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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1047/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Dario Lombardo (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nato a [...] il 1°/12/1950, cod. fisc. Parte_3 C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cro (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: proprietà fondiaria.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 10.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella sua citazione del 21.3.2017 introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa e – Parte_1 CP_1 [...]
esponeva: CP_2
- di essere proprietario in Canicattini Bagni, c.da Bosco di Sopra, di fabbricato a due elevazioni fuori terra, destinato a civile abitazione, e di un corpo accessorio destinato a garage e locale di sgombero, rispettivamente censiti in
Catasto Urbano al foglio 16, particella 416 (l'abitazione) e particella 268 (il garage),
- che dette unità immobiliari erano state realizzate sullo stacco di terreno del maggior fondo che, in proprietà indivisa, esso attore aveva acquistato per atto pubblico in notar del 22.3.1982 insieme con;
fondo Per_1 Controparte_3
quindi frazionato tra i due comproprietari giusta atto pubblico di divisione in notar del 22.12.1982, Per_2
- che il lotto di terreno già attribuito in proprietà esclusiva all era stato CP_3
successivamente venduto alla ed a , la cui metà indivisa Pt_1 Persona_3
dello stesso lotto era stata infine acquistata, nel dicembre del 2006, dal CP_1
- che, in seguito, i convenuti avevano edificato sul proprio fondo dapprima un fabbricato rurale ed una vasca, successivamente trasformando il fabbricato in immobile urbano - con la realizzazione altresì di un bagno dotato di finestra e di una veranda - senza che fossero osservate le distanze minime di legge;
oltre che un recinto per cani dimostratosi di grave pregiudizio per l'igiene dell'ambiente circostante.
Chiedeva, pertanto, esso che la ed il fossero condannati alla CP_2 Pt_1 CP_1
demolizione del fabbricato, della vasca e del recinto anzidetti ovvero, alternativamente, al loro arretramento in misura tale da garantire il rispetto delle distanze minime imposte per legge;
e che gli stessi convenuti fossero inoltre condannati al risarcimento del danno da lesione dei suoi diritti proprietari, da determinarsi in via equitativa.
§§§ Costituitisi in contraddittorio, e replicavano che a non Parte_1 CP_1
aver rispettato le distanze minime tra costruzioni era stato, piuttosto, l'attore che in realtà aveva edificato sul proprio lotto di terreno solo successivamente all'edificazione cui essi convenuti avevano dato luogo sul proprio lotto: donde, oltre che chiedere il rigetto delle domande dello , in via riconvenzionale formulavano CP_2
nei suoi confronti speculare domanda di demolizione od arretramento.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione di prova testimonale e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. (diretta ad “Accertare le distanze esistenti tra il fabbricato di proprietà dell'attore e quello di proprietà dei convenuti, nonché le distanze esistenti con la vasca, la veranda e il bagno con veduta realizzati dai convenuti;
Descrivere la natura della veduta ed accertarne la regolarità; Accertare inoltre la distanza tra la veduta del bagno di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore nonché la conformità della costruzione realizzata dai convenuti in prossimità del muro di confine alle norme igienico-sanitarie; Accertare, infine, la regolarità urbanistica delle costruzioni realizzate tanto dall'attore che dai convenuti (vasca, verande, magazzino), verificando la loro eventuale sanabilità”).
Acquisito elaborato peritale, le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che “Quanto al presupposto fattuale su cui si fonda la domanda dell'attore, va rilevato che è stato provato in atti dall'esito della compiuta istruttoria che la realizzazione dei manufatti da parte dello nella proprietà dello stesso è CP_2
avvenuta in data anteriore a quella delle opere realizzate dai convenuti.
Quanto in particolare all'immobile terrano destinato a garage, costruito in prossimità della distanza dal confine con la proprietà risulta Parte_4
che era stato autorizzato giusta scrittura privata del 21/07/1983 intercorsa con il dante causa degli odierni convenuti, versata tempestivamente in atti dalla difesa di parte attrice e richiamata dal CTU nella relazione depositata, della veridicità della quale non risulta essersi fatta questione”, - che “Il CTU nominato, verificate le distanze esistenti tra il fabbricato di proprietà dell'attore e quello di proprietà dei convenuti, nonché le distanze esistenti con la vasca, la veranda e il bagno con veduta realizzati dai convenuti verificava quanto segue. Quanto alla distanza tra la veduta del bagno di proprietà dei convenuti e il confine di proprietà, rilevava che era pari a 5,36 mt e che, quindi, tale veduta risulta regolare a norma dell'art. 905 del codice civile (che così recita:“Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”)”,
- che “Quanto alla distanza tra il bagno con veduta di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore (immobile A2), nonché alla conformità della costruzione realizzata dai convenuti in prossimità del muro di confine alle norme igienico-sanitarie, il CTU rilevava che la distanza tra il bagno con veduta di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore era pari a 5,36 mt. Quanto alla norma igienico-sanitaria che regola le distanze tra pareti, rilevava il CTU, condivisibilmente, che andava applicato l'art. 9 del
D.M. 1444/68 che prescrive una distanza minima di mt 10,00 tra pareti finestrate e di edifici antistanti. Rilevava il CTU che “la parete del fabbricato
A2, antistante la vasca B3, è priva di finestre, per cui la costruzione realizzata non deve soddisfare il requisito imposto dal succitato art. 9, e quindi non viola le norme igienico-sanitarie””,
- che “Quanto alla distanza fra i fabbricati va rilevato (vedi relazione del CTU pag. 16) che quello dell'attore e' posto ad una distanza di mt 13,50 dal confine, per cui rispetta la distanza prevista dalle norme urbanistiche”,
- che “Quanto all'immobile A2, destinato a deposito e garage, va rilevato che lo stesso risulta edificato abusivamente e sanato con Concessione Edilizia n.
393/1986 del 21/08/2003. Tale fabbricato poi risulta posto ad una distanza dal confine di m 0,44, quindi non risulta conforme alle norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone “E”, che prevedono una distanza tra fabbricati pari a mt 20,00 che, nel caso di terreni liberi, si traduce nel rispetto di una distanza di almeno 10,00 mt dai confini. Va tuttavia rilevato che, come riscontrato dallo stesso CTU, tale difformità risulta autorizzata dalla scrittura privata, presente in atti, stipulata dai proprietari dei terreni all'epoca della costruzione. In particolare, l'immobile terrano destinato a garage, costruito in prossimità del confine con la proprietà risulta che era stato Parte_4
autorizzato giusta scrittura privata del 21/07/1983, intercorsa con il dante causa degli odierni convenuti, versata tempestivamente in atti dalla difesa di parte attrice e richiamata dallo stesso CTU nella relazione depositata, della veridicità della quale non risulta essersi fatta questione”,
- che “Quanto all'immobile dell'attore (identificato nella planimetria allegata alla relazione in A3) destinato a magazzino, dall'esito della relazione del CTU risulta edificato abusivamente. In particolare il CTU ha riferito che
“L'immobile A3, destinato a magazzino, edificato abusivamente e per il quale, ad oggi, non è stata presentata alcuna domanda di sanatoria, non è sanabile sia perché non rispetta la distanza di mt 10,00 dal confine con la proprietà dei sig.ri e (vedasi elaborato grafico 2), sia perché l'appezzamento Pt_1 CP_1
di terreno di parte attrice non dispone di cubatura realizzabile, avendo la volumetria dei due immobili A1 e A2 già saturato quella consentita nella zona
“E””,
- che “Ugualmente il CTU (vedi relazione pag. 17) ha verificato che anche la tettoia, identificata come immobile A4, è stata edificata abusivamente, evidenziando che non può essere regolarizzata in quanto non rispetta la distanza minima dal confine pari a mt 10,00”,
- che “Quanto alla posizione dei convenuti e va rilevato che Pt_1 CP_1
riguardo all'immobile destinato a civile abitazione (nella planimetria B1, vedasi elaborato grafico 1), il CTU ne ha rilevato (vedi relazione pag. 17) la difformità sia perché non rispetta la distanza di mt 10,00 dal confine con la proprietà dei sig.ri e e sia perché la volumetria realizzata Pt_1 CP_1
supera ampiamente quella prevista per le zone “E””,
- che “Il CTU ha altresì rilevato che “La vasca di raccolta acque B3, in quanto totalmente fuori terra, si configura come fabbricato …. La vasca di raccolta
B4, pur non dovendo soddisfare i requisiti per i fabbricati, non rispetta la distanza di m 2,00 dal confine come prescritto dall'art. 889 del Codice
Civile””,
- che “al momento di accesso del CTU nei luoghi il recinto per cani, le cui fotografie erano state prodotte con l'atto di citazione, risultava essere stato rimosso e, quindi, non era più presente”,
- che “In definitiva è stato accertato dal CTU che l'intero fabbricato realizzato dai convenuti, nonché le due vasche di raccolta d'acqua, non rispettano le distanze legali, per cui non vi è dubbio che il fabbricato vada arretrato di circa 15 metri, trovandosi a soli mt 5,36 dal confine, e che le due vasche di raccolta (B3 e B4) vadano rimosse od eventualmente, quanto alla seconda, arretrata fino al raggiungimento della distanza legale”,
- che “Va quindi accolta la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda proposta dallo , condannati in solido la e il CP_2 Pt_1 CP_1
all'arretramento del fabbricato “B1” di almeno 15 metri dal confine e alla demolizione dei manufatti contraddistinti con le sigle “B3” (vasca) e “B4”
(vasca) nell'elaborato grafico a pagina 14, nonché del servizio igienico realizzato nello spazio destinato a veranda”,
- che “Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla e dal Pt_1 CP_1
nei confronti dello , va rilevato ……. che la violazione della disciplina CP_2
sulle distanze risulta (essendo stata accertata dal CTU) per i manufatti contraddistinti nella planimetria dalla lettera “A3” (magazzino) e dalla lettera
“A4” (tettoia) e ne va quindi ordinata allo Scatà la demolizione ovvero l'arretramento”, - che “Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata da entrambe le controparti, non emergono dalle acquisizioni istruttorie elementi fattuali, neanche allegati, necessari comunque per addivenire ad una liquidazione in via equitativa, e deve quindi essere disattesa”.
Pertanto, con sentenza n. 1238/2024 del 21.5.2024, così statuiva infine, definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:”
P Q M
… condanna in solido la e il in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta Pt_1 CP_1
dallo , all'arretramento del fabbricato “B1” (nella planimetria allegata alla CP_2
CTU) di 15 metri dal confine nonché alla demolizione dei manufatti contraddistinti con “B3” (vasca) e “B4” (vasca), rigettando ogni altra domanda;
Condanna lo
, in accoglimento parziale della riconvenzionale, alla demolizione dei manufatti CP_2
contraddistinti nella planimetria dalla lettera “A3” (magazzino) e dalla lettera “A4”
(tettoia) , rigettando per il resto la riconvenzionale;
Condanna in solido la e il Pt_1
al rimborso delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro CP_1
5.100,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pone in via definitiva a carico dei convenuti le spese e i compensi dovuti al CTU come separatamente già liquidati n via provvisoria e salvo rivalsa”.
§§§
Avverso detta sentenza e interponevano, con citazione Parte_1 CP_1
tempestivamente notificata addì 25.7.2024, appello articolato su tre motivi.
Eccependo, con il primo, che la decisione del primo giudice fosse stata fondata altresì sulla citata scrittura privata del 21.7.83 che tuttavia, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, non era stata dallo versata in atti tempestivamente CP_2
(ma soltanto in allegato alla comparsa conclusionale): e ciò ancorchè il c.t.u. della stessa scrittura avesse fatto menzione ed anche sul fondamento della medesima avesse rassegnato le sue conclusioni. Donde doveva farsi derivare che il primo giudice avrebbe piuttosto dovuto “ritenere in sentenza che l'immobile A2, destinato a deposito garage, di proprietà del Sig. andasse demolito, atteso che non era CP_2 stato provato che era stato autorizzato dal vicino a costruire in aderenza al muro di confine. Sul tale punto la sentenza di primo grado va riformata”.
Indi, con il loro secondo motivo di impugnazione, censuravano gli appellanti che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le risultanze testimoniali, dalle quali poteva in realtà desumersi che, al momento della divisione del fondo, fosse stato pattuito tra le parti che non solo lo ma anche il suddetto CP_2 Controparte_3
potesse edificare a ridosso del nuovo confine tra i due lotti. Infatti, “Il teste CP_3
, sentito all'udienza del 28/01/2020, ha confermato la circostanza n. 1) e la
[...]
circostanza n. 3) di cui alla memoria ex art. 183 6° comma n. 2, di parte appellante.
Infatti, sul primo articolato della suddetta memoria - “vero o no che, quando ha frazionato l'immobile sito in Canicattini Bagni in c.da Bosco di Sopra s.n. insieme al
Sig. avevate di comune accordo convenuto di poter costruire CP_2
entrambi sul muro di confine o in aderenza?” - il teste risponde:“E' Controparte_3
vero, eravamo in tre che di comune accordo abbiamo diviso l'immobile in tre parti. Il terzo si chiamava . Abbiamo convenuto verbalmente di costruire sul muro Per_4
comune”. Sul terzo articolato della suddetta memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
- “vero o no che il Sig. aveva convenuto con lei che entrambi CP_2
potevate costruire sul muro di confine anche in disprezzo delle norme sulle distanze legali?” – il teste risponde:“Sì è vero, sempre verbalmente avevamo Controparte_3
raggiunto questo accordo”. Per tale motivo, la sentenza di primo grado va riformata”.
In subordine, con il terzo motivo di appello, si lamentava che il primo giudice neppure avesse considerato che “l'intero fabbricato (B1) realizzato dai convenuti, odierni appellanti, è posto ad una distanza di metri 5,36 dal muro di confine, e le norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone “E” prevedono una distanza tra fabbricati pari a mt 20,00 che, nel caso di terreni liberi, si traduce nel rispetto di una distanza di almeno 10,00 mt dai confini. Il fabbricato B1, pertanto, va al più arretrato di soli 10 metri e non di 15 metri come previsto in sentenza”. E per quanto così riassunto e concludevano chiedendo Parte_1 CP_1
alla Corte adita che le domande già formulate dallo con la citazione introduttiva CP_2
del giudizio di primo grado fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettate;
ed anche, di “ritenere e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che ha realizzato i propri fabbricati, così come CP_2
indicati in citazione, a distanza non legale e per l'effetto condannare lo stesso all'arretramento e rimozione dei manufatti e al risarcimento del danno in favore dei convenuti nella misura di €. 10.000,00 o in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§§§
Nel costituirsi in contraddittorio in replica alle asserzioni di CP_2
controparte, teneva ad evidenziare:
- di avere “prodotto la scrittura privata del 21/07/1983 unitamente alla
“relazione di perizia tecnica stragiudiziale” redatta dall'ing. Persona_5
allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Detta scrittura privata costituisce l'allegato due alla suddetta perizia e l'ing. Per_5
la cita espressamente alla pagina due, lettera a), della relazione stessa. Tale scrittura è di importanza fondamentale per la posizione del signor con CP_2
riguardo all'immobile destinato a garage in quanto, con la stessa, il signor autorizzava l'odierno appellato a realizzare un fabbricato ad uso CP_3
garage a ridosso del confine tra le due proprietà e quindi senza il rispetto della distanza minima legale. Si tratta di un accordo, intercorso esclusivamente tra il signor ed il precedente proprietario CP_2
dell'appezzamento di terreno attualmente di proprietà dei signori e CP_1
con il quale era il signor a consentire al signor a Pt_1 CP_3 CP_2
costruire senza il rispetto delle distanze minime legali e non viceversa”, - che “La prova testimoniale resa dal signor all'udienza del 28/10/2020 CP_3
è del tutto irrilevante e, correttamente, il Giudice di primo grado l'ha ignorata. Si tratta di una conversazione asseritamente intercorsa tra soggetti diversi dagli appellanti e avente un contenuto contrario a quanto riportato nella scrittura privata del 21/07/1983”,
- che “Parimenti del tutto infondata è la richiesta di disporre che l'arretramento del fabbricato di proprietà degli appellanti venga eseguito limitatamente a 10 metri rispetto alla proprietà e non ai 15 metri statuiti dal Tribunale di CP_2
Siracusa. Il primo Giudice ha, invero, applicato, così come evidenziato dal
C.T.U., le norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone
“E” che prevedono una distanza tra fabbricati, come nel caso “de quo”, pari a 20 metri”.
Donde detto appellato istava infine per il rigetto dell'impugnazione della e del Pt_1
CP_1
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 3.2.2025 accoglieva – nell'assorbente rilievo del denunciato periculum in mora - l'istanza degli appellanti di sospensione degli effetti esecutivi della condanna pronunciata nei loro confronti.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da e deve dirsi infondato Parte_1 CP_1
in ogni sua parte.
Lo è anzitutto nel suo primo motivo, poiché non corrisponde al vero che detta scrittura privata del 21.7.83 sia affluita in atti di causa solo allorchè il giudizio di primo grado era transitato alla fase decisionale: mentre era già presente in atti – come va ribadito – sin dal suo esordio, siccome allegata alla citata relazione tecnica di parte, a firma dell'Ing. , acclusa alla citazione introduttiva e da Persona_5
quest'ultima integralmente richiamata.
Solo per debito di ragione (stante che nulla del genere hanno mai eccepito gli appellanti) allo stesso riguardo è d'uopo aggiungere che si può anche ritenere che la servitù che con detta scrittura privata veniva ad essere costituita in favore del fondo dell'odierno appellato - ed a peso di quello al tempo di proprietà del suddetto
Assenza - non sia opponibile (salvi gli effetti di eventuale usucapione) agli appellanti perché non trascritta (cfr. Cass. 12551/2023, “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione (o clausola) costitutiva di un diritto di servitù in favore di altri immobili di proprietà del venditore ed a carico del fondo alienato è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà ma anche la costituzione del diritto di servitù poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente, salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto”): ciò nondimeno, le prodotte norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Canicattini Bagni prevedono esclusivamente, quanto alla “Zona E”, “… distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20”, e non anche che debba essere altresì rispettata una distanza minima dal confine;
così da doversi infine riconoscere che ben potesse lo costruire comunque a ridosso del confine in mancanza di costruzioni sul CP_2
fondo adiacente oggi degli appellanti (fondo che, alla luce di quanto pure relazionato dal c.t.u., è rimasto irrefutabilmente accertato che, a quel tempo, fosse ancora inedificato).
§§§
In ordine al secondo motivo di impugnazione, vero è che la prova testimoniale già richiesta dagli odierni appellanti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile poiché diretta a dimostrare (secondo quanto replicato, come s'è visto, dall'appellato) assunto “avente un contenuto contrario a quanto riportato nella scrittura privata del
21/07/1983”: prevede, infatti, l'art. 2722 c.c. che “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Tuttavia, né detta inammissibilità veniva previamente eccepita dallo né questi CP_2
medesimo, tostocchè era assunta, ne eccepiva la nullità con il suo primo atto difensivo immediatamente successivo: per gli effetti – deve concludersi - di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c.
Ciò nondimeno – precisa Cass.SS.UU. 16723/2020 – “Il principio secondo cui la nullità per violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dagli artt. 2721 e segg. c.c. rimane sanata se non tempestivamente eccepita dalla parte interessata non interferisce con il generale potere giudiziale di revoca delle ordinanze istruttorie attribuito dall'art. 177 c.p.c., nè con il controllo affidato al collegio in sede di decisione della causa ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1. E rimane integro, in ogni caso, il potere del giudice di valutare secondo il suo prudente apprezzamento la prova testimoniale comunque assunta in ordine ai diritti ed agli obblighi derivanti dal contratto, alla volontà dei contraenti ed alla portata delle varie pattuizioni”: esegesi – questa – a mente della quale ritiene il collegio che ben poco credito vada accordato a teste che fa riferimento ad un terzo condividente – che
“si chiamava ” – di cui non v'è traccia nelle risultanze ipotecarie del terreno Per_4
de quo, ed anche ad un accordo verbale che – essendo stata bensì messa per iscritto la pattuizione a termini della quale allo Scatà veniva consentito (essendogli in realtà già consentito, come s'è visto, dal vigente P.R.G.) di edificare a ridosso del confine – non si giustifica che, se realmente fosse stato altresì pattuito, non sia stato contestualmente messo anch'esso per iscritto.
§§§
Quanto prima osservato rende già ragione dell'infondatezza anche del motivo di appello articolato dalla e dal in via subordinata. Come va ribadito, Pt_1 CP_1
infatti, l'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Canicattini Bagni esclusivamente impone che le costruzioni da realizzarsi in zona “E” osservino dei “distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20”, e null'altro: ovvero, per il caso che il fondo adiacente sia inedificato, nessuna distanza minima dal confine di proprietà sancisce altresì. In casi del genere è destinato a trovare applicazione il c.d. principio di prevenzione (cfr. ex pluribus Cass. 23037/2023, “In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio di limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza. Pertanto, l'assenza di una previsione del regolamento edilizio comunale, che prescriva una distanza minima tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, comporta l'applicabilità del principio della prevenzione, in virtù del quale il prevenuto può costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati”): che, applicato al caso a mani, conduce a concludere che gli appellanti, non essendosi avvalsi della facoltà di costruire “in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati”, dovessero e debbano allora garantire il rispetto di detto distacco non inferiore a metri 20 mediante, così per come già correttamente disposto dal primo giudice, l'arretramento del loro fabbricato “B1” di almeno 15 metri dal confine.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra sia pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da e deve essere rigettato. Parte_1 CP_1 Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri fissati dal D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 deve, stante il valore della causa ex art. 15 c.p.c., farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo
(cui si perviene – fatta applicazione degli importi medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x per fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
di cui far addebito agli appellanti in solido tra loro nella evidente ricorrenza di un interesse comune ex art. 97 c.p.c.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli stessi appellanti (senza che tanto rimanga escluso dalla loro ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1238/2024 del 21.5.2024 proposto, con citazione del
25.7.2024, da e nei confronti di - così Parte_1 CP_1 CP_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna e al pagamento, quali debitori tra loro Parte_1 CP_1
tenuti in solido, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di e Parte_1 CP_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2025. Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1047/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e (nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Dario Lombardo (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nato a [...] il 1°/12/1950, cod. fisc. Parte_3 C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cro (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: proprietà fondiaria.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 10.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella sua citazione del 21.3.2017 introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa e – Parte_1 CP_1 [...]
esponeva: CP_2
- di essere proprietario in Canicattini Bagni, c.da Bosco di Sopra, di fabbricato a due elevazioni fuori terra, destinato a civile abitazione, e di un corpo accessorio destinato a garage e locale di sgombero, rispettivamente censiti in
Catasto Urbano al foglio 16, particella 416 (l'abitazione) e particella 268 (il garage),
- che dette unità immobiliari erano state realizzate sullo stacco di terreno del maggior fondo che, in proprietà indivisa, esso attore aveva acquistato per atto pubblico in notar del 22.3.1982 insieme con;
fondo Per_1 Controparte_3
quindi frazionato tra i due comproprietari giusta atto pubblico di divisione in notar del 22.12.1982, Per_2
- che il lotto di terreno già attribuito in proprietà esclusiva all era stato CP_3
successivamente venduto alla ed a , la cui metà indivisa Pt_1 Persona_3
dello stesso lotto era stata infine acquistata, nel dicembre del 2006, dal CP_1
- che, in seguito, i convenuti avevano edificato sul proprio fondo dapprima un fabbricato rurale ed una vasca, successivamente trasformando il fabbricato in immobile urbano - con la realizzazione altresì di un bagno dotato di finestra e di una veranda - senza che fossero osservate le distanze minime di legge;
oltre che un recinto per cani dimostratosi di grave pregiudizio per l'igiene dell'ambiente circostante.
Chiedeva, pertanto, esso che la ed il fossero condannati alla CP_2 Pt_1 CP_1
demolizione del fabbricato, della vasca e del recinto anzidetti ovvero, alternativamente, al loro arretramento in misura tale da garantire il rispetto delle distanze minime imposte per legge;
e che gli stessi convenuti fossero inoltre condannati al risarcimento del danno da lesione dei suoi diritti proprietari, da determinarsi in via equitativa.
§§§ Costituitisi in contraddittorio, e replicavano che a non Parte_1 CP_1
aver rispettato le distanze minime tra costruzioni era stato, piuttosto, l'attore che in realtà aveva edificato sul proprio lotto di terreno solo successivamente all'edificazione cui essi convenuti avevano dato luogo sul proprio lotto: donde, oltre che chiedere il rigetto delle domande dello , in via riconvenzionale formulavano CP_2
nei suoi confronti speculare domanda di demolizione od arretramento.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione di prova testimonale e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. (diretta ad “Accertare le distanze esistenti tra il fabbricato di proprietà dell'attore e quello di proprietà dei convenuti, nonché le distanze esistenti con la vasca, la veranda e il bagno con veduta realizzati dai convenuti;
Descrivere la natura della veduta ed accertarne la regolarità; Accertare inoltre la distanza tra la veduta del bagno di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore nonché la conformità della costruzione realizzata dai convenuti in prossimità del muro di confine alle norme igienico-sanitarie; Accertare, infine, la regolarità urbanistica delle costruzioni realizzate tanto dall'attore che dai convenuti (vasca, verande, magazzino), verificando la loro eventuale sanabilità”).
Acquisito elaborato peritale, le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che “Quanto al presupposto fattuale su cui si fonda la domanda dell'attore, va rilevato che è stato provato in atti dall'esito della compiuta istruttoria che la realizzazione dei manufatti da parte dello nella proprietà dello stesso è CP_2
avvenuta in data anteriore a quella delle opere realizzate dai convenuti.
Quanto in particolare all'immobile terrano destinato a garage, costruito in prossimità della distanza dal confine con la proprietà risulta Parte_4
che era stato autorizzato giusta scrittura privata del 21/07/1983 intercorsa con il dante causa degli odierni convenuti, versata tempestivamente in atti dalla difesa di parte attrice e richiamata dal CTU nella relazione depositata, della veridicità della quale non risulta essersi fatta questione”, - che “Il CTU nominato, verificate le distanze esistenti tra il fabbricato di proprietà dell'attore e quello di proprietà dei convenuti, nonché le distanze esistenti con la vasca, la veranda e il bagno con veduta realizzati dai convenuti verificava quanto segue. Quanto alla distanza tra la veduta del bagno di proprietà dei convenuti e il confine di proprietà, rilevava che era pari a 5,36 mt e che, quindi, tale veduta risulta regolare a norma dell'art. 905 del codice civile (che così recita:“Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”)”,
- che “Quanto alla distanza tra il bagno con veduta di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore (immobile A2), nonché alla conformità della costruzione realizzata dai convenuti in prossimità del muro di confine alle norme igienico-sanitarie, il CTU rilevava che la distanza tra il bagno con veduta di proprietà dei convenuti e la costruzione di proprietà dell'attore era pari a 5,36 mt. Quanto alla norma igienico-sanitaria che regola le distanze tra pareti, rilevava il CTU, condivisibilmente, che andava applicato l'art. 9 del
D.M. 1444/68 che prescrive una distanza minima di mt 10,00 tra pareti finestrate e di edifici antistanti. Rilevava il CTU che “la parete del fabbricato
A2, antistante la vasca B3, è priva di finestre, per cui la costruzione realizzata non deve soddisfare il requisito imposto dal succitato art. 9, e quindi non viola le norme igienico-sanitarie””,
- che “Quanto alla distanza fra i fabbricati va rilevato (vedi relazione del CTU pag. 16) che quello dell'attore e' posto ad una distanza di mt 13,50 dal confine, per cui rispetta la distanza prevista dalle norme urbanistiche”,
- che “Quanto all'immobile A2, destinato a deposito e garage, va rilevato che lo stesso risulta edificato abusivamente e sanato con Concessione Edilizia n.
393/1986 del 21/08/2003. Tale fabbricato poi risulta posto ad una distanza dal confine di m 0,44, quindi non risulta conforme alle norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone “E”, che prevedono una distanza tra fabbricati pari a mt 20,00 che, nel caso di terreni liberi, si traduce nel rispetto di una distanza di almeno 10,00 mt dai confini. Va tuttavia rilevato che, come riscontrato dallo stesso CTU, tale difformità risulta autorizzata dalla scrittura privata, presente in atti, stipulata dai proprietari dei terreni all'epoca della costruzione. In particolare, l'immobile terrano destinato a garage, costruito in prossimità del confine con la proprietà risulta che era stato Parte_4
autorizzato giusta scrittura privata del 21/07/1983, intercorsa con il dante causa degli odierni convenuti, versata tempestivamente in atti dalla difesa di parte attrice e richiamata dallo stesso CTU nella relazione depositata, della veridicità della quale non risulta essersi fatta questione”,
- che “Quanto all'immobile dell'attore (identificato nella planimetria allegata alla relazione in A3) destinato a magazzino, dall'esito della relazione del CTU risulta edificato abusivamente. In particolare il CTU ha riferito che
“L'immobile A3, destinato a magazzino, edificato abusivamente e per il quale, ad oggi, non è stata presentata alcuna domanda di sanatoria, non è sanabile sia perché non rispetta la distanza di mt 10,00 dal confine con la proprietà dei sig.ri e (vedasi elaborato grafico 2), sia perché l'appezzamento Pt_1 CP_1
di terreno di parte attrice non dispone di cubatura realizzabile, avendo la volumetria dei due immobili A1 e A2 già saturato quella consentita nella zona
“E””,
- che “Ugualmente il CTU (vedi relazione pag. 17) ha verificato che anche la tettoia, identificata come immobile A4, è stata edificata abusivamente, evidenziando che non può essere regolarizzata in quanto non rispetta la distanza minima dal confine pari a mt 10,00”,
- che “Quanto alla posizione dei convenuti e va rilevato che Pt_1 CP_1
riguardo all'immobile destinato a civile abitazione (nella planimetria B1, vedasi elaborato grafico 1), il CTU ne ha rilevato (vedi relazione pag. 17) la difformità sia perché non rispetta la distanza di mt 10,00 dal confine con la proprietà dei sig.ri e e sia perché la volumetria realizzata Pt_1 CP_1
supera ampiamente quella prevista per le zone “E””,
- che “Il CTU ha altresì rilevato che “La vasca di raccolta acque B3, in quanto totalmente fuori terra, si configura come fabbricato …. La vasca di raccolta
B4, pur non dovendo soddisfare i requisiti per i fabbricati, non rispetta la distanza di m 2,00 dal confine come prescritto dall'art. 889 del Codice
Civile””,
- che “al momento di accesso del CTU nei luoghi il recinto per cani, le cui fotografie erano state prodotte con l'atto di citazione, risultava essere stato rimosso e, quindi, non era più presente”,
- che “In definitiva è stato accertato dal CTU che l'intero fabbricato realizzato dai convenuti, nonché le due vasche di raccolta d'acqua, non rispettano le distanze legali, per cui non vi è dubbio che il fabbricato vada arretrato di circa 15 metri, trovandosi a soli mt 5,36 dal confine, e che le due vasche di raccolta (B3 e B4) vadano rimosse od eventualmente, quanto alla seconda, arretrata fino al raggiungimento della distanza legale”,
- che “Va quindi accolta la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda proposta dallo , condannati in solido la e il CP_2 Pt_1 CP_1
all'arretramento del fabbricato “B1” di almeno 15 metri dal confine e alla demolizione dei manufatti contraddistinti con le sigle “B3” (vasca) e “B4”
(vasca) nell'elaborato grafico a pagina 14, nonché del servizio igienico realizzato nello spazio destinato a veranda”,
- che “Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla e dal Pt_1 CP_1
nei confronti dello , va rilevato ……. che la violazione della disciplina CP_2
sulle distanze risulta (essendo stata accertata dal CTU) per i manufatti contraddistinti nella planimetria dalla lettera “A3” (magazzino) e dalla lettera
“A4” (tettoia) e ne va quindi ordinata allo Scatà la demolizione ovvero l'arretramento”, - che “Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata da entrambe le controparti, non emergono dalle acquisizioni istruttorie elementi fattuali, neanche allegati, necessari comunque per addivenire ad una liquidazione in via equitativa, e deve quindi essere disattesa”.
Pertanto, con sentenza n. 1238/2024 del 21.5.2024, così statuiva infine, definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:”
P Q M
… condanna in solido la e il in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta Pt_1 CP_1
dallo , all'arretramento del fabbricato “B1” (nella planimetria allegata alla CP_2
CTU) di 15 metri dal confine nonché alla demolizione dei manufatti contraddistinti con “B3” (vasca) e “B4” (vasca), rigettando ogni altra domanda;
Condanna lo
, in accoglimento parziale della riconvenzionale, alla demolizione dei manufatti CP_2
contraddistinti nella planimetria dalla lettera “A3” (magazzino) e dalla lettera “A4”
(tettoia) , rigettando per il resto la riconvenzionale;
Condanna in solido la e il Pt_1
al rimborso delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro CP_1
5.100,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pone in via definitiva a carico dei convenuti le spese e i compensi dovuti al CTU come separatamente già liquidati n via provvisoria e salvo rivalsa”.
§§§
Avverso detta sentenza e interponevano, con citazione Parte_1 CP_1
tempestivamente notificata addì 25.7.2024, appello articolato su tre motivi.
Eccependo, con il primo, che la decisione del primo giudice fosse stata fondata altresì sulla citata scrittura privata del 21.7.83 che tuttavia, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, non era stata dallo versata in atti tempestivamente CP_2
(ma soltanto in allegato alla comparsa conclusionale): e ciò ancorchè il c.t.u. della stessa scrittura avesse fatto menzione ed anche sul fondamento della medesima avesse rassegnato le sue conclusioni. Donde doveva farsi derivare che il primo giudice avrebbe piuttosto dovuto “ritenere in sentenza che l'immobile A2, destinato a deposito garage, di proprietà del Sig. andasse demolito, atteso che non era CP_2 stato provato che era stato autorizzato dal vicino a costruire in aderenza al muro di confine. Sul tale punto la sentenza di primo grado va riformata”.
Indi, con il loro secondo motivo di impugnazione, censuravano gli appellanti che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le risultanze testimoniali, dalle quali poteva in realtà desumersi che, al momento della divisione del fondo, fosse stato pattuito tra le parti che non solo lo ma anche il suddetto CP_2 Controparte_3
potesse edificare a ridosso del nuovo confine tra i due lotti. Infatti, “Il teste CP_3
, sentito all'udienza del 28/01/2020, ha confermato la circostanza n. 1) e la
[...]
circostanza n. 3) di cui alla memoria ex art. 183 6° comma n. 2, di parte appellante.
Infatti, sul primo articolato della suddetta memoria - “vero o no che, quando ha frazionato l'immobile sito in Canicattini Bagni in c.da Bosco di Sopra s.n. insieme al
Sig. avevate di comune accordo convenuto di poter costruire CP_2
entrambi sul muro di confine o in aderenza?” - il teste risponde:“E' Controparte_3
vero, eravamo in tre che di comune accordo abbiamo diviso l'immobile in tre parti. Il terzo si chiamava . Abbiamo convenuto verbalmente di costruire sul muro Per_4
comune”. Sul terzo articolato della suddetta memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
- “vero o no che il Sig. aveva convenuto con lei che entrambi CP_2
potevate costruire sul muro di confine anche in disprezzo delle norme sulle distanze legali?” – il teste risponde:“Sì è vero, sempre verbalmente avevamo Controparte_3
raggiunto questo accordo”. Per tale motivo, la sentenza di primo grado va riformata”.
In subordine, con il terzo motivo di appello, si lamentava che il primo giudice neppure avesse considerato che “l'intero fabbricato (B1) realizzato dai convenuti, odierni appellanti, è posto ad una distanza di metri 5,36 dal muro di confine, e le norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone “E” prevedono una distanza tra fabbricati pari a mt 20,00 che, nel caso di terreni liberi, si traduce nel rispetto di una distanza di almeno 10,00 mt dai confini. Il fabbricato B1, pertanto, va al più arretrato di soli 10 metri e non di 15 metri come previsto in sentenza”. E per quanto così riassunto e concludevano chiedendo Parte_1 CP_1
alla Corte adita che le domande già formulate dallo con la citazione introduttiva CP_2
del giudizio di primo grado fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettate;
ed anche, di “ritenere e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che ha realizzato i propri fabbricati, così come CP_2
indicati in citazione, a distanza non legale e per l'effetto condannare lo stesso all'arretramento e rimozione dei manufatti e al risarcimento del danno in favore dei convenuti nella misura di €. 10.000,00 o in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§§§
Nel costituirsi in contraddittorio in replica alle asserzioni di CP_2
controparte, teneva ad evidenziare:
- di avere “prodotto la scrittura privata del 21/07/1983 unitamente alla
“relazione di perizia tecnica stragiudiziale” redatta dall'ing. Persona_5
allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Detta scrittura privata costituisce l'allegato due alla suddetta perizia e l'ing. Per_5
la cita espressamente alla pagina due, lettera a), della relazione stessa. Tale scrittura è di importanza fondamentale per la posizione del signor con CP_2
riguardo all'immobile destinato a garage in quanto, con la stessa, il signor autorizzava l'odierno appellato a realizzare un fabbricato ad uso CP_3
garage a ridosso del confine tra le due proprietà e quindi senza il rispetto della distanza minima legale. Si tratta di un accordo, intercorso esclusivamente tra il signor ed il precedente proprietario CP_2
dell'appezzamento di terreno attualmente di proprietà dei signori e CP_1
con il quale era il signor a consentire al signor a Pt_1 CP_3 CP_2
costruire senza il rispetto delle distanze minime legali e non viceversa”, - che “La prova testimoniale resa dal signor all'udienza del 28/10/2020 CP_3
è del tutto irrilevante e, correttamente, il Giudice di primo grado l'ha ignorata. Si tratta di una conversazione asseritamente intercorsa tra soggetti diversi dagli appellanti e avente un contenuto contrario a quanto riportato nella scrittura privata del 21/07/1983”,
- che “Parimenti del tutto infondata è la richiesta di disporre che l'arretramento del fabbricato di proprietà degli appellanti venga eseguito limitatamente a 10 metri rispetto alla proprietà e non ai 15 metri statuiti dal Tribunale di CP_2
Siracusa. Il primo Giudice ha, invero, applicato, così come evidenziato dal
C.T.U., le norme urbanistiche del Comune di Canicattini Bagni per le zone
“E” che prevedono una distanza tra fabbricati, come nel caso “de quo”, pari a 20 metri”.
Donde detto appellato istava infine per il rigetto dell'impugnazione della e del Pt_1
CP_1
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 3.2.2025 accoglieva – nell'assorbente rilievo del denunciato periculum in mora - l'istanza degli appellanti di sospensione degli effetti esecutivi della condanna pronunciata nei loro confronti.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da e deve dirsi infondato Parte_1 CP_1
in ogni sua parte.
Lo è anzitutto nel suo primo motivo, poiché non corrisponde al vero che detta scrittura privata del 21.7.83 sia affluita in atti di causa solo allorchè il giudizio di primo grado era transitato alla fase decisionale: mentre era già presente in atti – come va ribadito – sin dal suo esordio, siccome allegata alla citata relazione tecnica di parte, a firma dell'Ing. , acclusa alla citazione introduttiva e da Persona_5
quest'ultima integralmente richiamata.
Solo per debito di ragione (stante che nulla del genere hanno mai eccepito gli appellanti) allo stesso riguardo è d'uopo aggiungere che si può anche ritenere che la servitù che con detta scrittura privata veniva ad essere costituita in favore del fondo dell'odierno appellato - ed a peso di quello al tempo di proprietà del suddetto
Assenza - non sia opponibile (salvi gli effetti di eventuale usucapione) agli appellanti perché non trascritta (cfr. Cass. 12551/2023, “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione (o clausola) costitutiva di un diritto di servitù in favore di altri immobili di proprietà del venditore ed a carico del fondo alienato è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà ma anche la costituzione del diritto di servitù poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente, salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto”): ciò nondimeno, le prodotte norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Canicattini Bagni prevedono esclusivamente, quanto alla “Zona E”, “… distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20”, e non anche che debba essere altresì rispettata una distanza minima dal confine;
così da doversi infine riconoscere che ben potesse lo costruire comunque a ridosso del confine in mancanza di costruzioni sul CP_2
fondo adiacente oggi degli appellanti (fondo che, alla luce di quanto pure relazionato dal c.t.u., è rimasto irrefutabilmente accertato che, a quel tempo, fosse ancora inedificato).
§§§
In ordine al secondo motivo di impugnazione, vero è che la prova testimoniale già richiesta dagli odierni appellanti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile poiché diretta a dimostrare (secondo quanto replicato, come s'è visto, dall'appellato) assunto “avente un contenuto contrario a quanto riportato nella scrittura privata del
21/07/1983”: prevede, infatti, l'art. 2722 c.c. che “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Tuttavia, né detta inammissibilità veniva previamente eccepita dallo né questi CP_2
medesimo, tostocchè era assunta, ne eccepiva la nullità con il suo primo atto difensivo immediatamente successivo: per gli effetti – deve concludersi - di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c.
Ciò nondimeno – precisa Cass.SS.UU. 16723/2020 – “Il principio secondo cui la nullità per violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dagli artt. 2721 e segg. c.c. rimane sanata se non tempestivamente eccepita dalla parte interessata non interferisce con il generale potere giudiziale di revoca delle ordinanze istruttorie attribuito dall'art. 177 c.p.c., nè con il controllo affidato al collegio in sede di decisione della causa ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1. E rimane integro, in ogni caso, il potere del giudice di valutare secondo il suo prudente apprezzamento la prova testimoniale comunque assunta in ordine ai diritti ed agli obblighi derivanti dal contratto, alla volontà dei contraenti ed alla portata delle varie pattuizioni”: esegesi – questa – a mente della quale ritiene il collegio che ben poco credito vada accordato a teste che fa riferimento ad un terzo condividente – che
“si chiamava ” – di cui non v'è traccia nelle risultanze ipotecarie del terreno Per_4
de quo, ed anche ad un accordo verbale che – essendo stata bensì messa per iscritto la pattuizione a termini della quale allo Scatà veniva consentito (essendogli in realtà già consentito, come s'è visto, dal vigente P.R.G.) di edificare a ridosso del confine – non si giustifica che, se realmente fosse stato altresì pattuito, non sia stato contestualmente messo anch'esso per iscritto.
§§§
Quanto prima osservato rende già ragione dell'infondatezza anche del motivo di appello articolato dalla e dal in via subordinata. Come va ribadito, Pt_1 CP_1
infatti, l'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Canicattini Bagni esclusivamente impone che le costruzioni da realizzarsi in zona “E” osservino dei “distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20”, e null'altro: ovvero, per il caso che il fondo adiacente sia inedificato, nessuna distanza minima dal confine di proprietà sancisce altresì. In casi del genere è destinato a trovare applicazione il c.d. principio di prevenzione (cfr. ex pluribus Cass. 23037/2023, “In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio di limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza. Pertanto, l'assenza di una previsione del regolamento edilizio comunale, che prescriva una distanza minima tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, comporta l'applicabilità del principio della prevenzione, in virtù del quale il prevenuto può costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati”): che, applicato al caso a mani, conduce a concludere che gli appellanti, non essendosi avvalsi della facoltà di costruire “in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati”, dovessero e debbano allora garantire il rispetto di detto distacco non inferiore a metri 20 mediante, così per come già correttamente disposto dal primo giudice, l'arretramento del loro fabbricato “B1” di almeno 15 metri dal confine.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra sia pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da e deve essere rigettato. Parte_1 CP_1 Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri fissati dal D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 deve, stante il valore della causa ex art. 15 c.p.c., farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo
(cui si perviene – fatta applicazione degli importi medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x per fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
di cui far addebito agli appellanti in solido tra loro nella evidente ricorrenza di un interesse comune ex art. 97 c.p.c.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli stessi appellanti (senza che tanto rimanga escluso dalla loro ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1238/2024 del 21.5.2024 proposto, con citazione del
25.7.2024, da e nei confronti di - così Parte_1 CP_1 CP_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna e al pagamento, quali debitori tra loro Parte_1 CP_1
tenuti in solido, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di e Parte_1 CP_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2025. Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)