Art. 4.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 2, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 2, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.