacità di partecipazione della paziente. Ad sono stati somministrati 2 cc di morfina, Controparte_3
prima alle ore 15:28, subito dopo l'ecografia addominale e poi alle 16:23.
La consulenza chirurgica è stata poi censurata dai ccttuu, sotto vari profili: condizionata dal ritardo e anche dalla somministrazione di morfina alla paziente;
non coerente, in quanto lo shock settico refertato non era, in realtà, supportato da riscontri clinici (la pressione non era indicativa di shock settico, la confusione mentale e la riduzione della vigilanza potevano non essere indicative per la diagnosi di sepsi, posto che la paziente era sottoposta a terapia morfinica;
non è stata comunque valutata la ipovolemia), non sono stati acquisiti riscontri anestesiologici, emogasanalitici e di laboratorio, né risulta alcun riferimento ai punteggi di valutazione dell'insufficienza d'organo sequenziale (SOFA e qSOFA), che avrebbero potuto essere indicativi per indagini cliniche e di laboratorio ulteriori a conferma della sepsi. I ccttuu hanno, inoltre verificato che fino ad almeno le
16:58 i parametri vitali registrati si mantenevano stabili (la saturazione di ossigeno si era lievemente ridotta, rispetto al controllo precedente, ma i valori pressori erano nella norma), non essendovi quindi indicazione di collasso delle funzioni vitali da shock settico sottostante. Ha illustrato il Collegio, che nella sindrome sistemica (shock settico), si ha una diminuzione critica della perfusione, con conseguente insufficienza cardiaca e ipotensione. In tali condizioni, la pressione sistolica scende al di sotto dei 90 mmHg (o dei 60 mmHg per la pressione arteriosa media), oppure si deve ridurre di almeno 40 mmHg al di sotto dei valori base e persiste nonostante la somministrazione di liquidi. Tali condizioni non erano presenti, nella Dall'esame CP_3
del caso, secondo i consulenti del giudice, la paziente non era affetta da shock settico, ma dashock ipovolemico, per il quale, in effetti, non è stata fatta alcuna diagnosi differenziale. Inoltre, quanto all'approccio chirurgico, il Collegio adduce ai sanitari di non avere rispettato la classificazione di
che oggi consente, per la diverticolite complicata da perforazione, una gestione organica Per_1
delle complicanze, con indicazioni precise sulle procedure e sui risultati corrispondenti (cfr. tab. 3 allegata alla relazione tecnica). Il Collegio peritale ha affermato che in base a tale classificazione, ove il paziente presenti una perforazione con peritonite stercoracea, anche se anziano, deve procedersi all'intervento chirurgico immediato (Hinchey stadio IV), se si vuole salvare la vita del paziente.”
Il primo giudice poi, richiamando le conclusioni della relazione tecnica secondo cui la presentava verosimilmente, all'accesso in P.S., un “addome acuto da CP_3
probabile diverticolite acute in paziente affetta da diverticolite cronica, che si è aggravato con il passare delle ore;
nel lasso di tempo impiegato per arrivare alla diagnosi, l'addome acuto si è evoluto in un quadro di peritonite acuta stercoracea, per risolvere la quale era necessario e non sostituibile l'intervento chirurgico nel più breve tempo possibile. Fu deciso di non procedere per cui
l'evoluzione inevitabile è stato l'exitus della paziente”, affermava che una diagnosi tempestiva (nel giro di 2 – 3 ore) avrebbe probabilmente evitato l'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della paziente e segnatamente la perforazione intestinale e, pur considerando che la donna era affetta da varie comorbilità, concludeva che l'aspettativa di vita della stessa, come valutata dai ccttu, in caso di assistenza tempestiva, sarebbe stata dell'85% ; precisava altresì come nel caso in esame non venisse in rilievo il danno da perdita di chance, che attiene al risarcimento della perdita del bene della vita consistente nella mera speranza di sopravvivere, atteso l'accertamento secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che con una tempestiva e adeguata assistenza, la paziente sarebbe sopravvissuta e che, quindi, la condotta colposa dell' ne avesse cagionato in modo diretto la CP_4
morte.
Con riferimento poi al consenso richiesto alla figlia della paziente per procedere all'intervento chirurgico ormai d'urgenza, dopo averle prospettato un esito infausto quasi certo per la madre, il Tribunale, sempre avvalendosi delle valutazioni contenute nella relazione peritale, stigmatizzava siffatta condotta dei medici, perché
“ invece di intervenire prontamente con un intervento d'urgenza, per cercare di salvare la vita della paziente, la cui situazione si era aggravata proprio a causa del colpevole ritardo dei medici, essi hanno acquisito il dissenso all'intervento chirurgico da parte di un soggetto non legittimato - fornendole, peraltro, informazioni imprecise e fuorvianti (la ctu ha infatti smentito la tesi sostenuta anche in atti dall' secondo la quale, la paziente sarebbe quasi certamente deceduta CP_4
durante o in esito all'intervento chirurgico) – quasi a dismettere ogni responsabilità per il caso di decesso.”
Il primo giudice riconosceva quindi a il diritto al risarcimento del danno da CP_5
perdita del rapporto parentale che liquidava, facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Roma dell'anno 2016, considerata l'età della vittima e l'età della figlia sopravvissuta, l'assenza di altri familiari conviventi, in € 245.284,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
attribuiva alla medesima anche il diritto iure hereditatis al ristoro del danno biologico patito in vita dalla madre, partendo dal presupposto che la perforazione del sigma non era presente al momento dell'ecografia all'addome effettuata alle ore 15,00, pertanto la sua insorgenza era ascrivibile sul piano causale al ritardo diagnostico e di prestazione delle cure adeguate imputabile ai sanitari dell' ; poiché la CP_4
complicanza avrebbe richiesto un intervento chirurgico di revisione intestinale con ileo laterale, omesso dai medici, il quale invece, se correttamente eseguito, avrebbe comportato una lesione incidente sulla integrità psico – fisica della paziente nella misura del 35%, liquidava siffatto danno biologico da invalidità permanente in €
149.323,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, sulla base delle tabelle milanesi vigenti al momento del fatto ( anno 2016). Escludeva invece la sussistenza del cd” danno catastrofale” risarcibile iure hereditatis in favore di così motivando : CP_5
“Sotto questo profilo, l'attrice non ha allegato che la madre si sia resa conto dell'avvicinarsi della morte e va anche considerato che alle ore 19:26 la paziente non era più cosciente. Dunque, con riferimento alla situazione specifica non è provato che nelle 7 ore trascorse dall'accettazione a quando non è più stata “contattabile” la abbia consapevolezza circa la situazione in CP_3
cui si trovava e circa la morte incombente” “
L' ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa per i CP_4
seguenti motivi:
1)con il primo motivo lamenta che il Tribunale, nel ritenere accertata una condotta colposa dei sanitari, si sia appiattito sulle valutazioni lacunose e contraddittorie dei
CCTTU, i quali non avrebbero risposto alle osservazioni critiche dei propri
CCTTP, in particolare assume l'appellante che i tempi di attesa in P.S. della signora di circa 8 ore siano stati in linea con le performance previste CP_3
dal MES per la gestione dei pazienti in Pronto Soccorso, considerato che al momento dell'accesso della donna il quadro clinico, in assenza degli accertamenti strumentali necessari , non era idoneo per definire la presenza di un addome acuto di interesse chirurgico ovvero che vi fosse una situazione d'urgenza, e alcun ritardo vi è stato nell'iter diagnostico seguito dai medici;
2) con il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, fondandosi sulle risultanze della ctu, ha ritenuto provato il nesso di causa tra l'operato dei sanitari ed il decesso della paziente, omettendo, secondo la prospettazione dell' di valorizzare la comorbilità della paziente in CP_4
relazione anche all'indicazione all'intervento chirurgico;
l'appellante lamenta inoltre che, contrariamente a quanto affermato dai periti d'ufficio, non vi fosse alcuna evidenza per ritenere che la perforazione intestinale insorta nella paziente nel corso della sua permanenza presso il P.S. fosse dovuta ad una diverticolite, pertanto non essendo stata accertata la causa della complicanza, astrattamente derivabile da molteplici altri fattori, tra cui una ischemia intestinale, tutte le considerazioni sviluppate nell'elaborato peritale circa la prognosi di sopravvivenza della qualora fosse stata tempestivamente sottoposta ad intervento CP_3
chirurgico, sarebbero fallaci, perché costruite su una diagnosi di peritonite da diverticolite indimostrata, oltre a non tenere conto delle specifiche condizioni di salute generali della paziente, preesistenti e già ampiamente compromesse, che avrebbero dovuto indurre il Giudice, sulla scorta delle osservazioni critiche dei
CCTTP della azienda convenuta, a considerare una previsione di mortalità pari al
60-65% e semmai a valutare il danno in termini di mera chance di sopravvivenza;
3) con il terzo motivo impugna la statuizione del Tribunale relativa alla non necessità di acquisizione del consenso per procedere ad un intervento chirurgico d'urgenza, lamentando che il primo giudice non abbia compreso le proprie difese tecniche , come veicolate nel giudizio tramite i propri consulenti di parte, tese ad evidenziare la non adeguatezza dell'indicazione al trattamento operatorio in paziente fragile, affetta da grave patologia (peritonite stercoracea), con degli indici di rischio chirurgico aumentati di oltre il doppio rispetto ad un paziente di partenza non compromesso;
4) con il quarto motivo l'appellante denuncia l'erroneità della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore di perché fondata sulle CP_5
Tabelle del Tribunale di Roma, invece che su quelle milanesi del giugno 2022, avallate anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 37009/2022, e senza fare riferimento alle circostanze del caso concreto, su cui fondare una adeguata quantificazione equitativa di siffatto pregiudizio. Riguardo poi al danno biologico patito dalla e riconosciuto iure hereditatis alla figlia, l' fa CP_3 CP_4
valere un vizio di ultra petizione, in quanto tale voce di pregiudizio non sarebbe mai stata specificamente domandata dall'attrice oltre all'erroneità della decisione, per aver liquidato un danno biologico soltanto ipotetico ma di fatto non verificatosi, non essendo stato eseguito l'intervento chirurgico, all'esito del quale la avrebbe riportato una IP del 35%. Infine lamenta che la liquidazione CP_3
del danno non patrimoniale sia iure proprio che iure hereditatis sia avvenuta facendo riferimento rispettivamente alle tabelle del Tribunale di Roma ed a quelle milanesi vigenti alla data del decesso della e non al momento della CP_3
liquidazione ( cfr Cass. 19229/2022), con erronea applicazione di “rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto illecito al saldo “ in violazione del noto e consolidato principio affermato dal giudice di legittimità con la pronuncia a. SS.
UU. Del 17/2/1995 n. 1712.
L' a chiesto in via istruttoria la rinnovazione della CTU e in via cautelare CP_4
ha formulato istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, accolta in parte , limitatamente ad ogni somma superiore a quella complessiva di € 200.000 con decreto inaudita altera parte del 23.2.2023, confermato con ordinanza del
26.4.2023.
Ritualmente costituitasi, l'appellata preliminarmente ha dato atto di aver ricevuto dall' il pagamento della somma di euro 200.000 in data 1.3.2023 ( Parte_2 doc. 16 contabile di bonifico), nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, istando per il rigetto;
nel corso del giudizio con ordinanza del
13.10.2023 il Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “ accettazione da parte dell'appellata a titolo di risarcimento del danno da perdita del CP_5
rapporto parentale della somma onnicomprensiva di euro 200.000 oltre pagamento da parte dell' appellante delle spese di ctu e ctp e delle spese di lite del pregresso grado di giudizio Pt_3
liquidate in euro 14.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
-nulla dovuto invece da parte della appellante in favore di Pt_3
a titolo di risarcimento danno iure hereditatis;
-spese del presente grado di giudizio CP_5
interamente compensate fra le parti” la quale non è stata accettata dall'appellante; la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
20.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, dopo la scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'appello
In limine va disattesa la doglianza contenuta nel primo motivo di gravame con cui si lamenta che la sentenza impugnata difetti di motivazione sulle osservazioni critiche dei ctp dell' alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel pregresso grado CP_4
di giudizio, poiché gli ausiliari hanno ampiamente risposto alle predette osservazioni, in modo esaustivo e completo, come si avrà modo di meglio argomentare nella esame delle questioni di merito sollevate dall'appellante, pertanto il primo giudice non era tenuto ad alcuna specifica ed argomentata confutazione, in linea con il principio consolidato della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. ( cfr da ultimo
Cass. .n.12195 del 6 maggio 2024 )
2.1 La condotta dei sanitari ed il nesso causale
I primi tre motivi di appello meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante critica le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio condivise dal giudice di prime cure, sia in relazione alla affermata sussistenza di condotte colpose imputabili ai propri sanitari, consistite in grave ritardo diagnostico da cui è derivato altrettanto colpevole ritardo nella prestazione delle cure adeguate alla signora che con riferimento all'accertato nesso di causalità fra siffatte CP_3
omissioni e il decesso della paziente.
Prima di scrutinare nello specifico le doglianze, appare opportuna una breve ricostruzione della vicenda clinica della signora come emerge dalla CP_3
documentazione sanitaria in atti, valutata anche dal collegio peritale nominato dal
Tribunale, su cui non vi è contestazione fra le parti:
-la paziente, 81enne all'epoca dei fatti, affetta da cardiopatia ischemica (pregresso infarto miocardico acuto), ipertensione arteriosa, diverticolosi cronica e morbo di
Alzheimer, in data 5.4.2016 alle ore 12,16 veniva accettata con assegnazione di codice giallo presso il P.S. dell'Ospedale di Pisa, per un episodio di vomito
“caffeano” con alveo chiuso da 3 giorni;
-l'anamnesi veniva effettuata dopo due ore e mezza alle 14.46 e all'esame obiettivo l'addome risultava “trattabile, dolente e dolorabile su tutti i quadranti” , venivano quindi eseguite analisi del sangue;
-alle ore 15 veniva effettuata RX addome da supina ed ecografia addome completa la quale riscontrava la presenza di raccolta fluida saccata periepatica;
-alle 15,28 ed alle 16.22 alla paziente era somministrata della morfina;
-soltanto alle ore 18,12 veniva richiesta una TC addominale il cui responso intervenuto alle 19,08 attestava una peritonite stercoracea, ovvero una perforazione intestinale;
-infine alle 19,26 veniva richiesta consulenza chirurgica;
il chirurgo informava la signora (figlia della ivi presente sin dall'accesso in P.S.). della CP_5 CP_3
“situazione clinica gravissima e dell'altissimo rischio operatorio derivante dall'intervento chirurgico.
La figlia conscia del rischio a cui la paziente andrà incontro, rifiuta l'intervento chirurgico” (cfr cartella clinica doc. 2 convenuta-appellante); seguiva somministrazione di morfina, trasferimento nel reparto di Medicina d'urgenza, ove alle ore 4.20 del 6.4.2016 la paziente decedeva.
L'appellante con il primo motivo di gravame, nel negare la configurabilità nel caso in esame di un ritardo diagnostico imputabile ai medici del P.S., sostiene in sostanza che i tempi complessivi di quasi otto ore in cui si è pervenuti alla constatazione della perforazione intestinale e quindi della situazione di urgenza in cui versava la paziente, rientrerebbero nel range ordinario, partendo dal presupposto che, contrariamente a quanto sostenuto dai CTTU, richiedere una consulenza chirurgica al momento dell'esame obiettivo di addome acuto e degli esiti dell'ecografia addominale, sarebbe stato inutile, perché soltanto dopo il completamento di tutti gli esami strumentali, in particolare della TC addominale, sarebbe stato possibile decidere sulla necessità o meno di un intervento chirurgico, quindi attestare l'urgenza clinica con assegnazione di codice rosso.
Tali doglianze non colgono nel segno perché non si confrontano con le considerazioni scientifiche contenute nella relazione peritale nella quali, sulla base di riferimenti bibliografici puntuali, si evidenzia come innanzitutto l'anamnesi effettuata soltanto a distanza di due ore e mezza dall'accesso al P.S. della signora abbia costituito un ritardo ingiustificabile, in considerazione della CP_3
sintomatologia riferita dalla paziente, in particolare di un alveo chiuso da 3 giorni con comparsa di un episodio di vomito “caffeano” ovvero di colore marrone e di cattivo odore, indicativo di una occlusione intestinale, in quanto senza ematemesi
(tracce di sangue) e melena, quindi nella sostanza di probabile natura fecaloide.
I CCTTU hanno poi evidenziato come all'esito dell'esame obiettivo effettuato alle ore 14.46 con riscontro di addome acuto, avrebbe dovuto essere richiesta una immediata consulenza chirurgica;
l'appellante sostiene invece che prima del completamento degli esami diagnostici-strumentali il consulto sarebbe stato ultroneo, ma anche tale affermazione non è condivisibile in quanto è evidente che il chirurgo, diversamente dal medico di Pronto Soccorso, avrebbe verosimilmente richiesto subito la TC all'addome, intervenuta soltanto a distanza di oltre 3 ore dall'ecografia e di sei ore dall'accesso della paziente in P.S., considerato che l'addome acuto costituisce una urgenza chirurgica (cfr consulenza tecnica d'ufficio), e ciò è tanto più vero nel caso di specie, in considerazione della sintomatologia della paziente, la quale all'anamnesi risultava affetta anche da diverticolosi cronica, fatto documentato e mai contestato dall'appellante. In sintesi l'insorgenza di vomito” caffeano”, in paziente con addome acuto e dolorante al punto da somministrarle morfina, alveo chiuso da tre giorni e diverticolosi cronica avrebbe imposto un trattamento di urgenza della signora CP_3
Le tempistiche del P.S. invocate dall' per dimostrare che la presa in carico CP_4
della paziente e l'espletamento dell'iter diagnostico-assistenziale siano stati contenuti nel range statistico, costituiscono un parametro generico e irrilevante, perché non rapportato alla situazione concreta in esame, ovvero di una paziente in condizioni di urgenza, per la quale la tempistica adeguata di diagnosi e intervento avrebbe dovuto essere compiuta in un arco temporale massimo di circa 4 ore (cfr risposta alle osservazioni dei CCTTP pag. 55 relazione peritale).
Tutta la difesa dell'appellante, tesa a scardinare l'accertamento contenuto in sentenza di un ritardo diagnostico imputabile ai propri sanitari di P.S., si fonda sulla negazione- non corroborata da alcuna valida argomentazione scientifica- della gravità delle condizioni di salute della signora sia al momento del suo CP_3 accesso in P.S. che a seguito dell' anamnesi raccolta dopo circa due ore e mezza. E' vero invece, perché emerge chiaramente dal diario clinico della paziente e dalla stessa evoluzione della malattia nel corso della sua degenza in P.S., che i medici avrebbero dovuto accorgersi dell' urgenza della situazione, in considerazione dei sintomi e della specifica comorbilità della paziente rappresentata da diverticolosi cronica, che avrebbe loro consentito di ipotizzare una possibile occlusione intestinale e chiedere immediatamente la consulenza chirurgica, con esecuzione di
TC addominale quantomeno alle 15 e non invece dopo oltre 3 ore dall'ecografia addominale. Del resto che il caso sia stato colposamente sottovalutato è comprovato dall'evoluzione in peritonite stercoracea della patologia, nel corso della permanenza in P.S. della paziente, la quale è pacifico che al momento dell'accesso in ospedale non avesse in corso una perforazione intestinale.
Deve dunque condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto accertate plurime condotte colpose dei sanitari dell' che hanno determinato un grave ritardo CP_4
diagnostico e l'omessa esecuzione del necessario trattamento chirurgico, a fronte della mancata prova da parte dell'azienda sanitaria convenuta, che l'inadempimento
(o l'inesatto adempimento) sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile alla medesima (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050;
Cass.27/02/2023, n. 5808).
Riguardo al secondo motivo, con cui l'A.O.U.P. contesta le conclusioni dei
CCTTU circa la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte colpose dei propri sanitari e il decesso della signora occorre precisare che le CP_3
argomentazioni dell'appellante si appuntano sull'ultima fase dell'intera vicenda clinica, ovvero sul momento in cui, pervenuto alle ore 19,08 il referto della TC di peritonite stercoracea, effettuata consulenza chirurgica alle ore 19,26, l'intervento, valutato il rapporto rischi/benefici, non è stato effettuato. Da qui tutte le confutazioni circa l'esistenza o meno di uno sciock settico al momento dell'ormai tardivo consulto chirurgico, e le censure alla consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha riscontrato la mancanza di dati clinici dimostrativi dell'insorgenza di shock settico, ma semmai di sciock ipovelamico, che l' sostiene essere CP_4
sovrapponibile al primo e privo di significative differenze. Il ragionamento sviluppato dall'appellante presuppone, infatti, che fino al momento del consulto chirurgico, non vi siano stati errori nella gestione della paziente da parte dei sanitari, da cui consegue la valutazione dell'utilità e delle chance di sopravvivenza della signora se fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico, di fatto non CP_3
praticatole.
Occorre invece, a parere della Corte, considerare in via principale il nesso eziologico esistente fra le accertate condotte inadeguate, imperite e negligenti dei sanitari dell' e la morte della paziente, verificando, secondo il criterio CP_4
causale civilistico del “ più probabile che non” se la donna sarebbe sopravvissuta, qualora fosse stata adeguatamente trattata con l'urgenza del caso, e quindi nell'arco temporale di 4 ore (dall'accesso in P.S. alle ore 12.16) fosse stata sottoposta ad intervento per occlusione intestinale, in assenza di perforazione intestinale, non riscontrata in sede di ecografia alle ore 15.00 e accertata dopo la TC all'addome eseguita alle ore 18,12, quando ormai il tempo adeguato di trattamento dell'urgenza chirurgica era ormai stato ampiamente sforato. Questo perché il drastico aggravamento del quadro clinico riscontrato fra le ore 19,00-19,26 costituisce già conseguenza imputabile ai medici dell' dal momento che l'insorgenza CP_4
della complicanza rappresentata dalla perforazione intestinale, è causalmente riconducibile all'acclarato ritardo diagnostico e trattamentale dei medesimi.
Il Collegio peritale, poi, è pervenuto alla conclusione che la signora CP_3
avesse in corso una diverticolite evolutasi in peritonite stercoracea;
l' CP_4
tramite i propri CCTTP, ha contestato la correttezza di tale diagnosi assumendo che non vi siano elementi clinici a supporto della medesima, potendo la peritonite essere stata causata anche da ischemia intestinale, ipotesi formulata del tutto in astratto, senza alcun riferimento ad elementi concreti e fattuali. Nella sostanza le critiche svolte dall'appellante (i cui medici non sono stati in grado di pervenire ad una diagnosi corretta della malattia in corso al momento dell'accesso della paziente in P.S), mirano ad invalidare la diagnosi di diverticolite avanzata dal collegio peritale, poiché essa costituirebbe la base di partenza su cui si svilupperebbe il ragionamento scientifico in ordine alla tipologia di intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere tempestivamente eseguito ed alle probabilità statistiche di sopravvivenza della paziente, nonostante le sue comorbilità, valutate in misura pari all'85%.
Invero i periti d'ufficio nel rispondere alle osservazioni dei consulenti dell' CP_4
hanno evidenziato che indipendentemente dal riconoscimento della malattia responsabile, in presenza di un addome acuto, l'intervento chirurgico andava effettuato nell'arco temporale di 4 ore e la circostanza che la paziente fosse affetta da Alzhaimer e avesse avuto negli anni precedenti una ischemia, non era affatto ostativa al trattamento nè costituiva situazione di partenza suscettibile di incidere negativamente sull'esito dell'operazione, pertanto la mortalità era pari ad una percentuale del 15% se l'intervento fosse stato eseguito tempestivamente;
ovviamente la situazione era destinata ad aggravarsi, pertanto alle ore 19.26, quando fu chiesta per la prima volta la consulenza chirurgica, ovvero dopo 7 ore dall'accesso in P.S. della signora la mortalità si attestava sul 60-65% , CP_3
in ragione della evoluzione in perforazione intestinale ( cfr pag. 58 ctu in risposta alle osservazioni dei CCTTP dell' CP_4
Diventa dunque irrilevante stabilire se la peritonite derivasse da una diverticolite - diagnosi operata dai CCTTU che appare comunque del tutto plausibile essendo la paziente affetta da diverticolosi cronica- dal momento che la mortalità/morbilità era condizionata dal conseguente quadro peritonitico indipendentemente dalla patologia iniziale, che imponeva un trattamento chirurgico urgente e tempestivo, in assenza del quale l'evoluzione della malattia verso l'exitus era certa, ma che qualora eseguito nell'arco temporale di massimo 4 ore dall'accesso in P.S. della paziente, ne avrebbe consentito la sopravvivenza.
Si osserva inoltre come i fattori alternativi alla diverticolite sono stati solo astrattamente ipotizzati dall'appellante quale possibile diversa eziologia della peritonite stercoracea (cfr pag. 17 atto di appello : insufficienza vascolare distrettuale del sigma o di un quadro di occlusione intestinale o di altre molteplici cause di addome acuto....) mentre la diagnosi formulata dai CCTTU trova riscontro nell'anamnesi della signora di diverticolosi cronica, attestata nella cartella clinica proprio CP_3
dai sanitari dell' oltre che nella sintomatologia descritta nella medesima CP_4
documentazione, e nell'evoluzione della malattia, riscontrata dai riferimenti scientifici richiamati nell'elaborato peritale.
Se questo è il quadro fattuale oggettivo da considerare, sul piano giuridico si richiama l'ormai nota regola di funzione applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile, che è quella della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, la quale si specifica , qualora si pongano diverse ipotesi alternative, nel c.d. “criterio della prevalenza relativa” che impone al giudice di valutare se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti. Come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5922/2024, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, “ il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” ( cfr Cass., Sez. 3, n. 25884/2022).In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili
(nel caso in esame documentali), nonché delle risultanze dell'indagine tecnica espletata, traendo dalla complessiva valutazione di esse il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
Il Tribunale dunque ha fatto corretta applicazione di siffatti enunciati giuridici nel ritenere esistente il nesso di causalità fra il ritardo diagnostico e terapeutico imputabile ai sanitari dell' e la morte della signora CP_4 CP_3
avvalendosi delle condivisibili valutazioni contenute nella relazione peritale, supportate dalla documentazione in atti e da coerenti considerazioni scientifiche, in alcun modo scalfite dalle argomentazioni dei consulenti di parte dell'azienda sanitaria convenuta, che poggiano su alternative ipotesi circa la diversa patonogenesi del processo morboso di peritonite stercoracea insorto nella paziente, le quali da una parte sono del tutto indimostrate, anche solo a livello indiziario, e dall'altro del tutto ininfluenti, in quanto, qualunque fosse la malattia ab origine poi degenerata in perforazione intestinale, la paziente nell'arco di massimo quattro ore, presentando addome acuto accompagnato da episodio di vomito “caffeano” con sintomatologia indicativa di occlusione intestinale in soggetto affetto da diverticolosi cronica, avrebbe dovuto essere sottoposta a trattamento chirurgico urgente che avrebbe garantito alla signora la sopravvivenza all'85%, CP_3
dunque evitato la morte secondo il criterio causale civilistico del “piu probabile che non”.
Le considerazioni esposte consentono di ritenere assorbito in quanto del tutto irrilevante il terzo motivo di appello.
2.3. Sul danno liquidato dal Tribunale
Il quarto motivo si articola in più doglianze che investono le due tipologie di danno non patrimoniale riconosciute dal giudice di prime cure in favore di CP_1
sia iure proprio per la perdita del genitore, che iure hereditatis a titolo di danno
[...]
biologico da invalidità permanente patito in vita dalla madre. Riguardo a quest'ultima voce di pregiudizio, correttamente l' lamenta che CP_4
il giudice di prime cure abbia liquidato iure hereditatis un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 35% mai verificatosi, perché corrispondente alla percentuale di postumi che sarebbero residuati in capo alla signora se questa non fosse morta, ovvero se intervenuta la CP_3
perforazione intestinale nelle ore trascorse in P.S., fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico adeguato e correttamente eseguito, e ciò emerge in maniera lampante dalla stessa ctu ove si legge : “la perforazione del sigma richiedeva un intervento chirurgico di revisione intestinale con ileo laterale, lesione che va ad incidere sull'integrità psicofisica in misura del 35%”.( pag. 43).
Del resto una volta ritenuto che l'evento lesivo causalmente derivante dall'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria sia la morte del paziente, alcun danno biologico permanente è concepibile, presupponendo quest'ultimo ontologicamente la cessazione della malattia con la sopravvivenza del soggetto e la stabilizzazione di postumi invalidanti ( cfr Cass. 16272/2023).
Deve dunque essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in favore di in qualità di erede della madre, un danno CP_5
biologico da invalidità permanente del 35% liquidato in € 149.323,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma che invece non spetta all'attrice odierna appellata, trattandosi di pregiudizio inesistente.
Passando ad esaminare le critiche dell'appellante afferenti soltanto il quantum del danno da perdita del rapporto parentale determinato dal primo giudice in €
245.284,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, infondata è la doglianza circa la ritenuta erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, invece di quelle del Tribunale di Milano del giugno 2022, atteso che il metodo tabellare a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, inizialmente è stato adottato solo dal Tribunale di Roma, tanto vero che le tabelle milanesi sono statae ritenute non conformi ai criteri indicati dal giudice di legittimità (cfr ex multis 10579/2021,) a cui il tribunale meneghino si poi è adeguato con quelle del 2022, avallate dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 37009/2022 la quale di certo non ha bocciato quelle romane, restando dunque indifferente la scelta da parte del giudice dell'una o dell'altra ai fini della liquidazione equitativa del pregiudizio de quo.
Fondata è invece la censura con cui si lamenta l'erroneità della liquidazione secondo le tabelle (del Tribunale di Roma) vigenti al momento del decesso invece che al momento della decisione, ( cfr da ultimo Cass. 19229/2022), pertanto si rende necessario procedere ad una rideterminazione quantitativa del danno in esame, sulla base della tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2024.
Considerata dunque l'età della signora al momento del decesso (81 CP_3
anni), e della signora con essa convivente, ( 58 anni), l'assenza di altri CP_5
familiari conviventi, essendo figlia unica ed avendo perso il padre cinque mesi prima dalla morte della madre ( doc. 7- 8 fascicolo attrice di prime grado) si perviene alla seguente liquidazione:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 285.503,00
Trattandosi di credito di valore, dev'essere incrementato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 6.4.2016) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pagamento della somma di euro 200.000 da parte dell'A..O.U. P. ( 1.3. 2023), pervenendosi all'importo di € 287.793,82 da cui va detratto quanto corrisposto dall'appellante, residuando un credito risarcitorio di € 87.793,82 che maggiorato di interessi compensativi calcolati sulla somma rivalutata secondo indici Istat Foi anno per anno dal 1.3.2023 alla data della presente sentenza ( cfr Cass. 1637/2020)
è pari ad € 95.956, 83 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
L' è quindi tenuta a corrispondere siffatta differenza risarcitoria a CP_4 CP_1
[...]
3. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice-appellata CP_1
parzialmente soccombente, in ragione del rigetto della domanda di
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, stimasi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per ¼, i restanti ¾ vanno posti a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come CP_4
modificato dal D.M. 127/2024, in base al valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 260.001 ed € 520.000) , considerato un impegno difensivo medio, con esclusione nel presente giudizio della fase istruttoria, perché non espletata.
Le spese di ctu, come disposto nella sentenza impugnata, vanno poste definitivamente a carico della in ragione della confermata validità CP_4
dell'accertamento circa la responsabilità della struttura sanitaria appellante per il decesso di Persona_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1144/2022 del Tribunale di Pisa , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto dichiara nulla dovuto a a CP_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
condanna l' al pagamento in favore di ad integrazione CP_4 CP_1
dell'importo già corrisposto di euro 200.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dell'ulteriore somma di € 95.956,
83 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per ¼ e condanna l' alla refusione in favore di dei restanti ¾ CP_4 CP_1
liquida per compensi professionali in € 16.842,75 per il primo grado e in € 10.679, 25 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.