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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4474/2024
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. AL CARRA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4474/2024, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi il primo dall'avv. Gianluca Coluccia e la C.F._2
seconda dall'avv. Eleonora Errico, procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
7.01.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 12.07.2008;
− di aver generato due figli: (13.07.2013) e AL (9.12.2019); Per_1
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la
1 comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.01.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, come modificato a verbale di udienza del 19.12.2024, laddove le parti concordavano che il contributo in favore dei figli sarebbe stato di € 150,00 ciascuno.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate, anche in considerazione degli esigui redditi percepiti dal Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
12.07.2008 in AN (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11,
Parte II, Serie A, anno 2008), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso, come rettificate in parte motiva;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21/02/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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