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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3061/2025 V.G., vertente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...] e residente a Brindisi (BR)
e
C.F. 2 nata a Gravina in [...] il Parte_2 (C.F.
03.03.1972 e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pennetta Ercole avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
***
Con ricorso depositato il 07.08.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio fissate con Sent. n.1570/2011 (pubbl. il 21.12.2011) iscritta al n. R.G. C. C. 1354/2011 di Questo Tribunale.
All'udienza del 11.12.2025, i ricorrenti sono comparsi mediante il deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 25.11.2025;
preso atto del parere del P.M.;
ritiene il Collegio che nulla osti alle modifiche delle condizioni di divorzio, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate in quanto non contrarie alla legge né agli interessi della prole;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2 così provvede:
a modifica delle condizioni di divorzio Sent. n.1570/2011 (pubbl. il 21.12.2011) iscritta al n.
R.G. C. C. 1354/2011 di Questo Tribunale, dispone in conformità alle modifiche concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note di trattazione scritta, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Ferma restando ogni altra pattuizione non qui espressamente richiamata e/o modificata, omologare le seguenti nuove condizioni in modifica di quanto stabilito nella sentenza n.1570/2011 resa da codesto Tribunale il 2-21.12.2011.
1) il dott. GI Rubino verserà a direttamente alle figlie sigg.re AN e EL Rubino, a titolo di mantenimento, la somma €650,00 (seicentocinquanta/00) per ciascuna di esse, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base ai vigenti indici Istat;
2) in aggiunta a quanto previsto nel punto subl, il dott. Rubino provvederà per intero alle spese relative alla istruzione universitaria, al mantenimento fuori sede delle figlie AN e
EL Rubino e alle spese mediche ordinarie e straordinarie;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 ed a modifica di quanto pattuito nel ridetto provvedimento del 28.11.2011 il dott. Rubino si obbliga a versare alla dott.ssa Raguso, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, a titolo di liquidazione ed in un'unica soluzione, l'importo di euro 100.000,00 (centomila//00); per venire incontro alle esigenze del dott. Rubino, le parti convengono che il predetto importo, benché di natura unitaria, sia corrisposto all'avente diritto mediante 50 rate mensili consecutivi di €2.000,00 cadauna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal mese di agosto 2025;
3) 4) l'inosservanza del termine di pagamento indicato al punto precedente comporterà
l'obbligo per il dott. Rubino di corrispondere gli interessi al tasso legale per l'intero periodo di mora;
5) l'omesso pagamento di quattro rate anche non consecutive produrrà di diritto e senza necessità di ulteriori formalità, la decadenza del dott. Rubino dal beneficio del termine ed il corrispondente diritto della dott.ssa Raguso di pretendere immediatamente ed in un'unica soluzione l'intero credito residuo, oltre interessi maturati e maturandi sul dovuto;
6) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, pertanto ad avvenuta omologazione dei presenti accordi si intenderà tacitata ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria ed anche relativa ad eventuali somme già maturate e non versate, comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale.
Dott.ssa Giovanna Raguso Dott GI Rubino even Avv.Ercole Pennetta
Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3061/2025 V.G., vertente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...] e residente a Brindisi (BR)
e
C.F. 2 nata a Gravina in [...] il Parte_2 (C.F.
03.03.1972 e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pennetta Ercole avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
***
Con ricorso depositato il 07.08.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio fissate con Sent. n.1570/2011 (pubbl. il 21.12.2011) iscritta al n. R.G. C. C. 1354/2011 di Questo Tribunale.
All'udienza del 11.12.2025, i ricorrenti sono comparsi mediante il deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 25.11.2025;
preso atto del parere del P.M.;
ritiene il Collegio che nulla osti alle modifiche delle condizioni di divorzio, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate in quanto non contrarie alla legge né agli interessi della prole;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2 così provvede:
a modifica delle condizioni di divorzio Sent. n.1570/2011 (pubbl. il 21.12.2011) iscritta al n.
R.G. C. C. 1354/2011 di Questo Tribunale, dispone in conformità alle modifiche concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note di trattazione scritta, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Ferma restando ogni altra pattuizione non qui espressamente richiamata e/o modificata, omologare le seguenti nuove condizioni in modifica di quanto stabilito nella sentenza n.1570/2011 resa da codesto Tribunale il 2-21.12.2011.
1) il dott. GI Rubino verserà a direttamente alle figlie sigg.re AN e EL Rubino, a titolo di mantenimento, la somma €650,00 (seicentocinquanta/00) per ciascuna di esse, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base ai vigenti indici Istat;
2) in aggiunta a quanto previsto nel punto subl, il dott. Rubino provvederà per intero alle spese relative alla istruzione universitaria, al mantenimento fuori sede delle figlie AN e
EL Rubino e alle spese mediche ordinarie e straordinarie;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 ed a modifica di quanto pattuito nel ridetto provvedimento del 28.11.2011 il dott. Rubino si obbliga a versare alla dott.ssa Raguso, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, a titolo di liquidazione ed in un'unica soluzione, l'importo di euro 100.000,00 (centomila//00); per venire incontro alle esigenze del dott. Rubino, le parti convengono che il predetto importo, benché di natura unitaria, sia corrisposto all'avente diritto mediante 50 rate mensili consecutivi di €2.000,00 cadauna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal mese di agosto 2025;
3) 4) l'inosservanza del termine di pagamento indicato al punto precedente comporterà
l'obbligo per il dott. Rubino di corrispondere gli interessi al tasso legale per l'intero periodo di mora;
5) l'omesso pagamento di quattro rate anche non consecutive produrrà di diritto e senza necessità di ulteriori formalità, la decadenza del dott. Rubino dal beneficio del termine ed il corrispondente diritto della dott.ssa Raguso di pretendere immediatamente ed in un'unica soluzione l'intero credito residuo, oltre interessi maturati e maturandi sul dovuto;
6) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, pertanto ad avvenuta omologazione dei presenti accordi si intenderà tacitata ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria ed anche relativa ad eventuali somme già maturate e non versate, comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale.
Dott.ssa Giovanna Raguso Dott GI Rubino even Avv.Ercole Pennetta