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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
GAROFALO CARMELO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ALTRO 2017
- SILENZ.RIFIUT. IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4239/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto afferente ad una istanza di autotutela presentata ex art. 10-quater L. 212/2000 tendente all'annullamento di un avviso di accertamento non più impugnabile con il quale venivano recuperate IRPEF e Addizionali relative all'anno d'imposta 2017.
Si costituiva l'ente impositore che concludeva per il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'autotutela, nel contesto del diritto tributario, si sostanzia nel potere attribuito all'Ufficio di annullare o revocare un suo provvedimento qualora risulti evidente che la pretesa non sia dovuta o sia conseguenza di un errore.
Nel caso specifico, pur ricorrendo i presupposti per accedere a tale istituto, si ritiene che la ricorrente non possa comunque avvantaggiarsene.
Ed invero, l'art. 10-quater della L. 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrebbe essere esercitata l'autotutela obbligatoria;
tra queste, quella paventata dalla ricorrente e cioè “l'errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni)” che, tenuto conto della reale causa fondante la ripresa - e cioè l'omessa produzione, in fase endoprocedimentale di documentazione utile alle ragioni della contribuente - va più esattamente valutato sotto il profilo della successiva fattispecie: la “mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza”.
Ebbene, proprio in questa prospettiva deve essere scrutinata la domanda di autotutela che, pur potendo farsi rientrare nell'opzione di cui al 10-quater, trova un invalicabile ostacolo nell'art. 32 DPR 600/73 laddove viene stabilito che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il rigore della norma non lascia spazio ad interpretazioni di favore e, così, una volta escluso che la produzione avvenuta solo in sede processuale di documenti, a dire della ricorrente, almeno in parte risolutivi, sia riconducibile a cause di forza maggiore, la Corte non può che condividere la difesa dell'Ufficio che, in siffatto contesto, non avrebbe - neppur volendolo - strumenti per rivedere il proprio operato.
Il ricorso, dunque, va rigettato ma, a chiudere, si ritiene utile richiamare il superiore principio sancito dalla
Suprema Corte (n. 28134/2023) secondo cui, in linea generale, un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere annullato a seguito di istanza di autotutela, solo se lo stesso contiene vizi tali da violare principi ed interessi che vanno oltre a quelli diretti del contribuente stesso: limite che, nel caso di specie, davvero non può dirsi superato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 in favore dell'Ente resistente costituito.
Milano 17/11/2025 Il Presidente relatore
IM ET
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
GAROFALO CARMELO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300264/2024 IRPEF-ALTRO 2017
- SILENZ.RIFIUT. IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4239/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto afferente ad una istanza di autotutela presentata ex art. 10-quater L. 212/2000 tendente all'annullamento di un avviso di accertamento non più impugnabile con il quale venivano recuperate IRPEF e Addizionali relative all'anno d'imposta 2017.
Si costituiva l'ente impositore che concludeva per il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'autotutela, nel contesto del diritto tributario, si sostanzia nel potere attribuito all'Ufficio di annullare o revocare un suo provvedimento qualora risulti evidente che la pretesa non sia dovuta o sia conseguenza di un errore.
Nel caso specifico, pur ricorrendo i presupposti per accedere a tale istituto, si ritiene che la ricorrente non possa comunque avvantaggiarsene.
Ed invero, l'art. 10-quater della L. 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrebbe essere esercitata l'autotutela obbligatoria;
tra queste, quella paventata dalla ricorrente e cioè “l'errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni)” che, tenuto conto della reale causa fondante la ripresa - e cioè l'omessa produzione, in fase endoprocedimentale di documentazione utile alle ragioni della contribuente - va più esattamente valutato sotto il profilo della successiva fattispecie: la “mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza”.
Ebbene, proprio in questa prospettiva deve essere scrutinata la domanda di autotutela che, pur potendo farsi rientrare nell'opzione di cui al 10-quater, trova un invalicabile ostacolo nell'art. 32 DPR 600/73 laddove viene stabilito che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il rigore della norma non lascia spazio ad interpretazioni di favore e, così, una volta escluso che la produzione avvenuta solo in sede processuale di documenti, a dire della ricorrente, almeno in parte risolutivi, sia riconducibile a cause di forza maggiore, la Corte non può che condividere la difesa dell'Ufficio che, in siffatto contesto, non avrebbe - neppur volendolo - strumenti per rivedere il proprio operato.
Il ricorso, dunque, va rigettato ma, a chiudere, si ritiene utile richiamare il superiore principio sancito dalla
Suprema Corte (n. 28134/2023) secondo cui, in linea generale, un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere annullato a seguito di istanza di autotutela, solo se lo stesso contiene vizi tali da violare principi ed interessi che vanno oltre a quelli diretti del contribuente stesso: limite che, nel caso di specie, davvero non può dirsi superato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 in favore dell'Ente resistente costituito.
Milano 17/11/2025 Il Presidente relatore
IM ET