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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.10755/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso R.G. n. 10755/2025 depositato in data 28/09/2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...], Milano (MI) con l'Avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) CodiceFiscale_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...], Milano (MI) con l'Avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) CodiceFiscale_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio a Milano il 22.6.2002 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 805, parte 2, Serie A, Volume R01 In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nata a Milano il 25/10/2007, cittadina italiana;
Persona_1
, nato a Milano il 25/06/2010, cittadino italiano. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_
1) La figlia maggiorenne e il figlio minorenne verranno affidati in via condivisa Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalentemente presso la madre in Milano, Via Alberico da Rosciate n. 18;
2) I figli staranno con il padre quando vorranno ed in base agli impegni ed alla disponibilità reciproca;
3) La casa familiare di Milano, Via Alberico da Rosciate n. 18, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1 che vi abiterà unitamente ai figli;
4) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra Pt_1 sul conto corrente della medesima presso Banca Popolare di Sondrio, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al ottobre ( prima rivalutazione novembre 2026), con espresso impegno ad aumentare detto contributo sino ad euro 800,00 mensili una volta che avrà raggiunto un reddito più elevato;
5) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai CP_1 figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
j) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituii pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza ali 'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all 'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzali da scuole pubbliche e o da enti territoriali);
- spese extra scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti e abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
j) viaggi studio in Italia e al/ 'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g} spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLA SEGUENTE ULTERIORE PATTUIZIONE
6) Il sig. e la sig.ra concordano che i mobili di CP_1 Pt_1 proprietà della sig.ra che allo stato si trovano nel box di Pt_1 proprietà del sig. (padre del Sig. Persona_3 CP_1
) sito in Milano, Via Jemolo n. 6, rimarranno in tale box
[...]
a titolo gratuito fino a che la sig.ra troverà una diversa Pt_1 soluzione abitativa o comunque finchè la stessa non deciderà di utilizzare detti mobile,
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Milano, il 22/06/2002.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG