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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 378/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 378/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 9 maggio 2025 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 26 novembre 2025
OGGETTO: d a
Altre controversie di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro CP_1 Pt_1 P.IVA_1
diritto amministrativo tempore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Felli CP_2
cod.: 18099 del foro di Roma (PEC con domicilio Email_1
eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE/RIASSUMENTE
c o n t r o
e Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati
[...]
1 e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia (PEC
con domicilio eletto presso gli Uffici Email_2
dell'Avvocatura dello Stato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6 ed all'indirizzo telematico sopra indicato
CONVENUTI/RIASSUNTI
In punto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 4790/025 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1478/2022 della Corte
d'Appello di Brescia in diversa composizione
CONCLUSIONI
Dell'attore/riassumente:
Nell'atto di citazione in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preso atto della definitività ed
incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nell'Ordinanza n.
4790/2025 del 24.02.2025, resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento
originato dal ricorso per Cassazione n. 12679/2023 proposto dal
[...]
e dal , così provvedere: CP_3 Controparte_4
a) Accertare e dichiarare che, in base e ai fini dell'art.64 legge n. 388 del
2000 nell'interpretazione resa dalla Suprema Corte di Cassazione
nell'Ordinanza n. 4790/2025, pubblicata il 24.02.2025, il debito del
Ministero Interni e del nei confronti Controparte_4
del ammonta per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002– Controparte_5
2010) a Euro 104.035,45, come esplicitato nell'apposito quadro sinottico
“Tabella B” del presente atto, in subordine nella somma maggiore o minore
2 ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284
IV comma cc dalla messa in mora del 22.1.2016 – in subordine dalla
domanda – al saldo.
b) In ogni caso condannare il e il Controparte_3 [...]
al pagamento del debito non ancora Controparte_4
adempiuto rispetto a quanto accertato e dovuto rispetto alla lettera a) delle
superiori conclusioni e comunque a restituire e pagare al Controparte_5
le somme che indebitamente i convenuti hanno recuperato in CP_6
violazione del diritto di credito accertato in base alla lettera a) che precede,
il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 IV comma cc dalla
messa in mora del 22.1.2016 – in subordine dalla domanda – al saldo.
c) Con il favore delle spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità
R.G. 12679/2023 in caso di accoglimento della domanda.
d) In estremo subordine, nell'ipotesi denegata e non creduta di rigetto della
domanda, con la compensazione delle spese del presente giudizio e del
giudizio di legittimità RG 12679/23, in considerazione della pluriennale
interpretazione della normativa per cui è giudizio, come diramata
dall'Amministrazione erariale e palesemente ed inequivocabilmente
orientata per la lettura patrocinata dal ” CP_5
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 novembre 2025
“Il procuratore del si riporta all'atto di citazione in Controparte_5
riassunzione e alle conclusioni rassegnate insistendo per l'accoglimento, con
il favore delle spese processuali del presente giudizio e del giudizio di
legittimità R.G. 12679/2023.
3 Con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e
repliche.”
Dei convenuti / riassunti:
Nella comparsa di costituzione e risposta
“Voglia la Corte accogliere la domanda di controparte secondo quanto
sopra esposto.
Spese compensate, alla luce della parziale soccombenza di controparte.”
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 novembre 2025
“Richiamato quanto esposto nella comparsa di costituzione, si richiamano le
già prese conclusioni.
Si rinuncia ai termini per le difese, purché anche controparte provveda in tal
senso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto, Controparte_5
innanzi al Tribunale di Brescia, il ed il Controparte_3 [...]
perché a) fosse accertato che, ex art. 64 l. Controparte_4
388/2000, “i minori introiti” da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che, conseguentemente, il debito dei convenuti nei confronti del CP_6
Comune attore ammontava ad € 131.733,75; b) i convenuti fossero CP_6
condannati a pagare al Comune attore la somma accertata a loro debito e comunque a restituire le somme indebitamente recuperate in violazione del
4 diritto di credito del Comune attore;
c) in via subordinata, il attore CP_5
ha chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento del CP_6
danno in misura non inferiore a quella rivendicata.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
[...]
Con sentenza n. 541/2021 il Tribunale di Brescia ha respinto le domande del per intervenuta prescrizione ed ha compensato per un terzo Controparte_5
le spese di lite dei convenuti ponendo i residui due terzi a carico CP_6
del attore. CP_5
Avverso detta decisione ha interposto appello il sulla base Controparte_5
di quattro motivi di gravame.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
resistendo al gravame avversario.
[...]
Con sentenza n. 1478/2022 la Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, a) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata discussione orale e lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; b) ha condannato i convenuti a versare al CP_6
la somma dallo stesso rivendicata ed alla rifusione delle Controparte_5
spese di lite.
Avverso detta decisione hanno interposto ricorso per cassazione il
[...]
ed il sulla base di un CP_3 Controparte_4
motivo di impugnazione.
Si è costituito il resistendo all'impugnazione avversaria. Controparte_5
Con ordinanza n. 4790/2025 la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di
5 impugnazione richiamando il principio di diritto, già espresso dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. 18701/23, 18705/23, 18718/23, 19168/23 e 19895/23),
secondo il quale “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64
della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare,
a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai
Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai
contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono
subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro
1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il
superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor
gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli
anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia,
ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene
conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai
contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente dalle
autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non
compensate con trasferimenti erariali consolidati” ed ha cassato la sentenza con rinvio a questa Corte in diversa composizione per l'applicazione nel merito del principio di diritto enunciato e per il regolamento delle spese.
Il giudizio è stato riassunto ad iniziativa del che, applicando Controparte_5
il principio di diritto affermato dal Supremo Collegio, ha quantificato il proprio credito in € 104.035,45 ed ha chiesto che i convenuti CP_6
6 riassunti fossero condannati al relativo pagamento con la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla messa in mora ovvero dalla domanda giudiziale al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite anche della fase rescindente innanzi alla Corte di Cassazione.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
che hanno aderito alla domanda come limitata
[...]
quantitativamente dal ed hanno chiesto la compensazione Controparte_5
delle spese di lite in ragione della parziale soccombenza del attore CP_5
riassumente.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 26 novembre 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Si osserva che il ed il Controparte_3 Controparte_4
hanno aderito alla quantificazione dell'importo rivendicato dal
[...]
sulla base del principio di diritto affermato dal Supremo Controparte_5
7 Collegio con la conseguenza che i convenuti riassunti devono CP_6
essere condannati, in solido fra loro, a corrispondere al la Controparte_5
somma di € 104.035,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo,
alla luce della natura di rinvio proprio o prosecutorio del presente giudizio che impone a questa Corte di decidere nel merito la domanda azionata in primo grado.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite dell'intero giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla oggettiva difficoltà interpretativa delle norme da applicare alla fattispecie dedotta in giudizio (difficoltà che ha imposto l'intervento della Suprema Corte per la relativa interpretazione) e considerato che le parti hanno lealmente concordato sull'ammontare del credito rideterminato alla luce dell'interpretazione operata e del principio di diritto espresso dal Giudice di Legittimità, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione nella composizione di cui in epigrafe, in sede di riassunzione definitivamente pronunciando:
- condanna il ed il Controparte_3 CP_3 CP_4 CP_4
in solido fra loro, a pagare al la somma di €
[...] Controparte_5
104.035,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa fra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
8 Dott. Maura Mancini
Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 378/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 378/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 9 maggio 2025 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 26 novembre 2025
OGGETTO: d a
Altre controversie di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro CP_1 Pt_1 P.IVA_1
diritto amministrativo tempore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Felli CP_2
cod.: 18099 del foro di Roma (PEC con domicilio Email_1
eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE/RIASSUMENTE
c o n t r o
e Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati
[...]
1 e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia (PEC
con domicilio eletto presso gli Uffici Email_2
dell'Avvocatura dello Stato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6 ed all'indirizzo telematico sopra indicato
CONVENUTI/RIASSUNTI
In punto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 4790/025 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1478/2022 della Corte
d'Appello di Brescia in diversa composizione
CONCLUSIONI
Dell'attore/riassumente:
Nell'atto di citazione in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preso atto della definitività ed
incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nell'Ordinanza n.
4790/2025 del 24.02.2025, resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento
originato dal ricorso per Cassazione n. 12679/2023 proposto dal
[...]
e dal , così provvedere: CP_3 Controparte_4
a) Accertare e dichiarare che, in base e ai fini dell'art.64 legge n. 388 del
2000 nell'interpretazione resa dalla Suprema Corte di Cassazione
nell'Ordinanza n. 4790/2025, pubblicata il 24.02.2025, il debito del
Ministero Interni e del nei confronti Controparte_4
del ammonta per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002– Controparte_5
2010) a Euro 104.035,45, come esplicitato nell'apposito quadro sinottico
“Tabella B” del presente atto, in subordine nella somma maggiore o minore
2 ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284
IV comma cc dalla messa in mora del 22.1.2016 – in subordine dalla
domanda – al saldo.
b) In ogni caso condannare il e il Controparte_3 [...]
al pagamento del debito non ancora Controparte_4
adempiuto rispetto a quanto accertato e dovuto rispetto alla lettera a) delle
superiori conclusioni e comunque a restituire e pagare al Controparte_5
le somme che indebitamente i convenuti hanno recuperato in CP_6
violazione del diritto di credito accertato in base alla lettera a) che precede,
il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 IV comma cc dalla
messa in mora del 22.1.2016 – in subordine dalla domanda – al saldo.
c) Con il favore delle spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità
R.G. 12679/2023 in caso di accoglimento della domanda.
d) In estremo subordine, nell'ipotesi denegata e non creduta di rigetto della
domanda, con la compensazione delle spese del presente giudizio e del
giudizio di legittimità RG 12679/23, in considerazione della pluriennale
interpretazione della normativa per cui è giudizio, come diramata
dall'Amministrazione erariale e palesemente ed inequivocabilmente
orientata per la lettura patrocinata dal ” CP_5
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 novembre 2025
“Il procuratore del si riporta all'atto di citazione in Controparte_5
riassunzione e alle conclusioni rassegnate insistendo per l'accoglimento, con
il favore delle spese processuali del presente giudizio e del giudizio di
legittimità R.G. 12679/2023.
3 Con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e
repliche.”
Dei convenuti / riassunti:
Nella comparsa di costituzione e risposta
“Voglia la Corte accogliere la domanda di controparte secondo quanto
sopra esposto.
Spese compensate, alla luce della parziale soccombenza di controparte.”
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 novembre 2025
“Richiamato quanto esposto nella comparsa di costituzione, si richiamano le
già prese conclusioni.
Si rinuncia ai termini per le difese, purché anche controparte provveda in tal
senso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto, Controparte_5
innanzi al Tribunale di Brescia, il ed il Controparte_3 [...]
perché a) fosse accertato che, ex art. 64 l. Controparte_4
388/2000, “i minori introiti” da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che, conseguentemente, il debito dei convenuti nei confronti del CP_6
Comune attore ammontava ad € 131.733,75; b) i convenuti fossero CP_6
condannati a pagare al Comune attore la somma accertata a loro debito e comunque a restituire le somme indebitamente recuperate in violazione del
4 diritto di credito del Comune attore;
c) in via subordinata, il attore CP_5
ha chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento del CP_6
danno in misura non inferiore a quella rivendicata.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
[...]
Con sentenza n. 541/2021 il Tribunale di Brescia ha respinto le domande del per intervenuta prescrizione ed ha compensato per un terzo Controparte_5
le spese di lite dei convenuti ponendo i residui due terzi a carico CP_6
del attore. CP_5
Avverso detta decisione ha interposto appello il sulla base Controparte_5
di quattro motivi di gravame.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
resistendo al gravame avversario.
[...]
Con sentenza n. 1478/2022 la Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, a) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata discussione orale e lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; b) ha condannato i convenuti a versare al CP_6
la somma dallo stesso rivendicata ed alla rifusione delle Controparte_5
spese di lite.
Avverso detta decisione hanno interposto ricorso per cassazione il
[...]
ed il sulla base di un CP_3 Controparte_4
motivo di impugnazione.
Si è costituito il resistendo all'impugnazione avversaria. Controparte_5
Con ordinanza n. 4790/2025 la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di
5 impugnazione richiamando il principio di diritto, già espresso dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. 18701/23, 18705/23, 18718/23, 19168/23 e 19895/23),
secondo il quale “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64
della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare,
a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai
Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai
contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono
subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro
1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il
superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor
gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli
anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia,
ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene
conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai
contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente dalle
autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non
compensate con trasferimenti erariali consolidati” ed ha cassato la sentenza con rinvio a questa Corte in diversa composizione per l'applicazione nel merito del principio di diritto enunciato e per il regolamento delle spese.
Il giudizio è stato riassunto ad iniziativa del che, applicando Controparte_5
il principio di diritto affermato dal Supremo Collegio, ha quantificato il proprio credito in € 104.035,45 ed ha chiesto che i convenuti CP_6
6 riassunti fossero condannati al relativo pagamento con la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla messa in mora ovvero dalla domanda giudiziale al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite anche della fase rescindente innanzi alla Corte di Cassazione.
Si sono costituiti il ed il Controparte_3 Controparte_4
che hanno aderito alla domanda come limitata
[...]
quantitativamente dal ed hanno chiesto la compensazione Controparte_5
delle spese di lite in ragione della parziale soccombenza del attore CP_5
riassumente.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 26 novembre 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Si osserva che il ed il Controparte_3 Controparte_4
hanno aderito alla quantificazione dell'importo rivendicato dal
[...]
sulla base del principio di diritto affermato dal Supremo Controparte_5
7 Collegio con la conseguenza che i convenuti riassunti devono CP_6
essere condannati, in solido fra loro, a corrispondere al la Controparte_5
somma di € 104.035,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo,
alla luce della natura di rinvio proprio o prosecutorio del presente giudizio che impone a questa Corte di decidere nel merito la domanda azionata in primo grado.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite dell'intero giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla oggettiva difficoltà interpretativa delle norme da applicare alla fattispecie dedotta in giudizio (difficoltà che ha imposto l'intervento della Suprema Corte per la relativa interpretazione) e considerato che le parti hanno lealmente concordato sull'ammontare del credito rideterminato alla luce dell'interpretazione operata e del principio di diritto espresso dal Giudice di Legittimità, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione nella composizione di cui in epigrafe, in sede di riassunzione definitivamente pronunciando:
- condanna il ed il Controparte_3 CP_3 CP_4 CP_4
in solido fra loro, a pagare al la somma di €
[...] Controparte_5
104.035,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa fra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
8 Dott. Maura Mancini
Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
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