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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 866/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 9 luglio
2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vendita di cose mobili FERRARI VALERIO EP elettivamente domiciliata in CORSO
DANTE 2 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. FERRARI
VALERIO EP, come da procura notarile Notaio Rep. Persona_1
28451 allegata
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o pagina 1 di 13 rappresentata e NTroparte_1
difesa dall'avv. SCACCHETTI GIULIA elettivamente domiciliata in VIA
LENIN 1 41012 CARPI presso il difensore avv. SCACCHETTI GIULIA,
come da procura a margine/ in calce
APPELLATA e APPELANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 136/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“Voglia la Corte Ecc.ma, in parziale riforma della impugnata sentenza n.136/
• confermare la revoca, poiché infondato in fatto e diritto, del decreto
ingiuntivo n.1793/2018 del 15/11/2018 – n.3677/2018 R.G., emesso dal
Giudice del Tribunale di Mantova, Dott.ssa Alessandra Venturini,
dichiarando che l'importo di cui alle fatture n.1217 del 17/07/2018, n.1163
del 30.6.2018 e n.950 del 29.5.2018, azionate in sede monitoria, non è dovuto
a in ragione dei vizi e difetti NTroparte_1
riscontrati nel materiale ligneo dalla stessa fornito risultato inidoneo
all'utilizzo prestabilito;
• in via riconvenzionale dichiarare tenuta e
condannare , con sede in Moglia NTroparte_1
(MN), Via dell'Artigianato n.1/3, cod. fisc. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni subiti da
[...]
a seguito della ritardata, incompleta ed inidonea Parte_1 pagina 2 di 13 fornitura del materiale ligneo di cui all'ordinativo in data 20.4.2018, per
effetto appunto dei vizi e difetti riscontrati, per il complessivo documentato
importo di € 75.768,82, o di quell'altro diversamente risultante, con gli
interessi ex art.1284, 1° e 4° c. CC., dichiarando contestualmente tenuta e
condannando a rimborsare a NTroparte_1
l'importo di € 67.268,53 corrisposto ad esito Parte_1
della impugnata sentenza, o di quell'altro ritenuto dalla Corte;
con gli
interessi di cui all'art.1284, 4° c.CC.; • in via di subordine compensare
l'importo che dovesse risultare parzialmente dovuto ad
[...]
con la somma dalla stessa dovuta a NTroparte_1 [...]
in ragione dei danni complessivamente procurati, con Parte_1
ogni consequenziale pronuncia;
• con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio”.
Dell'appellata e appellante incidentale
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - rigettare nel merito il gravame
promosso dalla quanto infondato tanto in Parte_2
fatto quanto in diritto per le motivazioni sopra indicate, e in ogni caso
rigettare la domanda avversaria riconvenzionale e/o di compensazione in
quanto destituite di ogni fondamento e confermare la sentenza di primo grado
nella condanna alla all'importo ingiunto di euro Parte_1
51.605,15 oltre interessi in favore di Indutria conseguentemente CP_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1793/2018 e condannare la Pt_1 pagina 3 di 13 alla refusione delle spese del procedimento monitorio Parte_1
per euro 1305,00 per compensi e 286,00 euro per esborsi oltre accessori,
condannare la alla integrale rifusione delle Parte_1
spese di primo grado (rifuse solo all'80% per euro 6.092,80) e quindi i
mancanti 1523,20 euro oltre accessori, oltre alla refusione della somma di
euro 10.946,56 (danni per euro 9.169,40 più interessi e rivalutazione)
decurtata per compensazione dal maggior importo dovuto dalla ad Pt_1
NT
. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze tutte sia del primo
che del secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NTro Nel 2019 ( di seguito: proponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto con cui, istante NTroparte_1
NT ( di seguito ), le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
[...]
51.605,15, a titolo di prezzo della fornitura di compensato okumè ignifugo, e chiedeva la revoca del decreto opposto e il risarcimento dei danni subiti assumendo che la merce fornita era viziata ed inidonea in quanto tutti i pannelli forniti – destinati alla pavimentazione del NTroparte_3
- presentavano vistosi difetti superficiali ( solchi e incisioni) causati
[...]
dalla errata lavorazione e/o movimentazione;
il danno subito veniva ravvisato nell'acquisto dei pannelli mancanti alla data del 16 luglio 2018, nei costi sostenuti per le lavorazioni ( sezionamento, carteggiatura e verniciatura) e nel pagina 4 di 13 trasporto degli stessi pannelli, per complessivi euro 75.768.
L'opposta contestava l'opposizione ed assumeva che nell'ordine non era stata indicata alcuna specifica tecnica né classificazione di scelta del pannello, che non era stato consegnato il capitolato delle opere che avrebbe consentito di individuare l'utilizzo dei pannelli e che la levigatura e verniciatura dei pannelli era stata affidata dall'opponente ad una ditta terza che aveva errato nella loro lavorazione.
Deduceva di aver consegnato, in occasione dell'ordine, la scheda tecnica del prodotto nella quale non era riportata la possibilità di utilizzare i pannelli per la pavimentazione, che la merce consegnata era conforme all'ordine; faceva rilevare che lo sfasamento dei pannelli non era imputabile ad un errore nella riquadratura degli stessi, ma ad un errore di progettazione in quanto pannelli di grandi dimensioni quali quelli ordinati erano assai difficoltosi da utilizzare per la pavimentazione, e che la rilevigatura di n. 23 pannelli e la fornitura di nuovi pannelli era stata fatta per “ andare incontro” alle esigenze del cliente.
Con sentenza n. 136/23 il Tribunale di Mantova revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la società opponente tenuta a pagare la somma di euro
51.605,15 e la società opposta quella di euro 9.169,40 a titolo di risarcimento del danno e, dichiarata la compensazione tra i crediti reciproci, condannava parte attrice al pagamento della differenza;
le spese venivano interamente compensate.
pagina 5 di 13 Argomentava il primo giudice che l'opponente si era limitata a formulare domanda di risarcimento del danno, ma non anche di risoluzione del contratto,
sicchè l'allegazione relativa all'esistenza di vizi e difetti doveva ricondursi ad un'implicita eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che poteva trovare accoglimento solo nel caso di sussistenza dei presupposti di una vendita aliud
pro alio; pertanto, avendo il Consulente tecnico accertato la conformità dei pannelli forniti all'ordine, l'eccezione veniva respinta.
Riteneva, tuttavia, che il diritto della committente di ottenere il prezzo dalla fornitura non la esimeva dalla responsabilità per danni.
Dal sopralluogo effettuato il 21 luglio 2018 – così come annotato nel libro
Con giornale – si evinceva, infatti, che aveva avuto piena contezza del fatto che i pannelli di compensato dovevano essere utilizzati per la pavimentazione nonché del fatto che molti dei pannelli consegnati non erano stati utilizzati perché difettosi.
Con Accertato che non aveva consegnato n. 38 pannelli dei 280 ordinati e che n. 25 pannelli erano risultati viziati condannava la società opposta a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, i maggiori esborsi sostenuti dall'opponente per procurarsi i pannelli mancanti.
NTro Con La sentenza è stata gravata da e in via incidentale da .
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 13 Appello principale
Con il primo motivo censura l'erronea qualificazione della domanda proposta nell'atto di opposizione.
Assume che il primo giudice aveva errato a ritenere che, la domanda di risarcimento del danno presupponesse la domanda di risoluzione del contratto e che, in difetto di quest'ultima, la prospettazione di vizi integrasse un'eccezione di inadempimento che in tanto poteva trovare accoglimento in quanto si fosse provato in giudizio la vendita di aliud pro alio.
Assume di aver dedotto di nulla dovere con riguardo alla somma portata dal decreto ingiuntivo a causa dei vizi e difetti di cui la merce era affetta nonché,
in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.
Con il secondo motivo censura l'errata valutazione da parte del tribunale della scheda del prodotto oggetto del contratto di compravendita.
Assume che detta scheda non le era mai stata trasmessa e in ogni caso che dalla scheda emergeva, chiaramente, che i pannelli potessero essere utilizzati per la pavimentazione del della CP_3 CP_3
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale si era limitato a riferire che i Tes_1
pannelli erano destinati al Palazzo del Podestà di ma di non aver CP_3
conosciuto lo specifico utilizzo.
pagina 7 di 13 NT Censura altresì la sentenza nella parte in cui si era dato atto che aveva consegnato i pannelli ad una ditta terza per la verniciatura;
circostanza inveritiera perché non risultante dai documenti di trasporto, mai prodotti da
NT
, e perché non era mai stato dato incarico a ditte terze per la verniciatura.
Appello incidentale
Con
censura la sua condanna al risarcimento dei danni assumendo che gli esborsi sostenuti per i pannelli acquistati dai fornitori e Nord Pt_4
Compensati erano stati causati dalla negligenza di Parte_5
[... nella scelta del prodotto.
-----------------------
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare, in via prioritaria,
Con l'appello incidentale proposto da con cui si duole della sua condanna al risarcimento del danno per aver fornito un bene che sapeva non essere idoneo all'utilizzo richiesto dal compratore.
La censura sollevata dall'appellante incidentale involge la questione relativa all'adempimento del contratto inter partes.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o, separatamente, giacchè l'art. 1453 c.c. facendo salvo in pagina 8 di 13 ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la causa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non è accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone per correlazione logico giuridica la decisione dell'altra nè vi è subordinazione essendo autonome tra loro (Cass. n.
22277/23).
Tuttavia, il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, “ dovendo essere di non scarsa importanza
per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di
valutazione per la domanda risarcitoria”( Cass. 15779/2000).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta che il 19 giugno
2018 la committente aveva contestato la posa della NTroparte_4
pavimentazione a causa della “ la presenza di segni, graffi, stuccature e
imperfezioni varie sulla superficie a vista di buona parte dei pannelli” ( doc.
10 di parte opponente-appellante principale); a tale contestazione aveva fatto seguito un sopralluogo alla presenza di tutte le parti e l'annotazione sul libro di cantiere che i pannelli forniti presentavano difetti nella dimensione,
nell'incastro, sulla superficie e per difetto di planarità.
Con Nonostante i rimedi posti in essere da la società ha sempre Pt_1
pagina 9 di 13 insistito nel ritenere la merce difettosa e per tale ragione di non doverla pagare.
Con Tutto ciò premesso, si osserva che i pannelli consegnati da a Pt_3
sono risultati conformi all'ordine, sia per materiale che per lavorazione, e che i pretesi vizi di cui sarebbero stati affetti ( anche i pannelli forniti a titolo di campionatura) non sono stati accertati a causa delle carenti condizioni di
NTro conservazione dei pannelli stessi, stoccati presso senza alcuna protezione in un capannone di deposito aperto su di un lato ed esposti ad escursioni termiche, polvere ed azioni meccaniche con la conseguente impossibilità di “distinguere eventuali difetti originari da quelli causati da
una scorretta movimentazione e da condizioni di stoccaggio non idonee” ( cfr.
relazione peritale pag. 4).
Si è accertato altresì che i pannelli ordinati sono risultati conformi all'ordine,
ma impiegati per un uso – la pavimentazione – non consentito per tale tipo di pannello in base al suo certificato di conformità CE e che tale utilizzo non fosse stato reso noto, all'epoca dell'ordine, alla società venditrice.
La circostanza è stata confermata dal teste agente di legnami, libero Tes_1
professionista, intermediario della fornitura, il quale si è limitato a confermare di essere stato a conoscenza che i pannelli dovevano essere consegnati a CP_3
ma non del loro utilizzo.
[...]
Il Ctu accertava, inoltre, che “in assenza di specifici documenti agli atti di causa
NTr relativi all'ordine, alla scheda tecnica etc. dei pannelli ordinati da a ditte terze pagina 10 di 13 risulta impossibile esprimersi in merito né peraltro si ravvisano differenze vistose tra
i pannelli posati”.
Sulla base delle emergenze istruttorie si può quindi affermare che è stata raggiunta la
Con prova che ha fornito merce conforme all'ordine, che la certificazione di conformità CE non consentiva di impiegare i pannelli Okumè ignifughi per la pavimentazione, che tale impiego dei beni non era stato indicato al momento della stipula del contratto, che i pretesi vizi dei pannelli, compresi quelli di campionatura,
non sono stati accertati ( a causa della inadeguata conservazione degli stessi da parte
NTr di , che non è possibile stabilire se i pannelli posati nel CP_3 CP_3
Con di siano stati forniti, interamente, da o da ditta terze. CP_3
NTr Dal che non può che discendere l'obbligo di di pagare il prezzo della fornitura e, in difetto di prova dell'inadempimento, il rigetto della domanda risarcitoria che tale inadempimento presuppone.
Dall'accoglimento dell'appello incidentale discende il rigetto di quello principale.
La sentenza gravata va pertanto riformata con il rigetto dell'opposizione e della
NTr domanda riconvenzionale svolta da
NTr Con Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in complessivi euro
7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva,
euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e pagina 11 di 13 euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata altresì a rifondere in favore le spese del CP_5 CP_1
procedimento monitorio liquidate in euro 1.305 per compensi e euro 286 per spese.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in totale riforma della sentenza gravata,
in accoglimento dell'appello incidentale, respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1793/2018 del 15.11.2018 e per CP_5
l'effetto condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_5 CP_1
51.605,15 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla data della fattura al saldo e respinge altresì la domanda dalla stessa proposta di condanna di CP_1
al risarcimento del danno;
[...]
condanna l'appellante principale a rifondere in favore dell'appellante incidentale le spese di entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva, nonché
le spese del procedimento monitorio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 12 di 13 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 866/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 9 luglio
2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vendita di cose mobili FERRARI VALERIO EP elettivamente domiciliata in CORSO
DANTE 2 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. FERRARI
VALERIO EP, come da procura notarile Notaio Rep. Persona_1
28451 allegata
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o pagina 1 di 13 rappresentata e NTroparte_1
difesa dall'avv. SCACCHETTI GIULIA elettivamente domiciliata in VIA
LENIN 1 41012 CARPI presso il difensore avv. SCACCHETTI GIULIA,
come da procura a margine/ in calce
APPELLATA e APPELANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 136/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“Voglia la Corte Ecc.ma, in parziale riforma della impugnata sentenza n.136/
• confermare la revoca, poiché infondato in fatto e diritto, del decreto
ingiuntivo n.1793/2018 del 15/11/2018 – n.3677/2018 R.G., emesso dal
Giudice del Tribunale di Mantova, Dott.ssa Alessandra Venturini,
dichiarando che l'importo di cui alle fatture n.1217 del 17/07/2018, n.1163
del 30.6.2018 e n.950 del 29.5.2018, azionate in sede monitoria, non è dovuto
a in ragione dei vizi e difetti NTroparte_1
riscontrati nel materiale ligneo dalla stessa fornito risultato inidoneo
all'utilizzo prestabilito;
• in via riconvenzionale dichiarare tenuta e
condannare , con sede in Moglia NTroparte_1
(MN), Via dell'Artigianato n.1/3, cod. fisc. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni subiti da
[...]
a seguito della ritardata, incompleta ed inidonea Parte_1 pagina 2 di 13 fornitura del materiale ligneo di cui all'ordinativo in data 20.4.2018, per
effetto appunto dei vizi e difetti riscontrati, per il complessivo documentato
importo di € 75.768,82, o di quell'altro diversamente risultante, con gli
interessi ex art.1284, 1° e 4° c. CC., dichiarando contestualmente tenuta e
condannando a rimborsare a NTroparte_1
l'importo di € 67.268,53 corrisposto ad esito Parte_1
della impugnata sentenza, o di quell'altro ritenuto dalla Corte;
con gli
interessi di cui all'art.1284, 4° c.CC.; • in via di subordine compensare
l'importo che dovesse risultare parzialmente dovuto ad
[...]
con la somma dalla stessa dovuta a NTroparte_1 [...]
in ragione dei danni complessivamente procurati, con Parte_1
ogni consequenziale pronuncia;
• con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio”.
Dell'appellata e appellante incidentale
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - rigettare nel merito il gravame
promosso dalla quanto infondato tanto in Parte_2
fatto quanto in diritto per le motivazioni sopra indicate, e in ogni caso
rigettare la domanda avversaria riconvenzionale e/o di compensazione in
quanto destituite di ogni fondamento e confermare la sentenza di primo grado
nella condanna alla all'importo ingiunto di euro Parte_1
51.605,15 oltre interessi in favore di Indutria conseguentemente CP_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1793/2018 e condannare la Pt_1 pagina 3 di 13 alla refusione delle spese del procedimento monitorio Parte_1
per euro 1305,00 per compensi e 286,00 euro per esborsi oltre accessori,
condannare la alla integrale rifusione delle Parte_1
spese di primo grado (rifuse solo all'80% per euro 6.092,80) e quindi i
mancanti 1523,20 euro oltre accessori, oltre alla refusione della somma di
euro 10.946,56 (danni per euro 9.169,40 più interessi e rivalutazione)
decurtata per compensazione dal maggior importo dovuto dalla ad Pt_1
NT
. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze tutte sia del primo
che del secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NTro Nel 2019 ( di seguito: proponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto con cui, istante NTroparte_1
NT ( di seguito ), le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
[...]
51.605,15, a titolo di prezzo della fornitura di compensato okumè ignifugo, e chiedeva la revoca del decreto opposto e il risarcimento dei danni subiti assumendo che la merce fornita era viziata ed inidonea in quanto tutti i pannelli forniti – destinati alla pavimentazione del NTroparte_3
- presentavano vistosi difetti superficiali ( solchi e incisioni) causati
[...]
dalla errata lavorazione e/o movimentazione;
il danno subito veniva ravvisato nell'acquisto dei pannelli mancanti alla data del 16 luglio 2018, nei costi sostenuti per le lavorazioni ( sezionamento, carteggiatura e verniciatura) e nel pagina 4 di 13 trasporto degli stessi pannelli, per complessivi euro 75.768.
L'opposta contestava l'opposizione ed assumeva che nell'ordine non era stata indicata alcuna specifica tecnica né classificazione di scelta del pannello, che non era stato consegnato il capitolato delle opere che avrebbe consentito di individuare l'utilizzo dei pannelli e che la levigatura e verniciatura dei pannelli era stata affidata dall'opponente ad una ditta terza che aveva errato nella loro lavorazione.
Deduceva di aver consegnato, in occasione dell'ordine, la scheda tecnica del prodotto nella quale non era riportata la possibilità di utilizzare i pannelli per la pavimentazione, che la merce consegnata era conforme all'ordine; faceva rilevare che lo sfasamento dei pannelli non era imputabile ad un errore nella riquadratura degli stessi, ma ad un errore di progettazione in quanto pannelli di grandi dimensioni quali quelli ordinati erano assai difficoltosi da utilizzare per la pavimentazione, e che la rilevigatura di n. 23 pannelli e la fornitura di nuovi pannelli era stata fatta per “ andare incontro” alle esigenze del cliente.
Con sentenza n. 136/23 il Tribunale di Mantova revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la società opponente tenuta a pagare la somma di euro
51.605,15 e la società opposta quella di euro 9.169,40 a titolo di risarcimento del danno e, dichiarata la compensazione tra i crediti reciproci, condannava parte attrice al pagamento della differenza;
le spese venivano interamente compensate.
pagina 5 di 13 Argomentava il primo giudice che l'opponente si era limitata a formulare domanda di risarcimento del danno, ma non anche di risoluzione del contratto,
sicchè l'allegazione relativa all'esistenza di vizi e difetti doveva ricondursi ad un'implicita eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che poteva trovare accoglimento solo nel caso di sussistenza dei presupposti di una vendita aliud
pro alio; pertanto, avendo il Consulente tecnico accertato la conformità dei pannelli forniti all'ordine, l'eccezione veniva respinta.
Riteneva, tuttavia, che il diritto della committente di ottenere il prezzo dalla fornitura non la esimeva dalla responsabilità per danni.
Dal sopralluogo effettuato il 21 luglio 2018 – così come annotato nel libro
Con giornale – si evinceva, infatti, che aveva avuto piena contezza del fatto che i pannelli di compensato dovevano essere utilizzati per la pavimentazione nonché del fatto che molti dei pannelli consegnati non erano stati utilizzati perché difettosi.
Con Accertato che non aveva consegnato n. 38 pannelli dei 280 ordinati e che n. 25 pannelli erano risultati viziati condannava la società opposta a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, i maggiori esborsi sostenuti dall'opponente per procurarsi i pannelli mancanti.
NTro Con La sentenza è stata gravata da e in via incidentale da .
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 13 Appello principale
Con il primo motivo censura l'erronea qualificazione della domanda proposta nell'atto di opposizione.
Assume che il primo giudice aveva errato a ritenere che, la domanda di risarcimento del danno presupponesse la domanda di risoluzione del contratto e che, in difetto di quest'ultima, la prospettazione di vizi integrasse un'eccezione di inadempimento che in tanto poteva trovare accoglimento in quanto si fosse provato in giudizio la vendita di aliud pro alio.
Assume di aver dedotto di nulla dovere con riguardo alla somma portata dal decreto ingiuntivo a causa dei vizi e difetti di cui la merce era affetta nonché,
in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.
Con il secondo motivo censura l'errata valutazione da parte del tribunale della scheda del prodotto oggetto del contratto di compravendita.
Assume che detta scheda non le era mai stata trasmessa e in ogni caso che dalla scheda emergeva, chiaramente, che i pannelli potessero essere utilizzati per la pavimentazione del della CP_3 CP_3
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale si era limitato a riferire che i Tes_1
pannelli erano destinati al Palazzo del Podestà di ma di non aver CP_3
conosciuto lo specifico utilizzo.
pagina 7 di 13 NT Censura altresì la sentenza nella parte in cui si era dato atto che aveva consegnato i pannelli ad una ditta terza per la verniciatura;
circostanza inveritiera perché non risultante dai documenti di trasporto, mai prodotti da
NT
, e perché non era mai stato dato incarico a ditte terze per la verniciatura.
Appello incidentale
Con
censura la sua condanna al risarcimento dei danni assumendo che gli esborsi sostenuti per i pannelli acquistati dai fornitori e Nord Pt_4
Compensati erano stati causati dalla negligenza di Parte_5
[... nella scelta del prodotto.
-----------------------
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare, in via prioritaria,
Con l'appello incidentale proposto da con cui si duole della sua condanna al risarcimento del danno per aver fornito un bene che sapeva non essere idoneo all'utilizzo richiesto dal compratore.
La censura sollevata dall'appellante incidentale involge la questione relativa all'adempimento del contratto inter partes.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o, separatamente, giacchè l'art. 1453 c.c. facendo salvo in pagina 8 di 13 ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la causa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non è accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone per correlazione logico giuridica la decisione dell'altra nè vi è subordinazione essendo autonome tra loro (Cass. n.
22277/23).
Tuttavia, il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, “ dovendo essere di non scarsa importanza
per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di
valutazione per la domanda risarcitoria”( Cass. 15779/2000).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta che il 19 giugno
2018 la committente aveva contestato la posa della NTroparte_4
pavimentazione a causa della “ la presenza di segni, graffi, stuccature e
imperfezioni varie sulla superficie a vista di buona parte dei pannelli” ( doc.
10 di parte opponente-appellante principale); a tale contestazione aveva fatto seguito un sopralluogo alla presenza di tutte le parti e l'annotazione sul libro di cantiere che i pannelli forniti presentavano difetti nella dimensione,
nell'incastro, sulla superficie e per difetto di planarità.
Con Nonostante i rimedi posti in essere da la società ha sempre Pt_1
pagina 9 di 13 insistito nel ritenere la merce difettosa e per tale ragione di non doverla pagare.
Con Tutto ciò premesso, si osserva che i pannelli consegnati da a Pt_3
sono risultati conformi all'ordine, sia per materiale che per lavorazione, e che i pretesi vizi di cui sarebbero stati affetti ( anche i pannelli forniti a titolo di campionatura) non sono stati accertati a causa delle carenti condizioni di
NTro conservazione dei pannelli stessi, stoccati presso senza alcuna protezione in un capannone di deposito aperto su di un lato ed esposti ad escursioni termiche, polvere ed azioni meccaniche con la conseguente impossibilità di “distinguere eventuali difetti originari da quelli causati da
una scorretta movimentazione e da condizioni di stoccaggio non idonee” ( cfr.
relazione peritale pag. 4).
Si è accertato altresì che i pannelli ordinati sono risultati conformi all'ordine,
ma impiegati per un uso – la pavimentazione – non consentito per tale tipo di pannello in base al suo certificato di conformità CE e che tale utilizzo non fosse stato reso noto, all'epoca dell'ordine, alla società venditrice.
La circostanza è stata confermata dal teste agente di legnami, libero Tes_1
professionista, intermediario della fornitura, il quale si è limitato a confermare di essere stato a conoscenza che i pannelli dovevano essere consegnati a CP_3
ma non del loro utilizzo.
[...]
Il Ctu accertava, inoltre, che “in assenza di specifici documenti agli atti di causa
NTr relativi all'ordine, alla scheda tecnica etc. dei pannelli ordinati da a ditte terze pagina 10 di 13 risulta impossibile esprimersi in merito né peraltro si ravvisano differenze vistose tra
i pannelli posati”.
Sulla base delle emergenze istruttorie si può quindi affermare che è stata raggiunta la
Con prova che ha fornito merce conforme all'ordine, che la certificazione di conformità CE non consentiva di impiegare i pannelli Okumè ignifughi per la pavimentazione, che tale impiego dei beni non era stato indicato al momento della stipula del contratto, che i pretesi vizi dei pannelli, compresi quelli di campionatura,
non sono stati accertati ( a causa della inadeguata conservazione degli stessi da parte
NTr di , che non è possibile stabilire se i pannelli posati nel CP_3 CP_3
Con di siano stati forniti, interamente, da o da ditta terze. CP_3
NTr Dal che non può che discendere l'obbligo di di pagare il prezzo della fornitura e, in difetto di prova dell'inadempimento, il rigetto della domanda risarcitoria che tale inadempimento presuppone.
Dall'accoglimento dell'appello incidentale discende il rigetto di quello principale.
La sentenza gravata va pertanto riformata con il rigetto dell'opposizione e della
NTr domanda riconvenzionale svolta da
NTr Con Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in complessivi euro
7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva,
euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e pagina 11 di 13 euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata altresì a rifondere in favore le spese del CP_5 CP_1
procedimento monitorio liquidate in euro 1.305 per compensi e euro 286 per spese.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in totale riforma della sentenza gravata,
in accoglimento dell'appello incidentale, respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1793/2018 del 15.11.2018 e per CP_5
l'effetto condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_5 CP_1
51.605,15 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla data della fattura al saldo e respinge altresì la domanda dalla stessa proposta di condanna di CP_1
al risarcimento del danno;
[...]
condanna l'appellante principale a rifondere in favore dell'appellante incidentale le spese di entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva, nonché
le spese del procedimento monitorio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 12 di 13 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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