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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 1112/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, (C.F. nata a Riesi (CL) il 13/03/1963, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VITELLO VINCENZO (C.F. ), con domicilio eletto in C.F._2 Caltanissetta in via Malta 10. ricorrente contro (c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._4 al d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«respinta ogni contraria richiesta e difesa, accertare e dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione avanzata CP dall' resistente per la somma di € 9.000,00 per tutte le ragioni su esposte e, conseguentemente dichiarare non dovuta la predetta somma con riconoscimento della prestazione in oggetto ossia del beneficio del reddito di cittadinanza sin dalla revoca comunicata in data 01.05.2021; in subordine disporre l'eventuale ricalcolo del presunto debito e disporre l'eventuale ripetizione solo per l'anno 2019 e non anche per il 2020 ( gennaio – settembre 2020)».
Per parte resistente: «ritenere e dichiarare che la ricorrente non ha diritto al reddito di cittadinanza per i motivi esposti in narrativa, con il CP conseguente diritto dell di ripetere le somme a tale titolo indebitamente percepite dalla ricorrente;
per l'effetto, CP andare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa». Ragioni della decisione
La sig. , con ricorso depositato in data 05/08/2022, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 16.02.2022, con cui l ha disposto la revoca del Reddito di cittadinanza CP_2 ed ha richiesto la restituzione della somma di € 9.000,00 percepita tra l'aprile 2019 ed il settembre 2020. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, sostenendo di non avere mai reso dichiarazioni mendaci e che l'anomalia rilevata dall discende da un errore materiale CP_2 presente nel modello ISEE del 16 gennaio 2020, in cui risulta un patrimonio immobiliare non corrispondente alla reale situazione patrimoniale.
Ha pure precisato di avere donato alle figlie l'immobile che ha inciso sul valore dichiarato, restando proprietaria della sola abitazione principale.
1 Ha pertanto sostenuto di avere sempre posseduto i requisiti di legge e la revoca del sussidio, fondata su un dato inesatto, è priva di legittimità.
Ha chiesto, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta dall , con riconoscimento CP_2 della continuità del diritto al Reddito di cittadinanza sin dalla revoca, o in subordine la rideterminazione del presunto indebito limitatamente all'anno 2019.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che CP_2 eccepito l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
L ha richiamato i requisiti normativi previsti dal D.L. 4/2019 per l'accesso al Reddito di CP_3 cittadinanza, evidenziando come, dalle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dalla ricorrente, è emerso il possesso di un patrimonio immobiliare superiore alle soglie di legge, così come risulta anche dalla segnalazione della Guardia di Finanza che ha accertato un patrimonio di € 213.528 (doc. 4 memoria di comparsa e risposta).
Ha pertanto, insistito nella decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e nell'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Invitata la ricorrente ad integrare la prova con la produzione di visura, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.07.2025 e in seguito a quella del
2.10.2025.
All'udienza da remoto del 2.10.2025, le parti hanno concluso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°° Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere che la visura è stata tardivamente depositata in data 9.7.2025, invece che nel termine assegnato del 31.1.2025.
La tardività del deposito, che peraltro ha comportato una violazione del contraddittorio, in ragione della peculiarità della trattazione scritta, osta all'utilizzazione del documento ai fini del decidere.
L ha prodotto la relazione della sede territoriale di Caltanissetta, da cui risulta che la CP_2 ricorrente, ha dichiarato valori immobiliari non corrispondenti al vero. Mentre nelle prime domande di reddito di cittadinanza del 2019 e 2020 erano stati indicati due soli immobili (di cui un'abitazione principale, dal valore IMU di € 1.295,00), nella successiva Dichiarazione
Sostitutiva Unica del 12 gennaio 2021 è stato dichiarato un patrimonio immobiliare di €
240.766,00, tale da far superare il limite dei € 30.000 previsto dalla legge.
L ha inoltre richiamato gli accertamenti della Guardia di Finanza, che, con nota del 14 CP_3 aprile 2021, ha segnalato all'Autorità Giudiziaria la ricorrente per l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, D.L. 4/2019, rilevando come nelle Dichiarazioni Sostitutive precedenti era stato omesso il reale valore patrimoniale, quantificato in € 213.528,00, con conseguente indebita percezione del beneficio.
2 A seguito di tali verifiche è stato instaurato anche procedimento penale con rinvio a giudizio della ricorrente (doc. 5 allegato alla comparsa di risposta).
Tanto premesso le dichiarazioni ISEE, a fronte di quanto emerso in merito al patrimonio immobiliare della ricorrente, non sono sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza a fronte di un patrimonio immobiliare di €
213.528,00. Né è stata prodotta documentazione idonea a far comprendere il patrimonio immobiliare nella proprietà della ricorrente tra il 2019 ed il 2021, posto che la certificazione
ISEE è unicamente un documento con lo sviluppo di dati forniti dallo stesso contribuente.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett b), Decreto Legge del 28/01/2019 n. 4:
«b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (6) ;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000 ;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo (8) ;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Per tali ragioni a prescindere dalla lamentata rivalutazione dei cestiti della ricorrente, si è avuto un significativo superamento della soglia dei 30000 euro, con conseguente insussistenza dei presupposti economici per il riconoscimento del reddito di cittadinanza e della legittimità dell'azione per il recupero delle mensilità erogate ed indebitamente percepite.
Il ricorso è per tali ragioni infondato.
Le spese di lite sono irripetibili ex lege.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 2 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, (C.F. nata a Riesi (CL) il 13/03/1963, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VITELLO VINCENZO (C.F. ), con domicilio eletto in C.F._2 Caltanissetta in via Malta 10. ricorrente contro (c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto ex ura distrettuale dell'Istituto C.F._4 al d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«respinta ogni contraria richiesta e difesa, accertare e dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione avanzata CP dall' resistente per la somma di € 9.000,00 per tutte le ragioni su esposte e, conseguentemente dichiarare non dovuta la predetta somma con riconoscimento della prestazione in oggetto ossia del beneficio del reddito di cittadinanza sin dalla revoca comunicata in data 01.05.2021; in subordine disporre l'eventuale ricalcolo del presunto debito e disporre l'eventuale ripetizione solo per l'anno 2019 e non anche per il 2020 ( gennaio – settembre 2020)».
Per parte resistente: «ritenere e dichiarare che la ricorrente non ha diritto al reddito di cittadinanza per i motivi esposti in narrativa, con il CP conseguente diritto dell di ripetere le somme a tale titolo indebitamente percepite dalla ricorrente;
per l'effetto, CP andare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa». Ragioni della decisione
La sig. , con ricorso depositato in data 05/08/2022, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 16.02.2022, con cui l ha disposto la revoca del Reddito di cittadinanza CP_2 ed ha richiesto la restituzione della somma di € 9.000,00 percepita tra l'aprile 2019 ed il settembre 2020. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, sostenendo di non avere mai reso dichiarazioni mendaci e che l'anomalia rilevata dall discende da un errore materiale CP_2 presente nel modello ISEE del 16 gennaio 2020, in cui risulta un patrimonio immobiliare non corrispondente alla reale situazione patrimoniale.
Ha pure precisato di avere donato alle figlie l'immobile che ha inciso sul valore dichiarato, restando proprietaria della sola abitazione principale.
1 Ha pertanto sostenuto di avere sempre posseduto i requisiti di legge e la revoca del sussidio, fondata su un dato inesatto, è priva di legittimità.
Ha chiesto, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta dall , con riconoscimento CP_2 della continuità del diritto al Reddito di cittadinanza sin dalla revoca, o in subordine la rideterminazione del presunto indebito limitatamente all'anno 2019.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che CP_2 eccepito l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
L ha richiamato i requisiti normativi previsti dal D.L. 4/2019 per l'accesso al Reddito di CP_3 cittadinanza, evidenziando come, dalle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dalla ricorrente, è emerso il possesso di un patrimonio immobiliare superiore alle soglie di legge, così come risulta anche dalla segnalazione della Guardia di Finanza che ha accertato un patrimonio di € 213.528 (doc. 4 memoria di comparsa e risposta).
Ha pertanto, insistito nella decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e nell'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Invitata la ricorrente ad integrare la prova con la produzione di visura, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.07.2025 e in seguito a quella del
2.10.2025.
All'udienza da remoto del 2.10.2025, le parti hanno concluso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°° Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere che la visura è stata tardivamente depositata in data 9.7.2025, invece che nel termine assegnato del 31.1.2025.
La tardività del deposito, che peraltro ha comportato una violazione del contraddittorio, in ragione della peculiarità della trattazione scritta, osta all'utilizzazione del documento ai fini del decidere.
L ha prodotto la relazione della sede territoriale di Caltanissetta, da cui risulta che la CP_2 ricorrente, ha dichiarato valori immobiliari non corrispondenti al vero. Mentre nelle prime domande di reddito di cittadinanza del 2019 e 2020 erano stati indicati due soli immobili (di cui un'abitazione principale, dal valore IMU di € 1.295,00), nella successiva Dichiarazione
Sostitutiva Unica del 12 gennaio 2021 è stato dichiarato un patrimonio immobiliare di €
240.766,00, tale da far superare il limite dei € 30.000 previsto dalla legge.
L ha inoltre richiamato gli accertamenti della Guardia di Finanza, che, con nota del 14 CP_3 aprile 2021, ha segnalato all'Autorità Giudiziaria la ricorrente per l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, D.L. 4/2019, rilevando come nelle Dichiarazioni Sostitutive precedenti era stato omesso il reale valore patrimoniale, quantificato in € 213.528,00, con conseguente indebita percezione del beneficio.
2 A seguito di tali verifiche è stato instaurato anche procedimento penale con rinvio a giudizio della ricorrente (doc. 5 allegato alla comparsa di risposta).
Tanto premesso le dichiarazioni ISEE, a fronte di quanto emerso in merito al patrimonio immobiliare della ricorrente, non sono sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza a fronte di un patrimonio immobiliare di €
213.528,00. Né è stata prodotta documentazione idonea a far comprendere il patrimonio immobiliare nella proprietà della ricorrente tra il 2019 ed il 2021, posto che la certificazione
ISEE è unicamente un documento con lo sviluppo di dati forniti dallo stesso contribuente.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett b), Decreto Legge del 28/01/2019 n. 4:
«b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (6) ;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000 ;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo (8) ;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Per tali ragioni a prescindere dalla lamentata rivalutazione dei cestiti della ricorrente, si è avuto un significativo superamento della soglia dei 30000 euro, con conseguente insussistenza dei presupposti economici per il riconoscimento del reddito di cittadinanza e della legittimità dell'azione per il recupero delle mensilità erogate ed indebitamente percepite.
Il ricorso è per tali ragioni infondato.
Le spese di lite sono irripetibili ex lege.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 2 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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