CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 166/2023, a cui è stata unificata la causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 192/2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Parte_1
LV AC e CI LO, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso l'avvocato
AU FU, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.06.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex art. Parte_1
392 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 10945 del 23.03.2023, e ha sostenuto, in particolare, che:
- con ricorso in data 15/07/2015 aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Cagliari l' affermando di avere presentato all'Istituto domanda di pensione di CP_2 vecchiaia anticipata, assumendo di essere invalido in misura pari o superiore all'80%, e
1 aveva pertanto chiesto l'accertamento e la declaratoria di portatore di invalidità in misura non inferiore all'80% sin dalla data della domanda amministrativa, nonché la condanna dell' alla corresponsione del beneficio nella misura e con la decorrenza Controparte_3 di legge;
- l' , nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la domanda, aveva affermato la CP_2 mancanza dei requisiti sanitari in capo al ricorrente e, cautelativamente, per il caso di riconoscimento del diritto per una invalidità utile, aveva eccepito che si sarebbe comunque dovuto procedere all'applicazione della recente normativa in materia pensionistica con riferimento all'istituto della c.d. “finestra mobile” introdotto con il D.L.
78/2010 (e cioè i 12 mesi di spostamento in avanti della decorrenza della pensione), nonché a quanto previsto dall'art. 12 del DL 78/2010 e successive modifiche (e cioè ulteriori tre mesi per la c.d. aspettativa di vita), D.L. 201/2011, art. 24, commi 14 e 15, con richiamo al precedente comma 12, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda presentata da Parte_1
- in ordine alle eccezioni prospettate dall' , la difesa del ricorrente aveva CP_1 richiamato la giurisprudenza di merito che, affermatasi come maggioritaria sul punto, prevedeva la inapplicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata sia della c.d. finestra mobile, che dell'incremento dell'aspettativa di vita;
- nel corso dell'istruttoria era stata espletata consulenza medico-legale, la quale aveva accertato la sussistenza in capo a del requisito sanitario per godere della Parte_1 pensione anticipata di vecchiaia;
- con sentenza n. 886/2017 il Tribunale di Cagliari aveva condannato l' , CP_2 disattendendo le eccezioni da questo formulate, ad erogare la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, nonché al pagamento delle spese legali;
- avverso tale pronuncia l'Ente previdenziale aveva proposto impugnazione nanti la
Corte d'Appello di Cagliari, censurando la decisione del Giudice di prime cure in ordine alla accertata decorrenza, chiedendo che la sentenza venisse riformata sul punto, con applicazione dell'istituto della finestra mobile e dell'incremento di aspettativa di vita, e concludendo, infine, perché in riforma della sentenza impugnata venisse accertata la giusta decorrenza della pensione in applicazione del D.L. 201/2011 (che richiama l'art. 12 co. 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010), con rigetto dell'avversa domanda e vittoria di spese dei due gradi del giudizio;
2 - nel giudizio di gravame si era costituito il quale contestava gli avversi Parte_1 motivi di impugnazione, affermava che la previsione di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010 non poteva estendersi fino ad incidere nella posizione di quei soggetti, quale era certamente il che in ragione della loro invalidità, pari o superiore all'80% risultavano per legge Pt_1 già esonerati dall'innalzamento dell'età pensionabile, e concludeva, da ultimo, per il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza di primo grado;
- la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 279/2018 del 12/09/2018, aveva parzialmente accolto le doglianze dell' , aveva riconosciuto fondata unicamente CP_1 quella relativa alla c.d. finestra mobile, aveva rigettato quella relativa all'applicabilità dell'incremento dell'aspettativa di vita, e aveva stabilito, pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, che la pensione di vecchiaia anticipata doveva essere riconosciuta a con decorrenza dal 01/10/2015 (e non dal 01/10/2014), Parte_1 data corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa;
la Corte aveva dichiarato, inoltre, irripetibili le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- contro tale sentenza della Corte d'Appello di Cagliari l' aveva proposto ricorso CP_2 per Cassazione, chiedendo la riforma della pronuncia laddove erano stati esclusi “gli invalidi non inferiori all'80% dall'adeguamento del requisito anagrafico posto che per tale categoria di assicurati la questione dell'aumento della speranza di vita si pone diversamente che per gli altri cittadini”: secondo l' , infatti, Controparte_4
l'incremento di speranza di vita doveva trovare applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità civile, stante la natura di regola generale da attribuire all'art. 22 ter del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.
102/2009;
- si era costituito nel giudizio di legittimità con controricorso del Parte_1
18/12/2018 al fine di contestare le avverse argomentazioni e aveva, altresì, proposto ricorso incidentale per avere la Corte d'Appello compensato integralmente le spese dei due gradi del giudizio, mentre la sua soccombenza era stata meramente parziale, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111, comma 6,
Cost.;
- con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha sostenuto – dopo aver Parte_1 richiamato il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10945 del 23.03.2023, la quale aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso principale, con l'assorbimento di quello incidentale – che la Corte d'Appello di Cagliari dovesse decidere, quale giudice di
3 rinvio in diversa composizione, anche sulla domanda incidentale, già proposta innanzi alla Suprema Corte, volta ad ottenere l'annullamento della sentenza dei Giudici territoriali nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (mentre il parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall' CP_2 escludeva l'ipotesi della soccombenza reciproca): infatti, i Giudici di legittimità avevano dichiarato, nell'accogliere il ricorso principale proposto dall'Ente previdenziale, che il ricorso incidentale “rimane assorbito” e, quindi, sul punto non era stata emessa alcuna pronunzia, così configurandosi un'ipotesi di assorbimento c.d. improprio, il quale ricorre quando la decisione assorbente esclude la possibilità o la necessità di provvedere sulle altre questioni, che debbono ritenersi, per definizione, non decise e che possono essere perciò riproposte, del tutto impregiudicate, all'esame del Giudice di rinvio (Cass. sentenza n. 9479 del 18/04/2013; Cass. sentenza n. 12193 del 22/06/2020).
Unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha provveduto a Parte_1 depositare una autocertificazione dei redditi del proprio nucleo familiare attestante guadagni, relativi all'anno 2022, pari a complessivi euro 15.000,00, dunque inferiori, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 02.12.2025, al limite di legge previsto per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
Anche l' ha domandato, con ricorso ex art. 392 Controparte_1
c.p.c. del 12.07.2023 (causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 192/2023), la riassunzione del processo affinché la Corte d'Appello statuisse ed accertasse l'applicazione dell'incremento per speranza di vita alla pensione di vecchiaia anticipata in godimento, così come specificato nel ricorso in appello, ed ha altresì ribadito tale richiesta nella memoria difensiva d'appello depositata il 14.11.2025 (causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N.
166/2023).
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “RICORRE alla Corte d'Appello di Cagliari perchè Parte_1 voglia procedere al riesame della sentenza avente n°279/2018 emessa il 17/09/2018 secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, in ragione dell'assorbimento dell'impugnazione incidentale proposta da controricorrente riconoscere il diritto Pt_1 alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado”;
Nell'interesse dell' “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 adita
4 1) statuita la giusta decorrenza della pensione VO anticipata in godimento dal febbraio
2016 (prima finestra utile al decorrere dei tre mesi per incremento speranza di vita da aggiungere alla decorrenza del 1 ottobre 2015 già riconosciuta dalla sentenza Corte Appello
279/18), confermare in punto di spese la compensazione per i due gradi di giudizio come in senteza Corte Appello Cagliari 279/18
2) Con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione posta l'evidente soccombenza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con l'ordinanza rescindente n. 10945 del
23.03.2023 all'origine della presente fase di giudizio, il motivo di ricorso principale dell' , con assorbimento del ricorso incidentale proposto da e ha CP_2 Parte_1 assicurato continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n.
78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. n. 31001/19).
Conseguentemente, nel caso in esame, in ossequio dell'enunciato principio di diritto, deve essere riconosciuta l'applicazione della generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile (pari a mesi 3) in dipendenza dell'incremento delle speranze di vita di cui all'art. 22 ter, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, che va ad aggiungersi all'incremento di 12 mesi che era già stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 279 del 12.09.2018.
Deve quindi dichiararsi che ha diritto, essendo nato il [...], a Parte_1 percepire la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, nella misura e con la decorrenza di legge, a far data dal mese di febbraio 2016 e, per l'effetto, l' deve essere condannato alla corresponsione in suo favore CP_2 dei ratei maturati e scaduti da tale data, oltre interessi come per legge.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, fatte oggetto di motivo di ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte da parte di osserva il Collegio Parte_1 che quest'ultimo, pur vincitore sostanziale della presente controversia, non ha visto però
5 accolte le proprie argomentazioni relativamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, questione sulla quale si è concentrato in via esclusiva il giudizio nel grado di appello e in quello di legittimità mentre, nella presente fase di riassunzione, si è sostanzialmente rimesso all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, insistendo sulla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Pertanto, anche in ragione del complessivo andamento della lite, si ritiene opportuno riconoscere le spese del giudizio di primo grado che vanno però compensate per 1/5, con condanna all' al pagamento a favore di della rimanente parte, CP_2 Parte_1 quantificata come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della tabella di riferimento per la materia previdenziale, mentre per i successivi gradi di appello, legittimità e riassunzione la compensazione delle spese di lite deve essere disposta in modo integrale. CP_ Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate, nel giudizio di primo grado, provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi Parte_1 dell'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503 del 30.12.1992 con decorrenza dal mese di febbraio 2016;
2. condanna l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi legali CP_2 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. dichiara compensate per 1/5 le spese del primo grado di giudizio e condanna l' al CP_2 pagamento in favore di della rimanente parte, che liquida in euro 3.709,20, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari;
4. dichiara compensate in modo integrale le spese di lite per i gradi di appello, legittimità
e riassunzione;
CP_
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate provvisoriamente a suo carico.
Così deciso in Cagliari il 09.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 166/2023, a cui è stata unificata la causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 192/2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Parte_1
LV AC e CI LO, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso l'avvocato
AU FU, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.06.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex art. Parte_1
392 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 10945 del 23.03.2023, e ha sostenuto, in particolare, che:
- con ricorso in data 15/07/2015 aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Cagliari l' affermando di avere presentato all'Istituto domanda di pensione di CP_2 vecchiaia anticipata, assumendo di essere invalido in misura pari o superiore all'80%, e
1 aveva pertanto chiesto l'accertamento e la declaratoria di portatore di invalidità in misura non inferiore all'80% sin dalla data della domanda amministrativa, nonché la condanna dell' alla corresponsione del beneficio nella misura e con la decorrenza Controparte_3 di legge;
- l' , nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la domanda, aveva affermato la CP_2 mancanza dei requisiti sanitari in capo al ricorrente e, cautelativamente, per il caso di riconoscimento del diritto per una invalidità utile, aveva eccepito che si sarebbe comunque dovuto procedere all'applicazione della recente normativa in materia pensionistica con riferimento all'istituto della c.d. “finestra mobile” introdotto con il D.L.
78/2010 (e cioè i 12 mesi di spostamento in avanti della decorrenza della pensione), nonché a quanto previsto dall'art. 12 del DL 78/2010 e successive modifiche (e cioè ulteriori tre mesi per la c.d. aspettativa di vita), D.L. 201/2011, art. 24, commi 14 e 15, con richiamo al precedente comma 12, concludendo, dunque, per il rigetto della domanda presentata da Parte_1
- in ordine alle eccezioni prospettate dall' , la difesa del ricorrente aveva CP_1 richiamato la giurisprudenza di merito che, affermatasi come maggioritaria sul punto, prevedeva la inapplicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata sia della c.d. finestra mobile, che dell'incremento dell'aspettativa di vita;
- nel corso dell'istruttoria era stata espletata consulenza medico-legale, la quale aveva accertato la sussistenza in capo a del requisito sanitario per godere della Parte_1 pensione anticipata di vecchiaia;
- con sentenza n. 886/2017 il Tribunale di Cagliari aveva condannato l' , CP_2 disattendendo le eccezioni da questo formulate, ad erogare la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, nonché al pagamento delle spese legali;
- avverso tale pronuncia l'Ente previdenziale aveva proposto impugnazione nanti la
Corte d'Appello di Cagliari, censurando la decisione del Giudice di prime cure in ordine alla accertata decorrenza, chiedendo che la sentenza venisse riformata sul punto, con applicazione dell'istituto della finestra mobile e dell'incremento di aspettativa di vita, e concludendo, infine, perché in riforma della sentenza impugnata venisse accertata la giusta decorrenza della pensione in applicazione del D.L. 201/2011 (che richiama l'art. 12 co. 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010), con rigetto dell'avversa domanda e vittoria di spese dei due gradi del giudizio;
2 - nel giudizio di gravame si era costituito il quale contestava gli avversi Parte_1 motivi di impugnazione, affermava che la previsione di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010 non poteva estendersi fino ad incidere nella posizione di quei soggetti, quale era certamente il che in ragione della loro invalidità, pari o superiore all'80% risultavano per legge Pt_1 già esonerati dall'innalzamento dell'età pensionabile, e concludeva, da ultimo, per il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza di primo grado;
- la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 279/2018 del 12/09/2018, aveva parzialmente accolto le doglianze dell' , aveva riconosciuto fondata unicamente CP_1 quella relativa alla c.d. finestra mobile, aveva rigettato quella relativa all'applicabilità dell'incremento dell'aspettativa di vita, e aveva stabilito, pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, che la pensione di vecchiaia anticipata doveva essere riconosciuta a con decorrenza dal 01/10/2015 (e non dal 01/10/2014), Parte_1 data corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa;
la Corte aveva dichiarato, inoltre, irripetibili le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- contro tale sentenza della Corte d'Appello di Cagliari l' aveva proposto ricorso CP_2 per Cassazione, chiedendo la riforma della pronuncia laddove erano stati esclusi “gli invalidi non inferiori all'80% dall'adeguamento del requisito anagrafico posto che per tale categoria di assicurati la questione dell'aumento della speranza di vita si pone diversamente che per gli altri cittadini”: secondo l' , infatti, Controparte_4
l'incremento di speranza di vita doveva trovare applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità civile, stante la natura di regola generale da attribuire all'art. 22 ter del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.
102/2009;
- si era costituito nel giudizio di legittimità con controricorso del Parte_1
18/12/2018 al fine di contestare le avverse argomentazioni e aveva, altresì, proposto ricorso incidentale per avere la Corte d'Appello compensato integralmente le spese dei due gradi del giudizio, mentre la sua soccombenza era stata meramente parziale, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111, comma 6,
Cost.;
- con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha sostenuto – dopo aver Parte_1 richiamato il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10945 del 23.03.2023, la quale aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso principale, con l'assorbimento di quello incidentale – che la Corte d'Appello di Cagliari dovesse decidere, quale giudice di
3 rinvio in diversa composizione, anche sulla domanda incidentale, già proposta innanzi alla Suprema Corte, volta ad ottenere l'annullamento della sentenza dei Giudici territoriali nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (mentre il parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall' CP_2 escludeva l'ipotesi della soccombenza reciproca): infatti, i Giudici di legittimità avevano dichiarato, nell'accogliere il ricorso principale proposto dall'Ente previdenziale, che il ricorso incidentale “rimane assorbito” e, quindi, sul punto non era stata emessa alcuna pronunzia, così configurandosi un'ipotesi di assorbimento c.d. improprio, il quale ricorre quando la decisione assorbente esclude la possibilità o la necessità di provvedere sulle altre questioni, che debbono ritenersi, per definizione, non decise e che possono essere perciò riproposte, del tutto impregiudicate, all'esame del Giudice di rinvio (Cass. sentenza n. 9479 del 18/04/2013; Cass. sentenza n. 12193 del 22/06/2020).
Unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha provveduto a Parte_1 depositare una autocertificazione dei redditi del proprio nucleo familiare attestante guadagni, relativi all'anno 2022, pari a complessivi euro 15.000,00, dunque inferiori, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 02.12.2025, al limite di legge previsto per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
Anche l' ha domandato, con ricorso ex art. 392 Controparte_1
c.p.c. del 12.07.2023 (causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 192/2023), la riassunzione del processo affinché la Corte d'Appello statuisse ed accertasse l'applicazione dell'incremento per speranza di vita alla pensione di vecchiaia anticipata in godimento, così come specificato nel ricorso in appello, ed ha altresì ribadito tale richiesta nella memoria difensiva d'appello depositata il 14.11.2025 (causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N.
166/2023).
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “RICORRE alla Corte d'Appello di Cagliari perchè Parte_1 voglia procedere al riesame della sentenza avente n°279/2018 emessa il 17/09/2018 secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, in ragione dell'assorbimento dell'impugnazione incidentale proposta da controricorrente riconoscere il diritto Pt_1 alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado”;
Nell'interesse dell' “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 adita
4 1) statuita la giusta decorrenza della pensione VO anticipata in godimento dal febbraio
2016 (prima finestra utile al decorrere dei tre mesi per incremento speranza di vita da aggiungere alla decorrenza del 1 ottobre 2015 già riconosciuta dalla sentenza Corte Appello
279/18), confermare in punto di spese la compensazione per i due gradi di giudizio come in senteza Corte Appello Cagliari 279/18
2) Con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione posta l'evidente soccombenza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con l'ordinanza rescindente n. 10945 del
23.03.2023 all'origine della presente fase di giudizio, il motivo di ricorso principale dell' , con assorbimento del ricorso incidentale proposto da e ha CP_2 Parte_1 assicurato continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n.
78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. n. 31001/19).
Conseguentemente, nel caso in esame, in ossequio dell'enunciato principio di diritto, deve essere riconosciuta l'applicazione della generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile (pari a mesi 3) in dipendenza dell'incremento delle speranze di vita di cui all'art. 22 ter, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, che va ad aggiungersi all'incremento di 12 mesi che era già stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 279 del 12.09.2018.
Deve quindi dichiararsi che ha diritto, essendo nato il [...], a Parte_1 percepire la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, nella misura e con la decorrenza di legge, a far data dal mese di febbraio 2016 e, per l'effetto, l' deve essere condannato alla corresponsione in suo favore CP_2 dei ratei maturati e scaduti da tale data, oltre interessi come per legge.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, fatte oggetto di motivo di ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte da parte di osserva il Collegio Parte_1 che quest'ultimo, pur vincitore sostanziale della presente controversia, non ha visto però
5 accolte le proprie argomentazioni relativamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, questione sulla quale si è concentrato in via esclusiva il giudizio nel grado di appello e in quello di legittimità mentre, nella presente fase di riassunzione, si è sostanzialmente rimesso all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, insistendo sulla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Pertanto, anche in ragione del complessivo andamento della lite, si ritiene opportuno riconoscere le spese del giudizio di primo grado che vanno però compensate per 1/5, con condanna all' al pagamento a favore di della rimanente parte, CP_2 Parte_1 quantificata come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della tabella di riferimento per la materia previdenziale, mentre per i successivi gradi di appello, legittimità e riassunzione la compensazione delle spese di lite deve essere disposta in modo integrale. CP_ Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate, nel giudizio di primo grado, provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi Parte_1 dell'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503 del 30.12.1992 con decorrenza dal mese di febbraio 2016;
2. condanna l' all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi legali CP_2 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. dichiara compensate per 1/5 le spese del primo grado di giudizio e condanna l' al CP_2 pagamento in favore di della rimanente parte, che liquida in euro 3.709,20, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari;
4. dichiara compensate in modo integrale le spese di lite per i gradi di appello, legittimità
e riassunzione;
CP_
5. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate provvisoriamente a suo carico.
Così deciso in Cagliari il 09.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
6