Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte - Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino - Consigliera dr. Anna Mantovani - Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2171/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA , elettivamente domiciliata in VIA SEMPIONE, 2, VARESE, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO FRANCESCHINI (C.F. ), che la C.F._1
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in VIA CARROBBIO, 15, VARESE, C.F._3 presso lo studio dell'avv. MAURIZIO MONETTI (C.F. , che li C.F._4
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrari reiectis, riformare la sentenza n. 360 del 29 marzo
2024, emessa dal Tribunale di Varese, dott.ssa Ida Carnevale, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposto:
1
- Accogliere la domanda di parte appellata e per l'effetto rigettarsi, siccome inammissibili
e/o infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate dagli odierni appellati, anche in riferimento alle (infondate) domande risarcitorie formulate;
- Dichiarare prescritto e decaduto il diritto di azione e, per l'effetto, rigettare la domanda di richiesta di risarcimento;
- In subordine rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si riserva di formulare capitoli di prova a seguito delle deduzioni di parte avversa. Si chiede di poter provare a mezzo interpello e testi le seguenti circostanze:
1. Vero che parte attrice contattava, nel mese di ottobre 2017, la ditta per la Pt_1 fornitura e la posa di porticini d'ingresso, finestre, serramenti e persiane;
2. Vero che venivano forniti due preventivi: “preventivo serramenti e persiane” datato 17 ottobre 2017 dell'importo di euro 23.577,00 ed un secondo, sempre datato 17 ottobre 2017, riporta sempre la stessa dicitura ma con un prezzo pari ad euro 15.770,00;
3. Vero che nell'ottobre del 2017, all'atto del versamento dell'acconto, la ditta Pt_1
acquistava il materiale per i falsitelai, come da documento che mi si rammostra (doc.2 fascicolo parte convenuta);
4. Vero che non sono mai avvenute contestazioni riguardo ai serramenti e/o falsitelai;
5. Vero che la ditta ON inviò al GE , in data 6 novembre 2017, un elenco Parte_2
di serramenti con la richiesta di verificarne le misure;
6. Vero che le misure relative ai serramenti venivano fornite dall'architetto che si occupava del cantiere;
7. Vero che tra le parti vi erano totale accordo su colore, misura e prezzo;
8. Vero che il 3 settembre 2018, tramite mail, la ditta ON scrive all'architetto: “ Per caso il muratore ha già posato i falsitelai che gli abbiamo consegnato? Così verifichiamo
l'esattezza del lavoro che abbiamo fatto”;
9. Vero che il muratore modificava i falsitelai, senza interpellare la ditta;
10. Vero che presso lo studio dell'avvocato Franceschini è avvenuto un incontro tra le parti
e a seguito dello stesso è stato fornito un nuovo preventivo relativo alle persiane;
A testi su tutti i capitoli: , residente a [...]; Tes_1 [...]
, residente in [...]; , residente in [...], Tes_2 Testimone_3
via Canova n.8
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli ex adverso articolati, eventualmente ammessi”.
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NELL'INTERESSE DI DI : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contrariis reiectis, così giudicare:
Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile o manifestatamente infondato l'appello promosso da per i motivi infra dedotti. Parte_3
Nel merito: rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_3 le motivazioni suesposte e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.360/2024 emessa dal Tribunale di Varese il 28 marzo 2024.
Con vittoria di competenze e spese del I° e II° grado di giudizio con distrazione”.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di
Varese, che, in accoglimento della domanda svolta da e da Controparte_1 CP_2
ha accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso con
[...] Pt_1
e ha condannato quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma complessiva
[...]
di € 11.019,88 oltre al pagamento delle spese di lite.
I fatti e le allegazioni delle parti:
Gli attori, con l'atto introduttivo, avevano dedotto:
- di aver sottoscritto, il 17 ottobre 2017, con un contratto di appalto per la fornitura di Parte_1
serramenti (finestre e portoncini) e di falsi telai, per il corrispettivo complessivo pattuito di €
29.427,00, e di aver versato all'impresa, in data 2 novembre 2017, un acconto di € 13.519,88;
- che la convenuta aveva consegnato alcuni falsi telai in legno, anziché in alluminio, disattendendo la commessa assunta;
- che i falsi telai e le finestre del piano strada non erano conformi alle misure richieste e concordate;
- che, per non incorrere in ulteriori ritardi con l'impresa costruttrice, furono costretti ad eseguire personalmente dei lavori edili murari non previsti, per poter installare i serramenti “sbagliati” forniti dalla e che, sempre a fronte dei detti vizi, si era reso altresì necessario un Parte_1
intervento sui falsi telai da parte della convenuta medesima, il che aveva provocato un aggravio di costi ed un ritardo nell'ultimazione del cantiere;
- di aver inviato all'appaltatrice, in data 23 aprile 2019, formale diffida ad adempiere perché provvedesse alla consegna e alla posa dei serramenti;
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- che, da ultimo, in data 16.01.2020, la convenuta aveva inviato agli attori un nuovo preventivo,
mai accettato, nel quale rappresentava di non essere più in grado di fornire serramenti con profili “arrotondati”, così come era stato inizialmente previsto nel preventivo di ottobre 2017;
- di aver depositato, in data 9 giugno 2020, ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., per accertare lo stato dei luoghi, la sussistenza dell'inadempimento e dei vizi, e i costi per il rispristino;
Chiedevano, dunque, in definitiva:
- preliminarmente, disporsi l'acquisizione agli atti del fascicolo e della relazione del procedimento di ATP;
- nel merito, accertarsi e dichiararsi risolto di diritto il contratto d'appalto sottoscritto il 17 ottobre
2017 tra le parti per inadempimento della convenuta;
- sempre nel merito, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'inadempimento (che sono stati così individuati: danno determinato dalla somma pari all'acconto corrisposto per la fornitura di falsi telai errati – chiesto in restituzione -, danno determinato dalle spese sostenute dagli attori per la sostituzione dei falsitelai errati, danni da ritardo).
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., domandando l'integrale rigetto delle domande attoree, perché Parte_1
inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta aveva dedotto:
- l'inutilizzabilità dell'ATP, per non avere gli attori, in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., chiesto l'acquisizione agli atti del successivo giudizio di merito ai sensi del quinto comma della citata disposizione;
- la decadenza e la prescrizione degli attori dall'azione, per tardiva denunzia dei vizi;
- nel merito, l'insussistenza dei presupposti della garanzia azionata e, con riguardo alla posa dei falsi telai (errati), che la committenza avrebbe modificato e, in ogni caso, accettato il bene fornito.
La sentenza appellata:
Il giudizio veniva istruito tramite l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, e, a conclusione dello stesso, il Tribunale di Varese, dopo aver preliminarmente respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta (poiché la stessa, costituitasi oltre il termine di
20 giorni prima dell'udienza, era decaduta dalla facoltà di sollevarle), ha accertato l'intervenuta
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risoluzione di diritto a seguito della diffida ad adempiere del contratto di appalto di fornitura concluso inter partes, mentre ha rigettato le altre domande risarcitorie svolte dagli attori.
In particolare, il tribunale ha rilevato che l'opera commissionata non era stata completata dall'appaltatrice, questo perché, dopo essersi obbligata, con l'offerta di cui al preventivo del 17 ottobre 2017, accettato dagli attori, a fornire e posare serramenti “arrotondati”, la stessa non aveva poi più di fatto adempiuto a tale obbligazione (circostanza che risultava confermata sia dalle dichiarazioni rese negli atti dalla convenuta medesima che dal preventivo del 16 gennaio 2020 con cui la stessa si era offerta di fornire e posare finestre con un taglio diverso), sì che trovava Pt_1
applicazione, nel caso concreto, la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.
Ha evidenziato che detta circostanza trovava avallo anche nella consulenza tecnica, ritenuta pienamente utilizzabile, nella quale il CTU aveva dato atto del fatto che nessun serramento era stato consegnato da . Pt_1
Ha, inoltre, accertato la presenza di soli alcuni dei vizi e difformità lamentati, e, in particolare, secondo quanto evidenziato dal CTU, quelli relativi alle differenze nelle misure dei falsi telai, con esclusione degli altri (qualità falsi telai – in legno anziché alluminio – ed errata fornitura e installazione delle persiane).
Su tali premesse, il tribunale ha ritenuto che l'inadempimento di , relativo alla fornitura e posa Pt_1
dei serramenti commissionati, costituisse grave inadempimento, di non scarsa importanza e tale da ritenere legittima la diffida ad adempiere impartita, del 23 aprile 2019 , con conseguente intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c.
In ragione dell'accertata risoluzione del contratto, ha, quindi, condannato l'appaltatrice al pagamento in favore degli attori, a titolo restitutorio, della somma complessiva di € 11.019,88, pari cioè alla differenza fra l'acconto già percepito (di € 13.519,88) ed il valore dei materiali effettivamente forniti, che è stato quantificato dal CTU, in sede di accertamenti peritali, nella misura di € 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento (2 novembre 2017) e sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Il tribunale ha, invece, respinto la domanda risarcitoria svolta dagli attori, stante l'assenza di qualsivoglia produzione documentale volta a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa per il riposizionamento dei falsi telai, nonché l'assenza di qualsivoglia precisa allegazione e comunque prova in ordine all'asserito patito danno da ritardo.
L'appello: ha proposto appello, svolgendo contestuale istanza di sospensiva e contestando la Parte_1
decisione del tribunale laddove ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, quando, per
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contro, non vi sarebbero agli atti elementi tali da fondare un giudizio di gravità del contestato inadempimento.
A detta dell'appellante, infatti, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa solo nell'ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria. Invece, nei fatti il problema si sarebbe creato solo perché i serramenti di cui al preventivo del 2017 non risultavano più prodotti, tant'è vero che
“per cercare una quadra”, nel gennaio 2020 era stato inviato un altro preventivo (doc. 6 fascicolo attori).
Deduce che i committenti non avrebbero nemmeno interesse alla risoluzione del contratto di appalto, visto che i falsi telai erano stati consegnati, e che alla committenza non restava che scegliere solo i nuovi serramenti.
Inoltre, la parte non avrebbe fornito la prova dei vizi e dei difetti.
Parte appellante ha altresì insistito nell'accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, non esaminate dal giudice di prime cure.
Si sono costituiti gli appellati e contestando l'avverso Controparte_1 Controparte_2
appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. oltreché del tutto infondato in fatto e in diritto.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 21 novembre del 2024, ha rigettato l'istanza di sospensiva della esecutività della sentenza appellata e fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 03.04.2025.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva l'assoluta confusione degli argomenti dell'appellante, che incentra le proprie contestazioni sulla deduzione per cui non sarebbe ravvisabile da parte sua un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, dato che i vizi della merce fornita e posata (i falsi telai) non sarebbero provati e non sarebbero gravi. Per il resto, l'allegazione si limita ad affermare che, poiché era passato del tempo dall'ordinativo e i serramenti ordinati non venivano
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più prodotti, per ottenere l'adempimento sarebbe stato sufficiente per la committenza scegliere nuovi serramenti. Da qui la carenza di interesse alla dichiarazione di risoluzione.
Tali argomenti non si rivelano in alcun modo pertinenti rispetto al decisum del tribunale, che ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, a fronte della quale, una volta fissato il termine per l'adempimento, spetta alla parte nei confronti della quale la diffida è stata intimata, l'onere di fornire la prova liberatoria che l'inadempimento non sia ad essa imputabile.
Orbene, se la parte appellante, con il proprio appello, abbia voluto significare che non sussistevano le condizioni per la risoluzione, dato che la stessa non era inadempiente, ebbene, tale allegazione risulta da una parte contraddetta dalle stesse allegazioni in ordine al fatto che i serramenti inizialmente ordinati non erano più disponibili (e quindi l'inadempimento rispetto all'originaria pattuizione era definitivo), dall'altra non è sorretta da alcun precisa deduzione in ordine alla non imputabilità a sé (quasi che bastasse riferire la circostanza che i serramenti non erano più in produzione per far assurgere la stessa ad affermazione di non imputabilità, senza altra specificazione).
Quindi le doglianze si rivelano infondate, dato che la diffida ad adempiere è stata correttamente intimata, e la parte nei confronti della quale è stata intimata non è stata in grado di provare l'insussistenza dell'inadempimento, o la non imputabilità a sé dello stesso.
Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, il tribunale si è chiaramente espresso nel senso della tardività processuale dell'eccezione da pare di che non ha sollevato la stessa nei Parte_1 termini di legge, e per tale ragione è stata disattesa. Nessuna censura è stata svolta dall'appellante su tale pronuncia di carattere processuale, e pertanto tale motivo di appello risulta inammissibile.
Conclusivamente, stante il tenore dei motivi di appello, che sostanzialmente si configurano come inammissibili, a causa della scarsa intellegibilità e conferenza degli stessi rispetto alla ratio della sentenza, e stante in ogni caso il fatto che per le ragioni sopra espresse risultano infondati, null'altro deve essere aggiunto, e l'appello viene rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.360/2024 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
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2) Condanna l'appellante alla rifusione agli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3966,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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