Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2025, proposto da
IN NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27.1.2025, n. 11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe NO IN agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27.1.2025, n. 11, che ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31/8/1999 per l’attività di docente supplente nei periodi attestati dallo stato matricolare relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogarle la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 2.718,36, oltre ad interessi legali dalla decorrenza di ciascuna mensilità di servizio sino al saldo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle somme per cui vi è stata condanna.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27.1.2025, n. 11, mediante il pagamento delle somme per cui vi è stata condanna, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
IL ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | CA LI |
IL SEGRETARIO