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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice relatore est.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MORALES SOSA VALERIA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“ , chiede che il Tribunale Ill.mo voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, Parte_1 voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 347/2017 in data
20 luglio 2017 pubblicata dal Tribunale di Sondrio in data 08 agosto 2017 e successivamente modificate, nei seguenti termini:
pagina 1 di 6 <il signor dovr versare su conto corrente indicato dalla signora entro il parte_1 controparte_1 giorno cinque di ogni mese a titolo contributo per mantenimento dei figli e la somma per_1 per_2>
€ 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat>.
Con vittoria di competenze e spese di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice Ill.mo
- rigettare la domanda formulata dal ricorrente
- confermare l'obbligo in capo al signor del versamento mensile alla signora Parte_1 Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e nella misura di euro 650,00 (già euro 600,00 Per_1 Per_2 rivalutati da marzo 2022 ad oggi), rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 proponeva domanda di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 347 del 20 luglio 2017, pubblicata in data 8 agosto 2017, con cui il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 17 maggio 2003 con . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chiedeva che venisse modificata la sopra citata sentenza laddove stabiliva che “il sig. si obbliga a versare alla sig. l'importo di € 750,00 mensili Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli mediante bonifico su conto corrente intestato alla moglie e in essere presso la Banca Popolare di Sondrio;
l'assegno relativo al mantenimento dei figli verrà versato dal padre fino alla raggiunta indipendenza economica degli stessi.”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che gli ex coniugi avevano concordato che, dell'importo di € 750,00 posto a suo carico, la quota di € 200,00 veniva corrisposta a titolo di contributo alle spese di locazione sostenute dalla signora CP_1
Tuttavia, posto che ad inizio 2020 la signora aveva acquistato una abitazione sita in Talamona CP_1
in cui si era trasferita a vivere unitamente ai figli, le parti avevano concordato una riduzione ad €
600,00 del contributo di mantenimento mensile versato per e predisponendo una Per_1 Per_2
scrittura privata di parziale modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritta in data 19.02/08.03.2021.
Il ricorrente evidenziava altresì che, in data 9 giugno 2018, aveva contratto matrimonio con la signora dalla cui unione erano nati due figli, in data 11 giugno 2016 e in Persona_3 Per_4 Per_5
data 4 gennaio 2020 e che la formazione del nuovo nucleo familiare ed il conseguente sorgere di nuovi obblighi economici lo aveva posto nella situazione di non riuscire più, se con enormi sforzi, a pagina 2 di 6 corrispondere alla signora la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento di e CP_1 Per_1
Per_2
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta esponeva che nel 2020/2021 il sig. aveva già ottenuto una riduzione Pt_1 consensuale dell'assegno di mantenimento a seguito della nascita della quarta figlia, con richiesta avanzata, per il tramite del proprio legale, al difensore della signora che aveva portato CP_1 all'accordo del 19.02/08.03.2021, grazie al quale da euro 750,00 le parti avevano consensualmente stabilito una diminuzione del mantenimento per i due figli a euro 600,00 al mese.
La convenuta, inoltre, deduceva che il sig. , dopo la sentenza di divorzio, aveva mantenuto un Pt_1
atteggiamento di sostanziale disinteresse nei confronti dei figli e disattendendo Per_1 Per_2
quanto statuito dalla sentenza in punto di tempi di permanenza padre/figli e di partecipazione alle spese straordinarie. La sig.ra evidenziava altresì che, in data 07.05.2024, le era stato diagnosticato un CP_1
carcinoma infiltrante al seno per cui si sarebbe reso necessario l'intervento chirurgico, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di lavorare, mentre il nuovo marito della stessa non svolgeva alcuna attività lavorativa in quanto invalido totale con permanente inabilità lavorativa, in attesa di accertamento di invalidità civile a causa di una grave neoplasia.
Il Giudice relatore, sentite le parti all'udienza del 29.05.2024, “rilevato che il ricorrente, con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 08.08.2017, in particolare chiedendo che venisse diminuito ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo del padre al mantenimento dei figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Sondrio il 7 aprile 2011), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- osservato che il ricorrente ha allegato che la formazione di un nuovo nucleo familiare ed il conseguente sorgere di nuovi obblighi economici lo ha posto nella situazione di non riuscire più, se con enormi sforzi, a corrispondere alla signora la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento di e CP_1 Per_1
; - rilevato che la convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto Per_2 ed evidenziando che nel 2020/2021 aveva già concesso al sig. di ridurre l'importo dell'assegno Pt_1 di mantenimento (stabilito nella sentenza di divorzio nella somma di € 750,00 complessivi) in € 600,00 mensili complessivi (cfr. scrittura privata sub. doc. 3 fascicolo convenuta); - rilevato che le condizioni reddituali del ricorrente non risultano mutate rispetto all'epoca dell'intervenuto accordo di riduzione
pagina 3 di 6 del contributo al mantenimento a carico del padre, che la nuova compagna del sig. percepisce Pt_1 una retribuzione di € 1.600,00 mensili ed è proprietaria della casa ove vive il nuovo nucleo familiare
(cfr. verbale udienza del 29.05.2024), contribuendo economicamente ai bisogni della nuova famiglia;
- considerato in ogni caso che i figli componenti il nuovo nucleo familiare del sig. sono nati nel Pt_1
2016 e nel 2020 (cfr. verbale udienza), dunque in epoca antecedente rispetto all'intervenuto accordo di riduzione dell'assegno di mantenimento per e;
- rilevato, quanto alla signora Per_1 Per_2
che in data 07.05.2024 le è stato diagnosticato un carcinoma infiltrante al seno e che tale CP_1
patologia verosimilmente potrà avere delle pesanti ripercussioni sulla sua futura capacità lavorativa, oltre al fatto che l'attuale marito non lavora e ha presentato domanda per ottenere l'invalidità civile
(cfr. docc.
7-8 fascicolo convenuta); - ritenuto, pertanto, che allo stato, in via provvisoria e urgente, il contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre debba essere confermato Per_1 Per_2 nella somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo concordato tra le parti con scrittura privata del 19.02.2021” in via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Sondrio n.347/2017 pubblicata in data 08.08.2017, poneva a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e fissava l'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex articolo 473 bis 22 c.p.c.
Infine, con ordinanza del 04.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda del ricorrente è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Il Collegio osserva infatti che le condizioni economiche e reddituali del ricorrente non risultano mutate rispetto all'epoca dell'intervenuto accordo di riduzione del contributo al mantenimento dei minori, risalente al febbraio-marzo 2021.
A questo proposito, si precisa che il ricorrente ha dato atto nel ricorso che le proprie condizioni economico - reddituali non risultano mutate rispetto al momento della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, fondando la richiesta di modifica del contributo al mantenimento dei figli e stabilito nella sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, nonché di quanto Per_1 Per_2
concordato con l'ex coniuge con scrittura privata sottoscritta in data 19.02/08.03.2021 (riduzione del pagina 4 di 6 contributo per il mantenimento dei figli e da € 750,00 ad € 600,00), unicamente Per_1 Per_2
sulla formazione di un nuovo nucleo familiare e sulla nascita di altri due figli.
Sul punto, va precisato che i figli che compongono il nuovo nucleo familiare del sig. sono nati Pt_1
nel 2016 e nel 2020, dunque in epoca antecedente rispetto all'intervenuto accordo di riduzione del contributo al mantenimento di e figli nati dall'unione con la sig.ra Per_1 Per_2 CP_1
(l'accordo risale infatti al febbraio/marzo 2021).
È evidente pertanto che, rispetto al momento della concordata riduzione del contributo al mantenimento di e erano già nati anche i due figli che compongono il nuovo nucleo familiare del Per_1 Per_2
sig. ( è nato nel 2016 e nel 2020); quindi, si ritiene che le esigenze legate alla Pt_1 Per_4 Per_5
formazione del nuovo nucleo familiare fossero state debitamente tenute in considerazione dal sig.
allorché aveva concordato con la ex moglie la riduzione del contributo al Pt_1 Controparte_1
mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio da € 750,00 ad € 600,00 complessivi.
Dunque, a fronte dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi in ordine alla riduzione del contributo al mantenimento di e da € 750,00 a € 600,00, che risulta successivo rispetto alla Per_1 Per_2
nascita dei figli componenti il nuovo nucleo familiare del ricorrente (infatti, l'accordo risulta sottoscritto in data 19.02/08.03.2021, mentre i figli del secondo matrimonio sono nati nel 2016 e nel
2020), la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner non può essere valutata, nel caso concreto, come circostanza sopravvenuta idonea a determinare una ulteriore riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente.
In ogni caso, preme sottolineare come il sig. , sentito personalmente dal Giudice relatore Pt_1 all'udienza del 29.05.2024, abbia dichiarato di percepire a titolo di stipendio € 1.600,00 mensili, che la sua attuale moglie percepisce il medesimo stipendio e che il nuovo nucleo familiare abita in un immobile di proprietà del coniuge, non gravato da mutuo.
Per quanto riguarda la sig.ra invece, risulta che alla stessa è stato diagnosticato un carcinoma CP_1
mammario e che in data 09.08.2024 è stata sottoposta ad intervento chirurgico, con necessità di sottoporsi a cure chemioterapiche (cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta e alle note di udienza del 19.02.2025), condizione che si ritiene potrà avere ripercussioni sulla sua futura capacità lavorativa;
inoltre, sentita personalmente dal Giudice relatore all'udienza del 29.05.2024, la stessa ha dichiarato che il nuovo marito è affetto da un carcinoma alla gola, ha una disabilità grave e attualmente non lavora.
pagina 5 di 6 Dunque, valutata altresì l'attuale situazione economica e reddituale delle parti, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per una ulteriore riduzione del contributo al mantenimento dei minori e rispetto a quella concordata dai coniugi in data 19.02/08.03.2021. Per_1 Per_2
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, a parziale modifica di quanto statuito dalla sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, deve essere posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, “ratificando” l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi di cui alla scrittura privata del 19.02/08.03.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, il sig. deve essere condannato a Parte_1
rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 nei valori minimi stante la Controparte_1 non complessità delle questioni trattate, in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 347/2017 del Tribunale di
Sondrio, pubblicata in data 08.08.2017
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_1 Controparte_1 motivazione in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice relatore est.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MORALES SOSA VALERIA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“ , chiede che il Tribunale Ill.mo voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, Parte_1 voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 347/2017 in data
20 luglio 2017 pubblicata dal Tribunale di Sondrio in data 08 agosto 2017 e successivamente modificate, nei seguenti termini:
pagina 1 di 6 <il signor dovr versare su conto corrente indicato dalla signora entro il parte_1 controparte_1 giorno cinque di ogni mese a titolo contributo per mantenimento dei figli e la somma per_1 per_2>
€ 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat>.
Con vittoria di competenze e spese di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice Ill.mo
- rigettare la domanda formulata dal ricorrente
- confermare l'obbligo in capo al signor del versamento mensile alla signora Parte_1 Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e nella misura di euro 650,00 (già euro 600,00 Per_1 Per_2 rivalutati da marzo 2022 ad oggi), rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 proponeva domanda di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 347 del 20 luglio 2017, pubblicata in data 8 agosto 2017, con cui il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 17 maggio 2003 con . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chiedeva che venisse modificata la sopra citata sentenza laddove stabiliva che “il sig. si obbliga a versare alla sig. l'importo di € 750,00 mensili Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli mediante bonifico su conto corrente intestato alla moglie e in essere presso la Banca Popolare di Sondrio;
l'assegno relativo al mantenimento dei figli verrà versato dal padre fino alla raggiunta indipendenza economica degli stessi.”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che gli ex coniugi avevano concordato che, dell'importo di € 750,00 posto a suo carico, la quota di € 200,00 veniva corrisposta a titolo di contributo alle spese di locazione sostenute dalla signora CP_1
Tuttavia, posto che ad inizio 2020 la signora aveva acquistato una abitazione sita in Talamona CP_1
in cui si era trasferita a vivere unitamente ai figli, le parti avevano concordato una riduzione ad €
600,00 del contributo di mantenimento mensile versato per e predisponendo una Per_1 Per_2
scrittura privata di parziale modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritta in data 19.02/08.03.2021.
Il ricorrente evidenziava altresì che, in data 9 giugno 2018, aveva contratto matrimonio con la signora dalla cui unione erano nati due figli, in data 11 giugno 2016 e in Persona_3 Per_4 Per_5
data 4 gennaio 2020 e che la formazione del nuovo nucleo familiare ed il conseguente sorgere di nuovi obblighi economici lo aveva posto nella situazione di non riuscire più, se con enormi sforzi, a pagina 2 di 6 corrispondere alla signora la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento di e CP_1 Per_1
Per_2
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta esponeva che nel 2020/2021 il sig. aveva già ottenuto una riduzione Pt_1 consensuale dell'assegno di mantenimento a seguito della nascita della quarta figlia, con richiesta avanzata, per il tramite del proprio legale, al difensore della signora che aveva portato CP_1 all'accordo del 19.02/08.03.2021, grazie al quale da euro 750,00 le parti avevano consensualmente stabilito una diminuzione del mantenimento per i due figli a euro 600,00 al mese.
La convenuta, inoltre, deduceva che il sig. , dopo la sentenza di divorzio, aveva mantenuto un Pt_1
atteggiamento di sostanziale disinteresse nei confronti dei figli e disattendendo Per_1 Per_2
quanto statuito dalla sentenza in punto di tempi di permanenza padre/figli e di partecipazione alle spese straordinarie. La sig.ra evidenziava altresì che, in data 07.05.2024, le era stato diagnosticato un CP_1
carcinoma infiltrante al seno per cui si sarebbe reso necessario l'intervento chirurgico, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di lavorare, mentre il nuovo marito della stessa non svolgeva alcuna attività lavorativa in quanto invalido totale con permanente inabilità lavorativa, in attesa di accertamento di invalidità civile a causa di una grave neoplasia.
Il Giudice relatore, sentite le parti all'udienza del 29.05.2024, “rilevato che il ricorrente, con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 08.08.2017, in particolare chiedendo che venisse diminuito ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo del padre al mantenimento dei figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Sondrio il 7 aprile 2011), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- osservato che il ricorrente ha allegato che la formazione di un nuovo nucleo familiare ed il conseguente sorgere di nuovi obblighi economici lo ha posto nella situazione di non riuscire più, se con enormi sforzi, a corrispondere alla signora la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento di e CP_1 Per_1
; - rilevato che la convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto Per_2 ed evidenziando che nel 2020/2021 aveva già concesso al sig. di ridurre l'importo dell'assegno Pt_1 di mantenimento (stabilito nella sentenza di divorzio nella somma di € 750,00 complessivi) in € 600,00 mensili complessivi (cfr. scrittura privata sub. doc. 3 fascicolo convenuta); - rilevato che le condizioni reddituali del ricorrente non risultano mutate rispetto all'epoca dell'intervenuto accordo di riduzione
pagina 3 di 6 del contributo al mantenimento a carico del padre, che la nuova compagna del sig. percepisce Pt_1 una retribuzione di € 1.600,00 mensili ed è proprietaria della casa ove vive il nuovo nucleo familiare
(cfr. verbale udienza del 29.05.2024), contribuendo economicamente ai bisogni della nuova famiglia;
- considerato in ogni caso che i figli componenti il nuovo nucleo familiare del sig. sono nati nel Pt_1
2016 e nel 2020 (cfr. verbale udienza), dunque in epoca antecedente rispetto all'intervenuto accordo di riduzione dell'assegno di mantenimento per e;
- rilevato, quanto alla signora Per_1 Per_2
che in data 07.05.2024 le è stato diagnosticato un carcinoma infiltrante al seno e che tale CP_1
patologia verosimilmente potrà avere delle pesanti ripercussioni sulla sua futura capacità lavorativa, oltre al fatto che l'attuale marito non lavora e ha presentato domanda per ottenere l'invalidità civile
(cfr. docc.
7-8 fascicolo convenuta); - ritenuto, pertanto, che allo stato, in via provvisoria e urgente, il contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre debba essere confermato Per_1 Per_2 nella somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo concordato tra le parti con scrittura privata del 19.02.2021” in via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Sondrio n.347/2017 pubblicata in data 08.08.2017, poneva a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e fissava l'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex articolo 473 bis 22 c.p.c.
Infine, con ordinanza del 04.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda del ricorrente è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Il Collegio osserva infatti che le condizioni economiche e reddituali del ricorrente non risultano mutate rispetto all'epoca dell'intervenuto accordo di riduzione del contributo al mantenimento dei minori, risalente al febbraio-marzo 2021.
A questo proposito, si precisa che il ricorrente ha dato atto nel ricorso che le proprie condizioni economico - reddituali non risultano mutate rispetto al momento della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, fondando la richiesta di modifica del contributo al mantenimento dei figli e stabilito nella sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, nonché di quanto Per_1 Per_2
concordato con l'ex coniuge con scrittura privata sottoscritta in data 19.02/08.03.2021 (riduzione del pagina 4 di 6 contributo per il mantenimento dei figli e da € 750,00 ad € 600,00), unicamente Per_1 Per_2
sulla formazione di un nuovo nucleo familiare e sulla nascita di altri due figli.
Sul punto, va precisato che i figli che compongono il nuovo nucleo familiare del sig. sono nati Pt_1
nel 2016 e nel 2020, dunque in epoca antecedente rispetto all'intervenuto accordo di riduzione del contributo al mantenimento di e figli nati dall'unione con la sig.ra Per_1 Per_2 CP_1
(l'accordo risale infatti al febbraio/marzo 2021).
È evidente pertanto che, rispetto al momento della concordata riduzione del contributo al mantenimento di e erano già nati anche i due figli che compongono il nuovo nucleo familiare del Per_1 Per_2
sig. ( è nato nel 2016 e nel 2020); quindi, si ritiene che le esigenze legate alla Pt_1 Per_4 Per_5
formazione del nuovo nucleo familiare fossero state debitamente tenute in considerazione dal sig.
allorché aveva concordato con la ex moglie la riduzione del contributo al Pt_1 Controparte_1
mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio da € 750,00 ad € 600,00 complessivi.
Dunque, a fronte dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi in ordine alla riduzione del contributo al mantenimento di e da € 750,00 a € 600,00, che risulta successivo rispetto alla Per_1 Per_2
nascita dei figli componenti il nuovo nucleo familiare del ricorrente (infatti, l'accordo risulta sottoscritto in data 19.02/08.03.2021, mentre i figli del secondo matrimonio sono nati nel 2016 e nel
2020), la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner non può essere valutata, nel caso concreto, come circostanza sopravvenuta idonea a determinare una ulteriore riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente.
In ogni caso, preme sottolineare come il sig. , sentito personalmente dal Giudice relatore Pt_1 all'udienza del 29.05.2024, abbia dichiarato di percepire a titolo di stipendio € 1.600,00 mensili, che la sua attuale moglie percepisce il medesimo stipendio e che il nuovo nucleo familiare abita in un immobile di proprietà del coniuge, non gravato da mutuo.
Per quanto riguarda la sig.ra invece, risulta che alla stessa è stato diagnosticato un carcinoma CP_1
mammario e che in data 09.08.2024 è stata sottoposta ad intervento chirurgico, con necessità di sottoporsi a cure chemioterapiche (cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta e alle note di udienza del 19.02.2025), condizione che si ritiene potrà avere ripercussioni sulla sua futura capacità lavorativa;
inoltre, sentita personalmente dal Giudice relatore all'udienza del 29.05.2024, la stessa ha dichiarato che il nuovo marito è affetto da un carcinoma alla gola, ha una disabilità grave e attualmente non lavora.
pagina 5 di 6 Dunque, valutata altresì l'attuale situazione economica e reddituale delle parti, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per una ulteriore riduzione del contributo al mantenimento dei minori e rispetto a quella concordata dai coniugi in data 19.02/08.03.2021. Per_1 Per_2
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, a parziale modifica di quanto statuito dalla sentenza n. 347/2017 del Tribunale di Sondrio, deve essere posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, “ratificando” l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi di cui alla scrittura privata del 19.02/08.03.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, il sig. deve essere condannato a Parte_1
rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 nei valori minimi stante la Controparte_1 non complessità delle questioni trattate, in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 347/2017 del Tribunale di
Sondrio, pubblicata in data 08.08.2017
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 600,00 mensile (€ 300,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_1 Controparte_1 motivazione in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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