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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2345 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, entrambi Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza del 3.12.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 03.06.1995 in Cairo
[...] Parte_1
NT (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cairo NT al numero 7, parte II, serie A, anno 1995, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cairo NT, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1- i coniugi continueranno a vivere separati prestandosi reciproco rispetto e sostegno
nell'osservanza della legge;
2- i figli ed , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti potranno Per_1 Per_2
continuare a vivere nella ex casa coniugale a loro libera scelta;
3- la signora lascerà con tutti i suoi arredi la casa coniugale sita in Parte_1
Cairo NT - Borgo Gramsci n. 40, censita al Catasto dei fabbricati al Fg. 50 part. 358
Sub. 17 nella piena disponibilità del signor entro e non oltre il Parte_1
30/06/2026;
4- così come il punto 3) anche l'autorimessa di proprietà del sig. sita in Cairo Parte_1
NT, Borgo Gramsci censito al Catasto dei fabbricati al Fg 50 Part. 358 Sub. 10 sarà
liberata da parte della signora alle medesime condizioni stabilite Parte_1
per la ex casa coniugale (ovvero libera entro il 30/06/2026);
5- l'autorimessa Fg. 50 Part. 358 sub 11 di proprietà del Sig. è tutt'ora nella sua piena Parte_1
ed esclusiva disponibilità;
6- tutte le spese relative alla casa coniugale (utenze, spese condominiali, tasse ed imposte)
resteranno a carico della moglie finché vi abiterà ad eccezione delle spese di manutenzione
straordinaria cui dovrà continuare a provvedere il marito quale proprietario esclusivo
dell'alloggio;
7- la moglie si impegna sin da ora, a far sì che al momento del rilascio della casa coniugale, la
stessa sia integra e ben conservata, munita di tutti gli arredi in oggi esistenti ed altresì che le
spese condominiali di competenza siano state regolarmente saldate;
8- dal momento che il Sig. non contribuirà più al mantenimento dei figli Parte_1
ed , perchè lavorano e sono economicamente autosufficienti, il medesimo Sig. Per_1 Per_2
verserà in favore della signora la somma Parte_1 Parte_1
di euro 50,00 mensili a titolo di assegno divorzile da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
9- i coniugi dichiarano di aver così definito ogni questione economica tra loro pendente e nulla aver
più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto previsto al punto 8 e salvo gli importi
già anticipati dal signor per le spese condominiali;
Parte_1
10- i coniugi si rilasciano ampio reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.12.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa RE CA